Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1989, lire 18,5 miliardi per l'anno 1990 e lire 40 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.