CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
31
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/ 2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGIERO ELENA Parte_1
EUGENIA
APPELLANTE E
contumace CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8542/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
3.10.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, , premesso di essere stato Parte_2
dipendente, sino al 31.5.2020, della società che svolge attività di vendita Parte_1
all'ingrosso di elettrodomestici e impianti di riscaldamento e condizionamento di aria, ha dedotto che, malgrado con la busta paga relativa al trattamento di fine rapporto gli fosse stato riconosciuto un t.f.r. di euro 21.267.08, la datrice gli aveva corrisposto a tale titolo soltanto euro 16.000.
Ciò allegato, il ricorrente in via monitoria ha domandato emettersi ingiunzione in suo favore per la somma di euro 5.267,08 oltre accessori e spese di fase.
Il Tribunale ha accolto la domanda con provvedimento n. 1543/2022, notificato il 28.3.2022.
Ha proposto opposizione la società ingiunta, con atto depositato il 6.5.2022, deducendo che, nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, l'opposto odierno appellato era stato autorizzato a ricevere i pagamenti dei clienti con i quali aveva avuto contatti in occasione dell'espletamento delle proprie mansioni e che aveva trattenuto euro 11.895,73, senza riversarli alla medesima opponente attuale appellante.
Quest'ultima, pertanto, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di euro 11.895,73 oltre accessori o la compensazione del proprio credito con quello azionato in via monitoria dal CP_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.
La sentenza appellata, al riguardo, ha rilevato come non fossero state contestate le circostanze allegate nel ricorso per decreto ingiuntivo e che la documentazione prodotta dalla società, consistente in propri prospetti contabili, certamente non poteva fare prova nei confronti dell'asserito debitore. Non poteva, poi, essere ammessa la prova testimoniale sui capitoli articolati nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della preclusione determinata dal valore della controversia nonché della necessità di fornire prova scritta delle proprie affermazioni.
I conteggi allegati al ricorso ex art. 645 c.p.c., poi, erano del tutto generici.
Ha proposto appello la affidandosi alle seguenti censure: Parte_1
1) Violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Poiché il giudizio di opposizione instaura un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di parte opposta. Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte della specifica opposizione della società, l'opposto aveva omesso di chiedere di confermare il proprio credito mentre era onere del giudice accertare la fondatezza della pretesa del CP_1
2) Violazione dell'art. 2697 e dell'art. 2724 c.c., dell'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c.. Erroneità della mancata ammissione delle prove.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza in epigrafe e per la revoca del decreto ingiuntivo n. 1543/2022.
Procedutosi in contumacia dell'appellato, all'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Non merita adesione, innanzitutto, la prima censura.
Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, sentenza 7020/2019, tra le molte),
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, sì, un procedimento ordinario a cognizione piena, proprio come dedotto dall'appellante; ma la conseguenza sul piano processuale è che il giudice, proprio come ha fatto il Tribunale di Roma con la sentenza appellata, deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto delle allegazioni e degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Ne consegue che, correttamente la prima giudice ha rilevato che, nel presente giudizio, le deduzioni dell'atto introduttivo, consistente quest'ultimo nel ricorso ex art. 633 c.p.c., relative allo svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti e all'emissione di una busta paga di euro 21.267,08 per t.f.r., seguita dal pagamento della minor somma di euro 16.000 per tale titolo, non erano state specificamente contestate con il ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c.. Incombeva, quindi, sull'attuale appellante l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria eccezione riconvenzionale di compensazione (impropria perché fondata su fatti afferenti al medesimo rapporto giuridico complesso azionato in giudizio dalla controparte).
E, al riguardo, non meritevole di accoglimento è la seconda censura.
Non può non convenirsi con la sentenza gravata sulla valutazione delle prove documentali prodotte dall'opponente attuale appellante, trattandosi: a) di propri prospetti contabili, certamente non idonei a costituire prova nei confronti dell'asserito debitore;
b) di conteggi, anch'essi di parte. Quanto, poi, alla prova testimoniale articolata, con la stessa si chiedeva di domandare ai testimoni se l'odierno appellato non avesse riversato alla società gli incassi percepiti per conto della stessa, circostanze evidentemente negative e, come tali inammissibili.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
La mancata costituzione della parte vincitrice esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese del grado.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 04/03/2025 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 832/ 2024 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGIERO ELENA Parte_1
EUGENIA
APPELLANTE E
contumace CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 8542/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
3.10.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma, , premesso di essere stato Parte_2
dipendente, sino al 31.5.2020, della società che svolge attività di vendita Parte_1
all'ingrosso di elettrodomestici e impianti di riscaldamento e condizionamento di aria, ha dedotto che, malgrado con la busta paga relativa al trattamento di fine rapporto gli fosse stato riconosciuto un t.f.r. di euro 21.267.08, la datrice gli aveva corrisposto a tale titolo soltanto euro 16.000.
Ciò allegato, il ricorrente in via monitoria ha domandato emettersi ingiunzione in suo favore per la somma di euro 5.267,08 oltre accessori e spese di fase.
Il Tribunale ha accolto la domanda con provvedimento n. 1543/2022, notificato il 28.3.2022.
Ha proposto opposizione la società ingiunta, con atto depositato il 6.5.2022, deducendo che, nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, l'opposto odierno appellato era stato autorizzato a ricevere i pagamenti dei clienti con i quali aveva avuto contatti in occasione dell'espletamento delle proprie mansioni e che aveva trattenuto euro 11.895,73, senza riversarli alla medesima opponente attuale appellante.
Quest'ultima, pertanto, ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento di euro 11.895,73 oltre accessori o la compensazione del proprio credito con quello azionato in via monitoria dal CP_1
Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'opposizione.
La sentenza appellata, al riguardo, ha rilevato come non fossero state contestate le circostanze allegate nel ricorso per decreto ingiuntivo e che la documentazione prodotta dalla società, consistente in propri prospetti contabili, certamente non poteva fare prova nei confronti dell'asserito debitore. Non poteva, poi, essere ammessa la prova testimoniale sui capitoli articolati nel ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, in ragione della preclusione determinata dal valore della controversia nonché della necessità di fornire prova scritta delle proprie affermazioni.
I conteggi allegati al ricorso ex art. 645 c.p.c., poi, erano del tutto generici.
Ha proposto appello la affidandosi alle seguenti censure: Parte_1
1) Violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. Poiché il giudizio di opposizione instaura un normale giudizio di cognizione, soggetto alle ordinarie regole relative all'istruzione probatoria, le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria restano superate dall'accertamento dell'esistenza del credito, accertamento cui è possibile giungere anche in ragione dell'integrazione istruttoria di parte opposta. Orbene, nella fattispecie in esame, a fronte della specifica opposizione della società, l'opposto aveva omesso di chiedere di confermare il proprio credito mentre era onere del giudice accertare la fondatezza della pretesa del CP_1
2) Violazione dell'art. 2697 e dell'art. 2724 c.c., dell'art. 115 e dell'art. 116 c.p.c.. Erroneità della mancata ammissione delle prove.
L'appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza in epigrafe e per la revoca del decreto ingiuntivo n. 1543/2022.
Procedutosi in contumacia dell'appellato, all'udienza odierna la causa è stata discussa e, all'esito, è stata data lettura del dispositivo in epigrafe.
L'appello è infondato.
Non merita adesione, innanzitutto, la prima censura.
Secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non si rinvengono valide ragioni per scostarsi (Cassazione, sentenza 7020/2019, tra le molte),
l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, sì, un procedimento ordinario a cognizione piena, proprio come dedotto dall'appellante; ma la conseguenza sul piano processuale è che il giudice, proprio come ha fatto il Tribunale di Roma con la sentenza appellata, deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto delle allegazioni e degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Ne consegue che, correttamente la prima giudice ha rilevato che, nel presente giudizio, le deduzioni dell'atto introduttivo, consistente quest'ultimo nel ricorso ex art. 633 c.p.c., relative allo svolgimento del rapporto di lavoro tra le parti e all'emissione di una busta paga di euro 21.267,08 per t.f.r., seguita dal pagamento della minor somma di euro 16.000 per tale titolo, non erano state specificamente contestate con il ricorso in opposizione ex art. 645 c.p.c.. Incombeva, quindi, sull'attuale appellante l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della propria eccezione riconvenzionale di compensazione (impropria perché fondata su fatti afferenti al medesimo rapporto giuridico complesso azionato in giudizio dalla controparte).
E, al riguardo, non meritevole di accoglimento è la seconda censura.
Non può non convenirsi con la sentenza gravata sulla valutazione delle prove documentali prodotte dall'opponente attuale appellante, trattandosi: a) di propri prospetti contabili, certamente non idonei a costituire prova nei confronti dell'asserito debitore;
b) di conteggi, anch'essi di parte. Quanto, poi, alla prova testimoniale articolata, con la stessa si chiedeva di domandare ai testimoni se l'odierno appellato non avesse riversato alla società gli incassi percepiti per conto della stessa, circostanze evidentemente negative e, come tali inammissibili.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va respinto.
La mancata costituzione della parte vincitrice esonera il Collegio dalla pronuncia sulle spese del grado.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, lì 04/03/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi