Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/06/2025, n. 3761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3761 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies terzo comma c.p.c, all'udienza del giorno 13/6/2025 e vertente
TRA
Parte_1
(P.IVA - C.F.
[...] P.IVA_1
), con gli avvocati Domenico Giampetruzzi, Pino Laurenzi e P.IVA_2
Mario Gerundo, nel cui studio in Roma Via Monteroni 2 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. e P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_3 con l'avvocato Stefano D'Ercole, nel cui studio in Roma, alla via in Arcione, 71 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 18
17/12/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 9/1/2019 la società Controparte_1 appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la Controparte_2
in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento del contratto di factoring inter partes, da liquidarsi in separato giudizio.
L'attrice esponeva:
- di aver stipulato un contratto di factoring con la Provincia
[...] in data Controparte_3
19/2/2007;
- che in pari data, con atto autenticato nelle firme dal Notaio
[...] rep. 148695, racc. 31960, la Provincia Italiana della Per_1
Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione aveva ceduto, ai sensi e per gli effetti della legge n. 52/91 e a norma di quanto previsto nel contratto di factoring di cui sopra, alla cessionaria tutti i crediti, nonché i relativi interessi maturati e maturandi vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto ( a partire dalla fattura n. 31 del 31/1/2007 di € Pt_2 3.995.343,93 afferente la gestione dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata e dalla fattura n. 58 del 1°/2/2007 di € 3.102.683,43 inerente alla gestione dell'Ospedale San Carlo di Nancy;
- che, a seguito della citata cessione di crediti, la
[...] aveva accordato alla Provincia Italiana della Controparte_1 Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione un limite di € 40.000.000,00, utilizzabile per anticipi del corrispettivo di crediti ceduti, vantati nei confronti di , senza comunicazione della cessione Parte_3 al debitore ceduto;
- che il 6/5/2008 la Curia Generalizia della
[...] aveva rilasciato lettera di patronage per il Parte_1 valore di € 40.000.000,00 come controvalore della concessione del limite massimo per anticipazioni del corrispettivo di crediti;
- che in data 27/7/2009, stante la mancata restituzione degli incassi da parte della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e vista l'ingente esposizione debitoria per converso raggiunta, la aveva notificato la cessione dei Controparte_1 crediti al debitore ceduto che, con comunicazione del 7/8/2009, Pt_2 aveva dichiarato di non accettare la cessione, “in quanto le fatture oggetto pag. 2 di 18 dell'atto risultano, ad oggi, essere in parte già cedute ad altri enti ed in parte già pagate”;
- che, con comunicazioni del 5/11/2009 e del 4/8/2010, la Provincia
Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, riconoscendo la propria esposizione debitoria nei confronti di
[...]
aveva proposto a quest'ultima un piano di rientro, che Controparte_1 non veniva rispettato e, con missiva del 28/3/2011, la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, riconoscendo nuovamente la propria esposizione debitoria nei confronti di
[...]
aveva confermato la propria disponibilità a definire la sua Controparte_1 complessiva posizione e il 17/10/2011 aveva sottoscritto un ulteriore riconoscimento di debito con proposta di piano di rientro, che tuttavia non era rispettato;
- che, su sua richiesta, il Tribunale di Roma aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1297/2013 per l'importo di € 39.228.224,73, oltre ad interessi e spese legali, nei confronti della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e dell'odierna convenuta in qualità di coobbligata, che avevano proposto opposizione;
- che, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
29/3/2013, era stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria della Parte_4
e, con sentenza n. 432 del 29/5/2013, il Tribunale di Roma
[...] aveva dichiarato, ai sensi dell'articolo 4 D.L. n. 347/2003, lo stato di insolvenza della Parte_4
con conseguente interruzione del giudizio di
[...] opposizione al decreto ingiuntivo n. 1297/2013 proposto da quest'ultima;
- che, con sentenza n. 21035/2016 dell'11/11/2016, il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione proposta dalla odierna convenuta avverso il decreto ingiuntivo n. 1297/2013, ritenendo che la lettera di patronage rilasciata dalla Curia in favore dell'odierna attrice fosse una lettera di patronage c.d. forte, da cui discendeva una responsabilità indennitaria nei confronti di con accertamento Controparte_1 avente efficacia di giudicato;
- che, a seguito della presentazione, da parte di Controparte_1
della domanda di ammissione al passivo della Provincia Italiana
[...] della , i commissari, Parte_1 in sede di predisposizione del progetto di stato passivo, rassegnarono la seguente proposta: “I Commissari, esaminata la domanda di insinuazione e la documentazione prodotta, rilevano che il contratto e la cessione di credito non hanno data certa;
il decreto ingiuntivo non può essere considerato prova del credito, in quanto opposto;
tuttavia, in ragione della sussistenza in contabilità di PICFIC, si propone l'ammissione in chirografo del credito di euro 3.813.895,97, oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c.”;
pag. 3 di 18 - che, in seguito a contestazione dell'odierna attrice, con successivo provvedimento i commissari proponevano di ammettere il credito come da domanda con riserva di proporre azione revocatoria e la procedura era ancora in corso, con impossibilità di prevederne l'esito. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe, invocando la condanna generica della controparte al risarcimento del danno.
Con comparsa del 19/4/2019 si costituiva in giudizio la in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, eccependo la prescrizione dell'avversa pretesa risarcitoria, l'inammissibilità della domanda attorea di condanna generica della convenuta al risarcimento del danno in mancanza di consenso di quest'ultima a tale domanda e, in subordine, chiedeva dichiararsi la nullità della lettera di patronage per cui è causa, poiché priva dell'indicazione della somma massima garantita. In via ulteriormente gradata, la convenuta invocava la condanna della controparte al risarcimento del danno derivante dalla omessa informazione sulle conseguenze della prestazione della lettera di patronage e, in subordine, eccepiva la inammissibilità della avversa domanda per violazione del principio di ne bis in idem e del combinato disposto degli artt. 324 cpc e
2909 c.c.. La convenuta si opponeva all'avversa domanda di condanna generica al risarcimento del danno, che riteneva inammissibile e riteneva il quantum dell'avversa pretesa indeterminabile, stante la pendenza della procedura di amministrazione straordinaria a carico della
[...]
, in cui Parte_4 il credito dell'odierna attrice era stato ammesso nella sua interezza, per complessivi € 39.664.047,93, oltre ad interessi e spese. La eccepiva, invero, che la responsabilità del patronant è CP_2 subordinata all'infruttuosa escussione della debitrice principale e si doleva di non essere stata posta a conoscenza della situazione deficitaria della debitrice principale da parte dell'attrice, che pure aveva accordato alla medesima plurimi piani di rientro del debito, conoscendone lo stato di decozione ed eccepiva la nullità della lettera di patronage, predisposta unilateralmente dalla controparte senza la previa informazione sulla responsabilità che ne conseguiva in capo alla odierna convenuta e senza precisare il limite temporale e quantitativo entro cui era dovuta la pretesa garanzia.
La convenuta contestava che la sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016 avesse accertato con efficacia di giudicato il diritto dell'odierna attrice al risarcimento danno nei propri confronti, deducendo che, con la citata pronuncia, era stata soltanto accertata la natura “forte” della lettera di patronage sottoscritta dalla e CP_2
l'impossibilità di far valere nei confronti di quest'ultima lo stesso profilo di responsabilità della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli
pag. 4 di 18 dell'Immacolata Concezione, stante la differenza ontologica tra lettera di patronage e fideiussione;
in subordine, eccepiva il giudicato formatosi per effetto della pronuncia di quest'ultima sentenza. La eccepiva, infine, la prescrizione di ogni avversa pretesa, CP_2 essendo la lettera di patronage risalente al 6/5/2008 e la stipulazione del contratto di factoring, stipulato tra e PICFIC Controparte_1 risalente al 2007, precisando che la controparte, sin dalla data di sottoscrizione della lettera di patronage, era consapevole dello stato di decozione della Provincia Italiana della
[...] ed avrebbe, quindi, potuto azionare il suo Parte_1 preteso diritto. Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 16/5/2019 l'attrice contestava le avverse eccezioni e deduzioni e, con particolare riferimento alla avversa eccezione di prescrizione, deduceva di aver interrotto il relativo termine mediante l'invio della diffida e messa in mora in data 24-25/7/2012 sia alla Parte_4 che all'odierna convenuta e ribadiva
[...]
l'ammissibilità della propria domanda di condanna generica della controparte al risarcimento del danno.
In seguito, intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
16/6/2022, svoltasi in modalità cartolare, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla società appartenente al Gruppo Controparte_1
Bancario avverso la CP_1 Parte_1 e condannato la
[...] Controparte_1 al pagamento in favore della controparte delle spese processuali,
[...] liquidate in € 7.000,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Con particolare riferimento alla causa petendi, la chiede la condanna generica della Controparte_1 Congregazione al risarcimento dei Parte_4 danni per inadempimento delle obbligazioni assunte con la lettera di patronage rilasciata il 6/5/2008 in favore della Controparte_1 nell'interesse della Provincia Parte_4
[...] La convenuta eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità della avversa domanda di condanna generica, stante la propria opposizione. L'eccezione è priva di pregio. Conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Suprema Corte, «con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in pag. 5 di 18 materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale (quali l'iscrizione d'ipoteca giudiziale ex art. 2818 cod. civ. o l'azione risarcitoria in materia di concorrenza sleale di cui all'art. 2600 cod. civ.). Rispetto a siffatta domanda, l'opposizione del convenuto si configura come richiesta (anche implicita) di accertamento dell'insussistenza del danno, attraverso un giudizio di certezza e non di semplice probabilità, ed è ricollegabile all'interesse del convenuto medesimo ad ottenere una tutela preventiva contrapposta a quella richiesta dall'attore; con la conseguenza che, una volta proposta detta opposizione,
l'attore, al fine dell'accoglimento della propria domanda, è tenuto a dare la dimostrazione della sussistenza del danno (non della sua mera probabilità), anche se indipendentemente dall'individuazione attuale dell'entità dello stesso».
Osserva la Suprema Corte che «l'esistenza del danno conseguente alla condotta contra legem addebitata (e del diritto risarcitorio, a parte l'ulteriore quantificazione) costituisce già oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorché detta parte del giudizio possa 13 svolgersi con modalità sommaria e con valutazione probabilistica. «Di fronte a questa situazione ... ben può individuarsi un ... interesse [del convenuto,
n.d.r.] alla negazione dell'esistenza attuale di quel danno che, sia pure sotto il profilo di un apprezzamento sommario, è già oggetto della controversia.
In tale caso il convenuto contrappone al proposto accertamento probabilistico della sussistenza del danno, l'accertamento negativo su base di certezza». Il contenuto e gli effetti di tale opposizione sono ulteriormente evidenziati, nel richiamato arresto, nei seguenti termini. «Tra azione diretta ad ottenere in positivo una valutazione probabilistica di danno e domanda volta ad accertare l'insussistenza del danno, non esiste una contrapposizione di situazioni omologhe e contrarie, per cui la seconda possa qualificarsi solo come mero accertamento negativo rispetto alla prima. «Basti considerare le situazioni rispettive correlative antagoniste delle due posizioni processuali, in caso di rigetto. «La valutazione sommaria sulla probabilità dell'esistenza del danno ha come antagonista sufficiente l'inesistente probabilità che al fatto di un diritto sostanziale sia seguito un pregiudizio patrimonialmente valutabile, non già necessariamente la certezza dell'inesistenza del danno. Poiché una valutazione di probabilità è fatta allo stato delle emergenze probatorie, nulla esclude che in successiva o diversa fase processuale, alla valutazione positiva di quel tipo possa seguire l'accertamento dell'inesistenza del danno;
ed inoltre, che a quella negativa possa seguire l'accertamento che la pag. 6 di 18 realtà abbia superato la previsione probabilistica, essendosi in effetti realizzata con un pregiudizio. «Solo un accertamento su base di certezza dell'inesistenza del danno è atto ad impedire la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio.
«Nell'equilibrio, pertanto, delle situazioni correlate ed antagoniste, il riconoscimento della parità delle armi trova mezzi espressivi in forme di tutela contrapposte, chiudendo il ciclo logico con il ritorno alla premessa: il riconoscimento della legittimità della proposizione di una domanda autonoma di condanna generica, in virtù dell'interesse alle forme cautelari che conseguono ad una sentenza di condanna di 15 quel tipo, trova il suo contrapposto nell'interesse del convenuto ad ottenere attualmente un giudizio di certezza negativa sul danno, ad evitare iscrizioni ipotecarie che a discrezione dell'attore possano permanere indeterminatamente ancorché, in ipotesi, prive della situazione giuridica da cautelare» (cfr. Cass. civ. sez.
u. n. 12103 del 23/12/1995). Alla luce di tali affermazioni di principio, (v. Cass. n. 10256 del
16/10/1998; n. 15066 del 22/11/2000; n. 4962 del 04/04/2001) non è contestabile che anche nel caso di domanda ab initio di condanna generica,
l'opposizione del convenuto sia pienamente legittima e supportata da un concreto interesse, sebbene al più limitato effetto di rendere comunque necessario, anche ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda di condanna generica, un più pregnante metro di valutazione della prova del danno, in termini di certezza e non di mera probabilità, con l'ulteriore effetto, in caso di accertamento negativo dell'esistenza del danno, di impedire la prosecuzione della pretesa attorea in una seconda fase o in un successivo giudizio (cfr. Cass. civ. n. 4653 del 22/02/2021). E' pertanto ammissibile la domanda attorea, con il temperamento derivante dalle conseguenze dell'opposizione della convenuta, che onera il giudice di accertare non la mera probabilità di un danno a carico dell'attrice, ma la sua concreta realizzazione, seppur senza provvedere alla sua quantificazione, da effettuare in separato giudizio. Non rileva in contrario l'orientamento, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (c.d. condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta, limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (c.d. condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (cfr. Cass. civ. n. 9952 del 28/03/2022). Ed infatti, quest'ultimo principio di diritto è predicato nella diversa ipotesi in cui ab initio sia proposta domanda di condanna specifica al risarcimento del danno, nel qual caso, in mancanza di accordo pag. 7 di 18 del convenuto, non può il giudice limitare la sua pronuncia ad una condanna generica.
Nel merito, la domanda è infondata.
Va preliminarmente disattesa la eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità della domanda attorea per divieto del principio di ne bis in idem, atteso che il giudicato formatosi per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016, definitiva dell'opposizione proposta dall'odierna convenuta al decreto ingiuntivo n. 1297/2013 emesso dal Tribunale di Roma nei confronti della Provincia
Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione e dell'odierna convenuta, poiché tale dictum non copre, neanche come deducibile, la pretesa azionata dall'attrice nel presente giudizio, ontologicamente diversa da quella proposta in via monitoria, in cui la aveva chiesto la condanna della odierna Controparte_1 convenuta, in solido con la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, al pagamento di quanto da questa dovuto a favore dell'odierna attrice, pretesa che il Tribunale di Roma, con la citata sentenza, ha ritenuto infondata nei confronti della
[...]
che non ha assunto nei confronti dell'attrice Parte_1 un obbligo assimilabile a quello del fideiussore. Ebbene, tale accertamento, alla luce del principio di eterodeterminazione delle domande aventi ad oggetto pretese derivanti da diritti relativi, non osta alla proposizione, nel presente giudizio, della domanda di risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi derivanti dalla lettera di patronage c.d. forte. Nel merito, la , Parte_1 in data 6/5/2008, ha sottoscritto una lettera di patronage, con cui, preso atto che la aveva accordato alla Provincia Controparte_1
Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione una linea di credito di € 40.000.000,00, utilizzabile per anticipi di crediti ceduti pro solvendo vantati nei confronti dell' E, accordava Parte_3 all'odierna attrice una lettera di patronage per l'importo di € 40.000.000,00, quale controvalore dell'accensione totale del finanziamento, rappresentando che la Provincia Controparte_3
“fa capo alla
[...] [...]
ed esprimendo il proprio gradimento anche Parte_1 per eventuali proroghe o rinnovazioni delle linee di credito.
Ciò posto, la convenuta assicurava che avrebbe fatto tutto il necessario affinché la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione facesse fronte alle obbligazioni assunte nei confronti della rendendosi solidalmente Controparte_1 garante del rimborso delle sue ragioni di credito che fossero rimaste insoddisfatte dall'escussione del debitore principale.
pag. 8 di 18 Orbene, per costante giurisprudenza, la lettera di patronage con la quale il patrocinante assume degli impegni nei confronti del creditore, rientrando nello schema negoziale delineato dall'art. 1333 c.c., non richiede per il suo perfezionamento l'accettazione espressa dell'oblato. Pertanto, una volta intervenuta la proposta, la conclusione del negozio è impedita solo dal rifiuto (cfr. Cass. civ. n. 4888 del 03/04/2001).
Osserva, inoltre, la giurisprudenza che la funzione delle lettere di patronage "forti" - se non è quella di "garantire" l'adempimento altrui nel senso in cui tale termine viene assunto nella disciplina della fideiussione e delle altre garanzie personali specificamente previste dal legislatore (nelle quali il garante assume l'obbligo di eseguire la stessa prestazione dovuta dal debitore) - consiste nel rafforzare nel creditore, cui la dichiarazione è indirizzata, il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni, e può esplicarsi anche mediante la posizione di influenza e controllo ricollegabile ad una significativa partecipazione azionaria (non necessariamente maggioritaria) nella società patrocinata (cfr. Cass. civ. n.
4888 del 03/04/2001).
Nella specie è stato accertato con efficacia di giudicato tra le parti, con la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016, che l'obbligazione assunta dall'odierna convenuta non è assimilabile a quella del fideiussore, quindi la
[...] non risponde delle obbligazioni assunte dalla Parte_1
Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione in solido con quest'ultima, ma è responsabile, a titolo diverso, in caso di mancato assolvimento degli obblighi assunti con la citata lettera di patronage, a seguito della infruttuosa escussione di quest'ultima. Ciò posto, non è configurabile il danno di cui si duole la parte attrice, poiché, a seguito del decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 29/3/2013, con cui è stata aperta la procedura di amministrazione straordinaria della
[...] e della sentenza n. Parte_4
432 del 29/5/2013, con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 4 D.L. n. 347/2003, lo stato di insolvenza del suddetto ente, è comprovato che la è Parte_1 stata ammessa al passivo per l'intera somma pretesa e, allo stato, non vi è prova che il suo credito sia rimasto – in tutto o in parte – insoddisfatto.
Ne consegue il rigetto della domanda attorea, con conseguente assorbimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e delle domande proposte in via subordinata da quest'ultima. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.”
§ 3. – Ha proposto appello la
[...]
Parte_1
pag. 9 di 18 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare, quantomeno in parte qua l'impugnata sentenza n. 15127/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile, Giudice Dott. Martucci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3795/2019, depositata in cancelleria in data 17.10.2022, mai notificata, e per l'effetto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, IN VIA
PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE 1. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della citazione avversaria e delle domande ivi contenute, in quanto è stata proposta una mera azione volta alla condanna generica autonoma. in violazione dell'art. 278 cpc, nonché in violazione degli artt. art. 99 e 100 del c.p.c., interpretati alla luce dell'art. 24 della costituzione 2. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto dell'attrice al risarcimento del danno, per intervenuto decorso dei termini di legge, sia nel caso in cui si ritenga che la lettera di patronage sottoscritta dalla dia Pt_1 luogo ad un'obbligazione extragiudiziale, sia nel caso in cui si ritenga dia luogo ad un'obbligazione giudiziale. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che l'azione avversaria è totalmente infondata in fatto ed in diritto, che non sussiste, alcuna responsabilità indennitaria della in relazione alle pretese avversarie e che, nel merito, la Lettera di Pt_1
Patronage azionata da deve considerarsi come nulla per le CP_1 ragioni esposte in parte motiva. In subordine accertare e dichiarare la nullità della lettera di patronage per cui v'è causa, poiché priva dell'indicazione della somma massima garantita. In ulteriore subordine, laddove si ritenga comunque valida tale lettera di patronage, nonostante la mancata indicazione della somma massima garantita, condannare comunque la , ex art 278 cpc, al risarcimento del danno Controparte_1 provocato alla a causa della mancata informativa sulle Parte_1 conseguenze di tale missiva e del mancato rispetto delle norme del T.U. Bancario, anche con condanna generica, salvo prosecuzione del giudizio per la quantificazione del danno, da ritenersi comunque pari almeno a quello che dovesse essere eventualmente riconosciuto ad in caso CP_1 di mancata integrale soddisfazione del credito principale avanzato nei confronti della PICFIC. In estremo subordine, Confermare la sentenza impugnata quanto alla parte dispositiva, riformando però la parte motiva nelle parti in cui (a pag.4 ed a pag. 10) dichiara che “è stato accertato con efficacia di giudicato tra le parti, con la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016” che la “
[...]
(rectius la ) “è responsabile, a titolo Parte_1 Pt_1 diverso, in caso di mancato assolvimento degli obblighi assunti con la citata lettera di patronage, a seguito della infruttuosa escussione di quest'ultima”. Al contempo, accertare e dichiarare l'infondatezza e la contraddittorietà di tali affermazioni (riferite al giudicato) sia rispetto all'effettivo andamento pag. 10 di 18 processuale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo del 2013, sia rispetto a quanto affermato nell'odierno provvedimento impugnato a pag. 8 e 9. A quest'ultimo proposito, laddove il Tribunale, nel negare l'esistenza del ne bis in idem, (con riferimento alla domanda di risarcimento indennitario, riproposta nel giudizio del 2019,) accerta e dichiara quanto segue con riferimento alla pretesa azionata da nel Controparte_1 giudizio DA ESSA INIZIATO NEL 2019: è “ontologicamente diversa da quella proposta in via monitoria, in cui la aveva Controparte_1 chiesto la condanna della odierna convenuta, in solido con la Provincia
Italiana della Congregazione dei Figli della Immacolata Concezione, al pagamento di quanto da questa dovuto a favore dell'odierna attrice, pretesa che il Tribunale di Roma, con la citata sentenza, ha ritenuto infondata nei confronti della , che Parte_1 non ha assunto nei confronti dell'attrice un obbligo assimilabile a quello del fideiussore” Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Ha resistito rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e difesa, così provvedere: - in via preliminare, dichiarare a norma dell'art. 348 bis c.p.c. inammissibile e/o manifestatamente infondato l'appello proposto dalla
[...]
Parte_1
, con ogni conseguente statuizione;
-
[...] nel merito, in via gradata, rigettare comunque l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto con ogni conseguente statuizione;
In ogni caso, con condanna dell'appellante alle spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 4. – L'esame dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è assorbito dal fatto che il Collegio ha ritenuto di doversi pronunciare seguendo il procedimento decisorio ordinario, con tutte le garanzie connesse alla pronuncia della sentenza, non essendo apparsa evidente all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis la sua infondatezza.
pag. 11 di 18 § 5. – L'appello proposto dalla
[...]
Parte_1 contiene quattro motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “IMPUGNATIVA DEL CAPO DELLA
SENTENZA POSTO A PAGINA 6 (5° e 6° capoverso e ss.). ERRONEO RIGETTO DELL'ECCEZIONE PREGIUDIZIALE, DI INAMMISSIBILITÀ DELL'AVVERSA DOMANDA DI CONDANNA GENERICA. VIOLAZIONE DELL'ART. 278 CPC. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. ART. 99 E 100 DEL C.P.C., INTERPRETATI ALLA LUCE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda generica di condanna al risarcimento dei danni formulata dalla
[...]
Parte_1
sul presupposto che la
[...] giurisprudenza la consentirebbe, trascurando che la sentenza citata sarebbe assai risalente e sarebbe stata superata dall'orientamento più recente, espresso da Cass. n. 17984 del 3/6/2022, la quale avrebbe invece censurato il frazionamento della domanda di danni.
Il motivo è infondato.
E' vero che l'orientamento citato dall'appellante ha contraddetto la pronuncia a Sezioni Unite n. 12103 del 1995, ampiamente citata dal Tribunale a conforto dell'ammissibilità di una domanda generica di risarcimento dei danni, che impegni tuttavia il giudice, a fronte dell'opposizione a tale domanda, ad accertare non la sola probabilità di danno, ma l'effettiva realizzazione, sia pure omettendo di quantificarlo. Tuttavia, la stessa Cass. n. 17984 del 3/6/2022, interrogandosi sulle conseguenze della originaria domanda formulata in via generica, giunge alla conclusione che la limitazione all'an risarcitorio sia “tamquam non esset” nel senso che il giudice debba riqualificarla come domanda volta ad una condanna piena e debba procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Ciò basterebbe a fare giustizia dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla , perché in realtà quello stesso orientamento Pt_1 giurisprudenziale citato dall'appellante impegnerebbe il giudicante, a fronte dell'opposizione del controinteressato, in una valutazione di merito piena della lesione del diritto. E' vero, però, che quell'orientamento risulta del tutto superato dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 29862 del 12/10/2022, la quale ha dubitato che l'art. 278 c.p.c., il quale pure consente di limitare all'an la pag. 12 di 18 domanda risarcitoria nel corso del processo, impedisca che una condanna generica possa essere formulata ab origine.
Più segnatamente la pronuncia, richiamandosi alla sentenza delle
Sezioni Unite n. 12103 del 1995, ha dato continuità a tale indirizzo, stabilendo che la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto.
La Corte ha anche dato conto che il principio fosse stato affermato non soltanto dalla sentenza capostipite delle Sezioni Unite n. 12103 del
1995, ma anche da Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici di questa Corte: dalla Prima Sezione (ex multis, Sez. 1,
Ordinanza n. 16776 del 24.5.2022); dalla Seconda Sezione (ex multis, Sez.
2, Ordinanza n. 19873 del 20.6.2022; Sez. 2, Ordinanza n. 10323 del
29.5.2020; Sez. 2, Sentenza n. 4962 del 04/04/2001); dalla Terza Sezione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 4653 del 22.2.2021; Sez. 3, Sentenza n.
25113 del 24.10.2017); dalla Sezione Lavoro (ex multis, Sez. L, Sentenza n.
2262 del 16.2.2012; Sez. L, Sentenza n. 15154 del 5.7.2007). La Corte ha contraddetto l'isolato pronunciamento enfatizzando la circostanza che la contraria affermazione per cui l'attore non potrebbe chiedere ab origine una condanna generica fosse un mero obiter dictum, ritenendo che l'interpretazione già data all'art. 278 c.p.c. dovesse consolidarsi avuto riguardo al valore immanente per l'ordinamento rappresentato dalla stabilità delle norme processuali, richiamandosi al principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento, e infine ravvisandone l'incompatibilità con i principi comunitari in quanto non espressamente prevista dalla legge, imprevedibile dai litiganti e non indispensabile.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “IMPUGNATIVA DEI CAPI
DELLA SENTENZA CHE, ERRONEAMENTE, RICONOSCONO L'INTERVENUTO DEL GIUDICATO FRA LE PARTI IN ORDINE AD UNA RESPONSABILITÀ INDENNITARIA DELLA CURIA NEI
CONFRONTI DI , A FRONTE DEL MANCATO Controparte_1
ASSOLVIMENTO DELLA PICFIC DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI IN
FAVORE DI ”. Controparte_1
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente e contraddittoriamente ritenuto che la sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016 avesse fatto stato sulla responsabilità della a titolo risarcitorio, per il caso in cui la Pt_1
PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE fosse stata inadempiente agli obblighi promessi da con la lettera di patronage. Secondo Pt_1 l'appellante quel giudizio era stato promosso da sul presupposto CP_1
pag. 13 di 18 che fosse responsabile solidalmente in quanto garante della Pt_1
PROVINCIA, sicchè sarebbe stata incidentale, e in quanto tale insuscettibile di passare in giudicato, l'affermazione del giudice secondo cui la lettera di patronage non assimilabile ad una fideiussione avrebbe reso Pt_1 responsabile a titolo risarcitorio.
Il motivo è infondato.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016 ha accertato che la garanzia offerta da fosse data da una lettera di Pt_1 patronage c.d. “forte”, nella quale non si palesava una propria mera posizione di influenza, ma si assumeva un vero e proprio impegno, rendendosi “solidamente” (e non solidalmente) garante del rimborso dei crediti della qualora fossero rimasti insoddisfatti dall'escussione CP_1 del debitore principale.
Secondo la sentenza, sebbene la garanzia sostanziale così assunta non fosse equiparabile alla fideiussione, in mancanza dell'obbligo di garantire l'adempimento della medesima prestazione del debitore, tuttavia essa rafforzava nel creditore il convincimento che il patrocinato facesse senz'altro fronte ai propri impegni, configurandosi per il garante una responsabilità indennitaria, propria del patrocinante inadempiente, esposto all'azione risarcitoria del creditore, anziché alla pretesa di adempimento della stessa prestazione a cui era tenuto il patrocinato. Così come l'art. 1381 c.c. poneva un obbligo indennitario a carico di colui che avesse promesso l'obbligazione o il fatto del terzo, in caso di rifiuto del terzo di obbligarsi o di compiere il fatto promesso, avrebbe dovuto indennizzare la Pt_1 in caso di inadempimento della PROVINCIA. Pt_5
In quel giudizio la aveva chiesto che sia che Pt_5 Pt_1
PROVINCIA rispondessero solidalmente della medesima obbligazione sul presupposto che la prima avesse garantito il debito della seconda al pari di un fideiussore, sicchè l'indagine in ordine alla natura dell'obbligo assunto da con la lettera di patronage era essenziale per fornire una risposta Pt_1 alla pretesa della Pt_5
In tale contesto non costituisce un obiter inessenziale rispetto alla domanda l'affermazione di quel giudice secondo cui l'obbligazione di non era di tipo fideiussorio, ma risarcitorio in quanto fondata su una Pt_1 responsabilità indennitaria dipendente da una sorta di promessa del fatto del terzo.
Per dire che non era obbligata solidalmente il Tribunale ha Pt_1 dovuto qualificare l'effettivo obbligo assunto. Ne consegue che siffatta qualificazione deve ritenersi passata in giudicato, al pari di qualsiasi affermazione contenuta in una sentenza che vada a costituire il fondamento logico giuridico della decisione.
Bene ha fatto allora il primo giudice nella sentenza qui impugnata a ritenere che sulla natura risarcitoria dell'obbligazione assunta da Pt_1
pag. 14 di 18 fosse sceso il giudicato già con la sentenza del Tribunale di Roma n. 21035/2016 dell'11/11/2016. Né ha pregio obiettare che il primo giudice avrebbe fatto nel corpo della sentenza affermazioni contraddittorie con tale assunto, laddove ha detto che la avrebbe potuto invocare i danni non avendoli chiesti nel Pt_5 precedente giudizio. Invero, non è affatto contraddittorio affermare che la non avesse invocato una responsabilità indennitaria in quel giudizio, Pt_5 che pure l'aveva accertata, proprio perché lì la domanda era stata di segno diverso.
§ 5.3 – Il terzo motivo è intitolato: “IMPUGNATIVA DEL CAPO DELLA SENTENZA CHE, A PAG. 10, RITIENE ASSORBITA L'ECCEZIONE (PRELIMINARE) DI PRESCRIZIONE. VIZIO DI MOTIVAZIONE. MANCATA DELIBAZIONE DEL TRIBUNALE SULLA
PRIMA ECCEZIONE PRELIMINARE DI MERITO SOLLEVATA DALLA CURIA, RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE INDENNITARIA AVVERSARIA - ERRONEA DICHIARAZIONE DI ASSORBIMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 276 c.p.c IN CORRELAZIONE CON L'ART. 281 BIS CPC”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione della pretesa fosse assorbita dalla decisione di rigetto fondata sul presupposto che il credito non fosse ancora rimasto insoddisfatto per non essersi definita la procedura di
Amministrazione straordinaria nella quale la si era insinuata. Pt_5 Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe violato l'art 276 cpc che impone di decidere gradatamente le questioni pregiudiziali e quindi il merito, tanto più che la decisione di merito di inattualità della pretesa avrebbe privato essa di una pronuncia più favorevole di estinzione della pretesa, pur Pt_1
a fronte della sua evidente prescrizione.
Il motivo è infondato.
Richiamata la responsabilità indennitaria della patrocinante Pt_1 dipendente da infruttuosa esecuzione della patrocinata PROVINCIA, il
Tribunale ha rigettato la domanda escludendo che allo stato vi fosse attualità del danno, per essere in corso e non ancora definita la procedura di
Amministrazione straordinaria nella quale la era stata ammessa al Pt_5 passivo per l'intera somma pretesa, né vi fosse prova che il suo credito fosse rimasto in tutto o in parte insoddisfatto.
In tal modo il Tribunale ha escluso che ricorresse il presupposto della domanda risarcitoria costituito dall'attualità del danno, fatto espressamente dipendere dall'infruttuosa esecuzione del principale obbligato.
pag. 15 di 18 In altre parole, fino a che fosse stata pendente l'esecuzione concorsuale a carico di PROVINCIA e fosse possibile ottenere in quella sede un qualche soddisfacimento, non sarebbe stato apprezzabile alcun danno per la e, in mancanza di tale fatto costitutivo, non sarebbe Pt_5 sorto alcun diritto risarcitorio verso . Pt_1
Altro è una responsabilità indennitaria fondata sulla mancata escussione del debitore patrocinato, altro è l'insorgenza stessa del diritto al risarcimento di quel danno.
Se il danno manca, pur per inattualità, il diritto non può essere fatto valere e non può neppure decorrere il termine prescrizionale, a mente dell'art. 2935 c.c.
In tal senso, bene ha fatto il Tribunale a ritenere assorbita l'eccezione di prescrizione. L'equivoco in cui è incorso l'appellante è stato quello di ritenere che l'obbligazione di fosse sorta con la risalente sottoscrizione della Pt_1 lettera di patronage del 6/5/2008 e non fosse mai stata reclamata fino al 9/1/2019 con l'introduzione del giudizio per cui è causa, ma in realtà, intesa come obbligazione risarcitoria, essa fonda i diritti della Banca sulla sopravvenienza del danno da mancato soddisfacimento, in un contesto nel quale nessuna prescrizione può predicarsi prima che il diritto si attualizzi. L'art 276 cpc sarebbe stato violato se il Tribunale avesse ritenuto attuale il diritto al risarcimento del danno e avesse trascurato la questione pregiudiziale di merito della prescrizione, la quale in tal caso avrebbe potuto condurre ad un esito definitorio del giudizio in chiave estintiva del diritto, ma in realtà la prescrizione resta assorbita perché neppure configurabile rispetto ad un diritto inattuale.
§ 5.4 – Il quarto motivo è intitolato: “IMPUGNATIVA DEL CAPO DELLA SENTENZA DI CUI A PAG. 10, QUART'ULTIMO CAPOVERSO. RIPROPOSIZIONE DI TUTTE LE ECCEZIONI CONTESTAZIONI E DEDUZIONI DICHIARATE ASSORBITE DAL PRIMO GIUDICE”.
Con tale motivo l'appellante, sul presupposto che la sentenza debba essere riformata in accoglimento dei precedenti motivi, ripropone le questioni dichiarate assorbite dal Tribunale e segnatamente la questione della prescrizione, della nullità della lettera di patronage per violazione dell'art 1938 cc in assenza di importo massimo garantito, della nullità per violazione degli obblighi di informazione e trasparenza, nonché di buona fede e correttezza ai sensi dell'art 1956 c.c. .
Il motivo è infondato.
La sentenza deve essere confermata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di inammissibilità della domanda generica di condanna al risarcimento dei danni per essersi ad essa opposta, nella parte in cui Pt_1
pag. 16 di 18 ha ritenuto passata in giudicato responsabilità della a titolo Pt_1 risarcitorio, nonchè nella parte in cui ha ritenuto assorbita la questione della prescrizione, con l'effetto che non ha pregio la riproposizione delle questioni assorbite, tra cui in particolare quella della prescrizione.
Quanto alle ulteriori riproposizioni, si tratta di questioni che il Tribunale ha correttamente assorbito nella più liquida decisione di rigetto nel merito della domanda risarcitoria, avendo oltretutto ad oggetto profili di invalidità della lettera di patronage fondati sulla falsa assimilazione di questa ad una fideiussione, questioni pure tutte avanzate in via subordinata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al valore indeterminabile di complessità media della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 nei confronti di
[...] [...] contro la sentenza n. 15127 pubblicata il 17/12/2022 Controparte_1 resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna la Pt_1 [...]
Parte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] liquidate in complessivi € Controparte_1 10.313,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 13/6/2025.
pag. 17 di 18 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 18 di 18