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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 810 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1 P.IVA_1
mandataria di (c.f. ), con l'avv. INCORPORA Parte_2 P.IVA_2
EGIDIO; attore contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1
(c.f. , con l'avv. DE GIORGIO _2 C.F._2
GIOVANNI; convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. FRANCO ROBERTO;
CP_3 P.IVA_3
terzo chiamato avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale mandataria di Parte_1
conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1 _2
, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti
[...]
di donazione del 5.04.2013 (Rep. n. 73044/Racc. n. 19201) e del 30.09.2013 (Rep.
n. 73522/Racc. n. 19499), entrambi ai rogiti del Notaio , Notaio in Persona_1
Vittoria, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa rispettivamente in data 30.04.2013 (reg. gen. 6122 – reg. part. 4261) ed in data 24.10.2013 (reg. gen.
14026 – reg. part. 9572).
In particolare, con il primo atto di donazione ha Controparte_1
donato alla moglie la piena proprietà della propria quota pari ad un _2
mezzo degli immobili (civile abitazione e magazzino) siti in Vittoria nella C.da
Gaspanella, identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Vittoria al foglio 118 particella 460 sub. 8 e sub. 37. Successivamente, con il secondo atto di donazione il convenuto ha donato sempre alla moglie la Controparte_1 _2
nuda proprietà di vari immobili tutti siti in Comiso, C.da Giardinello e, nello specifico, l'immobile identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Comiso al foglio 16 particella 548 sub. 1 ed i terreni identificati nel Catasto Terreni del
Comune di Comiso al foglio 16 particelle 63, 66, 176 e 551.
Segnatamente, l'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti della società
[...]
(con p.i. ) della complessiva somma di € 92.801,88, Controparte_4 P.IVA_4
di cui € 27.096,76 in dipendenza del rapporto di c/c n. 102732176, con apertura di credito del 9.07.2013, ed € 65.705,12 in dipendenza del rapporto di c/c n.
102732229, con apertura di credito del 9.07.2013. In riferimento ai suddetti rapporti bancari che era anche il legale Controparte_1
rappresentante della predetta Società, si era costituito garante con lettera di fideiussione del 10.07.2013 fino alla concorrenza di € 91.000,00. L'attrice allegava che il debitore convenuto, con la stipula dei suindicati atti di donazione, aveva sostanzialmente trasferito tutti i beni immobili a lui intestati (con eccezione di quote di immobili di valore irrilevante), escludendo qualsiasi possibilità di recupero del credito da parte della Banca istante e manifestando una consapevole condotta pregiudizievole ed un intento fraudolento.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 _2
, i quali rilevavano la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
[...]
dell'azione revocatoria, per la mancanza di una effettiva lesione delle ragioni creditorie della parte attrice e l'insussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti in capo ai soggetti coinvolti negli atti di donazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.04.2019 si costituiva altresì in giudizio la società la quale dichiarava l'acquisto del credito fatto Controparte_3
valere da nei confronti di in virtù di Parte_2 Controparte_1
un contratto di cessione in blocco di un portafoglio di crediti pecuniari ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), con avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La cessionaria interveniva pertanto nel procedimento, in sostituzione e per surroga di richiamando e facendo propria l'attività già svolta dalla Banca Parte_2
cedente, a tutela della situazione giuridica soggettiva per cui è azione e del relativo diritto di credito.
***
Come noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria dell'attore è fondata.
Ricorrono infatti:
a) la ragione di credito dell'attore è desumibile dai documenti in atti dai quali emerge un credito di nei confronti della società Controparte_5 [...]
per un complessivo importo di € 92.801,88 (oltre ulteriori Controparte_6
interessi), derivante dai rapporti di conto corrente con apertura di credito del
9.07.2013, c/c n.ri 102732176 e 102732229, rispettivamente con saldo negativo di
€ 27.096,76 e di € 65.705,12; unitamente alla fideiussione di Controparte_1
del 10.07.2013 (cfr. docc. da 3 a 9 dell'atto di citazione). Detta pretesa
[...]
creditoria non risulta essere stata contestata dalla parte convenuta in giudizio, la quale nulla ha altresì rilevato sull'esistenza e sull'operatività della fideiussione.
b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, nella specie gli atti di donazione del 5.04.2013 (Rep. n. 73044/Racc. n. 19201) e del 30.09.2013 (Rep. n.
73522/Racc. n. 19499), entrambi ai rogiti del Notaio , Notaio in Persona_1
Vittoria, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa rispettivamente in data 30.04.2013 (reg. gen. 6122 – reg. part. 4261) ed in data 24.10.2013 (reg. gen.
14026 – reg. part. 9572), (rispettivamente docc. 10 e 11 allegati all'atto di citazione).
c) l'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, per la cui sussistenza non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, che si realizza con il mero compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. Civ. n. 24757/2008).
Inoltre, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso a mano il trasferimento in favore di di vari beni immobili, _2
costituenti nella sostanza, secondo quanto allegato dalla parte attrice, la quasi totalità del patrimonio immobiliare di (fideiussore Controparte_1
della società , è certamente operazione pregiudizievole alle Controparte_6
ragioni del creditore della predetta società. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato la capienza del patrimonio di né che il patrimonio Controparte_6
residuo di fosse sufficiente, circostanza Controparte_1
quest'ultima sconfessata come detto dalla documentazione in atti.
Si evidenzia altresì che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno,
o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. Civ. n.
11121/2020). A nulla rileva pertanto che uno degli immobili donati risulterebbe gravato da una precedente formalità ipotecaria (ipoteca di € 300.000,00 in favore di Banca Nuova S.p.a. del 2.12.2011), idonea in astratto a compromettere l'effettivo recupero del credito dell'attrice.
d) il consilium fraudis: consistente nella consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto successivo al sorgere del credito arreca alle ragioni creditorie o nella dolosa preordinazione dell'atto anteriore al sorgere del credito a pregiudicarne il soddisfacimento.
In sostanza, l'attore ha l'onere di provare il dolo generico, nel caso dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, e il dolo specifico nel caso della posteriorità. Tale prova, secondo la Suprema Corte, si otterrebbe dimostrando la sussistenza di una accorta scaltrezza (c.d. “calliditas”) del disponente nel compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che potrà anche nel futuro pregiudicare il suo creditore;
mentre la prova del dolo specifico, nell'ipotesi della posteriorità del credito, importa la dimostrazione da parte del creditore dell'animus nocendi nel debitore, cioè la sua precipua volontà di danneggiare il creditore al di là della prova della semplice “scentia damni” (cfr. Cass. Civ. n. 13446/2013). Ed ancora, “La prova, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ed in particolare, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore-donante, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 08/01/2007, n. 26).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia la prova del dolo richiesto dalla giurisprudenza sopra citata nella condotta posta in essere dal socio il quale, mentre ricopriva la carica di Controparte_1
Amministratore Unico della società (e di cui ne doveva Controparte_6
conoscere la situazione finanziaria) si costituiva fideiussore della stessa in data
10.07.2013 ed attivava i due rapporti di conto corrente con apertura di credito del
9.07.2013, che avrebbero successivamente portato a saldi negativi. Al contempo, in un lasso di tempo di pochi mesi, con due distinti atti di donazione del 5.04.2013
(tre mesi prima dell'attivazione dei rapporti bancari) e del 30.09.2013,
[...]
disponeva della quasi totalità del suo patrimonio immobiliare, Controparte_1
trasferendolo a titolo gratuito alla moglie e sottraendo consapevolmente ogni garanzia al credito della Banca erogante.
Infatti, con riferimento alla donazione effettuata successivamente all'accensione del conto corrente con apertura di credito, la consapevolezza del fatto che tale atto avrebbe potuto compromettere la realizzazione del le ragioni creditorie è in re ipsa, stante l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale generica di tale credito.
Con riferimento alla donazione anteriore, la stessa risale a soli 3 mesi prima dell'apertura dei conti e 5 mesi prima della seconda donazione rispetto a cui si è già accertato il requisito soggettivo.
La vicinanza cronologica degli atti dispositivi e di quelli da cui è sorto il credito vantato dall'attrice, unitamente al fatto che coi due atti di disposizione l'attore si sia liberato della quasi totalità dei propri beni immobili evidenziano che tali due atti costituiscono attuazione di un medesimo disegno volto a sottrarsi alle ragioni dei creditori.
e) il carattere gratuito dei contratti di donazione esclude l'analisi del requisito della participatio fraudis del soggetto terzo (la donataria ). _2
Risulta infine irrilevante la contestazione di parte convenuta in merito all'istituzione del fondo patrimoniale su alcuni dei beni immobili oggetto di donazione. Infatti, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il fondo patrimoniale si sciolga a seguito di un successivo atto di donazione del bene, con conseguente possibilità per il creditore di procedere con l'azione revocatoria per aggredire i beni donati. Ciò in quanto l'atto di donazione determina la fuoriuscita del bene immobile dal fondo patrimoniale e la revoca della donazione non incide sulla sua validità ma sulla sua opponibilità al creditore vittorioso in revocatoria (cfr. Cass. Civ. n. 22886/2019). Deve pertanto escludersi che con l'accoglimento dell'azione revocatoria il bene donato torni nel fondo patrimoniale;
tra l'altro dagli atti non risultano dedotti eventuali profili di nullità degli atti di donazione oggetto del giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda di revocatoria proposta da parte attrice e dalla parte intervenuta va pertanto accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- dichiara inefficaci, nei confronti di e del successore Parte_2 Controparte_3
gli atti di donazione del 5.04.2013 (Rep. n. 73044/Racc. n. 19201) e del
30.09.2013 (Rep. n. 73522/Racc. n. 19499), entrambi ai rogiti del Notaio Per_1
, Notaio in Vittoria, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa
[...]
rispettivamente in data 30.04.2013 (reg. gen. 6122 – reg. part. 4261) ed in data
24.10.2013 (reg. gen. 14026 – reg. part. 9572)
- CONDANNA i convenuti e Controparte_1 _2
, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...]
attrice e per essa alla intervenuta che, ai Parte_2 Controparte_3
sensi del D.M. n. 147/2022, si liquidano complessivamente in € 8000 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute,
Ragusa, 10/01/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 810 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1 P.IVA_1
mandataria di (c.f. ), con l'avv. INCORPORA Parte_2 P.IVA_2
EGIDIO; attore contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1
(c.f. , con l'avv. DE GIORGIO _2 C.F._2
GIOVANNI; convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ), con l'avv. FRANCO ROBERTO;
CP_3 P.IVA_3
terzo chiamato avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale mandataria di Parte_1
conveniva in giudizio e Parte_2 Controparte_1 _2
, al fine di ottenere una declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. degli atti
[...]
di donazione del 5.04.2013 (Rep. n. 73044/Racc. n. 19201) e del 30.09.2013 (Rep.
n. 73522/Racc. n. 19499), entrambi ai rogiti del Notaio , Notaio in Persona_1
Vittoria, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa rispettivamente in data 30.04.2013 (reg. gen. 6122 – reg. part. 4261) ed in data 24.10.2013 (reg. gen.
14026 – reg. part. 9572).
In particolare, con il primo atto di donazione ha Controparte_1
donato alla moglie la piena proprietà della propria quota pari ad un _2
mezzo degli immobili (civile abitazione e magazzino) siti in Vittoria nella C.da
Gaspanella, identificati nel Catasto Fabbricati del Comune di Vittoria al foglio 118 particella 460 sub. 8 e sub. 37. Successivamente, con il secondo atto di donazione il convenuto ha donato sempre alla moglie la Controparte_1 _2
nuda proprietà di vari immobili tutti siti in Comiso, C.da Giardinello e, nello specifico, l'immobile identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Comiso al foglio 16 particella 548 sub. 1 ed i terreni identificati nel Catasto Terreni del
Comune di Comiso al foglio 16 particelle 63, 66, 176 e 551.
Segnatamente, l'attrice esponeva di essere creditrice nei confronti della società
[...]
(con p.i. ) della complessiva somma di € 92.801,88, Controparte_4 P.IVA_4
di cui € 27.096,76 in dipendenza del rapporto di c/c n. 102732176, con apertura di credito del 9.07.2013, ed € 65.705,12 in dipendenza del rapporto di c/c n.
102732229, con apertura di credito del 9.07.2013. In riferimento ai suddetti rapporti bancari che era anche il legale Controparte_1
rappresentante della predetta Società, si era costituito garante con lettera di fideiussione del 10.07.2013 fino alla concorrenza di € 91.000,00. L'attrice allegava che il debitore convenuto, con la stipula dei suindicati atti di donazione, aveva sostanzialmente trasferito tutti i beni immobili a lui intestati (con eccezione di quote di immobili di valore irrilevante), escludendo qualsiasi possibilità di recupero del credito da parte della Banca istante e manifestando una consapevole condotta pregiudizievole ed un intento fraudolento.
Si costituivano in giudizio i convenuti e Controparte_1 _2
, i quali rilevavano la carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi
[...]
dell'azione revocatoria, per la mancanza di una effettiva lesione delle ragioni creditorie della parte attrice e l'insussistenza dei requisiti soggettivi normativamente previsti in capo ai soggetti coinvolti negli atti di donazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.04.2019 si costituiva altresì in giudizio la società la quale dichiarava l'acquisto del credito fatto Controparte_3
valere da nei confronti di in virtù di Parte_2 Controparte_1
un contratto di cessione in blocco di un portafoglio di crediti pecuniari ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione), con avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La cessionaria interveniva pertanto nel procedimento, in sostituzione e per surroga di richiamando e facendo propria l'attività già svolta dalla Banca Parte_2
cedente, a tutela della situazione giuridica soggettiva per cui è azione e del relativo diritto di credito.
***
Come noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria dell'attore è fondata.
Ricorrono infatti:
a) la ragione di credito dell'attore è desumibile dai documenti in atti dai quali emerge un credito di nei confronti della società Controparte_5 [...]
per un complessivo importo di € 92.801,88 (oltre ulteriori Controparte_6
interessi), derivante dai rapporti di conto corrente con apertura di credito del
9.07.2013, c/c n.ri 102732176 e 102732229, rispettivamente con saldo negativo di
€ 27.096,76 e di € 65.705,12; unitamente alla fideiussione di Controparte_1
del 10.07.2013 (cfr. docc. da 3 a 9 dell'atto di citazione). Detta pretesa
[...]
creditoria non risulta essere stata contestata dalla parte convenuta in giudizio, la quale nulla ha altresì rilevato sull'esistenza e sull'operatività della fideiussione.
b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, nella specie gli atti di donazione del 5.04.2013 (Rep. n. 73044/Racc. n. 19201) e del 30.09.2013 (Rep. n.
73522/Racc. n. 19499), entrambi ai rogiti del Notaio , Notaio in Persona_1
Vittoria, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa rispettivamente in data 30.04.2013 (reg. gen. 6122 – reg. part. 4261) ed in data 24.10.2013 (reg. gen.
14026 – reg. part. 9572), (rispettivamente docc. 10 e 11 allegati all'atto di citazione).
c) l'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, per la cui sussistenza non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, che si realizza con il mero compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. Civ. n. 24757/2008).
Inoltre, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso a mano il trasferimento in favore di di vari beni immobili, _2
costituenti nella sostanza, secondo quanto allegato dalla parte attrice, la quasi totalità del patrimonio immobiliare di (fideiussore Controparte_1
della società , è certamente operazione pregiudizievole alle Controparte_6
ragioni del creditore della predetta società. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato la capienza del patrimonio di né che il patrimonio Controparte_6
residuo di fosse sufficiente, circostanza Controparte_1
quest'ultima sconfessata come detto dalla documentazione in atti.
Si evidenzia altresì che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, anche se di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come “eventus damni” (presupposto per l'esercizio dell'azione pauliana), atteso che la valutazione, tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno,
o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. Civ. n.
11121/2020). A nulla rileva pertanto che uno degli immobili donati risulterebbe gravato da una precedente formalità ipotecaria (ipoteca di € 300.000,00 in favore di Banca Nuova S.p.a. del 2.12.2011), idonea in astratto a compromettere l'effettivo recupero del credito dell'attrice.
d) il consilium fraudis: consistente nella consapevolezza in capo al debitore del pregiudizio che l'atto successivo al sorgere del credito arreca alle ragioni creditorie o nella dolosa preordinazione dell'atto anteriore al sorgere del credito a pregiudicarne il soddisfacimento.
In sostanza, l'attore ha l'onere di provare il dolo generico, nel caso dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, e il dolo specifico nel caso della posteriorità. Tale prova, secondo la Suprema Corte, si otterrebbe dimostrando la sussistenza di una accorta scaltrezza (c.d. “calliditas”) del disponente nel compiere un atto dispositivo del suo patrimonio che potrà anche nel futuro pregiudicare il suo creditore;
mentre la prova del dolo specifico, nell'ipotesi della posteriorità del credito, importa la dimostrazione da parte del creditore dell'animus nocendi nel debitore, cioè la sua precipua volontà di danneggiare il creditore al di là della prova della semplice “scentia damni” (cfr. Cass. Civ. n. 13446/2013). Ed ancora, “La prova, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ed in particolare, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore-donante, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 08/01/2007, n. 26).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia la prova del dolo richiesto dalla giurisprudenza sopra citata nella condotta posta in essere dal socio il quale, mentre ricopriva la carica di Controparte_1
Amministratore Unico della società (e di cui ne doveva Controparte_6
conoscere la situazione finanziaria) si costituiva fideiussore della stessa in data
10.07.2013 ed attivava i due rapporti di conto corrente con apertura di credito del
9.07.2013, che avrebbero successivamente portato a saldi negativi. Al contempo, in un lasso di tempo di pochi mesi, con due distinti atti di donazione del 5.04.2013
(tre mesi prima dell'attivazione dei rapporti bancari) e del 30.09.2013,
[...]
disponeva della quasi totalità del suo patrimonio immobiliare, Controparte_1
trasferendolo a titolo gratuito alla moglie e sottraendo consapevolmente ogni garanzia al credito della Banca erogante.
Infatti, con riferimento alla donazione effettuata successivamente all'accensione del conto corrente con apertura di credito, la consapevolezza del fatto che tale atto avrebbe potuto compromettere la realizzazione del le ragioni creditorie è in re ipsa, stante l'entità della diminuzione della garanzia patrimoniale generica di tale credito.
Con riferimento alla donazione anteriore, la stessa risale a soli 3 mesi prima dell'apertura dei conti e 5 mesi prima della seconda donazione rispetto a cui si è già accertato il requisito soggettivo.
La vicinanza cronologica degli atti dispositivi e di quelli da cui è sorto il credito vantato dall'attrice, unitamente al fatto che coi due atti di disposizione l'attore si sia liberato della quasi totalità dei propri beni immobili evidenziano che tali due atti costituiscono attuazione di un medesimo disegno volto a sottrarsi alle ragioni dei creditori.
e) il carattere gratuito dei contratti di donazione esclude l'analisi del requisito della participatio fraudis del soggetto terzo (la donataria ). _2
Risulta infine irrilevante la contestazione di parte convenuta in merito all'istituzione del fondo patrimoniale su alcuni dei beni immobili oggetto di donazione. Infatti, autorevole giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il fondo patrimoniale si sciolga a seguito di un successivo atto di donazione del bene, con conseguente possibilità per il creditore di procedere con l'azione revocatoria per aggredire i beni donati. Ciò in quanto l'atto di donazione determina la fuoriuscita del bene immobile dal fondo patrimoniale e la revoca della donazione non incide sulla sua validità ma sulla sua opponibilità al creditore vittorioso in revocatoria (cfr. Cass. Civ. n. 22886/2019). Deve pertanto escludersi che con l'accoglimento dell'azione revocatoria il bene donato torni nel fondo patrimoniale;
tra l'altro dagli atti non risultano dedotti eventuali profili di nullità degli atti di donazione oggetto del giudizio.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto la domanda di revocatoria proposta da parte attrice e dalla parte intervenuta va pertanto accolta e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
- dichiara inefficaci, nei confronti di e del successore Parte_2 Controparte_3
gli atti di donazione del 5.04.2013 (Rep. n. 73044/Racc. n. 19201) e del
30.09.2013 (Rep. n. 73522/Racc. n. 19499), entrambi ai rogiti del Notaio Per_1
, Notaio in Vittoria, trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Ragusa
[...]
rispettivamente in data 30.04.2013 (reg. gen. 6122 – reg. part. 4261) ed in data
24.10.2013 (reg. gen. 14026 – reg. part. 9572)
- CONDANNA i convenuti e Controparte_1 _2
, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte
[...]
attrice e per essa alla intervenuta che, ai Parte_2 Controparte_3
sensi del D.M. n. 147/2022, si liquidano complessivamente in € 8000 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute,
Ragusa, 10/01/2025. Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)