Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 14/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n.853/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 853/2024 V.G. promosso da:
(CF ), nata ad [...]_1 C.F._1 in data 19.10.1984 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Barbara D'Amore del foro di Avezzano, con studio in via Oreste Ranelletti n. 8, int. 2 in Avezzano, ivi domiciliata;
e
(CF , nato ad [...]_1 C.F._2 in data 04.08.1978, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura conferita su foglio separato allegato al ricorso, dall'avv. Simona Ricci del foro di Roma, domiciliato presso lo studio legale del difensore sito in Roma, Piazza Aruleno
Celio Sabino n. 18.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlio nato fuori dal matrimonio.
1
Le parti, con ricorso depositato il 3.12.2024, chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore , nato Persona_1
fuori dal matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
“A. Quanto all'affido del minore, le parti concordano che lo stesso sarà congiuntamente condiviso da ambedue i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute devono essere assunte di comune accordo mentre, per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé;
B. Quanto al collocamento del minore, le parti concordano che lo stesso sia collocato presso la madre, nella propria abitazione sita in Avezzano, Via Morino n.2A, ove il minore, giusto accordo delle parti, manterrà la propria residenza;
C. Quanto al diritto di visita del padre al bambino, in ragione della attività professionale del signor che lo costringe a peculiari turni con cadenza ciclica, lo stesso potrebbe CP_1 essere così articolato:
I. si intratterrà con il padre– SPECIFICAMENTE NEL POMERIGGIO DELLA Per_1
SECONDA MATTINA DEL GIORNO LAVORATIVO PATERNO -, dalle ore 15,00 alle ore
22,30, in cui il genitore lo riporterà presso la dimora materna;
II. si intratterrà, inoltre, con lo stesso padre – specificamente nel POMERIGGIO in cui Per_1
IL debba prestare SERVIZIO NELLA PRIMA NOTTE dei turni previsti – nel Pt_2 pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 22,30, in cui il genitore lo riporterà presso la dimora materna;
III. si intratterrà, altresì, con il padre, PER IL PERNOTTO, nella NOTTE TRA IL Per_1
SECONDO ed il TERZO RIPOSO PATERNO, nella fascia temporale dei 9 gg (qualora possibile). Qualora ciò non fosse possibile, nel limite delle 24 ore anticipate, il padre concederà preavviso per le vie brevi alla madre, per fissare data di pernotto con il figlio.
IV. Qualora – a cagione dei turni paterni e nel rispetto dei termini di cui al punto precedente – al padre non spetti potersi intrattenere per il week end con il bambino, il lo terrà CP_1
2 con sé anche al venerdì, dalle ore 13,30, dalla uscita da scuola, alle ore 22,00 (salvo diversi accordi con la madre);
V. il tutto, in ogni caso, salvo diversi accordi per impossibilità del padre di conoscere con tempo le turnazioni di lavoro ed esigenze palesate dal bimbo;
VI. quanto alle vacanze estive, saranno concordate entro il 30 giugno di ogni anno, con comunicazione riveniente dal padre circa tempi e luogo di vacanza. Il padre potrà, in ogni caso, intrattenersi con il bimbo per n. 7 giorni consecutivi, o in ragione di diversi accordi, per impossibilità del padre di conoscere con tempo le turnazioni di lavoro e salvo esigenze palesate dal bimbo;
VII. il piccolo trascorrerà il giorno del compleanno del papà in compagnia del medesimo, Per_1 così come si intratterrà (prescindendo dalle “spettanze” di visita genitoriali) con la madre per il compleanno della stessa;
VIII. quanto al compleanno del minore, i genitori trascorreranno ad anni alterni, con il piccolo, la ricorrenza, a partire dall'anno 2025 in cui festeggerà con il Sig. Per_1 CP_1
IX. le festività del Natale e della Santa Pasqua saranno trascorse a giorni alterni tra madre e padre (24 con l'uno, 25 con l'altra...Pasqua con l'uno, lunedì in Albis con l'altra… e così via…),
a partire dal Natale 2024, in cui il minore trascorrerà la Vigilia con il padre;
X. Il padre avrà contatti per le vie brevi con il bambino nei giorni in cui non possa intrattenersi con lo stesso, previ accordi con la madre, giuste le esigenze di tutte le parti e del minore;
D. Quanto al mantenimento del piccolo il padre verserà alla sig.ra la Per_1 Parte_1 somma di euro 260,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio minore, tenuto conto del reddito di entrambi le parti nonché delle esigenze di vita in relazione alla sua età. La Per_1 somma complessiva di euro 260,00 mensili è da dividersi in liquidità (per E. 180,00) da versare alla madre e pagamento diretto dei bollettini scolastici relativi alla mensa (per E. 80,00 ca mensili), intestati al che si occuperà di saldarne il relativo prezzo, di volta in volta. CP_1
L'importo del mantenimento sarà versato entro il giorno 15 di ciascun mese, su cc intestato alla sig.ra e versato su carta Poste Pay con iban [...], con Parte_1 decorrenza dal mese di novembre 2024 e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
I. in ragione delle voci in cui le parti hanno di concerto diviso la quota complessiva del mantenimento, alla cessazione del periodo scolastico di ogni anno, il sig. verserà CP_1 alla l'intera somma, pari ad euro 260,00 mensili;
Parte_1
3 II. circa gli assegni familiari (rectius, assegno unico) spettanti per il minore, le parti percepiranno, come stabilito ex lege, ciascuno la propria quota parte, formalizzandone relative dichiarazioni agli enti preposti;
III. in merito, invece, all'indennità di frequenza già percepita dal minore ed oltremodo sempre riversata su specifico libretto cointestato agli esercenti la potestà sul bambino, la stessa continuerà ad essere depositata su libretto n 000053311023, dovendo esser fruita unicamente per necessità del piccolo Per_1
E. Quanto alle spese straordinarie, il sig. contribuirà alle medesime nella CP_1 misura del 50%. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate dai genitori, come da protocollo di intesa del Tribunale di Avezzano;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche senza previa concertazione sono le c.d. spese straordinarie «obbligatorie» (ad esempio, spese per tasse scolastiche, per libri di testo ovvero spese mediche per interventi indifferibili presso strutture pubblica/private convenzionate).
F. Quanto agli effetti personali della sig.ra lasciati nella dimora Parte_1 del sita in Via Frattegatte n. 13, la stessa provvederà a portarli via con sé CP_1
(concordandone, all'uopo, con il – che nulla oppone, in tal senso - giorni e modalità CP_1 di asporto) entro e non oltre 30 gg dalla comparizione dinanzi l'intestato Tribunale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.12 C.p.c. depositato dalle parti in data 3.12.2024, hanno Parte_3 chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio per alcuni anni e dalla predetta unione è nato il [...] un figlio, , ad oggi Persona_1
minore d'età.
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che regolamenti l'affidamento e il mantenimento del minore.
4 All'udienza del 12 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al ricorso congiunto. In tale sede, hanno altresì precisato che l'assegno unico universale ammonta a complessivi euro
241,50 mensili sicché il quantum percepito da ciascun coniuge per il figlio è pari ad euro 120,75 mensili.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti,
, sia disciplinato nei termini concordati dalle stesse, alle condizioni Persona_1
sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede ed omologate.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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