Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/04/2025, n. 1858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1858 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 29 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 - ter del c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9240/2025
promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Vincenzo Di Parte_1
Puorto e Vito di Puorto, del Foro di S. M. Capua Vetere (CE), giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, con il funzionario delegato ex art. 417 - bis del c.p.c., dott. CP_2
[...]
-resistente-
Avente ad oggetto: rapporto di pubblico impiego - docente a tempo determinato - Carta elettronica del docente – diritto - sussistenza.
Conclusioni: la parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate nel termine assegnato.
1
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, premettendo di essere docente precaria della scuola primaria, attualmente in servizio presso istituto scolastico ricadente all'interno del territorio del circondario del
Tribunale, e di aver prestato servizio quale insegnante alle dipendenze della
Amministrazione scolastica, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato negli aa. ss. 2021/22, 2022/23 e 2023/24, ha evidenziato di aver prestato attività di lavoro a tempo determinato annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche
(30.06), nonché a spezzone, breve o part-time per più di 180 giorni e, pertanto, di avere diritto a vedersi considerato il servizio espletato come anno scolastico intero, ai sensi del combinato disposto dell'art. 489 del D. lgs n. 297/1994 e dell'art. 11 co. 14, della L.
n. 124/1999, ai fini della formazione continua, chiedendo di " 1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui della Carta elettronica del docente per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa
e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, dal valore complessivo di €
1.500,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare
l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore della ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso del giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
3. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.".
A fondamento delle dispiegate domande precisava, che, per gli anni scolastici summenzionati, non aveva mai fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia
Pag. 2 di 14 dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
Evidenziava che la normativa vigente, nonostante le diverse pronunce in merito, non contemplava la possibilità per gli “insegnanti precari” di usufruire della suddetta
“Carta elettronica del docente” creando un'ingiustificata discrepanza tra i docenti di ruolo e quelli a tempo determinato.
Sottolineava che la VI sezione della Corte di Giustizia Europea, con ordinanza del 18 maggio 2022, aveva riconosciuto a tutti i docenti precari della scuola il diritto ad usufruire del beneficio in questione, ritenendo che la limitazione ai soli docenti di ruolo contrastasse con il divieto di discriminazione definito nella clausola 4 dell'Accordo europeo sul lavoro a tempo determinato e affermando, conseguentemente,
l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario.
Ribadiva che la suddetta indennità doveva essere riconosciuta anche al personale a tempo determinato, in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevede lo stesso diritto - dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che di quello a tempo indeterminato, poiché, invero, dall'art. 282 del decreto legislativo n. 297/94, dall'art. 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre
2007 emerge come il sia tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che CP_1
garantiscano la formazione in servizio, tanto al personale a tempo determinato che a quello a tempo indeterminato.
Evidenziava che il diverso trattamento tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato non può ritenersi giustificato neppure in funzione del richiamo al principio della stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato, posto che l'integrazione retributiva di € 500,00 annui viene erogata anche al docente in prova, il quale consegue la stabilità solo dopo l'obbligatorio superamento del c. d. periodo di prova.
Pag. 3 di 14 Deduceva, pertanto, la violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione, di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (direttiva
1999/1970), nonché degli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, in ragione anche di quanto statuito dalla CGUE nella sentenza del 18 maggio
2022 nella causa C - 450/21.
Con memoria difensiva depositata in data 6 febbraio 2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il , il quale ha formulato le seguenti Controparte_1
conclusioni: "-In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
-
Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza di discussione del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 - ter c.p.c., sulle conclusioni della sola parte ricorrente, come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene, quindi, definita nei termini che seguono.
1. Sull' eccezione di prescrizione
In via preliminare va disattesa l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale, di cui all'art. 2948 del c.c., formulata dall'Amministrazione scolastica resistente, stante che la stessa si rivela infondata in ragione sia degli anni scolastici con riguardo ai quali si vanta il diritto, tenuto conto sia delle annualità richieste, che della data di proposizione del ricorso introduttivo.
2.Merito - diritto vantato - discriminazione
Nel merito, poi, il ricorso è parzialmente fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già reiteratamente espresse da questo Ufficio (v. ex multis e da ultimo
Pag. 4 di 14 Trib. Catania, sez. lav., n. 2095/2023) e che si ribadiscono ulteriormente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 118 delle disp. di att. al c.p.c.
Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di
Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è ilsolo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione CP_1
comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni
Pag. 5 di 14 oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019,
UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C - 450/21, ai punti 35 e ss. ha così argomentato:
Pag. 6 di 14 “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato
a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza ...».
[…]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 Persona_1
dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility C- Per_2
574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- 631/15, punto Persona_3
34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art.
19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati. L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità
(giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze n. 113/85 e n. 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Pag. 7 di 14 Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che
a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra - partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino
“ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n. 2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. n. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma
121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt.
169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n.
1203” (v., ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come
Pag. 8 di 14 rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto - dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
Tale comparabilità, nel caso concreto, risulta solo parzialmente confermata, dalla documentazione allegata in atti.
Risulta comprovato, infatti, che la ricorrente ha espletato servizio di docenza nella scuola pubblica, quale insegnante a tempo determinato, dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche
(30.06), e ciò sulla base di incarico per docenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, L. n.
124/1999, solo durante l'a. s. 2021/22, dall'8.09.2021 al 30.06.2022 presso l'I. C. G.
Verga – plesso scuola primaria Marano di Riposto (CT) (v. doc. 1 del fascicolo della ricorrente e lo stato matricolare nel fascicolo di parte resistente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente, nei termini sopra appena descritti, pertanto, è del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato solo con riferimento all'a. s. 2021/22, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di
Cassazione nella recente sentenza n. 29961/2023, emessa il 27 ottobre 2023, sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363 - bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
Pag. 9 di 14 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Essa ricorrente, invece, risulta aver svolto servizio non già fino al termine delle attività didattiche (30.06), bensì supplenza breve e saltuaria nel corso dell'a.s. 2022/23, dal 23/09/2022 al 05/10/2022 presso l'I.C. Diaz – Manzoni di Catania, dal 10/10/2022 al 28/10/2022 presso la Scuola primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania, dal
21/10/2022 al 17/11/2022 presso la Scuola primaria di Giarre Persona_5
(CT), dal 02/11/2022 al 04/11/2022 presso la Scuola Primaria di Via Marchese di
Casalotto – Catania, dal 05/11/2022 al 07/12/2022 presso la Scuola Primaria di Via
Marchese di Casalotto – Catania, dal 18/11/2022 al 14/12/2022 presso la Scuola
Primaria Michele Federico Sciacca di Giarre (CT), dal 12/12/2022 al 12/12/2022 presso la Scuola primaria di Via Marchese di Casalotto di Catania, dal 13/12/2022 al
22/12/2022 presso la Scuola primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania, dal
15/12/2022 al 22/12/2022 presso la Scuola primaria di Giarre Persona_5
(CT), dal 23/12/2022 all'11/01/2023 presso la Scuola primaria Persona_5
di Giarre, dal 09/01/2023 al 09/01/2023 presso la Scuola primaria di Via
[...]
Marchese di Casalotto di Catania, dal 10/01/2023 al 03/02/2023 presso la Scuola primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania, dal 12/01/2023 al 01/02/2023 presso la Scuola primaria di Giarre (CT), dal 02/02/2023 al Persona_5
28/02/2023 presso la Scuola Primaria di Piazza Dante – Mascali (CT), dal 07/02/2023 al
07/03/2023 presso la Scuola Primaria di Via Marchese di Casalotto - Catania, dall'01/03/2023 al 28/03/2023 presso la Scuola Primaria di Piazza Dante – Mascali
(CT), dall'08/03/2023 al 05/04/2023 presso la Scuola Primaria di Via Marchese di
Casalotto – Catania, dal 27/03/2023 al 05/04/2023 presso la Scuola Primaria di Via
Marchese di Casalotto – Catania, dal 29/03/2023 al 30/03/2023 presso la Scuola
Primaria di Piazza Dante – Mascali (CT), dal 31/03/2023 al 25/04/2023 presso la Scuola
Primaria di Piazza Dante – Mascali (CT), dal 12/04/2023 al 14/04/2023 Scuola Primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania, dal 15/04/2023 al 19/05/2023 presso la Scuola
Primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania, dal 30/04/2023 al 23/05/2023 presso
Pag. 10 di 14 la Scuola Primaria di Piazza Dante – Mascali (CT), dal 20/05/2023 al 09/06/2023 presso la Scuola Primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania, dal 24/05/2023 al
28/05/2023 presso la Scuola Primaria – di Piazza Dante – Mascali (CT), dal 29/05/2023 al 12/06/2023 presso Scuola Primaria di Piazza Dante – Mascali (CT), dal 10/06/2023 al 13/06/2023 presso la Scuola Primaria di Via Marchese di Casalotto – Catania;
nell'a.
s. 2023/24 dal 20/09/2023 al 22/09/2023 presso la Scuola Primaria - Jungo di Giarre
(CT), dal 02/10/2023 al 18/10/2023 presso la Scuola Primaria Giuffrida di Catania, dal
19/10/2023 al 08/11/2023 presso la Scuola Primaria - Giuffrida di Catania, dal
17/11/2023 al 24/11/2023 presso l'I.C. Diaz - Manzoni di Catania, dal 25/11/2023 al
18/12/2023 presso l'I.C. Diaz – Manzoni di Catania, dal 19/12/2023 al 10/01/2024 presso l'I.C. Diaz – Manzoni di Catania, dal 11/01/2024 al 08/06/2024 presso I.C. Diaz
- Manzoni di Catania (v. doc. 1 del fascicolo della ricorrente e lo stato matricolare nel fascicolo di parte resistente).
In relazione a tali anni scolastici (2022/23 e 2023/24), pertanto, deve escludersi che gli stessi possano essere ricompresi nel novero delle fattispecie di applicazione del beneficio in questione, non configurandosi la circostanza per cui la prestazione lavorativa in concreto svolta dalla ricorrente possa dirsi esser stata resa su base annua, in guisa da far emergere giustificata l'esigenza sottesa al miglioramento dell'offerta formativa.
Va evidenziato, a tal proposito, che la Suprema Corte, nella citata sentenza n.
29961/2023 del 27 ottobre 2023, nel precisare che l'indagine circa i presupposti, che rendono operante il beneficio formativo in questione, deve essere indirizzata verso la ricerca dei parametri giuridici, che consentono di individuare quali sono le supplenze rispetto alle quali vi sia totale sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non può esser perseguito, se non assicurando al contempo la parità di trattamento, ha rimarcato come lo strumento antidiscriminatorio non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno, che il legislatore tenta di impostare e come deve essere tenuta in debito conto anche la logica delle scelte
Pag. 11 di 14 legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”.
La Suprema Corte, peraltro, ha affermato che “
7.5. In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una
"didattica"”. E se è vero che la Suprema Corte nella sentenza citata ha evidenziato come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui lo stesso non è stato affrontato, deve rilevarsi che laddove è stato precisato che
“Semmai - […] - il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore
a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della
Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e
2.”, non si è inteso prospettare la possibilità di valorizzare in chiave antidiscriminatoria il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano almeno 180 giorni, ciò che sarebbe stato in contrasto con quanto evidenziato al riportato punto 7.5, ma eventualmente di valorizzare il servizio reso attraverso supplenze temporanee che coprano un lasso temporale non inferiore a quello che giustifica il pieno riconoscimento della carta docente in caso di supplenze ai sensi della
l. 124/1994 art. 4, co. 1 e 2.
Va accertato in definitiva, dunque, il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente solo per il servizio dalla stessa prestato nell'anno scolastico 2021/22, indicato in ricorso e documentato, e, dunque, complessivamente per la somma di € 500,00, con la condanna del resistente agli adempimenti dovuti CP_1
al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente,
Pag. 12 di 14 alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.), già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
Va rigettata, invece, la pretesa dell'istante volta all'ottenimento del beneficio in esame per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24, giacché la relativa prestazione lavorativa non è stata resa su base annuale, in virtù di un incarico espletato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche (30.06), a mente dell'articolo 4, co. 1 e
2, della L. n. 124/1999, e, pertanto, detto servizio non risulta conforme ai presupposti di continuità annua, che giustificano l'estensione del beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l'offerta formativa.
In ragione del parziale accoglimento della domanda, ricorrono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di due terzi, mentre nella restante parte di un terzo esse seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., tenuto conto del progressivo consolidarsi del suindicato orientamento giurisprudenziale, le quali ultime, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato ex D.M. 147/2022, vanno poste a carico di parte resistente e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania in persona del giudice unico, dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così statuisce:
-in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/21, e, per l'effetto, condanna il
, in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_3
attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione, per un valore complessivo di € 500,00, oltre accessori dal dovuto al
Pag. 13 di 14 soddisfo, nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n.
412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94;
-condanna il convenuto, in persona del Controparte_1 CP_3
pro tempore, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite in ragione di un terzo, che liquida in € 172,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari, dichiarandole compensate nella restante misura dei due terzi;
rigetta per il resto il ricorso;
Catania, 29 aprile 2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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