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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/01/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente rel.
2. Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
3. Dr. Emanuele PINTO - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10444/2023 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Enrico Buono;
Parte_1
- ATTRICE - E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: All'udienza del 13/12/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M., reso edotto in data 04.10.2023 del procedimento tramite la comunicazione del decreto di comparizione delle parti, non rendeva il suo parere fino alla decisione in camera di consiglio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 20/09/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto a Bari il 06/09/1994 con dalla cui unione erano nate tre figlie, (20/9/1995), Controparte_1 Per_1
(19/2/1999) e (15/7/2002). Per_2 Per_3
A fondamento della sua domanda l'attrice deduceva che con decreto del 19/2/2008, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso di lei e l'obbligo di suo marito di versare € 550,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole ed € 200,00 al mese a titolo di assegno muliebre. Chiedeva confermarsi le statuizioni omologate. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 13/12/2024 Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente, revocava le statuizioni regolanti lo stato separativo relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita paterno con riferimento alle tre figlie della coppia in quanto ormai maggiorenni, revocava a decorrere dal mese di dicembre 2024 il contributo al mantenimento delle figlie e in quanto ormai economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti ed entrambe sposate, confermava per il resto tutte le condizioni regolanti lo stato separativo precisando che il contributo paterno al mantenimento della figlia si doveva Per_3 intendere pari ad € 183,00 mensili oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi sin dal 2008. Infine, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M., reso edotto del procedimento tramite la comunicazione del decreto di comparizione delle parti, non rendeva il suo parere fino alla data della decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia del decreto di omologa e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella medesima procedura. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 13/12/2024, alle quali l'attrice ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il convenuto costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 20/09/2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Bari il 06/09/1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 di Bari al n.1170, parte II, serie A, anno 1994;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 13/12/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; 1. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
1. Dr.ssa Rosella NOCERA - Presidente rel.
2. Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
3. Dr. Emanuele PINTO - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10444/2023 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Enrico Buono;
Parte_1
- ATTRICE - E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: All'udienza del 13/12/2024, celebrata nella contumacia del convenuto, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni declinate a verbale dal solo procuratore dell'attrice, che chiedeva la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M., reso edotto in data 04.10.2023 del procedimento tramite la comunicazione del decreto di comparizione delle parti, non rendeva il suo parere fino alla decisione in camera di consiglio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 20/09/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto a Bari il 06/09/1994 con dalla cui unione erano nate tre figlie, (20/9/1995), Controparte_1 Per_1
(19/2/1999) e (15/7/2002). Per_2 Per_3
A fondamento della sua domanda l'attrice deduceva che con decreto del 19/2/2008, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la separazione personale dei coniugi, prevedendo l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, l'affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso di lei e l'obbligo di suo marito di versare € 550,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole ed € 200,00 al mese a titolo di assegno muliebre. Chiedeva confermarsi le statuizioni omologate. Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 13/12/2024 Controparte_1 pur ritualmente citato in giudizio, non si costituiva e il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, in via provvisoria ed urgente, revocava le statuizioni regolanti lo stato separativo relative all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita paterno con riferimento alle tre figlie della coppia in quanto ormai maggiorenni, revocava a decorrere dal mese di dicembre 2024 il contributo al mantenimento delle figlie e in quanto ormai economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti ed entrambe sposate, confermava per il resto tutte le condizioni regolanti lo stato separativo precisando che il contributo paterno al mantenimento della figlia si doveva Per_3 intendere pari ad € 183,00 mensili oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi sin dal 2008. Infine, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore a precisare le conclusioni e assegnava contestualmente la causa a sentenza per la decisione immediata ex art. 473 bis.22 c.p.c.; il P.M., reso edotto del procedimento tramite la comunicazione del decreto di comparizione delle parti, non rendeva il suo parere fino alla data della decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, stante la regolarità della notifica, devesi dichiarare la contumacia del convenuto. Nel merito, la domanda tesa alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e può essere accolta.
1.- Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art.
3. E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione del convenuto ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo. Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b), L. Div.) della pronuncia del decreto di omologa e del termine di sei mesi (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella medesima procedura. Pertanto, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
3.- Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospettazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate in ricorso, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 13/12/2024, alle quali l'attrice ha prestato sostanziale acquiescenza.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo il convenuto costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anziché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia, e vengono liquidate come da dispositivo che segue secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, tabella “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” (involgente le sole fasi introduttiva e di studio con riduzione del 30% stante la tenuità della causa nonché quella decisoria decurtata di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 147/2022, trattandosi di giudizio contumaciale e non essendo state depositati gli scritti conclusivi e con esclusione della fase istruttoria non celebratasi).
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 20/09/2023 da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. dichiara la contumacia del convenuto;
2. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in Bari il 06/09/1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 di Bari al n.1170, parte II, serie A, anno 1994;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. conferma le statuizioni dettate all'udienza del 13/12/2024;
5. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; 1. condanna il convenuto contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.857,75, di cui € 2.759,75 per compensi ed € 98,00 per spese documentate, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari, il 28/01/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera