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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/11/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2205 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRONCONI Parte_1 C.F._1
SS e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Viale C. Battisti n. 21,
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_2 C.F._2
IA e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Via Motta n. 21
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 25/04/2015, il cui atto è stato iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A n. 6, dell'anno 2015; separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in Pavia (PV), in data 25.04.2015, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 del predetto comune anno 2015, n. 6, Parte II, Serie A, disponendo che la sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
2) Nessun assegno a carico dell'uno ed in favore dell'altro coniuge, in quanto economicamente autosufficienti.
3) I Signori e rinunciano ad impugnare la sentenza che sarà Parte_1 Parte_2 emessa alle condizioni come sopra concordate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data del nulla osta rilasciato dal Procuratore Aggiunto, in data 20.05.2024. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia il giorno 25/04/2015 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2015); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2205 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRONCONI Parte_1 C.F._1
SS e con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Viale C. Battisti n. 21,
e da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTANI Parte_2 C.F._2
IA e con domicilio eletto presso il suo studio in Abbiategrasso (MI), Via Motta n. 21
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pavia, in data 25/04/2015, il cui atto è stato iscritto nel
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pavia alla Parte II, Serie A n. 6, dell'anno 2015; separati consensualmente con accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori Parte_1
e in Pavia (PV), in data 25.04.2015, trascritto nel Registro Atti di Matrimonio
[...] Parte_2 del predetto comune anno 2015, n. 6, Parte II, Serie A, disponendo che la sentenza sia trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze.
2) Nessun assegno a carico dell'uno ed in favore dell'altro coniuge, in quanto economicamente autosufficienti.
3) I Signori e rinunciano ad impugnare la sentenza che sarà Parte_1 Parte_2 emessa alle condizioni come sopra concordate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data del nulla osta rilasciato dal Procuratore Aggiunto, in data 20.05.2024. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Pavia il giorno 25/04/2015 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2015); Parte_2
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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