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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Andrea MORBELLI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1100/2021
PROMOSSA DA
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, sig. con sede in Novara alla Via Francesco Alcarotti n.16/18 Parte_2 rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Ferreri c.f. ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il di lui studio in Montecatini Terme (PT) alla via Nofretti n. 135, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), già titolare della cessata ditta Controparte_1 CodiceFiscale_2 individuale (P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Tiziana Cristante (C.F. , Giuseppe C.F._3
Pagano (C.F. ) e Riccardo Bestetti (C.F. ) C.F._4 C.F._5 tutti del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata in Padova, Via San Fermo n.92, presso lo studio dei predetti professionisti APPELLATA
Udienza collegiale del 9.4.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino contrariis reiectis in riforma dell'appellata sentenza:
In via preliminare dichiarare la nullità della sentenza appellata n. 507/2021 emessa dal
Tribunale di Novara per carenza di capacità processuale e di legittimazione attiva della
( già Parte_3 Controparte_2
) per intervenuta cancellazione volontaria della ditta dal registro delle
[...]
Pag. n. 1 di 14 imprese in data 7 febbraio 2020 e comunque essendo il contratto di franchising sottoscritto da soggetto diverso dalla tenuto conto Controparte_2 che tale società non esisteva alla data di sottoscrizione del contratto oggetto di contestazione vale a dire in data 19 settembre 2017.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 507/2021 resa dal Tribunale di Novara e pubblicata il 14/ luglio 2021 nel procedimento recante RG n. 2828/2018
Repert. n. 920/2021 del 14/07/2021 notificata in data 3 agosto 2021, respingere tutte le conclusioni avanzate in prime cure da parte appellata perché infondate in fatto ed in diritto
e comunque non provate“.
Per l'appellata
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1− respingersi il gravame proposto e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal
Tribunale di Novara n.507/2021 nel procedimento R.G.2828/2018.
- condannarsi l'appellante, ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” cagionati all'appellata, nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Collegio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La signora titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_2
Novara la società esponendo: Parte_1
- di essere entrata in contatto con detta società nel mese di maggio 2017, in quanto interessata ad avviare un'attività di ludoteca e baby parking, poiché la Parte_1 si era proposta, anche tramite quanto dalla stessa pubblicizzato sul proprio sito, come esperta del settore;
- che tra le parti veniva stipulato dapprima un contratto preliminare di affiliazione commerciale, alla sottoscrizione del quale veniva versata dall'attrice una caparra confirmatoria pari ad € 3.660,00#, e poi un contratto di franchising, per cui l'attrice corrispondeva il prezzo fissato in € 20.000,00 oltre ad IVA per il primo anno, che veniva interamente pagato a mezzo di bonifico bancario in data 21.9.2017, detratto l'acconto di €
3.660,00 versato quale caparra.
Lamentando il grave inadempimento della convenuta agli obblighi dalla stessa assunti con la sottoscrizione del suddetto contratto, l'attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione dell'accordo, nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'udienza del 19.3.2019, constatata la
Pag. n. 2 di 14 regolarità della notifica a mezzo pec in data 17.10.2018, ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalla parte attrice ed escussione dei testi dalla stessa indicati sui capitoli ammessi.
All'udienza del 22.12.2020, tenutasi con le modalità previste dall'art. 221, co. 4 del d.l. n.
34/2020, conv. con modif. in l. n. 77/2020, all'esito della precisazione delle conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Con sentenza n. 507/2021, pubblicata in data 14.7.2021 il Tribunale di Novara, accertato il grave inadempimento della convenuta, pronunciava la risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di franchising intercorso fra le parti in data
19.9.2017 e condannava in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare a quale titolare della ditta individuale Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di € Controparte_2
20.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alla rifusione delle spese legali.
La sentenza veniva notificata in data 3.8.2021.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha ritenuto che la parte convenuta avesse ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione a mezzo PEC in data 17.10.2018;
b) laddove non ha considerato la carenza di capacità processuale della
[...]
(già ); Parte_3 Controparte_2
c) laddove non ha considerato la carenza di legittimazione attiva della società appellata;
d) laddove non avrebbe valorizzato fatti e istanze il cui corretto esame avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione della domanda attrice non idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata;
e) laddove ha pronunciato condanna alla restituzione dell'importo di € 20.000,00 versato alla sottoscrizione del contratto, nonostante fosse stato chiesto solo il risarcimento dei danni, in violazione dell'art. 112 cpc
In via pregiudiziale e cautelare, veniva chiesta la sospensione e/o la revoca della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, e ciò anche con separato ricorso ex art. 351, secondo comma, cpc.
Nel relativo subprocedimento l'istanza veniva respinta.
4. Con comparsa depositata in data 5.1.2022 si costituiva in giudizio CP_1
già titolare della cessata ditta individuale
[...] Controparte_2 chiedendo respingersi la domanda di sospensione della provvisoria
[...] esecutività dell'impugnata sentenza e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame siccome
Pag. n. 3 di 14 infondato, con la conferma della impugnata sentenza e la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc.
5. Con ordinanza pubblicata in data 14.12.2022 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 10.2.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
6. Con successivo decreto pubblicato in data 4.4.2023
- visto il decreto n. 6/2023 in data 08/02/2023 di applicazione alla Prima Sezione Civile della Corte d'Appello del dott. Corrado Croci, per il periodo dal 13/02/2023 al 14/08/2023 la causa veniva riassegnata al Cons. Rel. dott. Corrado Croci e rimessa in istruttoria per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/06/2023, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
7. Con ordinanza pubblicata in data 14.6.2023 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 23.7.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
8. Con successivo decreto pubblicato in data 3.11.2023
- scaduta l'applicazione del dr. Corrado Croci, la causa veniva rimessa in istruttoria fissandone l'udienza di precisazione delle conclusioni al 20.2.2024, da tenersi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., poi differita al 9.4.2024 con provvedimento pubblicato in 9.2.2024.
9 . Con ordinanza pubblicata in data 15.4.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 7 giugno 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
10.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe violato l'art. 145 cpc con lesione del principio del contradditorio.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato ritenendo che la parte convenuta avesse regolarmente ricevuto la notifica, posto che quella eseguita a mezzo pec non potrebbe derogare a quelli che sono i criteri legali dettati dall'art. 145 cpc soprattutto tenuto conto che parte convenuta, non avendo avuto regolare conoscenza dell'atto, non avrebbe potuto
Pag. n. 4 di 14 svolgere alcuna attività difensiva ( ex art 24 Cost. Italiana).
10.1.1 La censura è priva di pregio.
Rileva la Corte che l'art. 3 bis della legge n. 53/1994, al comma 1°, prevede espressamente che la notificazione con modalità telematica vada eseguita a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Dalla documentazione agli atti, e precisamente dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna pec, risulta che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato ritualmente notificato in data 17.10.2018 dalla casella PEC dell'Avv. Riccardo Bestetti, regolarmente inserito nel REGINDE e risultante anche nell'Albo degli Avvocati di Padova, all'indirizzo
PEC dell'odierna appellante, estratto dal registro INIPEC, e consegnato alla casella di posta elettronica certificata di quest'ultima.
La notifica si è pertanto perfezionata regolarmente: peraltro parte appellante si è limitata a contestare la modalità della notifica telematica come atto in contrasto con l'art. 24 Cost., ma non ha contestato che l'atto sia pervenuto alla sua casella pec.
Il Tribunale di Novara, rilevata la regolarità della notifica a mezzo pec della citazione, e preso atto della mancata costituzione dell'odierna appellante, ne ha correttamente dichiarato la contumacia.
In effetti, in relazione alle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, la ricevuta di accettazione e di consegna al destinatario costituisce il documento idoneo a provare il perfezionamento della notifica (cfr Cass. Civ. n. 26102/2018; 26705/2019 e 31045/2021).
Detta ricevuta, infatti, fa insorgere una presunzione di conoscenza da parte del destinatario, secondo il principio stabilito per gli atti recettizi (ex articolo 1335 cc), che si sostanziano in dichiarazioni dirette a soggetti determinati e che si reputano conosciuti nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.
La descritta presunzione è suscettibile di prova contraria da parte del destinatario, laddove provi di essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di avere notizia del documento.
Parte appellante non ha censurato la notifica sotto questo profilo: infatti non ha allegato
(né tantomeno provato) nulla sul punto.
10.2. Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si rileva la nullità della sentenza impugnata per carenza di capacità processuale e di legittimazione attiva della
(già Parte_3 Controparte_2
) che sarebbe stata cancellata volontariamente in data 7 febbraio 2020.
[...]
Deduce l'appellante che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio
Pag. n. 5 di 14 con conseguente nullità di tutta la conseguente attività posta in essere in carenza di legittimazione e capacità processuale.
Durante il processo di primo grado parte attrice, dopo la cancellazione della ditta dal registro delle imprese, avrebbe taciuto tale circostanza e non ha espresso la volontà di proseguire il giudizio in proprio e ciò emerge per tabulas tenuto conto che la stessa formula esecutiva della sentenza è stata richiesta e rilasciata a favore della società cancellata e non della quale persona fisica. Controparte_1
***
Parte appellante rileva altresì la nullità della sentenza appellata per carenza di legittimazione attiva della società appellata poiché il contratto di franchising oggetto di causa risulta essere sottoscritto in data 19 settembre 2017 ed intestato alla
[...]
che tuttavia in tale data non esisteva, posto che da visura Controparte_2 camerale risulta che tale ditta avrebbe iniziato la sua attività in data 3 novembre 2017 e iscritta al registro delle imprese in data 27 novembre 2017.
10.2.1 Le censure non colgono nel segno.
Il secondo motivo di gravame richiama il principio di cui all'art. 2495 c.c. (precisa l'appellante che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l'estinzione della società stessa) che pacificamente non è applicabile alle vicende estintive dell'impresa individuale, che si identifica con la persona fisica che compie l'attività d'impresa (cfr. Cass. n. 28658/2020; Cass. Civ. n. 98/2016; Cass. Civ. n.
14571/2012; Cass. Civ. n. 9744/2011).
La cancellazione dal registro delle imprese nel caso di specie è quindi inconferente rispetto alla capacità processuale e/o alla legittimazione attiva della sig.ra già Controparte_1 titolare della cessata impresa individuale.
Il terzo motivo di gravame è parimenti infondato posto che la risultava titolare di CP_1 partita iva sin dal 6.9.2017 (cfr. doc. 6 fasc. appellata) e dunque era pienamente legittimata, quale titolare di impresa individuale, a sottoscrivere il contratto di franchising in data
19.9.2017, in cui peraltro viene indicata la partita iva della affiliata. CP_1
L'iscrizione nel registro delle imprese gode normalmente di «efficacia dichiarativa» ed è quindi irrilevante nel caso di specie.
10.3. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata perché
“adottata in violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c sussistendo difetto assoluto di motivazione e comunque una motivazione apparente, in violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia posto che ricorre la mancata valorizzazione di fatti e istanze il cui corretto esame avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione della domanda attrice non idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata”.
Pag. n. 6 di 14 Parte appellante oppone le censure sub 3.d) precisando che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie e trascurato la circostanza che nel contratto di franchising (sia di beni che di servizi), nonostante l'uso comune del marchio, affiliante e affiliato sono soggetti distinti dal punto di vista economico e giuridico.
Ne consegue che non si può fondare la responsabilità dell'affiliante soltanto laddove è provata una sua colpa, derivante ad esempio dall'inadeguatezza del know how e delle procedure tecniche ed operative per la gestione della clientela ovvero dall'inadeguatezza della scelta dell'affiliato.
Nel caso in esame non risulterebbero allegati con sufficiente grado di specificità gli inadempimenti imputati a controparte nè gli stessi potrebbero trovare supporto probatorio nelle dichiarazioni rese dal teste tenuto conto che quest'ultimo è marito della parte Tes_1 attrice ( cfr verbale del 14 gennaio 2020).
Secondo l'appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso di richiamare l'obbligazione fondamentale del franchisor che è quella di consentire l'uso e lo sfruttamento commerciale del marchio da parte del franchisee, che beneficia così dell'attività promozionale e pubblicitaria del titolare.
Lo sfruttamento del marchio avviene anche attraverso l'allestimento del punto vendita secondo modalità conformi alle indicazioni del franchisor.
Sulla base della documentazione prodotta dalla stessa attrice non potrebbe assumersi che quest'ultima si sia conformata alle indicazioni del franchisor emergendo di contro delle iniziative poste in essere autonomamente dall'affiliato, rispetto alle quali il franchisor non ha potuto assumere alcuna iniziativa: la società appellante avrebbe regolarmente adempiuto agli obblighi posti a suo carico nel contratto di franchising mentre sarebbe la ad CP_1 essere inadempiente in relazione all'obbligo di conformare la propria attività in franchising al modello operativo adottato dal franchisor, all'obbligo di allestire il punto vendita affiliato, in conformità al progetto ed al lay out elaborato dal franchisor, all' obbligo di formarsi e di far formare il proprio personale, all'obbligo di campagne di marketing a livello locale, anche tenuto conto che il franchisee si obbliga a sostenere, anche attraverso adeguati investimenti, la promozione del proprio punto vendita.
Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione apparente all'accoglimento della domanda di parte attrice posto che dall'esito dell'attività istruttoria sarebbe emersa l'assenza di un inadempimento grave da parte del franchisor, tale da legittimare la risoluzione del contratto, mentre sarebbero emersi gli inadempimenti del franchisee come sopra descritti.
Il Tribunale di Novara nella sua decisione avrebbe trascurato un'altra circostanza fondamentale ossia che il contratto di franchising è un contratto di collaborazione o, secondo altra categorizzazione, un contratto di integrazione in quanto realizza una distribuzione integrata tra due imprenditori che si collocano ad un diverso livello della
Pag. n. 7 di 14 catena distributiva (franchisor e franchisee).
L'equilibrio tra diritti ed obblighi reciproci è quindi fondamentale.
Nel caso in esame dall'esame della scarna documentazione offerta da parte attrice/appellata non emergerebbero elementi probatori utili a ritenere sussistente un grave squilibrio nei rapporti tale da giustificare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del frachisor.
La decisione di proseguire l'attività da parte dell'appellata sarebbe un ulteriore elemento probante dell'acquisizione del know how fornito dal franchisor.
10.3.1 Anche tale motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale, dopo avere descritto la vicenda contrattuale, e qualificato il contratto come contratto di affiliazione commerciale o franchising, ed averne individuato le caratteristiche, riconducendolo alla figura del cd “franchising di servizi”, ha rilevato che l'analisi della documentazione in atti consentiva di ritenere come la fornitura dei servizi, inclusi nel format “baby parking” come da indicazione contenuta sul sito della convenuta, fosse in effetti compresa nell'oggetto del contratto.
In particolare, quanto al format “Baby Parking” l'offerta includeva: ricerca e selezione location, progettazione e autorizzazione locali, arredamento completo per baby parking, selezione personale, formazione personale, manualistica e regolamenti per gestione, pubblicità a livello nazionale, marketing pubblicitario locale, nessuna royalty da versare, il tutto per il prezzo pattuito di € 20.000 oltre iva.
L'oggetto del contratto consisteva nella trasmissione di tutte le conoscenze necessarie per poter avviare, nel rispetto della legge, e per poter proseguire un'attività di baby parking, sia sotto il profilo burocratico, sia sotto quello commerciale, sia quanto all'esplicazione del servizio educativo (si veda il riferimento alla “manualistica e ai regolamenti per la gestione”).
Inoltre, l'affiliante si era impegnata alla materiale realizzazione, essa per conto dell'affiliato, di una serie di attività: ricerca del luogo più adatto all'apertura del centro, progettazione dello stesso, realizzazione delle pratiche autorizzative necessarie, fornitura degli arredi, selezione e formazione del personale, pubblicità (sotto tale aspetto, peraltro, la dicitura contenuta sul sito risultava superata da quanto espressamente e specificamente pattuito fra le parti – cfr. art. 5 – secondo cui le spese di promozione e di pubblicità a livello locale sarebbero state esclusivamente a carico dell'affiliata).
Il Tribunale ha pure chiarito che le attività strettamente necessarie per l'apertura del centro
(il reperimento di un locale, l'ottenimento delle autorizzazioni richieste, la fornitura dell'arredamento), risultavano essere state svolte: pur tuttavia il centro, pur idoneo allo svolgimento dell'attività programmata, non risultò in alcun modo inserito in quel più ampio contesto – di conoscenze e di mercato - che il franchising avrebbe dovuto garantire
Pag. n. 8 di 14 all'affiliata, rispetto alla mera fornitura di servizi finalizzati all'avvio di una certa attività.
Si trattava quindi di inadempimenti che legittimavano la domanda di risoluzione del contratto, con la condanna di parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice a titolo di risarcimento del danno della somma incassata con la sottoscrizione del contratto: la domanda risarcitoria non poteva invece essere accolta in relazione alle ulteriori voci di danno richieste dall'attrice.
****
La motivazione del Tribunale è condivisibile.
In particolare, non è ravvisabile l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie prospettata da parte appellante, né tantomeno può ritenersi che il Tribunale non abbia considerato le specificità del contratto di franchising, posto che la decisione impugnata ne evidenzia le caratteristiche, l'oggetto e gli altri elementi essenziali.
La ricostruzione delle vicende contrattuali e della formazione dell'accordo è avvenuta sulla base della documentazione agli atti: le dichiarazioni del teste marito della Tes_1
richiamate nella sentenza impugnata e relative alla fase delle trattative CP_1 precontrattuali, hanno semplicemente confermato le risultanze già in atti (offerta sul sito della , cfr. doc. 2 fasc. appellata e contratto, cfr. doc. 5 fasc. appellata) Parte_1
e per questo il teste risultava certamente attendibile: essendo venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, i soggetti legati alle parti processuali da vincoli coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame.
In materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti: l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr.
Cass. Civ. n. 2295/2021).
Il Tribunale ha poi valutato la gravità dell'inadempimento alla luce delle allegazioni della odierna appellata che, secondo i principi, era onerata di provare la fonte del suo diritto e di allegare la circostanza dell'inadempimento (cfr. Cass. Civ., SS. UU. n. 13533/2001): sul punto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante secondo cui da tale circostanza deriverebbe l'inesistenza del contratto (cfr. pag. 5 comparsa conclusionale), è irrilevante che il contratto per cui è causa fosse privo della sottoscrizione della odierna appellata, posto che la produzione in giudizio da parte dell'attore di un documento contrattuale sottoscritto solo dal convenuto, vale a sanare la mancanza della sottoscrizione di esso attore, in quanto integra un'inequivoca manifestazione di volontà di avvalersi del negozio documentato dalla scrittura incompleta (cfr. Cass. Civ. n. 2666/2022).
Pag. n. 9 di 14 Venendo al merito, in particolare la lamentava: CP_1
- di non avere ottenuto alcuna visita del centro da parte della convenuta, né alcuna collaborazione per la progettazione dello stesso, neppure quanto allo svolgimento delle attività che si sarebbero dovute in esso realizzare sebbene il contratto prevedesse la trasmissione del “Metodo Mini Club Scooby”, contenente il know how dell'affiliante (cfr. art. 4 contratto di franchising);
- la totale inesistenza della strategia pubblicitaria;
- di non avere ricevuto supporto nella selezione del personale, se non una prima scrematura sui curricula pervenuti, effettuata tenendo conto solamente dell'età e della zona di residenza dei candidati (dunque, di fattori che facilmente la stessa convenuta avrebbe potuto utilizzare, senza alcuna valutazione delle competenze e delle qualifiche necessarie);
- di non avere ricevuto alcuna attività di formazione del personale medesimo (che pure costituiva obbligo continuativo dell'affiliante, per l'intera durata del contratto: art. 9);
- che ancora alla data della domanda, dunque dopo oltre un anno dalla stipula del contratto, la convenuta non aveva neppure fornito le insegne esterne.
Correttamente il Tribunale ha chiarito che la causa concreta del contratto di franchising consiste nell'inserimento del franchisee in una rete collaudata e radicata sul mercato, che beneficia delle conoscenze tecniche e del marchio franchisor, in un quadro di costante e proficua cooperazione, così che i lamentati inadempimenti avevano inciso sull'attuazione di tale causa concreta poiché, pur avendo la potuto installare, nei locali reperiti, un CP_1 centro adeguatamente arredato e fornito delle necessarie autorizzazioni, detto centro risultava tuttavia di fatto scollegato dalla rete - se esistente - dell'affiliante, al punto che anche lo sfruttamento del marchio, che pure costituisce elemento del contratto, si è rivelato, in concreto, del tutto privo di sostanza.
Per il Giudice di prime cure si trattava di inadempimenti tali da legittimare la domanda di risoluzione del contratto proposta dall'attrice, che è stata quindi accolta.
A fronte di tale motivazione, congrua ed immune da vizi logici e giuridici, parte appellante si è limitata ad opporre una serie di argomentazioni del tutto generiche e prive di reale consistenza, senza peraltro censurare specificamente la sentenza impugnata in relazione ai singoli profili di inadempimento in essa evidenziati: dunque le deduzioni a sostegno dell'atto di appello non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico della motivazione della sentenza impugnata.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante (cfr. pag. 8 atto di appello) il Tribunale ha chiarito che lo sfruttamento del marchio è elemento rilevante del contratto, ma che nel caso di specie si è rivelato privo di sostanza in considerazione dei lamentati inadempimenti.
Ancora, la censura secondo cui (cfr. pag. 8 atto di appello) dalla lettura e dall'esame della corrispondenza mail intercorsa tra le parti e prodotta in giudizio da parte attrice
Pag. n. 10 di 14 emergerebbe che la società appellante ha regolarmente adempiuto agli obblighi posti a suo carico nel contratto di franchising, mentre emergerebbe l'inadempimento di controparte relativamente all'obbligo di conformare la propria attività in franchising al modello operativo adottato dal franchisor, è del tutto generica.
Parimenti generica è l'argomentazione secondo cui dall'esame della documentazione offerta da parte attrice/appellata nel giudizio di primo grado non emergerebbero elementi probatori utili a ritenere la sussistenza di un grave squilibrio nei rapporti tale da giustificare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del frachisor.
La censura secondo cui le argomentazioni addotte in causa dalla parte attrice a sostegno dell'inadempimento non avrebbero trovato alcun supporto probatorio così che la domanda non sarebbe risultata provata (cfr. pag. 9 atto di appello) è contraria ai principi (cfr. Cass.
Civ. SS.UU. n. 13553/2001) e la circostanza secondo cui la ditta Controparte_2
avrebbe proseguito la sua attività per due anni dopo avere
[...] Controparte_2 proposto la domanda giudiziale è del tutto inconferente ai fini del decidere.
Parte appellante deduce inoltre che nel caso di specie non potrebbe nemmeno dirsi integrato il requisito della “gravità” dell'inadempimento, poiché l'obbligazione fondamentale del franchisor sarebbe quella di consentire l'uso e lo sfruttamento commerciale del marchio, beneficiando dell'attività promozionale e pubblicitaria del titolare, e le contestazioni sollevate da parte appellata sarebbero riferite a prestazioni a carattere marginale nella complessiva economia del contratto e quindi la loro mancata esecuzione andrebbe considerata “di scarsa importanza”: tale argomentazione non censura specificamente la sentenza in punto “gravità dell'inadempimento”, anche in considerazione del fatto che il Tribunale, pur riconoscendo che lo sfruttamento del marchio costituisce un aspetto rilevante nell'economia del rapporto di franchising, ha precisato che nel caso di specie risultava in concreto privo di sostanza, in considerazione del mancato inserimento della ditta della in una rete radicata sul mercato e dell'assenza della CP_1 costante e proficua collaborazione tra le parti del contratto.
Risultano poi inconferenti le argomentazioni (cfr. pag. 10 atto di appello) secondo cui non potrebbe essere imputata alla società appellante alcuna responsabilità circa la scelta del locale dove l'attività avrebbe dovuto svolgersi, oppure circa la realizzazione del progetto tecnico, la presentazione delle pratiche in Comune o la fornitura degli arredi, posto che il
Tribunale ha rilevato che le attività prodromiche all'apertura del centro erano state svolte.
Alla luce di quanto sin qui dedotto e della documentazione in atti, risulta piuttosto oscuro l'assunto (cfr. pag. 11 atto di appello) secondo cui nel momento in cui la avrebbe CP_1 deciso di affidarsi a un Franchising, senza però seguire e attuare le indicazioni fornite dal franchisor, l'affiliato in qualità di imprenditore indipendente non può addossare le responsabilità del suo insuccesso al franchisor.
Pag. n. 11 di 14 10.4. Con il quinto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata perché adottata in violazione dell'art. 112 cpc n. 4 c.p.c. con conseguente nullità della stessa.
Deduce l'appellante che nell'atto introduttivo, nelle note autorizzare su udienza cartolare del 22 dicembre 2020 ed infine nella comparsa conclusionale non sarebbe mai stata chiesta dalla la restituzione dell'importo versato con la sottoscrizione del contratto di CP_1 franchising, limitandosi la stessa a domandare il risarcimento dei danni lamentati per effetto del presunto inadempimento dell'appellante.
Orbene il magistrato di primo grado, sebbene abbia correttamente rigettato la domanda di risarcimento danni, avrebbe poi, erroneamente, disposto la restituzione dell'importo di euro
20.000,00 a parte appellata in assenza di specifica domanda, e sarebbe quindi incorso nel vizio di extrapetizione essendosi pronunciato oltre i limiti delle richieste fatte valere dalla parte attrice e su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio.
10.4.1. La censura è priva di pregio.
L'odierna appellata nel quantificare gli importi dovuti a titolo risarcitorio ha fatto riferimento alla fee di affiliazione (€ 24.400, 00 comprensiva di IVA, cfr. pag. 15 atto di citazione in primo grado).
Il Tribunale non ha rigettato in toto la domanda di risarcimento danni, come prospettato da parte appellante, posto che ha pronunciato la condanna al pagamento della somma di €
20.000,00 a titolo di risarcimento del danno: il Giudice di prime cure ha respinto la domanda risarcitoria quanto alle ulteriori voci di danno richieste dall'attrice (cfr. pag. 10 sentenza impugnata).
Dunque non risulta il vizio di ultrapetizione lamentato.
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11. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle spese Controparte_1 di lite del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 5.200,01 ad € 26.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.134,00#, per fase introduttiva € 921,00#, per fase decisoria € 1.911,00# e così in complessivi € 3.966,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Pag. n. 12 di 14 Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
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Quanto, infine, alla condanna per lite temeraria, giusto disposto ex art. 96 co. 3 c.p.c., la richiesta di parte appellata è fondata e deve essere accolta: anche nel giudizio d'appello deve ritenersi ammissibile la condanna ex art. 96, terzo comma, cpc con riferimento a comportamenti processuali posti in essere in tale grado di giudizio (Cfr. Cass., 20 ottobre
2014, n. 22226).
Parte appellante risulta avere introdotto un giudizio palesemente infondato e temerario: si evidenzia l'assoluta genericità delle argomentazioni sottese al gravame, in uno con il richiamo di tesi giuridiche palesemente infondate, contraddittorie e anche contrarie all'evidenza degli atti.
Tale atteggiamento processuale, se non appare declinare nella mala fede, quantomeno appare connotato da colpa grave e fonda quindi ad avviso della Corte un'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
L'odierna appellante, nel presente grado di giudizio, ha censurato la violazione del principio del contraddittorio ex art. 145 cpc a motivo della notifica a mezzo pec della citazione in primo grado, pur avendo notificato a sua volta l'appello a mezzo pec, ha eccepito l'assenza di capacità processuale della già titolare di ditta individuale, CP_1 facendo riferimento a principi pacificamente validi per le società e non per le imprese individuali, qualificando in più occasioni parte appellata come “società appellata” (cfr., ex plurimis, pagg. 5 e 6 atto di appello), ha contestato genericamente il merito della sentenza impugnata senza censurare la ratio decidendi della stessa ed in contrasto con le risultanze documentali in atti, ed ha eccepito la violazione dell'art. 112 cpc pur avendo la sentenza accolto la domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
Si tratta di doglianze la cui inconsistenza nel presente grado ben avrebbe potuto essere apprezzata ex ante, in modo da evitare il gravame: appare pertanto evidente, nel presente grado, lo scopo di perseguire la pendenza del processo, utilizzando il contenzioso a fini strumentali e dilatori, con un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale.
Da qui la necessità di sanzionare tale contegno ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc, essendo invece il processo mirato alla decisione nel merito della controversia sul presupposto di una concreta res dubia.
Per queste ragioni la Corte d'Appello, in accoglimento della domanda proposta da parte appellata, ritenendo la temerarietà della lite, in applicazione dell'art. 96, terzo comma cpc,
Pag. n. 13 di 14 condanna parte appellante per responsabilità aggravata al pagamento di una ulteriore somma che si reputa equo liquidare in misura pari all'importo delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1
n. 507/2021 del Tribunale di Novara, pronunciata nella causa iscritta al n. 2828/2018 RG, pubblicata in data 14.07.2021; dichiara tenuta e condanna a rimborsare all'appellata Pt_1 Parte_1 CP_1 le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.966,00# oltre al rimborso
[...] forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
dichiara tenuta e condanna a pagare all'appellata Parte_1 Controparte_1 la somma di € 3.966,00# ex art. 96, terzo comma, cpc;
dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 gennaio 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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