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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/02/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5787/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5787/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...], il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Liccardi e Alfonso Liccardi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento crediti diversi Tfr Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società fino al 29 febbraio 2020, quando si è dimesso per giusta Controparte_2 causa, per la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
che con sentenza n.34 del 04.02.2020 il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della ponendo la Controparte_2 società in amministrazione straordinaria (doc. all. 2); di aver depositato istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 1258 (doc. all. 3), con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la
13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei (7/12) di 14^ mensilità; di essere stato ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 4.651,83 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste (doc. all. 4); che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022
(doc. all. 4); di aver presentato in data 28.12.2022 domanda all' sede di Napoli Vomero, per CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e 2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso;
che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi resta contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2 D.Legs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020; che con nota del CP_1
28.09.2023, ricevuta il 03.11.2023 l' aveva accolto parzialmente la domanda e liquidava CP_1 complessivi euro 2.443,74 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 93,69 per interessi legali ed euro
18,81 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata (cfr. doc. all. 8), il tutto per complessivi euro 1.968,30 netti, corrisposti al ricorrente;
che risultava creditore della ulteriore somma di euro 550,80 (2.994,54 massimale - 2.443,74 corrisposti); che, inoltre, pur essendo stata calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, essendo erroneo il calcolo della liquidazione effettuata dall' , sulla differenza ancora a corrispondersi andavano calcolati CP_1 nuovamente interessi legali e rivalutazione al dì di effettivo soddisfo;
che la liquidazione effettuata dall' era erronea, incompleta ed ingiusta per cui aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto CP_1 senza esito.
Tanto premesso ha chiesto “1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare l'
[...] al pagamento in favore dell'istante della somma di euro Controparte_3
550,80, dovuta a titolo di differenza per crediti diversi dal T.F.R., così contenuta nei limiti di legge,
e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito Tribunale;
2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso e/o ritenuto di giustizia;
4) con rivalsa di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo rigettare la domanda perché infondata in fatto CP_1
e in diritto. In particolare ha dedotto che l'importo lordo liquidato pari ad € 2.443,74 era stato desunto dal Modello SR52 sottoscritto dal Responsabile della Procedura di amministrazione straordinaria con riguardo alle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 pari ad € 2.443,74, senza nulla prevedere per i ratei di 13° e 14°; che tuttavia dallo stato passivo, risultava che l'ammissione per ultime tre mensilità non pagate era di € 2.144,93 con l'esclusione, per € 277,98, “… in quanto le mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e mensilità e/o ratei maturati dopo il 04/02/2020 verranno liquidati in continuità da Manital in A.S. …”.
Per cui la somma, maggiore (rispetto a € 2.144,93), di € 2.443,74, indicata nel modello SR52 ed erogata era comprensiva di tutto quanto spettante al ricorrente e ammesso al passivo per ultime mensilità, anche a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Come confermato dal procuratore costituito per il ricorrente con note del 5.02.2025 e come risulta dalla documentazione depositata l' ha corrisposto al ricorrente la somma di € 2.443,74 a titolo CP_1 di ultime retribuzioni. Tale somma risulta inferiore rispetto a quella ammessa al passivo e di cui viene richiesto il pagamento per cui sussiste il diritto dell'istante alla corresponsione di € 191,35, quale differenza per retribuzioni ordinarie fra la somma ammessa al passivo e quella liquidata dall' CP_1
(2.635,09 – 2.443,74).
Con riguardo invece alle ulteriori somme richieste il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria rivolta al pagamento, nei limiti del massimale previsto dalla legge dei ratei di mensilità aggiuntiva che non risultano versati dall' CP_1
Risulta pacifico tra le parti oltre che provato documentalmente che il ricorrente sia stato ammesso al passivo per € 2.635,09 per le retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché per € 2.016,41 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (cfr. buste paga e provvedimento di ammissione al passivo allegati al ricorso).
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore. La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare,
l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sul fatto che gli importi a CP_1 titolo di mensilità aggiuntive non sono indicati nel modello SR52, da un lato, e, dall'altro lato, sulla sussumibilità dei crediti ancora vantati dal lavoratore a titolo di ratei per mensilità aggiuntive riferibili ad un periodo diverso dall'ultimo trimestre.
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della CP_1 pretesa creditoria di parte ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9231/2010) secondo cui CP_
“Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -
l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che CP_ il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al CP_ lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto CP_ l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co.
1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro. Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo. A tal proposito l'art.
4.1.2 della circolare 53 del 7.3.2007 chiarisce come “possono essere posti CP_1
a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute,
l'indennità di malattia a carico dell' che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare”. CP_1
In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione. Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di
Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa
C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro
e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35
e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi Persona_1 citata)”.
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni
a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass.
n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del
1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa CP_1 con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310
c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n.
9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675,
8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852). Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per CP_1 il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n.
80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore
e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge CP_1 sopraindicate”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura CP_ autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l' quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare CP_1 la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del
1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […]
36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale.
In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' il diritto alla tutela giudiziaria CP_1 per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n.
297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva,
l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass. SS.UU.16508 del 2010)”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si aderisce ai conteggi redatti con note del 5.02.2025 in quanto immuni da vizi logici ed errori contabili, con la conseguenza che parte ricorrente ha diritto ad un rateo 13° 2019 (1.214,43 busta paga 13° 2019/12) € 101,20; rateo 13° gennaio 2020 (1.374,83 x
1/12 ) € 114,57 e tre ratei 14^ 2019/2020 (1.374,83 x 3/12) € 343,71, per complessivi € 559,48.
Inoltre, considerato il massimale di cui all'art. 2 co. 2 d.lgs. 80/1992 di € 2.994,54, detratti € 2.443,74 corrisposti, va riconosciuta la differenza pari ad € 550,80, oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo in base all'art. 2 co. 5 d.lgs. 80/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' quale Fondo di Garanzia, al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di € 550,80, oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione Parte_1 della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 341,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5787/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...], il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Liccardi e Alfonso Liccardi, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento crediti diversi Tfr Fondo di garanzia
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06/05/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società fino al 29 febbraio 2020, quando si è dimesso per giusta Controparte_2 causa, per la omessa corresponsione delle retribuzioni maturate;
che con sentenza n.34 del 04.02.2020 il Tribunale di Torino aveva dichiarato lo stato di insolvenza della ponendo la Controparte_2 società in amministrazione straordinaria (doc. all. 2); di aver depositato istanza di insinuazione al passivo, rubricata al n. 1258 (doc. all. 3), con la quale, fra l'altro, chiedeva il riconoscimento dei crediti costituiti dalle retribuzioni non ricevute dei mesi di dicembre 2019, gennaio 2020, nonché la
13^ 2019 e dal rateo 13^ di gennaio 2020, dai ratei (7/12) di 14^ mensilità; di essere stato ammesso al passivo per l'importo di complessivi euro 4.651,83 per i crediti retributivi omessi, escludendosi altre richieste (doc. all. 4); che lo stato passivo veniva approvato e dichiarato esecutivo il 30.06.2022
(doc. all. 4); di aver presentato in data 28.12.2022 domanda all' sede di Napoli Vomero, per CP_1
l'intervento del Fondo di Garanzia per i Crediti Diversi dal TFR ex artt.1e 2 D.Legs. 80/92, allegando tutta la documentazione del caso;
che l'importo da corrispondersi per i crediti diversi resta contenuto nei limiti fissati ex art.2 n.2 D.Legs. 80/92, pari a tre volte la cassa integrazione guadagni del 2020, così, come determinata per l'anno 2020 con la Circolare n. 20 del 10.02.2020; che con nota del CP_1
28.09.2023, ricevuta il 03.11.2023 l' aveva accolto parzialmente la domanda e liquidava CP_1 complessivi euro 2.443,74 lordi per i crediti retributivi, oltre euro 93,69 per interessi legali ed euro
18,81 per rivalutazione monetaria, operando la ritenuta fiscale a tassazione separata (cfr. doc. all. 8), il tutto per complessivi euro 1.968,30 netti, corrisposti al ricorrente;
che risultava creditore della ulteriore somma di euro 550,80 (2.994,54 massimale - 2.443,74 corrisposti); che, inoltre, pur essendo stata calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, essendo erroneo il calcolo della liquidazione effettuata dall' , sulla differenza ancora a corrispondersi andavano calcolati CP_1 nuovamente interessi legali e rivalutazione al dì di effettivo soddisfo;
che la liquidazione effettuata dall' era erronea, incompleta ed ingiusta per cui aveva proposto ricorso amministrativo, rimasto CP_1 senza esito.
Tanto premesso ha chiesto “1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare l'
[...] al pagamento in favore dell'istante della somma di euro Controparte_3
550,80, dovuta a titolo di differenza per crediti diversi dal T.F.R., così contenuta nei limiti di legge,
e/o, comunque, nella diversa somma maggiore o minore a ritenersi dall'adito Tribunale;
2) in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria al dì di effettivo soddisfo, detraendosi quanto per tali titoli liquidato;
3) emettere ogni altro provvedimento del caso e/o ritenuto di giustizia;
4) con rivalsa di spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori”.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo rigettare la domanda perché infondata in fatto CP_1
e in diritto. In particolare ha dedotto che l'importo lordo liquidato pari ad € 2.443,74 era stato desunto dal Modello SR52 sottoscritto dal Responsabile della Procedura di amministrazione straordinaria con riguardo alle mensilità di dicembre 2019 e gennaio 2020 pari ad € 2.443,74, senza nulla prevedere per i ratei di 13° e 14°; che tuttavia dallo stato passivo, risultava che l'ammissione per ultime tre mensilità non pagate era di € 2.144,93 con l'esclusione, per € 277,98, “… in quanto le mensilità e
13esima sono state ricalcolate al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali e mensilità e/o ratei maturati dopo il 04/02/2020 verranno liquidati in continuità da Manital in A.S. …”.
Per cui la somma, maggiore (rispetto a € 2.144,93), di € 2.443,74, indicata nel modello SR52 ed erogata era comprensiva di tutto quanto spettante al ricorrente e ammesso al passivo per ultime mensilità, anche a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Come confermato dal procuratore costituito per il ricorrente con note del 5.02.2025 e come risulta dalla documentazione depositata l' ha corrisposto al ricorrente la somma di € 2.443,74 a titolo CP_1 di ultime retribuzioni. Tale somma risulta inferiore rispetto a quella ammessa al passivo e di cui viene richiesto il pagamento per cui sussiste il diritto dell'istante alla corresponsione di € 191,35, quale differenza per retribuzioni ordinarie fra la somma ammessa al passivo e quella liquidata dall' CP_1
(2.635,09 – 2.443,74).
Con riguardo invece alle ulteriori somme richieste il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria rivolta al pagamento, nei limiti del massimale previsto dalla legge dei ratei di mensilità aggiuntiva che non risultano versati dall' CP_1
Risulta pacifico tra le parti oltre che provato documentalmente che il ricorrente sia stato ammesso al passivo per € 2.635,09 per le retribuzioni di dicembre 2019 e gennaio 2020 nonché per € 2.016,41 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità (cfr. buste paga e provvedimento di ammissione al passivo allegati al ricorso).
In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. nonché delle ultime tre retribuzioni così come previsto dagli artt. 1 e 2 d.lgs. 80/1992.
Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata la insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore. La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 1 co. 5 d.lgs. 80/1992 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare,
l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito.
Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito, ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Nel caso in esame, le contestazioni da parte dell' si concentrano sul fatto che gli importi a CP_1 titolo di mensilità aggiuntive non sono indicati nel modello SR52, da un lato, e, dall'altro lato, sulla sussumibilità dei crediti ancora vantati dal lavoratore a titolo di ratei per mensilità aggiuntive riferibili ad un periodo diverso dall'ultimo trimestre.
Per quanto riguarda il primo aspetto, occorre evidenziare come la mancata presentazione della documentazione richiesta in sede amministrativa dall' non incide sulla fondatezza della CP_1 pretesa creditoria di parte ricorrente in quanto non ne costituisce un elemento costitutivo ma rappresenta solo ed esclusivamente l'adempimento di un onere di collaborazione della parte, in base al principio di correttezza, buona fede e di solidarietà ex art. 2 Cost., valutabile esclusivamente ai fini della regolamentazione delle spese di lite.
Tali considerazioni sono condivise dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 9231/2010) secondo cui CP_
“Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell' in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale -
l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che CP_ il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all' in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al CP_ lavoratore. (Nella specie, l' aveva rifiutato il pagamento del t.f.r. al lavoratore a causa della mancata consegna del modello t.f.r. 3 bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione;
la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto CP_ l'interpretazione dell' "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto)”.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, il dato normativo di riferimento è rappresentato dall'art. 2 co.
1 d.lgs. 80/1992 che fa riferimento solo ed esclusivamente ai “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro”.
Secondo l'inequivoco dato letterale, sono sussumibili nella norma in esame solo ed esclusivamente le voci che hanno, da un lato natura retributiva, e dall'altro, siano riferibili all'ultimo trimestre di lavoro. Il meccanismo di accollo cumulativo ex lege dei debiti del datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia, infatti, non riguarda tutti i crediti vantati dal lavoratore nei confronti del datore ma risulta limitato solo ed esclusivamente ai crediti aventi natura retributiva (T.F.R. e ultime tre mensilità) maturati entro un determinato arco di tempo. A tal proposito l'art.
4.1.2 della circolare 53 del 7.3.2007 chiarisce come “possono essere posti CP_1
a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati nell'ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l'indennità di preavviso, l'indennità per ferie non godute,
l'indennità di malattia a carico dell' che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare”. CP_1
In altre parole, nel caso in esame non sussiste il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre di lavoro dei ratei di tredicesima e di quattordicesima concernenti gli altri mesi del rapporto. Il lavoratore, infatti, ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima e della quattordicesima a quanti sono i mesi di servizio prestato e pertanto, ai fini dell'operatività del Fondo di Garanzia, è possibile prendere in considerazione solo ed esclusivamente i ratei riferibili all'ultimo trimestre lavorato e non anche quelli concernenti le mensilità precedenti. Il concetto di riferibilità, infatti, si pone su un piano diverso rispetto a quello di esigibilità in quanto il primo fa riferimento all'arco temporale da prendere in considerazione al fine della quantificazione del diritto di credito mentre il secondo riguarda la possibilità della riscossione. Tale discrimen si collega, dunque anche alla natura giuridica dell'obbligo a carico del Fondo di Garanzia. Non sussiste, infatti, nessuna obbligazione solidale tra il Fondo di
Garanzia ed il datore di lavoro in quanto il lavoratore, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, risulta titolare, nei confronti del fondo, di un diritto di credito ad una prestazione previdenziale, avente natura distinta ed autonoma rispetto all'obbligazione retributiva datoriale, la quale, invece, conserva la natura giuridica di obbligazione di diritto comune.
Il requisito della riferibilità all'ultimo trimestre, inoltre, rappresenta il logico corollario dello scopo sociale dell'obbligo di copertura assicurativa che le norme, nazionali e sovranazionali, intendono perseguire. Il che, d'altra parte, è confermato anche dalla giurisprudenza comunitaria (CGUE causa
C-69/08) secondo cui “dall'altro lato, il fine sociale della direttiva 80/987 consiste nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro mediante il pagamento dei crediti non pagati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro
e vertenti sulla retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenza Barsotti e a., cit., punto 35
e la giurisprudenza ivi citata). 28 Nondimeno, a norma dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987, compete al diritto nazionale precisare il termine «retribuzione» e definirne il contenuto (sentenza 16 dicembre 2004, causa C-520/03, , Racc. pag. I-12065, punto 31 e la giurisprudenza ivi Persona_1 citata)”.
Tali considerazioni sono implicitamente condivise anche dalla costante giurisprudenza di legittimità
(Cass. 30712/2017), pronunciatasi su un caso di identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del credito dovuto a titolo di mensilità aggiuntive afferenti solo le ultime tre mensilità, secondo la quale “secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni
a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass.
n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al
D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del CP_1 datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del
1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva). E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all' (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa CP_1 con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310
c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n.
9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675,
8 maggio 2013, a 10875, 23 luglio 2012, n. 12852). Pertanto, la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell' per CP_1 il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 richiamato dal D.Lgs. n.
80 del 1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore
e gli consente di rivolgersi subito all' (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge CP_1 sopraindicate”.
A ciò si aggiungono, inoltre, le ulteriori considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità in ordine alla possibilità per l'ente previdenziale di contestare la sussistenza dei presupposti normativi per l'operatività del Fondo di Garanzia.
Secondo la Suprema Corte (Cass. 19277/2018), infatti, “18. Infatti, mentre è chiaro che la natura CP_ autonoma dell'obbligo di corresponsione della prestazione impedisce all' di poter opporre eccezioni derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro, come costantemente affermato da questa Corte di cassazione, non altrettanto agevole è fare derivare dall'autonomia dell'obbligazione assicurativa attribuita al Fondo anche l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale relativo agli elementi soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere scatta l'obbligo di tutela assicurativa e che sono interni alla stessa autonoma fattispecie previdenziale. 19. Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini l'impossibilità per l' quale gestore del Fondo di garanzia, di contestare CP_1 la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, ed al D.Lgs. n. 82 del
1990, art. 2, sulla cui autonomia si è fondata la giurisprudenza di questa Corte sopra ricordata. […]
36. Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell'obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale.
In primo luogo perchè in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell'art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall' il diritto alla tutela giudiziaria CP_1 per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n.
297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed "(...) esclude la possibilità di riproporre, all'interno della detta procedura, ogni questione concernente l'esistenza del credito, la sua entità, l'efficacia del titolo da cui deriva,
l'esistenza di cause di prelazione (...)". (Cass. SS.UU.16508 del 2010)”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, si aderisce ai conteggi redatti con note del 5.02.2025 in quanto immuni da vizi logici ed errori contabili, con la conseguenza che parte ricorrente ha diritto ad un rateo 13° 2019 (1.214,43 busta paga 13° 2019/12) € 101,20; rateo 13° gennaio 2020 (1.374,83 x
1/12 ) € 114,57 e tre ratei 14^ 2019/2020 (1.374,83 x 3/12) € 343,71, per complessivi € 559,48.
Inoltre, considerato il massimale di cui all'art. 2 co. 2 d.lgs. 80/1992 di € 2.994,54, detratti € 2.443,74 corrisposti, va riconosciuta la differenza pari ad € 550,80, oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione della domanda amministrativa e fino al saldo in base all'art. 2 co. 5 d.lgs. 80/1992.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie la domanda e per l'effetto condanna l' quale Fondo di Garanzia, al pagamento in CP_1 favore di dell'importo di € 550,80, oltre interessi e rivalutazione dalla presentazione Parte_1 della domanda amministrativa e fino al saldo;
2. condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 341,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano