Inammissibile
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01530/2025REG.PROV.COLL.
N. 07426/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7426 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Santoro, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione,
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla difesa ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., della sentenza di questa sezione n. 7732 del 23 settembre 2024 che ha respinto l’appello proposto dal signor -OMISSIS- – già maresciallo dell’Aeronautica Militare – avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sez. I bis, n.-OMISSIS-.
1.1. È risultata così consolidata la sanzione di stato della perdita del grado per rimozione – inflitta al predetto con d.m. 26 agosto 2021 all’esito di rituale procedimento disciplinare – basata sulla contestazione (in data 23 luglio 2019) avente ad oggetto l’avvenuta diffusione, in varie occasioni, di diversi “ post ” apparsi sul profilo “ Facebook ” intestato al -OMISSIS-, nei quali egli si esprimeva, ad avviso dell’Amministrazione, con frasi denigratorie e irriguardose nei confronti del Ministro della difesa e delle Autorità di vertice della Forza armata di appartenenza, con l’aggravante di aver utilizzato uno strumento potenzialmente idoneo a raggiungere un considerevole numero di destinatari, con ricadute estremamente negative per l’immagine, la reputazione e l’onore della compagine militare (cfr. atto di contestazione in atti, cui sono allegati i “ post ” oggetto di contestazione, comparsi sul profilo “ Facebook ” dell’interessato nei mesi di marzo aprile e giugno del 2019); provvedimento disciplinare in cui, è opportuno evidenziare sin d’ora, viene pure evidenziato che “ per le condotte contestate stia attualmente procedendo anche l’Autorità giudiziaria… ”.
1.2. Fra la fine di giugno del 2019 e il mese di agosto del medesimo anno 2019 (27 giugno, 30 giugno, 27 agosto) sempre attraverso l’uso della piattaforma Facebook il prevenuto si rendeva responsabile del delitto di diffamazione ai danni del generale A.M. LL e, per tali fatti, veniva condannato con sentenza passata in giudicato dalla Corte militare d’appello in data 8 luglio 2021.
2. Con ricorso per revocazione rivolto avverso la sentenza di questa sezione n. 7732 del 23 settembre 2024, la difesa del sig. -OMISSIS- prospetta i seguenti vizi revocatori:
2.1. errata percezione della documentazione processuale, svista materiale, vizio di assunzione della vicenda in esame e travisamento dei fatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 395, co. 4 c.p.c.; sussisterebbe l’abbaglio dei sensi in cui sarebbe caduta la sezione per avere sovrapposto i fatti materiali contestati in sede disciplinare a quelli contestati in sede penale;
2.2. contrarietà della sentenza impugnata ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata (in relazione a Consiglio di Stato, sez. II, n. 5566 del 6 giugno 2023; sez. II, n. 1905 del 2022), ai sensi e per gli effetti dell’art. 395, co. 5 c.p.c.
2.3. in relazione alla fase c.d. rescissoria, si insiste per l’annullamento della sentenza di primo grado, e contestuale annullamento dell’impugnato provvedimento di licenziamento, sulla base dei seguenti motivi:
i) travisamento dei fatti, in relazione alla documentazione depositata in sede di ricorso di primo grado; illogicità ed irragionevolezza delle valutazioni espresse dal giudice di prime cure; violazione di legge dell’art. 111 della Costituzione, in merito al giusto processo; violazione di legge degli artt. 24, 113 della Costituzione, in merito alla difesa e tutela del privato cittadino; erroneo ed omesso accertamento del giudice di prime cure, in merito alla palese sproporzionalità dei fatti contestati al sottufficiale in sede disciplinare;
ii) eccesso di potere ed errores in iudicando ; palese violazione a carico del giudice di prime cure, della recente giurisprudenza del supremo collegio, in merito alla libertà di pensiero e di critica del personale delle Forze armate e dell’ordine; grave violazione di legge costituzionale ex art. 21 a carico del giudice di prime cure, nonché sulla violazione della Carta dei diritti fondamentali ex art. 11, co. 1 in materia di libertà di pensiero e di stampa; violazione della giurisprudenza pacifica del supremo collegio, in relazione ai profili di manifesta illogicità e abnormità del provvedimento disciplinare di licenziamento.
2.4. Il ricorrente per revocazione formulava anche richiesta di misure cautelari ex art. 55 c.p.a., che tuttavia poi non veniva coltivata né all’udienza camerale del 5 novembre 2024, dove l’esame della domanda cautelare è stato differito, su istanza della difesa del -OMISSIS-, al merito, né alla pubblica udienza in data 11 febbraio 2025.
3. Con atto del 18 ottobre 2024 si è costituito il Ministero della difesa per resistere al ricorso.
4. Con nota depositata il 22 ottobre 2024 parte ricorrente ha chiesto, in principalità, di sollevare questione di legittimità costituzionale sul “contrastato principio dell’ordinamento interno ed europeo di libertà di pensiero, di espressione e di critica di ogni persona”, che sarebbe stato violato dalla sentenza impugnata e, in subordine, il deferimento della questione all’adunanza plenaria ex art. 99 c.p.a. (sia in relazione al contrasto dei principi affermati nella sentenza impugnata rispetto alla tutela della libertà di manifestazione del pensiero consacrata dall’art. 21, co. 1 Cost., nella disciplina eurounitaria ex art. 11, co. 1 della Carta diritti fondamentali UE, nonché in quella europea ex art. 10, co. 1 della Convenzione EDU, sia in merito al preteso contrasto di giudicati tra la revocanda sentenza con due precedenti sentenza di questa sezione giudicante –la n. 5566 del 2023 e la n. 1905 del 2022).
4.1. Con memoria depositata in data 18 gennaio 2025 parte ricorrente, oltre a chiedere il passaggio in decisione della controversia, ha articolato note di trattazione scritta insistendo sui proposti motivi.
5. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza del 11 febbraio 2025.
6. Il ricorso è inammissibile.
7. Preliminarmente occorre evidenziare, come già accennato, che l’istanza cautelare articolata in sede di ricorso introduttivo è stata poi sostanzialmente abbandonata dalla parte, prima con richiesta di abbinamento al merito e poi non trattandola in quest’ultima sede.
7.1. Sempre in sede di statuizioni preliminari devesi dichiarare la tardività della memoria difensiva in data 18 gennaio 2025, per la parte che travalica la mera richiesta di passaggio in decisione della causa senza discussione, essendo stata depositata in violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
8. Quanto al primo motivo revocatorio, lo stesso è manifestamente inammissibile.
Come accennato, con il mezzo in parola si chiede la revocazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 395, co. 4 c.p.c. poichè sussisterebbe l’abbaglio dei sensi in cui sarebbe caduta la sezione per avere sovrapposto i fatti materiali contestati in sede disciplinare a quelli definiti in sede penale con la richiamata sentenza di condanna del 2021.
Ebbene, dalla semplice lettura della sentenza di primo grado (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. prima bis, 30 agosto 2022, n. 11331, relativa all’impugnazione del d.m. 26 agosto 2021, riguardante la perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare) emerge (cfr. relativa pag.3) che in data 18 gennaio 2021 lo stesso -OMISSIS- aveva presentato memoria al T.a.r. nella quale evidenziava “ che per i medesimi fatti a lui contestati stava procedendo anche l’Autorità giudiziaria e non erano emersi ancora elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare; pertanto avrebbe dovuto operare la c.d. pregiudiziale penale con sospensione del procedimento disciplinare secondo quanto previsto dall’articolo 1393 C.O.M. ”. Dunque, lo stesso interessato aveva affermato, in maniera che risulta inconciliabile con l’odierna prospettazione, che esistesse una sovrapposizione tra i fatti del procedimento disciplinare e quelli oggetto di giudizio penale.
Inoltre, sempre nella medesima sentenza del T.a.r. si legge (cfr. relativa pag. 11): << 9.1. Sulla ricostruzione dei fatti, sulla loro gravità e sulla sufficienza dell’istruttoria, il Collegio precisa che la produzione documentale del Ministero della Difesa in data 5.11.2021 ha consentito di appurare l’inconferenza del riferimento, fatto dalla difesa di parte ricorrente, alla sentenza del G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli n. -OMISSIS- (doc. 2 dep. ric. in data 3.11.2021) che ha dichiarato il non luogo a procedere per fatti di diffamazione dei quali il ricorrente era imputato e che, tuttavia, erano oggettivamente diversi da quelli per i quali è stato instaurato il procedimento penale per cui è causa, sui quali è intervenuta, viceversa, la distinta e anteriore sentenza del Tribunale Militare di Napoli che ha condannato il ricorrente a mesi due di reclusione (procedimento penale n. -OMISSIS- RGNR), per diffamazione militare aggravata continuata (artt. 81 cpv. c.p., 227 co. 1 e 2, 47 n. 2 c.p.m.p.) perché quale Maresciallo di 2^ classe dell’Aeronautica Militare, agendo in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone mediante il social network “Facebook”, offendeva la reputazione del superiore Generale -OMISSIS- Direttore della Direzione per l’impiego del personate militare dell’Aeronautica Militare, mediante la pubblicazione sul proprio profilo personale pubblico di post denigratori dell’immagine e della reputazione del predetto alto Ufficiale mediante plurimi “post” pubblicati nelle date seguenti: 26.6.2019, 30.6.2019, 27.8.2019.
Detta pronuncia è stata confermata dalla Corte Militare di Appello con la sentenza n. -OMISSIS- dep. 8.7.2021 (doc. 2 dep. 5.11.21 res.).
Nella pronuncia di secondo grado, che si riferisce propriamente ai medesimi fatti contestati al ricorrente in sede disciplinare che sono oggi in disamina, i fatti stessi sono stati ritenuti come verificati.(…)”.>>.
Dunque, già il giudice di primo grado aveva espressamente affermato la ricorrenza di una, almeno parziale, sovrapposizione tra i fatti posti a base della destituzione e quelli presi in considerazione nel giudizio penale definito dalla Corte militare di appello con la sentenza n. 61 del 2021.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. , il vizio revocatorio proposto risulta inammissibile poiché la questione riguarda “ un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ”.
Per giunta, la citata puntuale affermazione del giudice di primo grado non ha formato oggetto (contrariamente a quanto si afferma alle pagg. 4 e 5 del ricorso per revocazione) di specifica censura di appello (cfr. motivi estesi nell’atto di appello datato 2 settembre 2022 e la relativa illustrazione riassuntiva contenuta nella sentenza ora impugnata), sicchè deve pure ritenersi coperta da giudicato interno.
E comunque dagli atti risulta con evidenza che una parte delle condotte contestate in sede disciplinare sono effettivamente sovrapponibili con quelle oggetto del giudizio penale, come pure affermato espressamente nello stesso d.m. 26 agosto 2021 (ultimo periodo dell’art. 1) e dalla sentenza impugnata (cfr. relativo par. 7).
9. Quanto al secondo motivo di revocazione, analogamente manifesta ne è l’inammissibilità.
Invero, l’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395, n. 5 c.p.c. (“ se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”) considera il caso di giudicati contrastanti inter partes , mentre nella fattispecie le pronunce richiamate a supporto riguardano altri militari.
10. Parimenti infondata, in maniera manifesta, è la richiesta di sospensione del giudizio in vista della rimessione di questione di legittimità costituzionale o di deferimento alla plenaria, posto che si tratta di questioni che attengono, in tesi puramente astratta, alla fase c.d. rescissoria.
11. In definitiva, la manifesta inammissibilità dei motivi di revocazione esaurisce il thema decidendum, in quanto risulta preclusiva delle questioni attinenti alla successiva fase rescissoria.
12. Per mero scrupolo di completezza, visti i richiami operati dalla parte ricorrente al diritto sovra nazionale, non pare ultroneo segnalare che, sulla compatibilità della disciplina nazionale della revocazione con il diritto europeo si è recentemente espressa questa sezione, con la sentenza n. 9625 del 2024, secondo cui la disciplina processuale in materia di revocazione di cui all’articolo 106 c.p.a., letto in combinato disposto con gli articoli 395 e 396 c.p.c., non si pone in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) poiché, quando i singoli hanno accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, il diritto di accedere a un siffatto giudice, sancito dalla Carta, è rispettato, senza che sia possibile qualificare come una limitazione la norma di diritto nazionale che circoscrive la possibilità di chiedere la revocazione delle sentenze dell’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa solo in presenza di situazioni tassativamente individuate.
13. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano al dispositivo. Al proposito, inoltre, il collegio rileva che la reiezione del ricorso si fonda, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste, in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 364 del 2017; 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) oltre accessori come per legge se dovuti.
Condanna, altresì, il ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000,00 (mille) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.