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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17359/2020
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA della causa civile iscritta al n. 17359/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: responsabilità per difetto di conformità contrattuale ex artt. 129 ss. del Codice del
Consumo e 1490 c.c. e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Fiore, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'avv. Castrese Pennacchio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
ND agiva in giudizio nei confronti della Pt_1 Controparte_1
(d'ora in poi solo ) esponendo: CP_1
- di aver acquistato dalla stessa, in data 8/8/2019, l'autoveicolo usato Nissan
Qashqai tg. EN 984 SA a fronte del pagamento della somma di € 10.000,00, ottenuta mediante la stipula di un contratto di finanziamento con Findomestic, intestato a per l'importo di € 13.495,68 (comprensivo di Parte_2
interessi);
- che mentre percorreva, in data 18/11/2019, la di Napoli, CP_2
l'autovettura in questione, condotta dal proprio marito , in seguito CP_3
1 R.G. n. 17359/2020
alla comparsa di scintille in corrispondenza della marmitta, era stata investita dalle fiamme;
- che, qualche giorno prima di tale incendio, l'autovettura aveva segnalato un'anomalia all'impianto elettrico, dimostrata dalla presenza fissa di una spia luminosa nel relativo quadro;
- che tale circostanza era stata segnalata oralmente sia da essa esponente, sia dal
TE, alla società la quale si era limitata a suggerire loro di recarsi CP_1
presso un centro Nissan;
- che si era, pertanto recata alla sede della Nissan, sita in Napoli a Monte di
Procida, dove le era stato fissato un appuntamento per il 10/12/2019 al fine di procedere eventualmente ad una riprogrammazione del software, senza che le venisse proibito l'uso del veicolo nelle more;
che, a seguito dell'incendio, aveva chiesto alla un cambio di autovettura CP_1
senza ottenere riscontro;
-che, conseguentemente, aveva acquistato un altro veicolo accedendo ad un nuovo finanziamento e costituendo in mora la per essere risarcita ed indennizzata CP_1
in base alla disciplina prevista dal Codice del Consumo.
Tanto premesso, chiedeva: accertarsi la responsabilità della per CP_1
difetto di conformità contrattuale ai sensi degli artt. 129 ss. del Codice del
Consumo e 1490 ss. c.c., con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma finanziata per l'acquisto dell'autovettura o, in subordine, alla sostituzione del veicolo con uno di uguale marca e valore, nonché al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della vicenda in oggetto, quantificati nella somma di € 856,53 versata alla Tangenziale di Napoli e al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva innanzitutto l'improcedibilità CP_1
della domanda attorea, per non essere stata la stessa preceduta dalla necessaria e prescritta procedura di negoziazione assistita;
in secondo luogo, chiedeva rigettarsi la domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, evidenziando l'assenza di una qualsiasi prova, fornita da parte attrice, del nesso eziologico tra l'incendio ed un asserito vizio e/o difformità della cosa venduta, peraltro mai denunciato.
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Con provvedimento del 10/12/2020, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, veniva assegnato alle parti termine di 15 giorni per provvedere alla comunicazione del relativo invito, rinviando l'udienza.
Indi, compiuta l'istruttoria, con ordinanza del 18/11/2024, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda proposta è fondata per quanto di ragione e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato regolare esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2013, formulata da parte convenuta,
è infondata e deve pertanto essere rigettata.
A tale proposito, va osservato che, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, in tema di negoziazione assistita l'invito alla procedura conciliativa in corso di causa deve essere notificato al difensore costituito e non alla parte personalmente. Invero, l'art. 170 c.p.c. dispone che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e comunicazioni devono essere fatte al procuratore costituito “salvo che la legge disponga altrimenti”. L'art. 3 del D.L.
n. 132/2014, limitandosi a stabilire che, rilevato il mancato esperimento della procedura, il Giudice assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione, non costituisce deroga (cfr. Cass. 16/2/2023, n. 369).
Parimenti prive di pregio sono le deduzioni secondo cui, ai fini della formulazione dell'invito, occorrerebbe una specifica nomina nei confronti del difensore e l'invito dovrebbe essere necessariamente spedito in originale alla controparte e non in copia informatica a mezzo pec, non trovando tali censure fondamento in alcuna disposizione di legge.
Con riguardo al merito, appare preliminarmente necessario, al fine di inquadrare correttamente i fatti di causa, richiamare brevemente la normativa invocata da parte attrice, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Va chiarito, in primo luogo, che seppure parte attrice richiama, nel suo atto di citazione, sia la disciplina consumeristica, sia l'art. 1490 c.c., è soltanto la prima a trovare applicazione, posto che “quanto al rapporto tra normativa codicistica e normativa speciale, in tema di vendita di beni di consumo, si applica
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innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni (iura novit curia facta sunt probanda), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica” (Cass.
30/6/2020, n. 13148; Cass. 30/5/2019, n. 14775).
Nel caso di specie non vi è dubbio che si verta in un'ipotesi di rapporto tra consumatore e professionista, per cui occorre dare applicazione prioritariamente alla disciplina prevista dal Codice del Consumo.
Ancora, va precisato che la presente controversia è regolata dalla versione del D.lgs. 206/2005 applicabile ratione temporis ai fatti di causa, vale a dire quella antecedente al D.lgs. 170/2021, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio
2022.
Ebbene, tanto premesso, l'art. 130, co. 1 del Codice del Consumo prevede che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. Il successivo art. 132 aggiunge che “Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, co. 2 se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto […]. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. È, infine, il caso di precisare che la disciplina del Codice del Consumo, per espressa previsione di cui all'art. 128, co. 3, si applica anche “alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Ci posto, la normativa richiamata ha costituito oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza, sia interna che sovranazionale, la quale ha chiarito che “la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44
(corrispondente al dettato dell'art. 135 cod.cons.) - deve essere interpretata nel
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senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene” (Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13, c. ). Persona_1 Persona_2
A tale proposito la Cassazione, in una vicenda simile a quella oggetto del presente giudizio, ha precisato che “L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis (corrispondente all'attuale art. 135), si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata). In altri termini, in tanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura, come - ad esempio - il fatto che uno sportello non si chiuda o la mancata emissione di aria fredda dal condizionatore o piuttosto un qualsiasi difetto dell'impianto elettrico, sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante” (Cass. civ., sez. II, 4/7/2022 n. 21084).
Sulla base di tale quadro interpretativo, è dunque possibile concludere che, al consumatore che voglia far valere la tutela prevista a suo favore dal Codice del
Consumo, spetti innanzitutto di provare l'esistenza del difetto del bene acquistato e l'intervenuta denuncia di tale difetto nei confronti del venditore.
Ebbene, ritiene questo Giudice che tali elementi siano stati entrambi provati da parte attrice, risultando peraltro confermati, in sede di interrogatorio formale, anche dal legale rapp.te della il quale ha dichiarato “si è vero che CP_1 il marito della ND mi ha segnalato l'anomalia della vettura anche telefonicamente;
io gli ho suggerito di recarsi presso un'autofficina” (cfr. verbale dell'udienza del 23/6/2022).
Ulteriore conferma di tale circostanza risulta dalle dichiarazioni di entrambi i testi di parte convenuta, e , i quali Parte_3 Testimone_1
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hanno rispettivamente dichiarato: “dopo qualche altra settimana il TE telefonò all e passò anche in concessionaria segnalando che si era accesa CP_1 una spia sul quadro strumenti dell'auto e l' gli consigliò di recarsi presso CP_1 un'officina autorizzata Nissan” (cfr. verbale dell'udienza del 23/6/2022), e “si mi risulta che parlò con mio fratello di questa anomalia e lui gli consigliò di portare la vettura alla Nissan per un controllo” (cfr. verbale dell'udienza del 6/3/2023).
Giova osservare che, secondo la giurisprudenza consolidata, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, la denuncia in questione non richiede alcuna forma specifica (quale ad esempio la forma scritta), dovendosi invece ritenere che “La denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati”
(da ultimo, Cass. 7/2/2022 n. 3695).
Peraltro, pur in assenza dell'indicazione di una data precisa cui riferire l'intervenuta denuncia dell'anomalia, è possibile ritenere, senza alcun dubbio – sia alla luce del ristretto arco temporale in cui ha avuto luogo la vicenda oggetto di causa, sia di quanto emerso in sede di prova testimoniale – che la stessa sia intervenuta nel termine di due mesi dalla sua scoperta.
Tanto premesso, sulla base di quanto previsto dall'art. 132, co. 3 cod. cons., l'anomalia in questione, seppur manifestatasi in un momento successivo, deve presumersi sussistente già alla consegna del bene – a prescindere dalla circostanza che essa non si fosse manifestata in tale occasione, ed anche in presenza di un'avvenuta “prova” del veicolo da parte dell'acquirente – salvo prova contraria fornita dal venditore.
A tale proposito, parte convenuta ha inteso negare la propria responsabilità sostenendo che l'accensione della spia non possa ricondursi ad un originario difetto di conformità dell'autovettura, ma sia stata la conseguenza dell'installazione, da parte della sig.ra di “lampadine alogene bianche Parte_1 di basso costo per i fari anteriori di provenienza “cd cinese”, non omologate”, la quale “era stata sconsigliata dalla che suggeriva di Parte_4 disinstallarle subito”.
Ebbene, tale installazione, pur potendosi ritenere in una certa misura provata (in quanto confermata non solo dai testi di parte convenuta, ma anche dal teste di parte attrice , seppur con la precisazione che “erano stati CP_4
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installati dei sensori di parcheggio, non delle lampadine” – cfr. verbale dell'udienza del 6/3/2023), non integra, tuttavia, la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione stabilita dalla legge, in mancanza della prova, che non è stata fornita dalla società convenuta, del nesso causale tra la stessa, l'accensione della spia ed il successivo incendio dell'autovettura. Infatti, stante la sussistenza di una presunzione ex lege e stante l'impossibilità di periziare il veicolo andato distrutto, deve ritenersi che la causa ignota resti a carico del venditore, non in grado di fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 132, co. 3 cod. cons.
Accertata in tal modo la sussistenza del difetto di conformità, occorre verificare se l'incendio occorso possa ritenersi riconducibile allo stesso.
A tale proposito è possibile richiamare nuovamente la già citata pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. cit. 4/7/2022 n. 21084), la quale, in una vicenda per certi versi sovrapponibile a quella odierna, ha escluso la responsabilità del venditore attribuendo rilievo centrale alla circostanza che l'acquirente, prima che l'autovettura si incendiasse, non aveva denunciato alcun difetto alla concessionaria venditrice. Più nello specifico, la Corte ha osservato: “Non risulta, infatti, che il consumatore abbia allegato e dimostrato uno specifico vizio (recte difetto di conformità), da cui era affetta l'autovettura. L'acquirente si è limitato a denunciare l'incendio accaduto, il quale costituisce un mero evento lesivo (recte un dato puramente effettuale), potenzialmente ascrivibile, sia a vizi o difetti di conformità del bene, sia a cause estranee. Ma non ha denunciato alcun difetto di conformità del bene mobile acquistato, quale asserita causa scatenante dell'incendio, secondo la nozione di difetto di conformità che può trarsi dall'art.
129, comma 2, cod. cons., sempre secondo la versione vigente ratione temporis.
Ed, in effetti, l'equivoco quadro probatorio raggiunto ha indotto il Giudice del gravame a ritenere che non vi fossero elementi sufficienti per ricondurre
l'incendio a vizi dell'autovettura, piuttosto che a cause esterne, come un potenziale tamponamento subito dal mezzo, prima che l'incendio si sviluppasse, o
l'azione dolosa di terzi”.
Nel caso di specie, come ampiamente osservato, parte attrice ha allegato e provato la sussistenza del difetto di conformità dell'auto – rappresentato dall'anomala accensione della spia nel quadro elettrico– con la conseguenza che, in mancanza di una prova contraria fornita dal convenuto in relazione ad altre
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cause che avrebbero provocato l'incendio, resta ferma la presunzione stabilita dall'art. 132, co. 3 cod. cons.
Sotto tale profilo, ritiene questo Giudicante che non possano ritenersi rilevanti le affermazioni di parte convenuta secondo cui l'incendio sarebbe riconducibile a ulteriori fattori causali, quali ad esempio un fatto doloso o un difetto di manutenzione da parte del proprietario, tradottosi, ad esempio, nella mancata effettuazione dei necessari controlli/tagliandi.
Difatti, pur non potendosi ritenere dirimente, sul punto, il verbale della polizia stradale Prot. N. 40/22020/1638/2019 prodotto da parte attrice, nel quale si dà atto che “trattasi di veicolo incendiato per cause accidentali” (non trattandosi di circostanza caduta sotto la diretta percezione degli agenti verbalizzanti, intervenuti sul luogo quando l'incendio si era già verificato, ma ad essi riportata dai soggetti interessati), occorre rilevare che un'eventuale causa alternativa, a fronte della presunzione stabilita dalla legge, avrebbe dovuto costituire oggetto di prova e non di mera allegazione da parte della società convenuta, il che non è accaduto.
Non risulta peraltro verosimile che lo stesso incendio, come sostenuto da parte convenuta, sia stato causato dalla “mancata effettuazione dei previsti controlli/tagliandi”, essendosi questo verificato dopo soli pochi mesi dall'acquisto dell'auto. Ed anzi, risulta provato – anche sulla base delle deposizioni di tutti i testi – che, a fronte della comparsa dell'anomalia costituita dall'accensione della spia del quadro elettrico, la ND ed il si attivarono prontamente sia CP_3
presso la sia presso il Centro Nissan di Monte di Procida che, di contro, CP_1 non ritennero di intervenire nell'immediatezza, né – da quanto risulta – suggerirono di non utilizzare il veicolo.
Ancora, va precisato che non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza – addotta da parte convenuta – che “all'atto di acquisto del veicolo de quo la sig.ra
sottoscriveva una dichiarazione nella quale la medesima Parte_1
dichiarava di aver ricevuto un bene conforme al contratto di vendita e, più precisamente, che lo stesso era stato provato, verificato, in tutte le sue parti, compreso telaio, carrozzeria, motore, gomme, di ben conoscerlo e di accettarlo nello stato e condizioni in cui si trova ferma la garanzia, comunque, di mesi 12”.
Sotto tale profilo, infatti, va ribadito che la garanzia di conformità si estende a qualsiasi vizio venga riscontrato sul bene, sia che fosse già presente al
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momento della vendita, sia nell'ipotesi di successiva comparsa, nei limiti dell'arco temporale coperto dalla stessa e senza che sia sufficiente ad escluderla la dichiarazione da parte dell'acquirente di accettare il bene nel proprio stato di conservazione.
Infine, non si ritiene conferente il richiamo – effettuato dalla convenuta – alla giurisprudenza secondo cui “incombe sul soggetto danneggiato […] la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno
e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell'art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. civ. sez. III, 20/11/2018, n. 29828)”.
Tale giurisprudenza, difatti, non attiene alla disciplina inerente alla garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 ss. cod.cons., bensì alla differente disciplina attinente alla responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod.cons. (nella versione applicabile ratione temporis), che costituisce una tutela fondata su di una ratio ed una finalità differente rispetto alla prima. La responsabilità da prodotto difettoso, difatti, rientrando nell'ambito del risarcimento del danno di natura extracontrattuale, è una responsabilità sì presunta, ma che postula comunque – in base ai principi generali – la dimostrazione, da parte del consumatore, della sussistenza di un danno e della sua riconducibilità eziologica al prodotto, con esclusione del solo profilo della colpa del produttore.
La garanzia di conformità, viceversa, essendo tesa a rimedi ripristinatori della conformità del bene o comunque restitutori di riequilibrio economico (i.e. la tradizionale tutela edilizia), dà vita ad una responsabilità meramente oggettiva del venditore, che sorge a fronte dell'unico dato dell'obiettivo difetto di conformità del bene compravenduto (l'unica prova liberatoria riguardando la possibilità di dimostrare che eventuali difetti di conformità manifestatisi nei sei mesi successivi non fossero già sussistenti all'atto della consegna).
In definitiva, sussistono i presupposti affinché possa trovare applicazione la tutela consumeristica relativa alla garanzia di conformità, prevista agli artt. 128
e seguenti del Codice del Consumo.
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Tanto premesso, si rileva che l'attrice, nelle sue conclusioni, ha richiesto la condanna della “alla restituzione della somma finanziata per l'acquisto CP_1 dell'autovettura…o in subordine alla sostituzione del veicolo danneggiato con uno di eguale marca e valore” nonché “al risarcimento dei danni patiti…, oltre al pagamento della somma di € 856,53 dovuta dall'attrice alla Controparte_5
. Tuttavia, ai sensi dell'art. 130 cod. cons., il consumatore, in base alla
[...]
tutela in materia di garanzia di conformità, ha diritto soltanto, alternativamente,
“al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”.
Ebbene, la giurisprudenza consolidata ritiene che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass.
26/7/2021 n. 21402). In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr.
Cass. 18/9/2020, n. 19513; Cass. 23/10/2017, n. 24917; Cass. 16/9/2013, n.
21113).
Pertanto, nel caso di specie, essendo il veicolo compravenduto andato distrutto, è giocoforza ritenere che la domanda di restituzione “della somma finanziata per l'acquisto dell'autovettura” formulata dall'attrice, presupponga implicitamente quella di risoluzione del contratto, essendo sottintesa in tale pretesa restitutoria la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, esclusa l'applicazione degli altri rimedi previsti dalla citata norma resi impossibili dall'avvenuta distruzione del bene.
Ne deriva, pertanto, che va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dalle parti.
Quanto alla richiesta attorea di restituzione della somma finanziata per l'acquisto dell'auto, la stessa è fondata e va accolta.
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Va precisato, al riguardo, che detta pretesa risulta formulata dalla sia nell'atto di citazione che in sede di appendice scritta di Parte_1
trattazione, con riferimento alla somma corrispondente al prezzo di acquisto della autovettura, così come pattuito con l' ossia nella somma di € 10.000,00. CP_1
Del resto, è evidente che, trattandosi come detto di effetto restitutorio conseguente alla caducazione del titolo contrattuale, nulla di più potrebbe pretendere l'istante come ripetizione di quanto versato in esecuzione del contratto d'acquisto.
Ne deriva, pertanto, che la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Infatti, trattandosi di ripetizione dell'indebito, trova applicazione, quanto alla decorrenza dei suindicati accessori, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens.
Venendo all'esame della pretesa risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate:
-va in primo luogo osservato che, pur trattandosi di ristoro di danni contrattuali, il danneggiato è comunque gravato dell'onere di allegazione e di puntuale prova del pregiudizio sofferto;
- ebbene, quanto al prospettato esborso della somma di € 856,53, versata alla
Tangenziale di Napoli per la rimozione del veicolo incendiato, la ND non ha offerto alcun elemento di prova a sostegno dello stesso, con particolare riferimento alla produzione di documenti attestanti il relativo pagamento;
- quanto, inoltre, agli oneri derivanti dal finanziamento pari ad € 3.495,68, corrispondenti agli interessi ed alle spese di istruttoria dovuti alla Findomestic, rileva il Tribunale che l'attrice ha omesso ogni allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, relativa al numero di rate corrisposte alla finanziaria, nonché all'imputazione di ogni singola rata di € 180,00 mensili ad interessi e spese;
- infatti, va rilevato che il contratto di finanziamento, stipulato in data 8/8/2019, prevedeva il rimborso di numero 72 rate mensili, con la conseguenza che al momento dell'instaurazione della presente controversia il rapporto contrattuale era ancora in corso di esecuzione;
- del resto, la ND neppure ha dedotto se successivamente all'incendio dell'autoveicolo abbia o meno sospeso la corresponsione delle rate alla
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Findomestic, come pur avrebbe avuto diritto a norma dell'art. 125 quinquies
D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Angela Fiore, stante la dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
a) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dalle parti in data 8/8/2019;
b) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda sino al saldo;
c) rigetta la domanda di risarcimento danni;
d) condanna l' al pagamento, in favore dell'attrice, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Angela Fiore
Napoli, 5/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giorgia Iurza,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Carla Sorrentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA della causa civile iscritta al n. 17359/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: responsabilità per difetto di conformità contrattuale ex artt. 129 ss. del Codice del
Consumo e 1490 c.c. e vertente
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Fiore, in Parte_1
virtù di procura in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'avv. Castrese Pennacchio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
ND agiva in giudizio nei confronti della Pt_1 Controparte_1
(d'ora in poi solo ) esponendo: CP_1
- di aver acquistato dalla stessa, in data 8/8/2019, l'autoveicolo usato Nissan
Qashqai tg. EN 984 SA a fronte del pagamento della somma di € 10.000,00, ottenuta mediante la stipula di un contratto di finanziamento con Findomestic, intestato a per l'importo di € 13.495,68 (comprensivo di Parte_2
interessi);
- che mentre percorreva, in data 18/11/2019, la di Napoli, CP_2
l'autovettura in questione, condotta dal proprio marito , in seguito CP_3
1 R.G. n. 17359/2020
alla comparsa di scintille in corrispondenza della marmitta, era stata investita dalle fiamme;
- che, qualche giorno prima di tale incendio, l'autovettura aveva segnalato un'anomalia all'impianto elettrico, dimostrata dalla presenza fissa di una spia luminosa nel relativo quadro;
- che tale circostanza era stata segnalata oralmente sia da essa esponente, sia dal
TE, alla società la quale si era limitata a suggerire loro di recarsi CP_1
presso un centro Nissan;
- che si era, pertanto recata alla sede della Nissan, sita in Napoli a Monte di
Procida, dove le era stato fissato un appuntamento per il 10/12/2019 al fine di procedere eventualmente ad una riprogrammazione del software, senza che le venisse proibito l'uso del veicolo nelle more;
che, a seguito dell'incendio, aveva chiesto alla un cambio di autovettura CP_1
senza ottenere riscontro;
-che, conseguentemente, aveva acquistato un altro veicolo accedendo ad un nuovo finanziamento e costituendo in mora la per essere risarcita ed indennizzata CP_1
in base alla disciplina prevista dal Codice del Consumo.
Tanto premesso, chiedeva: accertarsi la responsabilità della per CP_1
difetto di conformità contrattuale ai sensi degli artt. 129 ss. del Codice del
Consumo e 1490 ss. c.c., con conseguente condanna della stessa alla restituzione della somma finanziata per l'acquisto dell'autovettura o, in subordine, alla sostituzione del veicolo con uno di uguale marca e valore, nonché al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della vicenda in oggetto, quantificati nella somma di € 856,53 versata alla Tangenziale di Napoli e al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva innanzitutto l'improcedibilità CP_1
della domanda attorea, per non essere stata la stessa preceduta dalla necessaria e prescritta procedura di negoziazione assistita;
in secondo luogo, chiedeva rigettarsi la domanda in ragione della sua dedotta infondatezza, evidenziando l'assenza di una qualsiasi prova, fornita da parte attrice, del nesso eziologico tra l'incendio ed un asserito vizio e/o difformità della cosa venduta, peraltro mai denunciato.
2 R.G. n. 17359/2020
Con provvedimento del 10/12/2020, rilevato il mancato esperimento della negoziazione assistita, veniva assegnato alle parti termine di 15 giorni per provvedere alla comunicazione del relativo invito, rinviando l'udienza.
Indi, compiuta l'istruttoria, con ordinanza del 18/11/2024, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
Così riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda proposta è fondata per quanto di ragione e deve, pertanto, essere accolta nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato regolare esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2013, formulata da parte convenuta,
è infondata e deve pertanto essere rigettata.
A tale proposito, va osservato che, diversamente da quanto eccepito da parte convenuta, in tema di negoziazione assistita l'invito alla procedura conciliativa in corso di causa deve essere notificato al difensore costituito e non alla parte personalmente. Invero, l'art. 170 c.p.c. dispone che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e comunicazioni devono essere fatte al procuratore costituito “salvo che la legge disponga altrimenti”. L'art. 3 del D.L.
n. 132/2014, limitandosi a stabilire che, rilevato il mancato esperimento della procedura, il Giudice assegna un termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito alla negoziazione, non costituisce deroga (cfr. Cass. 16/2/2023, n. 369).
Parimenti prive di pregio sono le deduzioni secondo cui, ai fini della formulazione dell'invito, occorrerebbe una specifica nomina nei confronti del difensore e l'invito dovrebbe essere necessariamente spedito in originale alla controparte e non in copia informatica a mezzo pec, non trovando tali censure fondamento in alcuna disposizione di legge.
Con riguardo al merito, appare preliminarmente necessario, al fine di inquadrare correttamente i fatti di causa, richiamare brevemente la normativa invocata da parte attrice, così come interpretata dalla giurisprudenza.
Va chiarito, in primo luogo, che seppure parte attrice richiama, nel suo atto di citazione, sia la disciplina consumeristica, sia l'art. 1490 c.c., è soltanto la prima a trovare applicazione, posto che “quanto al rapporto tra normativa codicistica e normativa speciale, in tema di vendita di beni di consumo, si applica
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innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), a fronte della deduzione di una fattispecie che rientri nelle relative previsioni (iura novit curia facta sunt probanda), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica” (Cass.
30/6/2020, n. 13148; Cass. 30/5/2019, n. 14775).
Nel caso di specie non vi è dubbio che si verta in un'ipotesi di rapporto tra consumatore e professionista, per cui occorre dare applicazione prioritariamente alla disciplina prevista dal Codice del Consumo.
Ancora, va precisato che la presente controversia è regolata dalla versione del D.lgs. 206/2005 applicabile ratione temporis ai fatti di causa, vale a dire quella antecedente al D.lgs. 170/2021, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio
2022.
Ebbene, tanto premesso, l'art. 130, co. 1 del Codice del Consumo prevede che “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene”. Il successivo art. 132 aggiunge che “Il venditore è responsabile, a norma dell'art. 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'art. 130, co. 2 se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto […]. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”. È, infine, il caso di precisare che la disciplina del Codice del Consumo, per espressa previsione di cui all'art. 128, co. 3, si applica anche “alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa”.
Ci posto, la normativa richiamata ha costituito oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza, sia interna che sovranazionale, la quale ha chiarito che “la presunzione di esistenza, al momento della consegna del bene, del difetto di conformità - di cui all'art. 5, paragrafo 3, della Dir. UE 1999/44
(corrispondente al dettato dell'art. 135 cod.cons.) - deve essere interpretata nel
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senso che: a) si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è manifestato, ossia si è palesato concretamente, entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene, non essendo, in tal caso, il consumatore tenuto a dimostrare la causa di tale difetto di conformità, né a provare che la sua origine è imputabile al venditore;
b) può essere disapplicata solo se il venditore prova in maniera giuridicamente sufficiente che la causa o l'origine del difetto di conformità risiede in una circostanza sopravvenuta alla consegna del bene” (Corte di Giustizia UE 4 giugno 2015, in causa C-497/13, c. ). Persona_1 Persona_2
A tale proposito la Cassazione, in una vicenda simile a quella oggetto del presente giudizio, ha precisato che “L'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis (corrispondente all'attuale art. 135), si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata). In altri termini, in tanto può presumersi che il difetto di conformità di un'autovettura, come - ad esempio - il fatto che uno sportello non si chiuda o la mancata emissione di aria fredda dal condizionatore o piuttosto un qualsiasi difetto dell'impianto elettrico, sussistesse al momento della consegna, in quanto si denunci lo specifico difetto entro sei mesi e si dimostri la sua ricorrenza, pur non essendovi l'onere di provare la causa del difetto e la sua imputazione all'alienante” (Cass. civ., sez. II, 4/7/2022 n. 21084).
Sulla base di tale quadro interpretativo, è dunque possibile concludere che, al consumatore che voglia far valere la tutela prevista a suo favore dal Codice del
Consumo, spetti innanzitutto di provare l'esistenza del difetto del bene acquistato e l'intervenuta denuncia di tale difetto nei confronti del venditore.
Ebbene, ritiene questo Giudice che tali elementi siano stati entrambi provati da parte attrice, risultando peraltro confermati, in sede di interrogatorio formale, anche dal legale rapp.te della il quale ha dichiarato “si è vero che CP_1 il marito della ND mi ha segnalato l'anomalia della vettura anche telefonicamente;
io gli ho suggerito di recarsi presso un'autofficina” (cfr. verbale dell'udienza del 23/6/2022).
Ulteriore conferma di tale circostanza risulta dalle dichiarazioni di entrambi i testi di parte convenuta, e , i quali Parte_3 Testimone_1
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hanno rispettivamente dichiarato: “dopo qualche altra settimana il TE telefonò all e passò anche in concessionaria segnalando che si era accesa CP_1 una spia sul quadro strumenti dell'auto e l' gli consigliò di recarsi presso CP_1 un'officina autorizzata Nissan” (cfr. verbale dell'udienza del 23/6/2022), e “si mi risulta che parlò con mio fratello di questa anomalia e lui gli consigliò di portare la vettura alla Nissan per un controllo” (cfr. verbale dell'udienza del 6/3/2023).
Giova osservare che, secondo la giurisprudenza consolidata, e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, la denuncia in questione non richiede alcuna forma specifica (quale ad esempio la forma scritta), dovendosi invece ritenere che “La denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del Codice del Consumo, può essere fatta con qualunque mezzo che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati”
(da ultimo, Cass. 7/2/2022 n. 3695).
Peraltro, pur in assenza dell'indicazione di una data precisa cui riferire l'intervenuta denuncia dell'anomalia, è possibile ritenere, senza alcun dubbio – sia alla luce del ristretto arco temporale in cui ha avuto luogo la vicenda oggetto di causa, sia di quanto emerso in sede di prova testimoniale – che la stessa sia intervenuta nel termine di due mesi dalla sua scoperta.
Tanto premesso, sulla base di quanto previsto dall'art. 132, co. 3 cod. cons., l'anomalia in questione, seppur manifestatasi in un momento successivo, deve presumersi sussistente già alla consegna del bene – a prescindere dalla circostanza che essa non si fosse manifestata in tale occasione, ed anche in presenza di un'avvenuta “prova” del veicolo da parte dell'acquirente – salvo prova contraria fornita dal venditore.
A tale proposito, parte convenuta ha inteso negare la propria responsabilità sostenendo che l'accensione della spia non possa ricondursi ad un originario difetto di conformità dell'autovettura, ma sia stata la conseguenza dell'installazione, da parte della sig.ra di “lampadine alogene bianche Parte_1 di basso costo per i fari anteriori di provenienza “cd cinese”, non omologate”, la quale “era stata sconsigliata dalla che suggeriva di Parte_4 disinstallarle subito”.
Ebbene, tale installazione, pur potendosi ritenere in una certa misura provata (in quanto confermata non solo dai testi di parte convenuta, ma anche dal teste di parte attrice , seppur con la precisazione che “erano stati CP_4
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installati dei sensori di parcheggio, non delle lampadine” – cfr. verbale dell'udienza del 6/3/2023), non integra, tuttavia, la prova liberatoria idonea a vincere la presunzione stabilita dalla legge, in mancanza della prova, che non è stata fornita dalla società convenuta, del nesso causale tra la stessa, l'accensione della spia ed il successivo incendio dell'autovettura. Infatti, stante la sussistenza di una presunzione ex lege e stante l'impossibilità di periziare il veicolo andato distrutto, deve ritenersi che la causa ignota resti a carico del venditore, non in grado di fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 132, co. 3 cod. cons.
Accertata in tal modo la sussistenza del difetto di conformità, occorre verificare se l'incendio occorso possa ritenersi riconducibile allo stesso.
A tale proposito è possibile richiamare nuovamente la già citata pronuncia della Suprema Corte (cfr. Cass. cit. 4/7/2022 n. 21084), la quale, in una vicenda per certi versi sovrapponibile a quella odierna, ha escluso la responsabilità del venditore attribuendo rilievo centrale alla circostanza che l'acquirente, prima che l'autovettura si incendiasse, non aveva denunciato alcun difetto alla concessionaria venditrice. Più nello specifico, la Corte ha osservato: “Non risulta, infatti, che il consumatore abbia allegato e dimostrato uno specifico vizio (recte difetto di conformità), da cui era affetta l'autovettura. L'acquirente si è limitato a denunciare l'incendio accaduto, il quale costituisce un mero evento lesivo (recte un dato puramente effettuale), potenzialmente ascrivibile, sia a vizi o difetti di conformità del bene, sia a cause estranee. Ma non ha denunciato alcun difetto di conformità del bene mobile acquistato, quale asserita causa scatenante dell'incendio, secondo la nozione di difetto di conformità che può trarsi dall'art.
129, comma 2, cod. cons., sempre secondo la versione vigente ratione temporis.
Ed, in effetti, l'equivoco quadro probatorio raggiunto ha indotto il Giudice del gravame a ritenere che non vi fossero elementi sufficienti per ricondurre
l'incendio a vizi dell'autovettura, piuttosto che a cause esterne, come un potenziale tamponamento subito dal mezzo, prima che l'incendio si sviluppasse, o
l'azione dolosa di terzi”.
Nel caso di specie, come ampiamente osservato, parte attrice ha allegato e provato la sussistenza del difetto di conformità dell'auto – rappresentato dall'anomala accensione della spia nel quadro elettrico– con la conseguenza che, in mancanza di una prova contraria fornita dal convenuto in relazione ad altre
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cause che avrebbero provocato l'incendio, resta ferma la presunzione stabilita dall'art. 132, co. 3 cod. cons.
Sotto tale profilo, ritiene questo Giudicante che non possano ritenersi rilevanti le affermazioni di parte convenuta secondo cui l'incendio sarebbe riconducibile a ulteriori fattori causali, quali ad esempio un fatto doloso o un difetto di manutenzione da parte del proprietario, tradottosi, ad esempio, nella mancata effettuazione dei necessari controlli/tagliandi.
Difatti, pur non potendosi ritenere dirimente, sul punto, il verbale della polizia stradale Prot. N. 40/22020/1638/2019 prodotto da parte attrice, nel quale si dà atto che “trattasi di veicolo incendiato per cause accidentali” (non trattandosi di circostanza caduta sotto la diretta percezione degli agenti verbalizzanti, intervenuti sul luogo quando l'incendio si era già verificato, ma ad essi riportata dai soggetti interessati), occorre rilevare che un'eventuale causa alternativa, a fronte della presunzione stabilita dalla legge, avrebbe dovuto costituire oggetto di prova e non di mera allegazione da parte della società convenuta, il che non è accaduto.
Non risulta peraltro verosimile che lo stesso incendio, come sostenuto da parte convenuta, sia stato causato dalla “mancata effettuazione dei previsti controlli/tagliandi”, essendosi questo verificato dopo soli pochi mesi dall'acquisto dell'auto. Ed anzi, risulta provato – anche sulla base delle deposizioni di tutti i testi – che, a fronte della comparsa dell'anomalia costituita dall'accensione della spia del quadro elettrico, la ND ed il si attivarono prontamente sia CP_3
presso la sia presso il Centro Nissan di Monte di Procida che, di contro, CP_1 non ritennero di intervenire nell'immediatezza, né – da quanto risulta – suggerirono di non utilizzare il veicolo.
Ancora, va precisato che non può attribuirsi alcun rilievo alla circostanza – addotta da parte convenuta – che “all'atto di acquisto del veicolo de quo la sig.ra
sottoscriveva una dichiarazione nella quale la medesima Parte_1
dichiarava di aver ricevuto un bene conforme al contratto di vendita e, più precisamente, che lo stesso era stato provato, verificato, in tutte le sue parti, compreso telaio, carrozzeria, motore, gomme, di ben conoscerlo e di accettarlo nello stato e condizioni in cui si trova ferma la garanzia, comunque, di mesi 12”.
Sotto tale profilo, infatti, va ribadito che la garanzia di conformità si estende a qualsiasi vizio venga riscontrato sul bene, sia che fosse già presente al
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momento della vendita, sia nell'ipotesi di successiva comparsa, nei limiti dell'arco temporale coperto dalla stessa e senza che sia sufficiente ad escluderla la dichiarazione da parte dell'acquirente di accettare il bene nel proprio stato di conservazione.
Infine, non si ritiene conferente il richiamo – effettuato dalla convenuta – alla giurisprudenza secondo cui “incombe sul soggetto danneggiato […] la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno
e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore – a norma dell'art. 118 dello stesso codice – la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. civ. sez. III, 20/11/2018, n. 29828)”.
Tale giurisprudenza, difatti, non attiene alla disciplina inerente alla garanzia legale di conformità di cui agli artt. 128 ss. cod.cons., bensì alla differente disciplina attinente alla responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod.cons. (nella versione applicabile ratione temporis), che costituisce una tutela fondata su di una ratio ed una finalità differente rispetto alla prima. La responsabilità da prodotto difettoso, difatti, rientrando nell'ambito del risarcimento del danno di natura extracontrattuale, è una responsabilità sì presunta, ma che postula comunque – in base ai principi generali – la dimostrazione, da parte del consumatore, della sussistenza di un danno e della sua riconducibilità eziologica al prodotto, con esclusione del solo profilo della colpa del produttore.
La garanzia di conformità, viceversa, essendo tesa a rimedi ripristinatori della conformità del bene o comunque restitutori di riequilibrio economico (i.e. la tradizionale tutela edilizia), dà vita ad una responsabilità meramente oggettiva del venditore, che sorge a fronte dell'unico dato dell'obiettivo difetto di conformità del bene compravenduto (l'unica prova liberatoria riguardando la possibilità di dimostrare che eventuali difetti di conformità manifestatisi nei sei mesi successivi non fossero già sussistenti all'atto della consegna).
In definitiva, sussistono i presupposti affinché possa trovare applicazione la tutela consumeristica relativa alla garanzia di conformità, prevista agli artt. 128
e seguenti del Codice del Consumo.
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Tanto premesso, si rileva che l'attrice, nelle sue conclusioni, ha richiesto la condanna della “alla restituzione della somma finanziata per l'acquisto CP_1 dell'autovettura…o in subordine alla sostituzione del veicolo danneggiato con uno di eguale marca e valore” nonché “al risarcimento dei danni patiti…, oltre al pagamento della somma di € 856,53 dovuta dall'attrice alla Controparte_5
. Tuttavia, ai sensi dell'art. 130 cod. cons., il consumatore, in base alla
[...]
tutela in materia di garanzia di conformità, ha diritto soltanto, alternativamente,
“al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9”.
Ebbene, la giurisprudenza consolidata ritiene che “il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (Cass.
26/7/2021 n. 21402). In particolare, come evidenziato dalla Suprema Corte, la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo implicitamente essere contenuta in altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione (cfr.
Cass. 18/9/2020, n. 19513; Cass. 23/10/2017, n. 24917; Cass. 16/9/2013, n.
21113).
Pertanto, nel caso di specie, essendo il veicolo compravenduto andato distrutto, è giocoforza ritenere che la domanda di restituzione “della somma finanziata per l'acquisto dell'autovettura” formulata dall'attrice, presupponga implicitamente quella di risoluzione del contratto, essendo sottintesa in tale pretesa restitutoria la volontà di sciogliere il vincolo contrattuale, esclusa l'applicazione degli altri rimedi previsti dalla citata norma resi impossibili dall'avvenuta distruzione del bene.
Ne deriva, pertanto, che va dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dalle parti.
Quanto alla richiesta attorea di restituzione della somma finanziata per l'acquisto dell'auto, la stessa è fondata e va accolta.
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Va precisato, al riguardo, che detta pretesa risulta formulata dalla sia nell'atto di citazione che in sede di appendice scritta di Parte_1
trattazione, con riferimento alla somma corrispondente al prezzo di acquisto della autovettura, così come pattuito con l' ossia nella somma di € 10.000,00. CP_1
Del resto, è evidente che, trattandosi come detto di effetto restitutorio conseguente alla caducazione del titolo contrattuale, nulla di più potrebbe pretendere l'istante come ripetizione di quanto versato in esecuzione del contratto d'acquisto.
Ne deriva, pertanto, che la società convenuta va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 10.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale.
Infatti, trattandosi di ripetizione dell'indebito, trova applicazione, quanto alla decorrenza dei suindicati accessori, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi presumere la buona fede dell'accipiens.
Venendo all'esame della pretesa risarcitoria, la stessa non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate:
-va in primo luogo osservato che, pur trattandosi di ristoro di danni contrattuali, il danneggiato è comunque gravato dell'onere di allegazione e di puntuale prova del pregiudizio sofferto;
- ebbene, quanto al prospettato esborso della somma di € 856,53, versata alla
Tangenziale di Napoli per la rimozione del veicolo incendiato, la ND non ha offerto alcun elemento di prova a sostegno dello stesso, con particolare riferimento alla produzione di documenti attestanti il relativo pagamento;
- quanto, inoltre, agli oneri derivanti dal finanziamento pari ad € 3.495,68, corrispondenti agli interessi ed alle spese di istruttoria dovuti alla Findomestic, rileva il Tribunale che l'attrice ha omesso ogni allegazione difensiva, ancor prima che probatoria, relativa al numero di rate corrisposte alla finanziaria, nonché all'imputazione di ogni singola rata di € 180,00 mensili ad interessi e spese;
- infatti, va rilevato che il contratto di finanziamento, stipulato in data 8/8/2019, prevedeva il rimborso di numero 72 rate mensili, con la conseguenza che al momento dell'instaurazione della presente controversia il rapporto contrattuale era ancora in corso di esecuzione;
- del resto, la ND neppure ha dedotto se successivamente all'incendio dell'autoveicolo abbia o meno sospeso la corresponsione delle rate alla
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Findomestic, come pur avrebbe avuto diritto a norma dell'art. 125 quinquies
D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, con attribuzione all'avv. Angela Fiore, stante la dichiarazione dalla stessa resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
a) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato dalle parti in data 8/8/2019;
b) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore Controparte_1 dell'attore, della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali a decorrere dalla proposizione della domanda sino al saldo;
c) rigetta la domanda di risarcimento danni;
d) condanna l' al pagamento, in favore dell'attrice, delle Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 264,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Angela Fiore
Napoli, 5/3/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott.ssa Carla Sorrentini)
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Giorgia Iurza,
Magistrato Ordinario in Tirocinio
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