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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Gabriele Butera che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E
, nato in [...] il [...], (c.f. Controparte_1
) e , nata in [...] il [...], (c.f. C.F._1 CP_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, nato a [...] il [...], (c.f. ; Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Palermo, via Goethe n. 22, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mario Pasqualino che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonino Cacioppo per mandato in atti;
appellati
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
risarcimento danni.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 42/2022, pubblicata il 7 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo (Sez. III Civile) in parziale accoglimento della domanda attorea ha condannato la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., a pagare: ad la somma Controparte_1 di € 132.652,00; ad € 163.264,00; ad ed CP_2 Controparte_1 CP_2
n.q. di rappresentanti legali del figlio l'importo di € 16.101,00. Ha, altresì, Persona_1 condannato la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi € 18.150,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la lamentandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Scaduto il termine perentorio del 14/03/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della colpa addebitata alla struttura sanitaria convenuta.
2.Con il secondo motivo di appello, si contesta l'accertamento del nesso causale tra le condotte addebitate alla struttura sanitaria convenuta e l'evento infausto accaduto alla gestante (morte intrauterina del feto).
3. Con il terzo motivo di appello, si contesta l'eccessività del quantum liquidato.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante impugna il capo relative alle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.2.I primi due motivi di appello sono infondati.
Occorre premettere che la causa è matura per la decisione, con conseguente rigetto della reiterata istanza di rinnovo delle operazioni peritali proposta da parte appellante.
Va, ancora, precisato che, assodata la ricostruzione della storia clinica di effettuata CP_2 dal Giudice di primo grado alla quale si rinvia, occorre porre l'attenzione sul decorso clinico della gravidanza dall'accesso dell'appellata presso la clinica convenuta in data 23 Ottobre 2014 sino all'accertamento della morte intrauterina del feto in data 31 Ottobre 2014. In particolare, le risultanze tecniche compendiate dalle pagine 91 e seguenti della CTU espletata in primo grado, valutate congiuntamente al resto dell'elaborato, evidenziano che dal 23 ottobre 2014 l'assistenza prestata alla gestante fu connotata da “disordine organizzativo”, che non consentì di effettuare nei tempi prescritti i controlli clinico-ecografici richiesti (rivalutazione di flussimetria, liquido amniotico e biometria) dopo che il dr. aveva rilevato parametri ai limiti e fissato un Per_2 ulteriore rapido approfondimento. Nonostante la paziente si fosse presentata in clinica secondo le indicazioni, fu più volte rinviata;
il 29 ottobre fu eseguita la sola pre-accettazione con prelievi di routine, pur annotandosi diabete in terapia insulinica, termine di gravidanza e sintomatologia algica/contrattile, senza completare gli accertamenti strumentali (CTG, ulteriori esami) previsti.
Tali riscontri oggettivi, riferiti all'organizzazione della struttura e alla continuità dell'assistenza, non sono superati dalle allegazioni sull'asserita sufficienza del monitoraggio diabetologico esterno: il punto critico oggetto dell'attenzione del primo giudicante, infatti, è la gestione finale del percorso ostetrico all'interno della clinica (coordinamento tra personale, programmazione ed esecuzione degli esami, tempestività del ricovero) che la CTU qualifica inadeguata, con rilevanza causale rispetto all'esito infausto verificatosi. A questo proposito, deve ritenersi che la sentenza appellata ha ricostruito tali eventi in modo puntuale giungendo a riconoscere la responsabilità alla struttura per carenze organizzative e non riferita alla condotta di singoli esercenti. Tale impianto è sorretto dalle stesse risultanze tecniche e non è scalfito dalle censure dell'appellante.
Nessun rilievo può a tal proposito attribuirsi alla circostanza che la gestante fosse seguita da un diabetologo esterno alla clinica appellante. La documentazione ASP (diari glicemici, prescrizioni, visite) dimostra un monitoraggio metabolico costante;
ma ciò non elide l'obbligo della clinica, nella fase terminale, di assicurare continuità e tempestività degli esami ostetrici programmati e di coordinare le informazioni disponibili, come richiesto dal quadro di gravidanza a rischio. Le carenze di organizzazione interna — puntualmente descritte dalla CTU — restano dirimenti.
Inoltre, l'assunto secondo cui la visita/valutazione “omessa o ritardata” non avrebbe evitato l'evento è apodittico e non confronta la sequenza fattuale: proprio perché erano emersi indici di rischio e programmati controlli a breve, il differimento e la mancata esecuzione hanno privato la gestante di quel monitoraggio che, in ottica probabilistica, avrebbe consentito condotte diverse (anticipazione del ricovero/parto o sorveglianza intensificata). La critica sulla “irrilevanza” di polidramnios/macrosomia non coglie nel segno: il punto non è il singolo parametro isolato, bensì il complesso dei segnali che imponevano una gestione più attenta e ravvicinata, come ricostruito in prime cure e confermato dalla CTU. Come noto, infatti, il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074). Nel caso di specie, è pacifico che l'appellante fosse portatrice di una gravidanza a rischio e che si fosse affidata alle cure della struttura appellante. Alla richiesta di chiarimenti del Giudice di primo grado(ordinanza 18.04.2020), i consulenti d'ufficio hanno fornito risposte univoche sui tre profili decisivi dell'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria convenuta: tempistica della rivalutazione della situazione clinica della gestante dopo il controllo del 23.10.2014, contenuto dell'approfondimento ecografico da eseguire “a stretto giro” (per utilizzare le parole del dott. ), e incidenza causale delle omissioni rispetto Per_2 all'anticipazione del parto. Le risultanze della CTU devono essere condivise. Va, infatti, rammentato che in esito alla visita del 23.10.2014 (PI ombelicale 1,46 in parte alta del range e rilievo soggettivo di liquido ai limiti), in donna alla 35+1/36a settimana affetta da DM2, la condotta prudente imponeva rivalutazione entro 3–4 giorni. La ripetuta presentazione della paziente in clinica il 27, 29 e 31 ottobre documenta una disorganizzazione del servizio che non consentì l'adeguata assistenza e il completamento degli accertamenti programmati. L'ecografia dei giorni 27–28 ottobre avrebbe potuto e dovuto estendersi alla stima del peso fetale e all'approfondimento della morfologia e funzione cardiaca fetale. Tali indagini avrebbero consentito di evidenziare la macrosomia e l'ipertrofia cardiaca (poi accertate in sede autoptica), imponendo un monitoraggio intensivo ed eventualmente un taglio cesareo urgente con nascita di feto vivo. Era preciso obbligo dei sanitari attribuire la massima priorità alla paziente la cui storia clinica era già nota e rispetto alla quale il controllo del 23 ottobre 2014 aveva allarmato il ginecologo di turno tanto da indurlo ad anticipare l'effettuazione di controlli di solito posticipabili. Può, quindi, ritenersi più probabile che non che le attività omesse (ecografia con specifico focus cardiaco e stima ponderale;
monitoraggio ravvicinato) non permisero di cogliere per tempo la sofferenza fetale legata all'ipertrofia miocardica;
l'anticipazione dell'estrazione avrebbe consentito, più probabilmente che non, un esito favorevole in termini di vitalità e sopravvivenza. È richiamato che la cardiomiopatia ipertrofica del neonato di madre diabetica è in genere transitoria e tende a regredire con la normalizzazione postnatale dell'assetto insulinico.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve sul punto trovare integrale conferma.
3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Come noto, nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.(Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859). La morte del feto, imputabile a omissioni e ritardi dei sanitari, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, il quale si manifesta essenzialmente in termini di sofferenza interiore. (v. Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26301). Deve ritenersi che, in ragione dell'epoca della gestazione (ormai giunta al termine) e del concreto susseguirsi di eventi che portarono all'esito infausto, il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciate, effettuando una valutazione equitativa del danno patito dagli appellati che questo Collegio ritiene di condividere. Quanto alla liquidazione degli interessi, va rammentato che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, evitando l'ultrapetizione, pure in grado di appello (v. Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26929).
Sulle spese di lite. In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061). La sentenza di primo grado deve, pertanto, trovare conferma anche su tale punto.
Quanto alle spese di lite di questo grado di appello, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 in ragione del decisum, con la decurtazione della fase istruttoria poichè non espletata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dichiaratisi tali;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 19 Settembre 2025.
Palermo, 25/09/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 291/2022 del R.G. di questa Corte di Appello vertente in questo grado
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Palermo, via Nicolò Turrisi n. 59, presso lo studio dell'avv. Gabriele Butera che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E
, nato in [...] il [...], (c.f. Controparte_1
) e , nata in [...] il [...], (c.f. C.F._1 CP_2
), in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore C.F._2
, nato a [...] il [...], (c.f. ; Persona_1 C.F._3
elettivamente domiciliati in Palermo, via Goethe n. 22, presso lo studio dell'avv. Gaetano Mario Pasqualino che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonino Cacioppo per mandato in atti;
appellati
OGGETTO: responsabilità sanitaria;
risarcimento danni.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 42/2022, pubblicata il 7 gennaio 2022, il Tribunale di Palermo (Sez. III Civile) in parziale accoglimento della domanda attorea ha condannato la , Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., a pagare: ad la somma Controparte_1 di € 132.652,00; ad € 163.264,00; ad ed CP_2 Controparte_1 CP_2
n.q. di rappresentanti legali del figlio l'importo di € 16.101,00. Ha, altresì, Persona_1 condannato la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in complessivi € 18.150,00 Avverso tale decisione ha proposto appello la lamentandone Parte_1
l'erroneità sotto diversi profili.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
Scaduto il termine perentorio del 14/03/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione dal Collegio con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la ricostruzione dei fatti e l'accertamento della colpa addebitata alla struttura sanitaria convenuta.
2.Con il secondo motivo di appello, si contesta l'accertamento del nesso causale tra le condotte addebitate alla struttura sanitaria convenuta e l'evento infausto accaduto alla gestante (morte intrauterina del feto).
3. Con il terzo motivo di appello, si contesta l'eccessività del quantum liquidato.
4. Con il quarto motivo di appello, l'appellante impugna il capo relative alle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.2.I primi due motivi di appello sono infondati.
Occorre premettere che la causa è matura per la decisione, con conseguente rigetto della reiterata istanza di rinnovo delle operazioni peritali proposta da parte appellante.
Va, ancora, precisato che, assodata la ricostruzione della storia clinica di effettuata CP_2 dal Giudice di primo grado alla quale si rinvia, occorre porre l'attenzione sul decorso clinico della gravidanza dall'accesso dell'appellata presso la clinica convenuta in data 23 Ottobre 2014 sino all'accertamento della morte intrauterina del feto in data 31 Ottobre 2014. In particolare, le risultanze tecniche compendiate dalle pagine 91 e seguenti della CTU espletata in primo grado, valutate congiuntamente al resto dell'elaborato, evidenziano che dal 23 ottobre 2014 l'assistenza prestata alla gestante fu connotata da “disordine organizzativo”, che non consentì di effettuare nei tempi prescritti i controlli clinico-ecografici richiesti (rivalutazione di flussimetria, liquido amniotico e biometria) dopo che il dr. aveva rilevato parametri ai limiti e fissato un Per_2 ulteriore rapido approfondimento. Nonostante la paziente si fosse presentata in clinica secondo le indicazioni, fu più volte rinviata;
il 29 ottobre fu eseguita la sola pre-accettazione con prelievi di routine, pur annotandosi diabete in terapia insulinica, termine di gravidanza e sintomatologia algica/contrattile, senza completare gli accertamenti strumentali (CTG, ulteriori esami) previsti.
Tali riscontri oggettivi, riferiti all'organizzazione della struttura e alla continuità dell'assistenza, non sono superati dalle allegazioni sull'asserita sufficienza del monitoraggio diabetologico esterno: il punto critico oggetto dell'attenzione del primo giudicante, infatti, è la gestione finale del percorso ostetrico all'interno della clinica (coordinamento tra personale, programmazione ed esecuzione degli esami, tempestività del ricovero) che la CTU qualifica inadeguata, con rilevanza causale rispetto all'esito infausto verificatosi. A questo proposito, deve ritenersi che la sentenza appellata ha ricostruito tali eventi in modo puntuale giungendo a riconoscere la responsabilità alla struttura per carenze organizzative e non riferita alla condotta di singoli esercenti. Tale impianto è sorretto dalle stesse risultanze tecniche e non è scalfito dalle censure dell'appellante.
Nessun rilievo può a tal proposito attribuirsi alla circostanza che la gestante fosse seguita da un diabetologo esterno alla clinica appellante. La documentazione ASP (diari glicemici, prescrizioni, visite) dimostra un monitoraggio metabolico costante;
ma ciò non elide l'obbligo della clinica, nella fase terminale, di assicurare continuità e tempestività degli esami ostetrici programmati e di coordinare le informazioni disponibili, come richiesto dal quadro di gravidanza a rischio. Le carenze di organizzazione interna — puntualmente descritte dalla CTU — restano dirimenti.
Inoltre, l'assunto secondo cui la visita/valutazione “omessa o ritardata” non avrebbe evitato l'evento è apodittico e non confronta la sequenza fattuale: proprio perché erano emersi indici di rischio e programmati controlli a breve, il differimento e la mancata esecuzione hanno privato la gestante di quel monitoraggio che, in ottica probabilistica, avrebbe consentito condotte diverse (anticipazione del ricovero/parto o sorveglianza intensificata). La critica sulla “irrilevanza” di polidramnios/macrosomia non coglie nel segno: il punto non è il singolo parametro isolato, bensì il complesso dei segnali che imponevano una gestione più attenta e ravvicinata, come ricostruito in prime cure e confermato dalla CTU. Come noto, infatti, il titolo della responsabilità della struttura sanitaria non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di spedalità (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/03/2024, n.7074). Nel caso di specie, è pacifico che l'appellante fosse portatrice di una gravidanza a rischio e che si fosse affidata alle cure della struttura appellante. Alla richiesta di chiarimenti del Giudice di primo grado(ordinanza 18.04.2020), i consulenti d'ufficio hanno fornito risposte univoche sui tre profili decisivi dell'inadempimento imputabile alla struttura sanitaria convenuta: tempistica della rivalutazione della situazione clinica della gestante dopo il controllo del 23.10.2014, contenuto dell'approfondimento ecografico da eseguire “a stretto giro” (per utilizzare le parole del dott. ), e incidenza causale delle omissioni rispetto Per_2 all'anticipazione del parto. Le risultanze della CTU devono essere condivise. Va, infatti, rammentato che in esito alla visita del 23.10.2014 (PI ombelicale 1,46 in parte alta del range e rilievo soggettivo di liquido ai limiti), in donna alla 35+1/36a settimana affetta da DM2, la condotta prudente imponeva rivalutazione entro 3–4 giorni. La ripetuta presentazione della paziente in clinica il 27, 29 e 31 ottobre documenta una disorganizzazione del servizio che non consentì l'adeguata assistenza e il completamento degli accertamenti programmati. L'ecografia dei giorni 27–28 ottobre avrebbe potuto e dovuto estendersi alla stima del peso fetale e all'approfondimento della morfologia e funzione cardiaca fetale. Tali indagini avrebbero consentito di evidenziare la macrosomia e l'ipertrofia cardiaca (poi accertate in sede autoptica), imponendo un monitoraggio intensivo ed eventualmente un taglio cesareo urgente con nascita di feto vivo. Era preciso obbligo dei sanitari attribuire la massima priorità alla paziente la cui storia clinica era già nota e rispetto alla quale il controllo del 23 ottobre 2014 aveva allarmato il ginecologo di turno tanto da indurlo ad anticipare l'effettuazione di controlli di solito posticipabili. Può, quindi, ritenersi più probabile che non che le attività omesse (ecografia con specifico focus cardiaco e stima ponderale;
monitoraggio ravvicinato) non permisero di cogliere per tempo la sofferenza fetale legata all'ipertrofia miocardica;
l'anticipazione dell'estrazione avrebbe consentito, più probabilmente che non, un esito favorevole in termini di vitalità e sopravvivenza. È richiamato che la cardiomiopatia ipertrofica del neonato di madre diabetica è in genere transitoria e tende a regredire con la normalizzazione postnatale dell'assetto insulinico.
In definitiva, la sentenza di primo grado deve sul punto trovare integrale conferma.
3. Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Come noto, nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale.(Cassazione civile sez. III, 20/10/2020, n. 22859). La morte del feto, imputabile a omissioni e ritardi dei sanitari, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, il quale si manifesta essenzialmente in termini di sofferenza interiore. (v. Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26301). Deve ritenersi che, in ragione dell'epoca della gestazione (ormai giunta al termine) e del concreto susseguirsi di eventi che portarono all'esito infausto, il Giudice di primo grado abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciate, effettuando una valutazione equitativa del danno patito dagli appellati che questo Collegio ritiene di condividere. Quanto alla liquidazione degli interessi, va rammentato che la domanda di risarcimento del danno per fatto illecito, include implicitamente sia gli interessi compensativi sia la rivalutazione monetaria, componenti indispensabili del risarcimento, il giudice di merito deve riconoscerli anche se non espressamente richiesti, evitando l'ultrapetizione, pure in grado di appello (v. Cassazione civile sez. II, 17/10/2024, n.26929).
Sulle spese di lite. In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (v. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061). La sentenza di primo grado deve, pertanto, trovare conferma anche su tale punto.
Quanto alle spese di lite di questo grado di appello, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 in ragione del decisum, con la decurtazione della fase istruttoria poichè non espletata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dichiaratisi tali;
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 19 Settembre 2025.
Palermo, 25/09/2025.
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo