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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/09/2025, n. 3548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3548 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3056/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRunale Ordinario di MI
Sezione Lavoro
Il Giudice di MI
Dr. AN LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con l'Avv.to FOTI MIRKO MARIO, elettivamente domiciliati in Indirizzo
[...] C.F._1
Telematico;
OPPONENTI contro
00000000000, con l'Avv.to Controparte_1
PA EL, elettivamente domiciliato in VIA LEGNANO 23 LODI;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al TRunale di MI, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6/3/2024, la società e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2 l'ordinanza – ingiunzione n. 177/2023/i del 31/1/2024, notificata il 5/2/2024 al sig. ed il Parte_2
27/2/2024 alla società per le seguenti motivazioni:
a) l'ordinanza ingiunzione farebbe riferimento a un verbale di accertamento e notificazione n.
2022004693/T01 del 9/2/2023 che non sarebbe mai stato notificato al rappresentante legale sig. risultando pervenuto solamente un verbale unico n. 2022004693/DDL in data Parte_2
16/12/2022;
b) l'ordinanza ingiunzione sarebbe improcedibile in relazione alla pendenza di questione pregiudicante e il presente giudizio dovrebbe essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
c) i crediti risulterebbero parzialmente prescritti, facendo riferimento al periodo dal 1/08/2016 al
31/12/2019, con decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, tra la presunta violazione e la (presunta) notifica del verbale;
d) non vi sarebbe prova degli estremi dell'infrazione, non indicandosi per quanti lavoratori e per quali periodi sono state conteggiate le singole sanzioni amministrative calcolate;
e) nel merito, gli esponenti non avrebbero commesso gli illeciti riscontrati.
Tanto dedotto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«In via preliminare:
a) Sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza – ingiunzione n. 177/2023/i del 31.1.2024 notificata il 5.2.2024 e il 27.2.2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assenza di atti prodromici e per assenza della notifica del verbale di accertamento e notificazione n. 2022004693/T01 del 9.2.2023 al sig. e per assenza della notifica del verbale inerente violazioni Parte_2
Con amministrative della alla società /o al sig. per tutti Parte_1 Parte_2
i motivi dedotti in narrativa;
c) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e per l'effetto sospendere il presente procedimento in attesa di definizione del procedimento ex rg. 500/2023 TR.
Imperia oggi riassunta presso TR. MI (non ancora fissato rg) su cui è stata richiesta la riunione con
TR. MI rg. 555/2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
d) Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni applicate per il periodo dall'agosto 2016 al febbraio 2019, o in ogni caso dal diverso periodo dall'agosto 2016 al febbraio 2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto annullare in tutto o in parte l'ordinanza ingiunzione e/o ridurre proporzionalmente le sanzioni per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Nel Merito:
2 e) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità, in tutto od in parte, dell'ordinanza – ingiunzione n. 177/2023/i del 31.1.2024 notificata il 5.2.2024 e il 27.2.2024, e conseguentemente disporre la revoca in tutto od in parte del predetto provvedimento nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate;
f) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute le somme di cui all'ordinanza- ingiunzione, disporne la riduzione secondo i limiti di legge, come evidenziato in narrativa, e gli accertamenti effettuati».
***
Il ricorso proposto da e appare Parte_1 Parte_2 giuridicamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
A mezzo dell'ordinanza ingiunzione n. 177/2023/i del 31/1/2024 in questa sede opposta, il
Direttore dell' di MI ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione Parte_3 amministrativa, della somma complessiva di € 9.887,20 per le seguenti violazioni:
1) Art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008: infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, nel periodo da novembre 2017 a dicembre 2018, di dati relativi ai lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023;
2) Art. 4 comma 2, D. Lgs. 66/2003: durata massima settimanale dell'orario di lavoro riferita al periodo ottobre 2017-dicembre 2018 e a 11 lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023;
3) Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 66/2003: superamento limite annuale lavoro straordinario riferita a 75 lavoratori i quali, nel periodo ottobre 2017-dicembre 2018, avrebbero superato il limite annuale legale di
250 ore di lavoro straordinario, come dettagliato sul verbale unico di accertamento e notificazione
2022004693/T01 del 9/2/2023:
4) Art. 5, comma 5, D.Lgs. 66/2003: omessa maggiorazione lavoro straordinario, attinente all'obbligo nel periodo ottobre 2017-dicembre 2018, di computare a parte e remunerare lo straordinario con riferimento ai lavoratori indicati sul verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023;
5) Art. 9 comma 1, D.Lgs. 66/2003 – Riposo settimanale: violazione riferita all'avvenuta adibizione, nel periodo ottobre 2017-dicembre 2018, di 12 lavoratori a una prestazione lavorativa continuativa, omettendo uno o più riposi su periodi di 14 giorni, come dettagliato sul verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023.
3 Occorre, prima di affrontare il merito della questione, confutare le eccezioni mosse dalla difesa degli opponenti.
Infondata appare l'eccezione relativa alla presunta omissione di atti prodromici e, in particolare, del Con verbale di unico di accertamento e notificazione n. 2022004693/T01 del 9/2/2023 (cfr. doc. 2 ) dal quale conseguirebbe, secondo il meccanismo di c.d. invalidità a cascata, la nullità dell'ordinanza Con impugnata. ha, difatti, allegato e dimostrato l'intervenuta notifica del verbale di accertamento e notificazione in data 21/2/2023 a mezzo del servizio postale, con consegna a mani e alla società presso Con la sede legale (doc. 2 ).
Non fondata appare altresì l'eccezione di pregiudizialità del giudizio r.g. n. 555/2024, già pendente Co dinanzi a questo TRunale tra e avente ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti CP_4 previdenziali azionati da e fondati sul medesimo verbale di accertamento del 16/12/2022, avendo CP_4 il presente giudizio medesimo fondamento logico giuridico (id est il verbale di accertamento ispettivo) ma oggetto totalmente diverso, ovvero l'impugnativa delle sanzioni amministrative nei confronti del e della società, quale obbligata in solido. Pt_2
In merito all'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981, si osserva come il termine sia stato innanzitutto interrotto dalla notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, contenente la contestazione degli illeciti e, prima ancora, sospeso dall'art. 103, co.
6-bis, D.L. n.
18/2020, conv. in l. n. 27/2020, in relazione al periodo emergenziale da Covid-19.
In merito alle eccezioni relative all'assenza di circostanze soggettive e oggettive, descrittive delle sanzioni, e alla riconducibilità degli accertamenti alle sole dichiarazioni dei lavoratori sentiti sui fatti di cui alle violazioni, si osserva come l'ordinanza risulti motivata per relationem, richiamando il verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023 notificato al trasgressore e al coobbligato solidale, che contiene specifico riferimento ai periodi delle violazioni e ai lavoratori ai quali Con si riferiscono tali violazioni, (cfr. docc. 2, 2A, 2B, 2C ).
***
Venendo al merito dell'opposizione, ed in particolare alla sussistenza delle specifiche contestazioni mosse agli opponenti, si osserva quanto segue.
Indiscutibilmente sussistenti appaiono le infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro – art. 39
d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 -. Con
evidenzia che, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla GdF (doc.
4-bis), sarebbe emerso uno scenario contraddistinto dalla registrazione sul LUL di un numero di ore significativamente inferiore a quelle svolte dai dipendenti, non registrandosi le ore straordinarie e venendo i lavoratori pagati sulla
4 base della moltiplicazione di un valore retributivo orario per il numero di ore lavorate, con fittizia indicazione, al fine di garantire la quadratura contabile, di indennità di trasferta, ratei mensili di 13ma e indennità per ferie non godute.
L'esistenza di tale sistema appare indiscutibilmente confermato dalle risultanze dell'istruttoria esperita in corso di causa, i cui passaggi più rilevanti si riportano di seguito.
ES «Confermo in generale le dichiarazioni presenti nel suddetto verbale che mi vengono Tes_1 lette. Questo meccanismo di irregolare redazione delle buste paga da me narrato nel verbale va avanti per tutte le società per cui anche per la società opponente e certamente anche per il periodo di cui non mi sono occupato io, in quel periodo funzionava allo stesso modo, si era stabilita una tariffa oraria netta tant'è che per diversi anni a noi non venivano fornite le ore per lavoratore ma siccome si verificava spesso che un lavoratore percepisce una retribuzione che invece era di un altro , c'era una certa confusione ho chiesto che ci fossero indicate almeno le ore per avere un'idea se uno aveva lavorato e che non fosse in malattia o in ferie, ciononostante c'erano giorni in cui venivano segnate 25 ore, questo per spiegare la confusione che c'era nelle presenze da quando è stato istituito il LUL, perché prima c'erano i fogli presenze fisici che indicavano solo la p delle presenze. Direi che questo meccanismo è andato avanti per tutte le società dalla costituzione fino al 31 dicembre 2018»
ES : «Le concordi dichiarazioni dei lavoratori di hanno confermato i files della Tes_2 Pt_1
Guardia di finanza che ha sequestrato i files presso la sede di Concorezzo e anche presso il consulente del lavoro studio Sono files che per noi fanno fede perché sono stati presi direttamente dalla Tes_1 sede della ditta e noi abbiamo fatto l'accertamento perché volevamo sentire anche i testimoni e tutti i testimoni concordi hanno confermato che svolgevano molte più ore rispetto a quelle che sono normalmente fatte cioè le 40 ore settimanali. Arrivavano anche a 50 o 60 ore alla settimana per cui si arrivava anche a 300 ore e nei files della Guardia di finanza ci sono queste ore, arrivano a 300 ore. CP_ Questi lavoratori erano tutti magazzinieri e lavoravano nei negozi di li abbiamo sentiti su MI e
Torino e Brescia, si è anche riscontrato che omettevano dei riposi, abbiamo 12 dichiarazioni in cui riferiscono che saltavano almeno un riposo al mese, noi siamo intervenuti solo su questi, solo sui lavoratori che ce lo hanno dichiarato perché ce ne erano molti di più».
ES : «Confermo le dichiarazioni da me rese in sede ispettiva il giorno 19/7/2022» Testimone_3
(nelle quali il teste confermava di aver ricevuto regolarmente le buste paga che tuttavia contenevano indicazioni false relativamente alle voci che le componevano). «Per quanto riguarda la malattia non veniva pagata. Risultava in busta paga ma io facevo il calcolo delle ore e mancavano dalla retribuzione proprio le ore della malattia. Io facevo 240 ore al mese ma ne mettevano solo 140 e le altre di
5 straordinario non le pagavano ma le pagavano in altro modo, come le trasferte che io non facevo tranne un anno. Quando ero in malattia mandavo sempre il certificato».
ES «non mi hanno mai pagato il TFR le ferie la 13ma 14ma e la paga per Testimone_4 lavoro straordinario. Venivo pagato esclusivamente per le ore lavorate moltiplicate per la paga oraria».
ES : «la mia retribuzione era data esclusivamente da paga oraria moltiplicata per le Testimone_5 ore lavorate quindi non mi è mai stato pagato niente altro né ferie né 13ma né 14ma né TFR anche se le buste paga avevano molte voci non corrette».
Emerge, dunque, un consolidato modus operandi, non limitato a un singolo lavoratore ma esteso all'intera platea dei dipendenti, sulla base del quale si provvedeva a erogare un salario calcolato sulla base di una paga oraria moltiplicata per il (considerevole) numero di ore lavorate, emettendo cedolini paga artatamente elaborati, che includevano voci previste nel contratto collettivo e nel regolamento della cooperativa, come indennità sostitutiva delle ferie e mensilità differite, nei fatti non erogate, ma soltanto fittiziamente indicate.
In evidenza fondata appare altresì la violazione del limite di durata massima dell'orario di lavoro ex art. 4 co. 2 d.lgs. n. 66/2003 che prevede: «I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi».
Il prospetto illeciti amministrativi (doc. 2B) indica i nominativi dei lavoratori che, nel periodo interessato, avevano superato la durata massima dell'orario di lavoro, segnatamente: Persona_1
Eid , Elsayed AM Atef
[...] Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5
, , IS
[...] Persona_6 Persona_7
Abdelfattah Persona_8 Persona_9 Persona_10
, . Persona_11 Persona_12
In sede di accertamenti ispettivi, il lavoratore (doc. 12 Persona_13 fascicolo ITL), dichiarava: «lavoravo su 6 giorni a settimana a gennaio ed agosto. Normalmente invece 7 giorni su 7, con un riposo al mese e quindi superavo le 60 ore settimanali. Lavoravo sempre circa 260 ore al mese».
6 Con Il collega (doc. 41 fascicolo ) dichiarava: «lavoravo 12/13 ore al Persona_14 giorno per 7 giorni a settimana. Al mese in media facevo da 240 a 330 ore». Parte_4 dichiarava di lavorare dalle 7 alle 18 per 6 giorni a settimana (doc. 29 fascicolo parte ricorrente). Con Cont Con Per gli altri lavoratori richiama i files di rendicontazione forniti dalla (docc.
4-4bis ).
In merito al valore di verbali e accertamenti ispettivi, giova per altro riportare una recente pronuncia della Cassazione, secondo cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza CP_1
o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione» (Cass., sez. lav., 23 aprile 2025,
n. 10634).
Tali dichiarazioni appaiono, per altro, nella sostanza convergere con quelle rese dai testi escussi in corso di causa.
Il teste in merito agli orari di lavoro dei dipendenti addetti alla logistica, affermava: Tes_6
«Quelli della facevano le ore solo normali, capitava che facessero qualche ora di straordinario. Pt_1
Lo straordinario si faceva quando il cliente chiedeva qualcosa di extra o arrivava qualche bilico in più.
Io parlo per questa società qui. L'indagine è stata fatta su più società io avevo rapporto con la Pt_1
CP_ ma anche con altre società del gruppo che lavorava per e quelli della logistica non facevano troppe ore, quelli che facevano tante ore erano quelli delle pulizie, per quelli il numero riferito dagli altri testi di
230 240 o 250 ore potrebbe essere adeguato, quelli di che lavoravano o 5 o 6 giorni a settimana, CP_7 può essere capitato qualche volta che abbiano lavorato 7 giorni su 7 senza osservare riposo settimanale, viene sempre su richiesta del cliente ma veniva osservato il riposo, veniva recuperato il riposo».
Tali dichiarazioni, in evidenza generiche, appaiono per altro smentite dalle ulteriori deposizioni testimoniali, oltre che dalle riferite deposizioni in sede ispettiva. Con ES : « Sul cap. 5 memoria : lett c), non sempre, alcuni facevano anche 9 o 10 Testimone_3 ore, potevano iniziare alle 7 e restare anche fino alle 7 o 8 di sera, non si faceva meno di dieci ore, abbiamo fatto sempre più ore, confermo la lett. d), lett. e) erano più di 60, lavoravamo su 6 o 7 giorni a settimana per 9 o 10 ore, quelli che iniziavano a mezzogiorno finivano alle 22 e poi facevano il turno di notte a scaricare il camion dalle 22 finché si finiva, non c'era un orario, magari alle 3 o 4 di mattina o
7 anche alle 6, confermo lett. g) forse anche Pasqua era chiuso, c'era chi faceva due giorni di riposo su due settimane e chi una sola, dipendeva dal personale che veniva chiamato da loro, preciso che veniva minacciato di mandarli via se si fosse rifiutato. Quando io facevo il referente facevo io gli orari dei colleghi per questo ne sono a conoscenza, anche quando non ero referente vedevo gli orari degli altri, all'entrata c'era un foglio per firmare che noi abbiamo anche provato a prendere. C'era un foglio con gli orari ma poi si veniva chiamati quando arrivava merce in più, e io vedevo che chi doveva entrare con me era già presente in azienda». In sede ispettiva turno dalle 7 del mattino fino alle 19 di sera, undici ore per sei giorni di seguito, una media al giorno non inferiore a 9 ore per sei giorni alla settimana, mercoledì e sabato orario notturno, massimo tre o quattro riposi al mese. Colleghi che entravano a partire dalle 7 del mattino, fino alle 22, orario di chiusura dei negozi».
ES «Confermo di aver rilasciato le dichiarazioni che mi vengono lette e ne Testimone_4 confermo il contenuto integralmente. Molti facevano il mio turno, 7 o 8 lavoratori, altri lavoratori non lavoravano sui miei stessi turni, circa 6 o 7 persone, si iniziava o alle 7 o alle 8 alle 10, quando entravo mi capitava di vedere qualcuno già intento al lavoro che era entrato prima, e magari scambiando due chiacchiere capivo a che ora erano entrati». Ascoltato in sede ispettiva, tale lavoratore dichiarava di osservare turni di 8/10 ore al giorno per sei giorni lavorativi, a volte per sette giorni a settimana e che i colleghi di reparto, nominativamente indicati, osservavano turni diversi cumulando, più o meno, lo stesso monte ore.
ES : «Mi vengono lette le dichiarazioni di cui al verbale del 21/9/2022, doc. 8 Testimone_5 confermo di aver rilasciato le dichiarazioni e ne confermo integralmente il contenuto che mi viene letto». In sede ispettiva il lavoratore dichiarava di lavorare 11 ore al giorno dalle 7 di mattina sino alle
18, alcune volte di più. Oltre a questi giorni e orari, lavorava il mercoledì e sabato dalle 20.30 sino alla
1.30/2, il tutto per sei o sette giorni a settimana. Indicava lo stesso orario, compreso le notti, per i colleghi, fatta eccezione per taluno che si limitavano a fare 9 o 10 ore durante l'orario diurno.
Anche in questo caso emerge un consolidato sistema di sfruttamento dei lavoratori, tenuti a osservare massacranti turni anche di 11 ore al giorno, in assenza di adeguato riposo che, sia pure nella diversità delle dichiarazioni, certamente riconducibili alle non uniformità di turni, orari di ingresso e uscita tra i vari lavoratori, induce a ritenere il sensibile, sistematico e diffuso superamento della soglia delle 48 ore settimanali nel periodo di osservazione per tutti i lavoratori individuati.
Quanto all'assunta violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, la norma detta due distinte disposizioni in tema di lavoro straordinario (co. 3 e 5), ambedue sanzionate dall'art. 18-bis, co. 6, con importo differenziato a seconda che la violazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 5, o fino a 5.
8 Il 3° co. prevede: «In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il 5° co, invece, prevede che «Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi».
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, per tutti i lavoratori di cui all'elenco allegato al verbale (2B), risulti superato il tetto massimo annuale di lavoro straordinario consentito e violato l'obbligo di corretta registrazione delle ore di lavoro straordinario e di regolare erogazione delle relative maggiorazioni.
Come già osservato, nel caso di specie si è sistematicamente violato l'obbligo di “computazione a parte”, ossia di corretta registrazione delle ore di lavoro straordinario, ciò al verosimile fine di eludere i relativi obblighi retributivi maggiorati e quelli contributivi previdenziali. Tale violazione risulta provata dalla documentazione acquisita dalla GdF e versata in atti, nonché dalle riportate dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo e di istruttoria testimoniale.
Non appaiono, sul punto, accoglibili le deduzioni difensive della difesa dei ricorrenti.
Da un lato, difatti, la voce “straordinario a forfait” appare erogata in modo del tutto casuale, come confermato dalla palese discrepanza tra le emergenze dei cedolini paga e le risultanze istruttorie e ispettive, che certificano un massivo ricorso al lavoro straordinario non registrato né correttamente retribuito. In secondo luogo, nessun accordo che certifichi l'osservanza di modalità multiperiodali di lavoro ex art. 31 CCNL applicato risulta prodotto dalla difesa di parte ricorrente, risultando per altro l'assunto smentito dalla circostanza che l'orario di lavoro riferito non risulta essere condizionato da eventuali oscillazioni di lavoro. Inoltre, quanto agli accordi conciliativi stipulati dai lavoratori, aventi ad oggetto il lavoro straordinario, gli stessi, per consolidata giurisprudenza, non risultano opponibili a
(in questo senso ex plurimis Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 395). CP_4
Deve, da ultimo, ritenersi sussistente anche la violazione dell'art. 9 co. 1 d.lgs. n. 66/2003 che prevede: «Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”. La violazione, accertata sulla base dei files di rendicontazione forniti dalla Con GdF (cfr. doc. 4bis fascicolo ), accertata con riferimento a 12 lavoratori indicati alla pag. 11 del verbale e del prospetto allegato (2C), risulta confermata sia dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, sul cui valore si è già detto, sia da quelle sopra riportate acquisite in sede di istruttoria testimoniale.
9 Appare, sufficiente, qui riportare le dichiarazioni in sede ispettiva di Parte_5
(doc. 18 fascicolo ITL) (“non facevo riposo, lavoravo sette giorni su sette”) Parte_6
(doc. 19 fascicolo ITL) (“lavoravo sei giorni a settimana e due settimane al mese
[...] lavoravo sette giorni”), (“prima che la ditta avesse avuto i controlli Parte_7 della Guardia di lavoravo sei o sette giorni a settimana, con due o tre giorni al mese di riposo”), Pt_8
(doc. 8 fascicolo ITL) (“lavoravo due settimane al mese su 7 giorni e due settimane su Testimone_5
6 giorni”), (doc. 12 fascicolo ITL) (“lavoravo su 6 giorni a Persona_13 settimana a gennaio ed agosto. Normalmente invece 7 giorni su 7, con un riposo al mese e quindi superavo le 60 ore settimanali. Lavoravo sempre circa 260 ore al mese”), Persona_14
(“lavoravo su 7 perché il mio giorno di riposo lo lavoravo per sostituire i colleghi assenti”).
[...]
In ragione di tutto quanto sopra esposto ed illustrato il ricorso deve essere respinto, in quanto giuridicamente infondato. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2 giuridicamente infondato;
Con
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute a , che liquida in € 4.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
MI, 23/07/2025
Il Giudice
AN LO
10
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRunale Ordinario di MI
Sezione Lavoro
Il Giudice di MI
Dr. AN LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
con l'Avv.to FOTI MIRKO MARIO, elettivamente domiciliati in Indirizzo
[...] C.F._1
Telematico;
OPPONENTI contro
00000000000, con l'Avv.to Controparte_1
PA EL, elettivamente domiciliato in VIA LEGNANO 23 LODI;
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al TRunale di MI, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 6/3/2024, la società e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2 l'ordinanza – ingiunzione n. 177/2023/i del 31/1/2024, notificata il 5/2/2024 al sig. ed il Parte_2
27/2/2024 alla società per le seguenti motivazioni:
a) l'ordinanza ingiunzione farebbe riferimento a un verbale di accertamento e notificazione n.
2022004693/T01 del 9/2/2023 che non sarebbe mai stato notificato al rappresentante legale sig. risultando pervenuto solamente un verbale unico n. 2022004693/DDL in data Parte_2
16/12/2022;
b) l'ordinanza ingiunzione sarebbe improcedibile in relazione alla pendenza di questione pregiudicante e il presente giudizio dovrebbe essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.;
c) i crediti risulterebbero parzialmente prescritti, facendo riferimento al periodo dal 1/08/2016 al
31/12/2019, con decorso del termine quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981, tra la presunta violazione e la (presunta) notifica del verbale;
d) non vi sarebbe prova degli estremi dell'infrazione, non indicandosi per quanti lavoratori e per quali periodi sono state conteggiate le singole sanzioni amministrative calcolate;
e) nel merito, gli esponenti non avrebbero commesso gli illeciti riscontrati.
Tanto dedotto, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
«In via preliminare:
a) Sospendere, anche inaudita altera parte, l'ordinanza – ingiunzione n. 177/2023/i del 31.1.2024 notificata il 5.2.2024 e il 27.2.2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assenza di atti prodromici e per assenza della notifica del verbale di accertamento e notificazione n. 2022004693/T01 del 9.2.2023 al sig. e per assenza della notifica del verbale inerente violazioni Parte_2
Con amministrative della alla società /o al sig. per tutti Parte_1 Parte_2
i motivi dedotti in narrativa;
c) Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'ordinanza ingiunzione impugnata e per l'effetto sospendere il presente procedimento in attesa di definizione del procedimento ex rg. 500/2023 TR.
Imperia oggi riassunta presso TR. MI (non ancora fissato rg) su cui è stata richiesta la riunione con
TR. MI rg. 555/2024 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
d) Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale delle sanzioni applicate per il periodo dall'agosto 2016 al febbraio 2019, o in ogni caso dal diverso periodo dall'agosto 2016 al febbraio 2018 per tutti i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto annullare in tutto o in parte l'ordinanza ingiunzione e/o ridurre proporzionalmente le sanzioni per tutti i motivi dedotti in narrativa;
Nel Merito:
2 e) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità, in tutto od in parte, dell'ordinanza – ingiunzione n. 177/2023/i del 31.1.2024 notificata il 5.2.2024 e il 27.2.2024, e conseguentemente disporre la revoca in tutto od in parte del predetto provvedimento nonché degli addebiti e delle sanzioni ivi indicate;
f) Nella denegata ipotesi in cui il Giudicante ritenesse dovute le somme di cui all'ordinanza- ingiunzione, disporne la riduzione secondo i limiti di legge, come evidenziato in narrativa, e gli accertamenti effettuati».
***
Il ricorso proposto da e appare Parte_1 Parte_2 giuridicamente infondato e, pertanto, deve essere respinto.
A mezzo dell'ordinanza ingiunzione n. 177/2023/i del 31/1/2024 in questa sede opposta, il
Direttore dell' di MI ingiungeva il pagamento, a titolo di sanzione Parte_3 amministrativa, della somma complessiva di € 9.887,20 per le seguenti violazioni:
1) Art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008: infedeli registrazioni sul libro unico del lavoro, nel periodo da novembre 2017 a dicembre 2018, di dati relativi ai lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023;
2) Art. 4 comma 2, D. Lgs. 66/2003: durata massima settimanale dell'orario di lavoro riferita al periodo ottobre 2017-dicembre 2018 e a 11 lavoratori di cui al verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023;
3) Art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 66/2003: superamento limite annuale lavoro straordinario riferita a 75 lavoratori i quali, nel periodo ottobre 2017-dicembre 2018, avrebbero superato il limite annuale legale di
250 ore di lavoro straordinario, come dettagliato sul verbale unico di accertamento e notificazione
2022004693/T01 del 9/2/2023:
4) Art. 5, comma 5, D.Lgs. 66/2003: omessa maggiorazione lavoro straordinario, attinente all'obbligo nel periodo ottobre 2017-dicembre 2018, di computare a parte e remunerare lo straordinario con riferimento ai lavoratori indicati sul verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023;
5) Art. 9 comma 1, D.Lgs. 66/2003 – Riposo settimanale: violazione riferita all'avvenuta adibizione, nel periodo ottobre 2017-dicembre 2018, di 12 lavoratori a una prestazione lavorativa continuativa, omettendo uno o più riposi su periodi di 14 giorni, come dettagliato sul verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023.
3 Occorre, prima di affrontare il merito della questione, confutare le eccezioni mosse dalla difesa degli opponenti.
Infondata appare l'eccezione relativa alla presunta omissione di atti prodromici e, in particolare, del Con verbale di unico di accertamento e notificazione n. 2022004693/T01 del 9/2/2023 (cfr. doc. 2 ) dal quale conseguirebbe, secondo il meccanismo di c.d. invalidità a cascata, la nullità dell'ordinanza Con impugnata. ha, difatti, allegato e dimostrato l'intervenuta notifica del verbale di accertamento e notificazione in data 21/2/2023 a mezzo del servizio postale, con consegna a mani e alla società presso Con la sede legale (doc. 2 ).
Non fondata appare altresì l'eccezione di pregiudizialità del giudizio r.g. n. 555/2024, già pendente Co dinanzi a questo TRunale tra e avente ad oggetto l'accertamento negativo dei crediti CP_4 previdenziali azionati da e fondati sul medesimo verbale di accertamento del 16/12/2022, avendo CP_4 il presente giudizio medesimo fondamento logico giuridico (id est il verbale di accertamento ispettivo) ma oggetto totalmente diverso, ovvero l'impugnativa delle sanzioni amministrative nei confronti del e della società, quale obbligata in solido. Pt_2
In merito all'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981, si osserva come il termine sia stato innanzitutto interrotto dalla notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, contenente la contestazione degli illeciti e, prima ancora, sospeso dall'art. 103, co.
6-bis, D.L. n.
18/2020, conv. in l. n. 27/2020, in relazione al periodo emergenziale da Covid-19.
In merito alle eccezioni relative all'assenza di circostanze soggettive e oggettive, descrittive delle sanzioni, e alla riconducibilità degli accertamenti alle sole dichiarazioni dei lavoratori sentiti sui fatti di cui alle violazioni, si osserva come l'ordinanza risulti motivata per relationem, richiamando il verbale unico di accertamento e notificazione 2022004693/T01 del 9/2/2023 notificato al trasgressore e al coobbligato solidale, che contiene specifico riferimento ai periodi delle violazioni e ai lavoratori ai quali Con si riferiscono tali violazioni, (cfr. docc. 2, 2A, 2B, 2C ).
***
Venendo al merito dell'opposizione, ed in particolare alla sussistenza delle specifiche contestazioni mosse agli opponenti, si osserva quanto segue.
Indiscutibilmente sussistenti appaiono le infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro – art. 39
d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008 -. Con
evidenzia che, sulla base degli accertamenti eseguiti dalla GdF (doc.
4-bis), sarebbe emerso uno scenario contraddistinto dalla registrazione sul LUL di un numero di ore significativamente inferiore a quelle svolte dai dipendenti, non registrandosi le ore straordinarie e venendo i lavoratori pagati sulla
4 base della moltiplicazione di un valore retributivo orario per il numero di ore lavorate, con fittizia indicazione, al fine di garantire la quadratura contabile, di indennità di trasferta, ratei mensili di 13ma e indennità per ferie non godute.
L'esistenza di tale sistema appare indiscutibilmente confermato dalle risultanze dell'istruttoria esperita in corso di causa, i cui passaggi più rilevanti si riportano di seguito.
ES «Confermo in generale le dichiarazioni presenti nel suddetto verbale che mi vengono Tes_1 lette. Questo meccanismo di irregolare redazione delle buste paga da me narrato nel verbale va avanti per tutte le società per cui anche per la società opponente e certamente anche per il periodo di cui non mi sono occupato io, in quel periodo funzionava allo stesso modo, si era stabilita una tariffa oraria netta tant'è che per diversi anni a noi non venivano fornite le ore per lavoratore ma siccome si verificava spesso che un lavoratore percepisce una retribuzione che invece era di un altro , c'era una certa confusione ho chiesto che ci fossero indicate almeno le ore per avere un'idea se uno aveva lavorato e che non fosse in malattia o in ferie, ciononostante c'erano giorni in cui venivano segnate 25 ore, questo per spiegare la confusione che c'era nelle presenze da quando è stato istituito il LUL, perché prima c'erano i fogli presenze fisici che indicavano solo la p delle presenze. Direi che questo meccanismo è andato avanti per tutte le società dalla costituzione fino al 31 dicembre 2018»
ES : «Le concordi dichiarazioni dei lavoratori di hanno confermato i files della Tes_2 Pt_1
Guardia di finanza che ha sequestrato i files presso la sede di Concorezzo e anche presso il consulente del lavoro studio Sono files che per noi fanno fede perché sono stati presi direttamente dalla Tes_1 sede della ditta e noi abbiamo fatto l'accertamento perché volevamo sentire anche i testimoni e tutti i testimoni concordi hanno confermato che svolgevano molte più ore rispetto a quelle che sono normalmente fatte cioè le 40 ore settimanali. Arrivavano anche a 50 o 60 ore alla settimana per cui si arrivava anche a 300 ore e nei files della Guardia di finanza ci sono queste ore, arrivano a 300 ore. CP_ Questi lavoratori erano tutti magazzinieri e lavoravano nei negozi di li abbiamo sentiti su MI e
Torino e Brescia, si è anche riscontrato che omettevano dei riposi, abbiamo 12 dichiarazioni in cui riferiscono che saltavano almeno un riposo al mese, noi siamo intervenuti solo su questi, solo sui lavoratori che ce lo hanno dichiarato perché ce ne erano molti di più».
ES : «Confermo le dichiarazioni da me rese in sede ispettiva il giorno 19/7/2022» Testimone_3
(nelle quali il teste confermava di aver ricevuto regolarmente le buste paga che tuttavia contenevano indicazioni false relativamente alle voci che le componevano). «Per quanto riguarda la malattia non veniva pagata. Risultava in busta paga ma io facevo il calcolo delle ore e mancavano dalla retribuzione proprio le ore della malattia. Io facevo 240 ore al mese ma ne mettevano solo 140 e le altre di
5 straordinario non le pagavano ma le pagavano in altro modo, come le trasferte che io non facevo tranne un anno. Quando ero in malattia mandavo sempre il certificato».
ES «non mi hanno mai pagato il TFR le ferie la 13ma 14ma e la paga per Testimone_4 lavoro straordinario. Venivo pagato esclusivamente per le ore lavorate moltiplicate per la paga oraria».
ES : «la mia retribuzione era data esclusivamente da paga oraria moltiplicata per le Testimone_5 ore lavorate quindi non mi è mai stato pagato niente altro né ferie né 13ma né 14ma né TFR anche se le buste paga avevano molte voci non corrette».
Emerge, dunque, un consolidato modus operandi, non limitato a un singolo lavoratore ma esteso all'intera platea dei dipendenti, sulla base del quale si provvedeva a erogare un salario calcolato sulla base di una paga oraria moltiplicata per il (considerevole) numero di ore lavorate, emettendo cedolini paga artatamente elaborati, che includevano voci previste nel contratto collettivo e nel regolamento della cooperativa, come indennità sostitutiva delle ferie e mensilità differite, nei fatti non erogate, ma soltanto fittiziamente indicate.
In evidenza fondata appare altresì la violazione del limite di durata massima dell'orario di lavoro ex art. 4 co. 2 d.lgs. n. 66/2003 che prevede: «I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi».
Il prospetto illeciti amministrativi (doc. 2B) indica i nominativi dei lavoratori che, nel periodo interessato, avevano superato la durata massima dell'orario di lavoro, segnatamente: Persona_1
Eid , Elsayed AM Atef
[...] Persona_2 Persona_3 Per_4 Persona_5
, , IS
[...] Persona_6 Persona_7
Abdelfattah Persona_8 Persona_9 Persona_10
, . Persona_11 Persona_12
In sede di accertamenti ispettivi, il lavoratore (doc. 12 Persona_13 fascicolo ITL), dichiarava: «lavoravo su 6 giorni a settimana a gennaio ed agosto. Normalmente invece 7 giorni su 7, con un riposo al mese e quindi superavo le 60 ore settimanali. Lavoravo sempre circa 260 ore al mese».
6 Con Il collega (doc. 41 fascicolo ) dichiarava: «lavoravo 12/13 ore al Persona_14 giorno per 7 giorni a settimana. Al mese in media facevo da 240 a 330 ore». Parte_4 dichiarava di lavorare dalle 7 alle 18 per 6 giorni a settimana (doc. 29 fascicolo parte ricorrente). Con Cont Con Per gli altri lavoratori richiama i files di rendicontazione forniti dalla (docc.
4-4bis ).
In merito al valore di verbali e accertamenti ispettivi, giova per altro riportare una recente pronuncia della Cassazione, secondo cui «i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' del lavoro fanno piena prova solo dei fatti che questi attestino avvenuti in loro presenza CP_1
o da loro compiuti, mentre le dichiarazioni ad essi rese dagli interessati (ad esempio, i dipendenti del datore di lavoro) sono liberamente apprezzabili dal giudice il quale, alla stregua della complessiva valutazione di tutte le risultanze istruttorie, può attribuire maggior rilievo a tali dichiarazioni, riferite ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, rispetto a quelle raccolte in giudizio, potendo financo considerarle prova sufficiente delle relative circostanze in ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, ferma restando la necessità di adeguata motivazione» (Cass., sez. lav., 23 aprile 2025,
n. 10634).
Tali dichiarazioni appaiono, per altro, nella sostanza convergere con quelle rese dai testi escussi in corso di causa.
Il teste in merito agli orari di lavoro dei dipendenti addetti alla logistica, affermava: Tes_6
«Quelli della facevano le ore solo normali, capitava che facessero qualche ora di straordinario. Pt_1
Lo straordinario si faceva quando il cliente chiedeva qualcosa di extra o arrivava qualche bilico in più.
Io parlo per questa società qui. L'indagine è stata fatta su più società io avevo rapporto con la Pt_1
CP_ ma anche con altre società del gruppo che lavorava per e quelli della logistica non facevano troppe ore, quelli che facevano tante ore erano quelli delle pulizie, per quelli il numero riferito dagli altri testi di
230 240 o 250 ore potrebbe essere adeguato, quelli di che lavoravano o 5 o 6 giorni a settimana, CP_7 può essere capitato qualche volta che abbiano lavorato 7 giorni su 7 senza osservare riposo settimanale, viene sempre su richiesta del cliente ma veniva osservato il riposo, veniva recuperato il riposo».
Tali dichiarazioni, in evidenza generiche, appaiono per altro smentite dalle ulteriori deposizioni testimoniali, oltre che dalle riferite deposizioni in sede ispettiva. Con ES : « Sul cap. 5 memoria : lett c), non sempre, alcuni facevano anche 9 o 10 Testimone_3 ore, potevano iniziare alle 7 e restare anche fino alle 7 o 8 di sera, non si faceva meno di dieci ore, abbiamo fatto sempre più ore, confermo la lett. d), lett. e) erano più di 60, lavoravamo su 6 o 7 giorni a settimana per 9 o 10 ore, quelli che iniziavano a mezzogiorno finivano alle 22 e poi facevano il turno di notte a scaricare il camion dalle 22 finché si finiva, non c'era un orario, magari alle 3 o 4 di mattina o
7 anche alle 6, confermo lett. g) forse anche Pasqua era chiuso, c'era chi faceva due giorni di riposo su due settimane e chi una sola, dipendeva dal personale che veniva chiamato da loro, preciso che veniva minacciato di mandarli via se si fosse rifiutato. Quando io facevo il referente facevo io gli orari dei colleghi per questo ne sono a conoscenza, anche quando non ero referente vedevo gli orari degli altri, all'entrata c'era un foglio per firmare che noi abbiamo anche provato a prendere. C'era un foglio con gli orari ma poi si veniva chiamati quando arrivava merce in più, e io vedevo che chi doveva entrare con me era già presente in azienda». In sede ispettiva turno dalle 7 del mattino fino alle 19 di sera, undici ore per sei giorni di seguito, una media al giorno non inferiore a 9 ore per sei giorni alla settimana, mercoledì e sabato orario notturno, massimo tre o quattro riposi al mese. Colleghi che entravano a partire dalle 7 del mattino, fino alle 22, orario di chiusura dei negozi».
ES «Confermo di aver rilasciato le dichiarazioni che mi vengono lette e ne Testimone_4 confermo il contenuto integralmente. Molti facevano il mio turno, 7 o 8 lavoratori, altri lavoratori non lavoravano sui miei stessi turni, circa 6 o 7 persone, si iniziava o alle 7 o alle 8 alle 10, quando entravo mi capitava di vedere qualcuno già intento al lavoro che era entrato prima, e magari scambiando due chiacchiere capivo a che ora erano entrati». Ascoltato in sede ispettiva, tale lavoratore dichiarava di osservare turni di 8/10 ore al giorno per sei giorni lavorativi, a volte per sette giorni a settimana e che i colleghi di reparto, nominativamente indicati, osservavano turni diversi cumulando, più o meno, lo stesso monte ore.
ES : «Mi vengono lette le dichiarazioni di cui al verbale del 21/9/2022, doc. 8 Testimone_5 confermo di aver rilasciato le dichiarazioni e ne confermo integralmente il contenuto che mi viene letto». In sede ispettiva il lavoratore dichiarava di lavorare 11 ore al giorno dalle 7 di mattina sino alle
18, alcune volte di più. Oltre a questi giorni e orari, lavorava il mercoledì e sabato dalle 20.30 sino alla
1.30/2, il tutto per sei o sette giorni a settimana. Indicava lo stesso orario, compreso le notti, per i colleghi, fatta eccezione per taluno che si limitavano a fare 9 o 10 ore durante l'orario diurno.
Anche in questo caso emerge un consolidato sistema di sfruttamento dei lavoratori, tenuti a osservare massacranti turni anche di 11 ore al giorno, in assenza di adeguato riposo che, sia pure nella diversità delle dichiarazioni, certamente riconducibili alle non uniformità di turni, orari di ingresso e uscita tra i vari lavoratori, induce a ritenere il sensibile, sistematico e diffuso superamento della soglia delle 48 ore settimanali nel periodo di osservazione per tutti i lavoratori individuati.
Quanto all'assunta violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 66/2003, la norma detta due distinte disposizioni in tema di lavoro straordinario (co. 3 e 5), ambedue sanzionate dall'art. 18-bis, co. 6, con importo differenziato a seconda che la violazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 5, o fino a 5.
8 Il 3° co. prevede: «In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali». Il 5° co, invece, prevede che «Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi».
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, per tutti i lavoratori di cui all'elenco allegato al verbale (2B), risulti superato il tetto massimo annuale di lavoro straordinario consentito e violato l'obbligo di corretta registrazione delle ore di lavoro straordinario e di regolare erogazione delle relative maggiorazioni.
Come già osservato, nel caso di specie si è sistematicamente violato l'obbligo di “computazione a parte”, ossia di corretta registrazione delle ore di lavoro straordinario, ciò al verosimile fine di eludere i relativi obblighi retributivi maggiorati e quelli contributivi previdenziali. Tale violazione risulta provata dalla documentazione acquisita dalla GdF e versata in atti, nonché dalle riportate dichiarazioni rese in sede di verbale ispettivo e di istruttoria testimoniale.
Non appaiono, sul punto, accoglibili le deduzioni difensive della difesa dei ricorrenti.
Da un lato, difatti, la voce “straordinario a forfait” appare erogata in modo del tutto casuale, come confermato dalla palese discrepanza tra le emergenze dei cedolini paga e le risultanze istruttorie e ispettive, che certificano un massivo ricorso al lavoro straordinario non registrato né correttamente retribuito. In secondo luogo, nessun accordo che certifichi l'osservanza di modalità multiperiodali di lavoro ex art. 31 CCNL applicato risulta prodotto dalla difesa di parte ricorrente, risultando per altro l'assunto smentito dalla circostanza che l'orario di lavoro riferito non risulta essere condizionato da eventuali oscillazioni di lavoro. Inoltre, quanto agli accordi conciliativi stipulati dai lavoratori, aventi ad oggetto il lavoro straordinario, gli stessi, per consolidata giurisprudenza, non risultano opponibili a
(in questo senso ex plurimis Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 395). CP_4
Deve, da ultimo, ritenersi sussistente anche la violazione dell'art. 9 co. 1 d.lgs. n. 66/2003 che prevede: «Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”. La violazione, accertata sulla base dei files di rendicontazione forniti dalla Con GdF (cfr. doc. 4bis fascicolo ), accertata con riferimento a 12 lavoratori indicati alla pag. 11 del verbale e del prospetto allegato (2C), risulta confermata sia dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, sul cui valore si è già detto, sia da quelle sopra riportate acquisite in sede di istruttoria testimoniale.
9 Appare, sufficiente, qui riportare le dichiarazioni in sede ispettiva di Parte_5
(doc. 18 fascicolo ITL) (“non facevo riposo, lavoravo sette giorni su sette”) Parte_6
(doc. 19 fascicolo ITL) (“lavoravo sei giorni a settimana e due settimane al mese
[...] lavoravo sette giorni”), (“prima che la ditta avesse avuto i controlli Parte_7 della Guardia di lavoravo sei o sette giorni a settimana, con due o tre giorni al mese di riposo”), Pt_8
(doc. 8 fascicolo ITL) (“lavoravo due settimane al mese su 7 giorni e due settimane su Testimone_5
6 giorni”), (doc. 12 fascicolo ITL) (“lavoravo su 6 giorni a Persona_13 settimana a gennaio ed agosto. Normalmente invece 7 giorni su 7, con un riposo al mese e quindi superavo le 60 ore settimanali. Lavoravo sempre circa 260 ore al mese”), Persona_14
(“lavoravo su 7 perché il mio giorno di riposo lo lavoravo per sostituire i colleghi assenti”).
[...]
In ragione di tutto quanto sopra esposto ed illustrato il ricorso deve essere respinto, in quanto giuridicamente infondato. La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso proposto da e in quanto Parte_1 Parte_2 giuridicamente infondato;
Con
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute a , che liquida in € 4.500,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
MI, 23/07/2025
Il Giudice
AN LO
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