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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Daniele Francesco Ginnuzzi, Ivan Paladini e Bernadette Cacciapaglia,
come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Barbara, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
CP_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 788/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sulla opposizione proposta da avverso Parte_1
atto di pignoramento presso terzi, promosso da , sulla base CP_1 CP_1
di una serie di cartelle esattoriali, in parte di natura tributaria, in parte basate su
CP_ crediti e in parte afferenti violazione del codice della strada, con sentenza n.
1782/2021 pubblicata in data 14/06/2021, così decideva:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla opposizione
proposta con riferimento ai crediti azionati con le cartelle di pagamento emesse per il
recupero di entrate tributarie, spettando la giurisdizione alle Commissioni Tributarie
Provinciali indicate in motivazione;
2) dichiara non luogo a provvedere relativamente alla opposizione proposta con riferimen-
to ai crediti azionati con le cartelle di pagamento emesse per il recupero delle somme
dovute agli istituti di previdenza ed assistenza;
3) rigetta l'opposizione proposta con riferimento ai crediti azionati con le cartelle di pa-
gamento indicate in motivazione;
4) dichiara le spese processuali compensate tra le parti in ragione della metà e condanna
l'attore al rimborso in favore delle controparti della restante metà di dette spese, liqui-
date per l'intero per ciascuna controparte in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso
forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
L'opponente aveva lamentato la nullità della notifica del pignoramento perché
effettuata da un operatore privato (Nexive) e non già da a ciò abili- CP_3
tata.
Proc. n. 788/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il Giudice in premessa qualificava l'azione proposta dalla nell'alveo del- Pt_1
le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e (per quel che qui in-
teressa) rigettava l'eccezione afferente la notifica delle cartelle aventi ad oggetto violazione del CdS (valutazione questa che rimaneva di competenza del GO).
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 05/08/2021 chiedendone la riforma con tre motivi , dei qua-
li i primi due afferenti la decisione di rigetto della opposizione e il terzo la deci-
sione sulle spese.
Si è costituita resistendo al gravame mentre Controparte_1
non si è costituita rimanendo contumace. CP_2
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata si rileva che il Tribunale
ha qualificato l'azione proposta dalla opposizione agli atti esecutivi ex Pt_1
art. 617 cod. proc. civ..
Ne discende, in conseguenza della qualificazione dell'azione quale opposizione agli atti esecutivi, l'inappellabilità della sentenza.
Si richiama la Cassazione che, con sentenza n. 16379/2005 ha stabilito il seguen-
te principio di diritto, ormai divenuto pacifico, secondo cui: “L'individuazione del
mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta
in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione
Proc. n. 788/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e
dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte;
con riferimento ad una sentenza emessa a
definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice
ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposi-
zione agli atti esecutivi”.
La qualificazione, operata dal Tribunale, risulta in ogni caso corretta atteso che l'opponente chiedeva una pronuncia demolitoria del pignoramento presso terzi per lamentati vizi procedurali relativi alla notifica del pignoramento, investendo il
quomodo della esecuzione che attiene alla opposizione agli atti esecutivi e non una eccezione di inesistenza del diritto di credito, che attiene alla opposizione alla esecuzione.
Del resto, pacificamente nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie i vizi re-
lativi alla notifica del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento sono con-
siderati vizi formali e, in quanto tali, rientrano nella sfera di operatività dell'art. 617 del codice di rito.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese di questo grado di giudizio. Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
Proc. n. 788/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.700,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 788/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Maurizio PETRELLI - Presidente
dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 788 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avv.ti Daniele Francesco Ginnuzzi, Ivan Paladini e Bernadette Cacciapaglia,
come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Barbara, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
CP_2
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclusioni
Proc. n. 788/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sulla opposizione proposta da avverso Parte_1
atto di pignoramento presso terzi, promosso da , sulla base CP_1 CP_1
di una serie di cartelle esattoriali, in parte di natura tributaria, in parte basate su
CP_ crediti e in parte afferenti violazione del codice della strada, con sentenza n.
1782/2021 pubblicata in data 14/06/2021, così decideva:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alla opposizione
proposta con riferimento ai crediti azionati con le cartelle di pagamento emesse per il
recupero di entrate tributarie, spettando la giurisdizione alle Commissioni Tributarie
Provinciali indicate in motivazione;
2) dichiara non luogo a provvedere relativamente alla opposizione proposta con riferimen-
to ai crediti azionati con le cartelle di pagamento emesse per il recupero delle somme
dovute agli istituti di previdenza ed assistenza;
3) rigetta l'opposizione proposta con riferimento ai crediti azionati con le cartelle di pa-
gamento indicate in motivazione;
4) dichiara le spese processuali compensate tra le parti in ragione della metà e condanna
l'attore al rimborso in favore delle controparti della restante metà di dette spese, liqui-
date per l'intero per ciascuna controparte in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso
forfettario spese generali, cap ed iva come per legge.
L'opponente aveva lamentato la nullità della notifica del pignoramento perché
effettuata da un operatore privato (Nexive) e non già da a ciò abili- CP_3
tata.
Proc. n. 788/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Il Giudice in premessa qualificava l'azione proposta dalla nell'alveo del- Pt_1
le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. e (per quel che qui in-
teressa) rigettava l'eccezione afferente la notifica delle cartelle aventi ad oggetto violazione del CdS (valutazione questa che rimaneva di competenza del GO).
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 05/08/2021 chiedendone la riforma con tre motivi , dei qua-
li i primi due afferenti la decisione di rigetto della opposizione e il terzo la deci-
sione sulle spese.
Si è costituita resistendo al gravame mentre Controparte_1
non si è costituita rimanendo contumace. CP_2
All'udienza Collegiale del 13 dicembre 2023 le parti hanno precisato le conclu-
sioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in deci-
sione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Dal contenuto motivazionale della sentenza impugnata si rileva che il Tribunale
ha qualificato l'azione proposta dalla opposizione agli atti esecutivi ex Pt_1
art. 617 cod. proc. civ..
Ne discende, in conseguenza della qualificazione dell'azione quale opposizione agli atti esecutivi, l'inappellabilità della sentenza.
Si richiama la Cassazione che, con sentenza n. 16379/2005 ha stabilito il seguen-
te principio di diritto, ormai divenuto pacifico, secondo cui: “L'individuazione del
mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta
in base al principio dell'apparenza, ovvero con riferimento esclusivo alla qualificazione
Proc. n. 788/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall'esattezza di essa e
dalla qualificazione dell'azione operata dalla parte;
con riferimento ad una sentenza emessa a
definizione di un giudizio di opposizione esecutiva, essa è impugnabile con l'appello se il giudice
ha qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione, mentre è impugnabile solo con ricorso
straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. se è stata qualificata dal giudice come opposi-
zione agli atti esecutivi”.
La qualificazione, operata dal Tribunale, risulta in ogni caso corretta atteso che l'opponente chiedeva una pronuncia demolitoria del pignoramento presso terzi per lamentati vizi procedurali relativi alla notifica del pignoramento, investendo il
quomodo della esecuzione che attiene alla opposizione agli atti esecutivi e non una eccezione di inesistenza del diritto di credito, che attiene alla opposizione alla esecuzione.
Del resto, pacificamente nell'ambito delle procedure esecutive ordinarie i vizi re-
lativi alla notifica del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento sono con-
siderati vizi formali e, in quanto tali, rientrano nella sfera di operatività dell'art. 617 del codice di rito.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore di delle spese di questo grado di giudizio. Controparte_1
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17,
della Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del
D.P.R. 30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
Proc. n. 788/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 6.700,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Maurizio Petrelli)
Proc. n. 788/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.