Articolo 396 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 395Articolo 397
Versione
12 maggio 1963
Art. 396. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio 1945-46, quali risultano dalla delibera-
zione della Corte dei conti sono stabiliti
nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1945-46 (art. 392) ......... L. 3.668.336,81 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (art. 394) ......... " 4.092.272,10 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 6.199,36
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1946 ... L. 7.766.808,27
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963