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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/07/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2129/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CORSO GIACOMO MATTEOTTI 261,
SERRAVALLE SESIA, presso lo studio dell'Avv. SECCI ELISABETTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 167, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO MARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Monreale, il 28 febbraio 2005 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 luglio 2025 e sottoscritto il 3 luglio 2025;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il 5 luglio 2025 e sottoscritto il 3 luglio 2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“3) “Il figlio minore vivrà stabilmente con la madre, ove risulta Persona_1 tuttora la sua residenza in San Giacomo Vercellese nella Via Garibaldi n. 3, continuerà ad avere tale residenza anagrafica e verrà affidato ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso. Dovrà, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi. A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul figlio ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente”
4) Compatibilmente con la volontà del figlio sedicenne, il padre potrà visitarlo e/o permettergli di raggiungerlo per le vacanze scolastiche;
5) Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di Parte_2 mantenimento per il figlio minore la minor somma di € 100,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, da versare direttamente sul conto corrente della madre oltre l'intero importo dell'assegno unico, che ammonta mensilmente ad
€ 200.00. La sig.ra non ha interesse a percepire l'assegno Parte_1 unico universale nella misura del 50% ed è d'accordo a che tale beneficio economico venga percepito dal sig. ( Alla luce di ciò preme Parte_2 considerare che riguardo al mantenimento di in aggiunta agli € Persona_1
2 100,00 che eroga il sig. devono sommarsi anche gli € Parte_2
100/200, che gli dà la sig.ra , oltre gli € 200,00 dell'assegno Parte_1 unico universale).
6) In merito alle spese straordinarie ognuno dei genitori contribuirà in misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie. Le spese straordinarie dovranno quindi essere ripartite nella misura del 50% per ciascuno, secondo il seguente schema: -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) spese mediche indifferibili ed urgenti;
f) spese mediche per cicli di logopedia solo in caso di liste di attesa superiori a tre mesi presso strutture pubbliche;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista e attrezzature di carattere sanitario;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.;
7) Le parti si danno reciprocamente atto di avere raggiunto ognuno la propria indipendenza economica
3 8)-Ogni spesa e competenza difensiva stragiudiziale e giudiziale rispettivamente sostenuta dalle parti deve intendersi compensata;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2129/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 5 luglio 2025 e sottoscritto il 3 luglio
2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monreale al n. 2 p.
I, dell'anno 2005).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2129/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in CORSO GIACOMO MATTEOTTI 261,
SERRAVALLE SESIA, presso lo studio dell'Avv. SECCI ELISABETTA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTÀ 167, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CAPUTO MARIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Monreale, il 28 febbraio 2005 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 5 luglio 2025 e sottoscritto il 3 luglio 2025;
1 con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 11 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo di separazione e nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni indicate nella sentenza di separazione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il 5 luglio 2025 e sottoscritto il 3 luglio 2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“3) “Il figlio minore vivrà stabilmente con la madre, ove risulta Persona_1 tuttora la sua residenza in San Giacomo Vercellese nella Via Garibaldi n. 3, continuerà ad avere tale residenza anagrafica e verrà affidato ad entrambi i genitori col criterio dell'affidamento condiviso. Dovrà, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi. A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul figlio ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per lo stesso, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. Quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente”
4) Compatibilmente con la volontà del figlio sedicenne, il padre potrà visitarlo e/o permettergli di raggiungerlo per le vacanze scolastiche;
5) Il sig. si impegna a corrispondere a titolo di Parte_2 mantenimento per il figlio minore la minor somma di € 100,00 al mese, entro il giorno 10 di ogni mese, da versare direttamente sul conto corrente della madre oltre l'intero importo dell'assegno unico, che ammonta mensilmente ad
€ 200.00. La sig.ra non ha interesse a percepire l'assegno Parte_1 unico universale nella misura del 50% ed è d'accordo a che tale beneficio economico venga percepito dal sig. ( Alla luce di ciò preme Parte_2 considerare che riguardo al mantenimento di in aggiunta agli € Persona_1
2 100,00 che eroga il sig. devono sommarsi anche gli € Parte_2
100/200, che gli dà la sig.ra , oltre gli € 200,00 dell'assegno Parte_1 unico universale).
6) In merito alle spese straordinarie ognuno dei genitori contribuirà in misura pari al 50% al pagamento delle spese straordinarie. Le spese straordinarie dovranno quindi essere ripartite nella misura del 50% per ciascuno, secondo il seguente schema: -Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e) spese mediche indifferibili ed urgenti;
f) spese mediche per cicli di logopedia solo in caso di liste di attesa superiori a tre mesi presso strutture pubbliche;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
e) spese per l'acquisto di apparecchi ortodontici, occhiali da vista e attrezzature di carattere sanitario;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con o senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) spese per campo scuola;
d) spese per il conseguimento della patente di guida.;
7) Le parti si danno reciprocamente atto di avere raggiunto ognuno la propria indipendenza economica
3 8)-Ogni spesa e competenza difensiva stragiudiziale e giudiziale rispettivamente sostenuta dalle parti deve intendersi compensata;
”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 2129/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 5 luglio 2025 e sottoscritto il 3 luglio
2025 e riportate in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Monreale al n. 2 p.
I, dell'anno 2005).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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