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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Geronimo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Teresa Cutrone, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: qualificazione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato “ininterrottamente la propria attività lavorativa a far data dal 9.9.2019, svolgendo di fatto mansioni corrispondenti al profilo professionale di Dirigente Psicologo, come da CCNL Area Sanità”, in forza delle borse di studio di cui alla Contr deliberazione n. 1312 del 9.6.2017 e di cui alla deliberazione del DG n. 124 del 12.2.2021, rispettivamente, finalizzate al progetto di potenziamento della
[...]
Parte_2
, e che “quelle che solo formalmente vengono qualificate
[...] come borse di studio si sono concretizzate, in realtà, come unico rapporto di lavoro subordinato, decorrente dal 9.9.2019 e tutt'ora in corso”, in relazione a quanto specificatamente evidenziato nel ricorso introduttivo, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: a) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza iniziale dal 09/09/2019, ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
b) per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 corrente in Lecce (LE) alla via Miglietta n. 5, a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze retributive – ivi compresa la tredicesima mensilità e il TFR - tra le somme percepite nel corso del rapporto e gli importi spettanti in relazione alle mansioni concretamente svolte di dirigente psicologo in forza del CCNL dell'AREA della Sanità, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva o risarcimento danno, da conteggiarsi in separato giudizio;
1 L' costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. L' altresì costituitosi, ha così concluso: “nel caso in cui dovesse essere CP_2 accertata la fondatezza delle ragioni attoree, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'adeguamento contributivo/retributivo dovuto all' e al ricorrente e CP_2 delle conseguenti sanzioni civili, nella misura quantificata dall'Ente stesso”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, le pretese retributive e contributive azionate nel presente giudizio presuppongono la riconduzione delle prestazioni lavorative rese dalla all'alveo di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Pt_1
Secondo la prospettazione attorea, sebbene l'attività lavorativa dedotta in lite fosse stata formalmente prestata in funzione e nell'ambito delle borse di studio assegnatele, la lavoratrice in parola sarebbe stata sottoposta, nello svolgimento delle “mansioni di psicologa-psicoterapeuta specializzata nel settore dei disturbi evolutivi”, “… sin dall'inizio al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Responsabile” della UOC di neuropsichiatria infantile dell' tanto che, tra l'altro: Parte_3
è stata adibita da sempre ai compiti ordinari ed istituzionali dell'azienda nel campo delle patologie neuropsichiatriche infantili tali compiti, del tutto strumentali al raggiungimento di fini istituzionali della (ed in Pt_2 generale dell'Ente), sono stati espletati da sempre presso il Poliambulatorio dell'ex ospedale
Vito Fazzi di durante l'orario di servizio, coincidente con l'orario in cui è consentito CP_1
l'accesso in struttura all'utenza le prestazioni lavorative richieste all'istante sono in tutto e per tutto inserite nell'organizzazione del datore di lavoro e legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescinde completamente da qualsiasi sua autonoma decisione, per rispondere soltanto a scelte organizzative dell'ente, alle quali la psicologa deve attenersi. Solo la
Responsabile della U.O.C., unico superiore gerarchico e funzionale, può decidere modifiche delle mansioni in corso di rapporto ed autorizzare variazioni dei giorni di lavoro in base alle esigenze degli utenti in osservazione (es. lavorare il lunedì anziché il martedì), modifiche degli orari di apertura e chiusura del con conseguenti modifiche sull'articolazione Parte_4 dell'orario di lavoro settimanale e dei turni di servizio anche l'orario di lavoro è eterodeterminato, essendo peraltro soggetto a controllo delle presenze alla stessa stregua di ogni altro dipendente dell'azienda la retribuzione è predeterminata in misura pari ad 1/12 dell'ammontare complessivo annuo della borsa di studio (euro 25.000) e viene corrisposta a cadenza periodica (il giorno 27 di ogni mese), a prescindere dagli obiettivi e dai risultati conseguiti dalla lavoratrice. alla prestatrice di lavoro spetta comunicare alla Responsabile della U.O.C. le assenze per malattia e per ogni altra motivazione, inoltrare richieste di ferie e permessi preventivamente, verbalmente o a mezzo WhatsApp nel caso di ferie, permessi e di ogni altra assenza di breve periodo la lavoratrice continua a percepire la retribuzione ma deve recuperare al rientro il debito orario maturato.
2 Ciò posto, giova rammentare che la individuazione dei criteri distintivi del rapporto di lavoro autonomo rispetto al rapporto di lavoro di lavoro dipendente è di matrice eminentemente giurisprudenziale: con un orientamento ormai costante, la Corte di Cassazione ha affermato l'essenzialità della subordinazione quale carattere distintivo del lavoro subordinato, intesa come “posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni” (cfr. Cass. 2.10.2020, n. 21194; Cass.19 febbraio 2016, n. 3303; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3594; Cass. 5 maggio 2010, n. 10833). In altri termini, l'elemento della subordinazione costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze da valutarsi complessivamente, tra le quali assume speciale importanza il vincolo della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale discende dall'emanazione di ordini specifici, e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 20 ottobre 2019, n. 27725). In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all'interno di un rapporto di lavoro concreta una fattispecie di lavoro subordinato, quali l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la corresponsione di retribuzione fissa, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo dei confronti di altri dipendenti, nel senso che non possono assumere rilievo determinante, ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (cfr. Cass. 2 ottobre 2020, n. 21194; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Tali elementi devono, comunque, essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alle modalità della sua attuazione: con riferimento in particolare ad una prestazione professionale, quale quella in esame, deve essere sottolineato che acquista valore preminente il livello di etero-organizzazione della prestazione, nel senso se l'attività risulti soltanto coordinata con l'attività dell'asserito datore di lavoro o dipenda direttamente dall'interesse del datore. Ciò in quanto l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile per la natura intellettuale o professionale delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. 23 aprile 2018, n. 9961 in tema di lavoro giornalistico;
vds. altresì Cassazione civile sez. lav., 24.7.2020, n. 15922, secondo cui “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione
3 lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività. Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato”). Più specificatamente, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di professione medica o paramedica, per la peculiarità dell'attività, ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico - concretizzantesi in ordini e direttive - e del potere disciplinare: invero, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata, appunto, in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico o del paramedico con quella del preteso datore di lavoro, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse di quest'ultimo, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. 20 settembre 2019, n. 23520:
“…i fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del 2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui questa Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie).
6.3. Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni
4 lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”). In applicazione dei principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, la medesima giurisprudenza ha, poi, reiteratamente puntualizzato che grava sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 5.7.2021, n. 18943, Cass. n. 11937/2009);
Tanto premesso in termini generali, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non valgono ad asseverare le allegazioni attoree. In primo luogo, occorre rilevare come le finalità perseguite dai progetti regionali cui ineriscono gli incarichi sottesi alle borse di studio per cui è causa (segnatamente:
“Obiettivo 1: Fornire supporto alle famiglie con una presa in carico dei loro bisogni di informazione e di aiuto nella gestione della patologia neuropsichica dei loro figli. Obiettivo 2: Creare sul territorio un'alleanza strategica con le agenzie che si occupano di disabilità psichica, rivolta a migliorare la qualità della vita dei minori con problematiche neuropsichiche e dei loro contesti sociali e familiari. Metodologia di intervento: Avviare l'applicazione dei Protocolli
Diagnostico Terapeutico Riabilitativi (PDTA) scientificamente validati nella presa in carico di bambini e adolescenti con le suddette patologie. Favorire e curare l'accoglienza dei genitori condividendo ansie e preoccupazioni della quotidianità cogliendo anche potenzialità e competenze intra-familiari (ciò presuppone una conoscenza dell'ambiente sociale di riferimento, le dinamiche relazionali educativo-culturali e stili di vita); Condividere il progetto terapeutico riabilitativo, utilizzando i genitori come risorsa con incontri di informazione-formazione allo scopo di modificare le loro abilità, prevenire ansie e depressioni, cercando di dare loro gli strumenti tecnici per affrontare le numerosissime difficoltà. Effettuare un controllo sulle strutture del privato convenzionato che erogano prestazioni, creando efficaci strategie collaborative nell'ottica di un miglioramento reciproco dell'offerta pubblico-privato”. … “Applicazione dei Protocolli Diagnostico-Terapeutico-Riabilitativi nella presa in carico di bambini e adolescenti affetti da ASD, consentendo la prosecuzione degli interventi in atto di neuropsicomotricità, logopedia, terapia di gruppo per i pazienti e per i genitori, parent training;
Fornire supporto alle famiglie mediante una risposta ai loro bisogni di informazione e con interventi psicoeducazionali mirati a migliorare la gestione dei comportamenti/problema dei figli;
Favorire gli interventi di rete con le agenzie (scuola, associazioni) che si occupano di disabilità psichica;
Costruzione di un registro epidemiologico informatizzato dei pazienti affetti da disturbi dello spettro dell'autismo in età evolutiva;
Effettuare i richiesti interventi, così come previsti dagli accordi Cont contrattuali stipulati da questa , di monitoraggio e controllo sulle attività ambulatoriali e domiciliari rese dalle strutture del privato accreditato”), siano privi di valenza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dedotti in lite, non potendosi sotto tale profilo ascrivere decisivo rilievo al fatto che la ricorrente abbia svolto “attività psicologa- psicoterapeuta specializzata nel settore dei disturbi evolutivi” (segnatamente:
“prestazioni professionali in psicodiagnostica e psicoterapia in favore dei minori affetti dai precitati disturbi nonché attività di supporto e aiuto delle famiglie nella gestione delle
5 patologie neuropsichiche dei loro figli”), ovvero “compiti ordinari ed istituzionali dell'azienda nel campo delle patologie neuropsichiatriche infantili”), laddove l'espletamento di dette prestazioni professionali può ugualmente correlarsi all'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, così come ugualmente non può Contr direttamente incidere sulla qualificazione che viene in rilievo, né il fatto che l' possa aver fatto ricorso allo strumento delle borse di studio per implementare le risorse necessarie per garantire i servizi dell'UOC di Neuropsichiatria infantile, né “il fatto che la finalità formativa e di addestramento professionale sia passata in second'ordine” (laddove, a tale riguardo, la circostanza che le modalità di espletamento dell'attività lavorativa non siano risultate coerenti con la fattispecie negoziale di riferimento non può, di per sé valere, a ricondurre le relative prestazione ad un rapporto di lavoro di natura subordinata).
Quanto alla ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative della particolare valenza probatoria può ascriversi al contributo di Pt_1 conoscenza offerto da ove si consideri che la stessa, quale Controparte_4
“dirigente della UOC di neuropsichiatria infantile dal 2021 con incarico di facente funzione e da novembre 2023 con incarico di direttore di SC”, ha avuto certamente modo di monitorare le vicende lavorative della medesima in maniera diretta e Pt_1 continuativa. Né risultano, sotto tale profilo, allegate (o evincibili sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie) specifiche circostanze utili a minare l'affidabilità della testimone in parola o a far emergere, in relazione a quest'ultima, situazioni di contrasto o interessi convergenti con le parti del presente giudizio. In particolare, la precitata ha significativamente specificato, in termini CP_4 inconciliabili con la natura subordinata dei rapporti di lavoro prospettata nel ricorso, che: ADR: i borsisti avevano un impegno orario settimanale di circa 20 ore;
in genere distribuivano tali ore in due, tre giorni a settimana;
sceglievano loro le giornate liberamente;
ADR: ogni variazione veniva comunicata in segreteria, oppure a me, per poter disdire gli appuntamenti già fissati con i vari pazienti;
per le variazioni, i borsisti non avevano necessità di autorizzazione, si limitavano a darne comunicazione;
gli strutturati invece sono tenuti a chiedere le autorizzazioni per le assenze;
le ore di assenza dei borsisti non venivano recuperate;
al più si cercava di inserire i pazienti previsti nelle giornate di assenze nelle giornate successive per evitare disservizi;
ADR: i borsisti prendevano due settimane di ferie, ovvero di sospensione delle loro attività, nel periodo estivo e una settimana nel periodo natalizio, in coincidenza con la riduzione di attività del servizio;
i borsisti mi informavano sulle loro assenze verbalmente, senza chiedere un'autorizzazione, che peraltro io non avrei potuto negare, non essendo nelle mie competenze;
non è mai capitato che io disattendessi le indicazioni sulle assenze datemi dai borsisti;
in caso di assenza per malattia, informavano me e la segreteria, ma non trasmettevano il certificato medico;
ADR: la programmazione delle visite era condivisa e concordata con il personale strutturato, ciò sulla base della lista di attesa in cui sono inseriti i minori per la valutazione psicodiagnostica;
ADR: i borsisti erano tenuti ad attingere i pazienti dalla lista CAT, seguendo l'ordine cronologico degli inserimenti;
ero io a indicare ai borsisti le precedenze, in caso di bambini per i quali era necessaria una diagnosi precoce;
in tal caso ero, quindi, io a segnalare ai borsisti i casi da trattare in priorità; i borsisti seguivano linee guida e protocolli;
6 ADR: non ho mai esercitato alcun tipo di controllo sul loro operato, né ho mai redarguito in alcun modo i borsisti;
ciò anche perché i borsisti hanno sempre operato in maniera del tutto corretta;
In relazione a quanto dappresso virgolettato, dunque, traspare come la - Pt_1 nell'esecuzione delle prestazioni lavorative rese nell'ambito delle predette borse di studio
- fosse esclusivamente tenuta a conformare la propria attività lavorativa alle coordinate Cont operative scaturenti dall'inserimento dei pazienti nelle liste di attesa predisposte dall' per la valutazione psicodiagnostica, seguendo l'ordine cronologico degli inserimenti e dando la priorità ai minori necessitanti una diagnosi precoce, secondo le segnalazioni promananti dal dirigente della UOC di riferimento, potendo, per il resto, programmare ed organizzare la propria attività autonomamente, senza la previsione di un numero minimo di valutazioni psicodiagnostiche da svolgere e senza ulteriori indicazioni da parte di chicchessia. Inoltre, è specificatamente risultato come l'operato della borsista in parola non fosse soggetto ad alcun tipo di controllo da parte del dirigente della UOC e, per altro verso, come la stessa borsista, nell'ambito di un monte orario preventivato - e, se pure, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico della struttura ospedaliera di riferimento - potesse autonomamente stabilire la collocazione temporale delle proprie ore di lavoro giornaliere e altresì scegliere liberamente le giornate della settimana in cui svolgere la propria attività lavorativa. Né vi è, peraltro, modo di addivenire ad una diversa ricostruzione fattuale degli aspetti sin qui scrutinati sulla scorta delle ulteriori testimonianze acquisite, ove si consideri che tanto (al pari della ricorrente, già titolare di borsa di studio, Persona_1 quale terapista della neuro e psicomotricità), quanto (dipendente Persona_2 Contr
quale dirigente psicologa del servizio di neuropsichiatria infantile) hanno, in termini convergenti chiarito - la prima - che “i casi da noi seguiti erano relativi ad una lista di pazienti formata a seguito di visita neuro psichiatrica effettuata dal medico;
seguivamo l'ordine di inserimento in lista dei pazienti e su indicazione del medico prendevamo in carico anche i bambini molto piccoli, che, secondo i protocolli, hanno la precedenza nella somministrazione delle terapie” - la seconda - che “ADR: la ricorrente operava come borsista per il CAT;
in concreto, seguendo i protocolli, somministrava i test per le valutazioni diagnostiche;
curava il piano riabilitativo individuale;
si occupava della terapia, partecipando agli incontri, facendo dei colloqui di supporto con i genitori;
i pazienti del CAT vengono inviati a dai vari distretti, ove vengono poi valutati dal medico di neuro CP_1 psichiatra infantile che “apre” la cartella;
il minore viene quindi inserito nella lista d'attesa; dopo di ché la responsabile della neuropsichiatria I., ovvero la , affida l'incarico CP_4 relativo al singolo paziente alla psicologa borsista, che programma l'attività per la valutazione, per gli incontri e per gli altri passaggi previsti dal protocollo, fissando i relativi appuntamenti;
la durata e il numero degli incontri varia da caso a caso e ciò è valutato direttamente dalla psicologa”, senza fornire ulteriori specificazioni utili a far emergere che la fosse soggetta ad un diverso - ed eventualmente più penetrante - ruolo di Pt_1 direzione e controllo da parte della medesima o di altri referenti dell'azienda CP_4 sanitaria;
nonché, al contempo, evidenziando come la programmazione dell'attività per la valutazione, per gli incontri e per gli altri adempimenti previsti dal protocollo venisse significativamente operata direttamente dalla stessa che, appunto, si curava di Pt_1
7 fissare i relativi appuntamenti, valutando personalmente la durata e il numero degli incontri da programmare. Dovendosi, in ragione di quanto dappresso evidenziato, ricondurre le coordinate operative sull'ordine dei pazienti da sottoporre a valutazione psicodiagnostica all'esercizio di un semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, concretantesi in mere direttive di carattere generale, scevre da ordini specifici ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, e, quindi, compatibile con la tipologia di rapporto di lavoro autonomo che viene in rilievo, le circostanze di fatto sopra riepilogate non risultano, dunque, utili in alcun modo a far emergere la sussistenza e l'esercizio di un Contr potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dell' convenuta, su cui eventualmente fondare la natura subordinata dei rapporti di lavoro per cui è causa. Né, ancora, il vincolo della subordinazione può essere evinto, in via indiretta, tramite i criteri sussidiali specificati nel ricorso introduttivo. A tale riguardo, la circostanza che la (al netto delle prestazioni lavorative Pt_1 rese in smart working) espletasse la propria attività presso il poliambulatorio dell'ospedale Vito Fazzi (e ciò durante l'orario in cui è consentito l'accesso in struttura all'utenza) ben si concilia con la necessità di coordinare le attività diagnostiche e terapeutiche correlate al piano individuale dei singoli assistiti, implicanti il coinvolgimento, pressoché contestuale, di molteplici figure professionali operanti nel poliambulatorio. Inoltre, la circostanza che la Responsabile della U.O.C. ricevesse comunicazione da parte dei borsisti relativamente alle variazioni delle giornate di lavoro preventivate si spiega in rapporto alla necessità per l'azienda di avvisare tempestivamente le famiglie dei minori interessati al test psicodiagnostici e di riprogrammare i relativi appuntamenti, né risulta che dette variazioni fossero sottoposte al vaglio autorizzativo da parte della medesima Responsabile (vds. dichiarazioni : “per le variazioni, i borsisti non CP_4 avevano necessità di autorizzazione, si limitavano a darne comunicazione”). Le medesime considerazioni valgono in relazione al fatto che gli stessi borsisti comunicassero all'azienda convenuta le proprie assenze “per malattia e per ogni altra motivazione”, venendo in rilievo la medesima esigenza organizzativa di riprogrammazione delle convocazioni degli assistiti. Al contempo, la circostanza che la compilasse degli appositi fogli presenza Pt_1 recanti l'orario giornaliero di entrata e di uscita non vale in alcun modo ad asseverare il Contr fatto che la stessa fosse tenuta a rispettare un orario di lavoro predeterminato dall' ove si consideri che i borsisti, per un verso, svolgendo attività lavorativa sulla base di un monte ore assegnato, avessero in ogni caso necessità di attestarne il rispetto e, per altro verso, (come già sopra evidenziato) avessero la libertà di scegliere la collocazione temporale delle proprie prestazioni lavorative nei termini già dappresso evidenziati. Né è risultato (in termini confliggenti con la ricostruzione attorea e, di riflesso, con la natura subordinata dei rapporti di lavori dedotti in lite) che la abbisognasse di Pt_1 apposita autorizzazione per beneficiare nel periodo estivo di due settimane (e nel periodo natalizio di una settimana) di sospensione dell'attività lavorativa. A tale riguardo non possono, infatti, non privilegiarsi le dichiarazioni della testimone
(secondo cui “i borsisti prendevano due settimane di ferie, ovvero di sospensione CP_4 delle loro attività, nel periodo estivo e una settimana nel periodo natalizio, in coincidenza con la
8 riduzione di attività del servizio;
i borsisti mi informavano sulle loro assenze verbalmente, senza chiedere un'autorizzazione, che peraltro io non avrei potuto negare, non essendo nelle mie competenze”), laddove le dichiarazioni di segno parzialmente contrario rese dalla testimone (“chiedevamo l'autorizzazione al dirigente per poter fruire di ferie sempre Per_1 verbalmente”), oltre che risultare scarsamente affidabili, avendo la medesima Per_1 promosso analogo contenzioso nei confronti dell' per far valere la natura CP_1 subordinata dell'attività lavorativa da lei espletata quale borsista, mal si conciliano con le precisazioni fornite dalla lavoratrice in parola, secondo cui “non ci sono mai stati forniti dei moduli per le richieste di ferie” (mentre “da quando sono dipendente, utilizzo un modulo per chiedere le ferie”) e secondo cui “facevo la mia richiesta individualmente, senza mettermi preventivamente d'accordo con gli altri”. Infine, la circostanza che i pagamenti dell'assegno di studio avvenissero con cadenza mensile risulta priva di univoca valenza ai fini della qualificazione giuridica delle prestazioni dedotte in lite, rispondendo essa alla durata annuale dell'incarico e alla correlata esigenza della lavoratrice di maturare il diritto ai compensi già nello svolgersi del rapporto di lavoro. In ragione di tutto quanto dappresso riepilogato, è in conclusione da ritenere che la parte ricorrente, gravata dal relativo onere, non abbia fornito adeguata dimostrazione della natura subordinata dell'attività lavorativa dedotta in lite, con il corollario che la domanda attorea non può, dunque, che risultare, sotto tale assorbente profilo, priva di sbocco. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in lite, evincibile dai precedenti di merito prodotti dalla parte ricorrente, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta, con atto depositato il 29.6.2023, da nei confronti dell' e nel contraddittorio con Parte_1 CP_1
l' così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite. CP_2
Lecce, il 29 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Geronimo, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Teresa Cutrone, resistente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabrizia Florio, resistente;
oggetto: qualificazione;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 29.6.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, deducendo di aver prestato “ininterrottamente la propria attività lavorativa a far data dal 9.9.2019, svolgendo di fatto mansioni corrispondenti al profilo professionale di Dirigente Psicologo, come da CCNL Area Sanità”, in forza delle borse di studio di cui alla Contr deliberazione n. 1312 del 9.6.2017 e di cui alla deliberazione del DG n. 124 del 12.2.2021, rispettivamente, finalizzate al progetto di potenziamento della
[...]
Parte_2
, e che “quelle che solo formalmente vengono qualificate
[...] come borse di studio si sono concretizzate, in realtà, come unico rapporto di lavoro subordinato, decorrente dal 9.9.2019 e tutt'ora in corso”, in relazione a quanto specificatamente evidenziato nel ricorso introduttivo, ha chiesto al giudice del lavoro adito di: a) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la convenuta è intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza iniziale dal 09/09/2019, ovvero dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa;
b) per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 corrente in Lecce (LE) alla via Miglietta n. 5, a corrispondere, in favore della ricorrente, le differenze retributive – ivi compresa la tredicesima mensilità e il TFR - tra le somme percepite nel corso del rapporto e gli importi spettanti in relazione alle mansioni concretamente svolte di dirigente psicologo in forza del CCNL dell'AREA della Sanità, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, con i limiti di cui all'art. 22, comma 36, della L. 724/1994, dal giorno della maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo, nonché alla conseguente regolarizzazione contributiva o risarcimento danno, da conteggiarsi in separato giudizio;
1 L' costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. L' altresì costituitosi, ha così concluso: “nel caso in cui dovesse essere CP_2 accertata la fondatezza delle ragioni attoree, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'adeguamento contributivo/retributivo dovuto all' e al ricorrente e CP_2 delle conseguenti sanzioni civili, nella misura quantificata dall'Ente stesso”. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Come anticipato in premessa, le pretese retributive e contributive azionate nel presente giudizio presuppongono la riconduzione delle prestazioni lavorative rese dalla all'alveo di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Pt_1
Secondo la prospettazione attorea, sebbene l'attività lavorativa dedotta in lite fosse stata formalmente prestata in funzione e nell'ambito delle borse di studio assegnatele, la lavoratrice in parola sarebbe stata sottoposta, nello svolgimento delle “mansioni di psicologa-psicoterapeuta specializzata nel settore dei disturbi evolutivi”, “… sin dall'inizio al potere direttivo, organizzativo e di controllo della Responsabile” della UOC di neuropsichiatria infantile dell' tanto che, tra l'altro: Parte_3
è stata adibita da sempre ai compiti ordinari ed istituzionali dell'azienda nel campo delle patologie neuropsichiatriche infantili tali compiti, del tutto strumentali al raggiungimento di fini istituzionali della (ed in Pt_2 generale dell'Ente), sono stati espletati da sempre presso il Poliambulatorio dell'ex ospedale
Vito Fazzi di durante l'orario di servizio, coincidente con l'orario in cui è consentito CP_1
l'accesso in struttura all'utenza le prestazioni lavorative richieste all'istante sono in tutto e per tutto inserite nell'organizzazione del datore di lavoro e legate a parametri temporali e quantitativi la cui determinazione prescinde completamente da qualsiasi sua autonoma decisione, per rispondere soltanto a scelte organizzative dell'ente, alle quali la psicologa deve attenersi. Solo la
Responsabile della U.O.C., unico superiore gerarchico e funzionale, può decidere modifiche delle mansioni in corso di rapporto ed autorizzare variazioni dei giorni di lavoro in base alle esigenze degli utenti in osservazione (es. lavorare il lunedì anziché il martedì), modifiche degli orari di apertura e chiusura del con conseguenti modifiche sull'articolazione Parte_4 dell'orario di lavoro settimanale e dei turni di servizio anche l'orario di lavoro è eterodeterminato, essendo peraltro soggetto a controllo delle presenze alla stessa stregua di ogni altro dipendente dell'azienda la retribuzione è predeterminata in misura pari ad 1/12 dell'ammontare complessivo annuo della borsa di studio (euro 25.000) e viene corrisposta a cadenza periodica (il giorno 27 di ogni mese), a prescindere dagli obiettivi e dai risultati conseguiti dalla lavoratrice. alla prestatrice di lavoro spetta comunicare alla Responsabile della U.O.C. le assenze per malattia e per ogni altra motivazione, inoltrare richieste di ferie e permessi preventivamente, verbalmente o a mezzo WhatsApp nel caso di ferie, permessi e di ogni altra assenza di breve periodo la lavoratrice continua a percepire la retribuzione ma deve recuperare al rientro il debito orario maturato.
2 Ciò posto, giova rammentare che la individuazione dei criteri distintivi del rapporto di lavoro autonomo rispetto al rapporto di lavoro di lavoro dipendente è di matrice eminentemente giurisprudenziale: con un orientamento ormai costante, la Corte di Cassazione ha affermato l'essenzialità della subordinazione quale carattere distintivo del lavoro subordinato, intesa come “posizione tecnico-gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni” (cfr. Cass. 2.10.2020, n. 21194; Cass.19 febbraio 2016, n. 3303; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3594; Cass. 5 maggio 2010, n. 10833). In altri termini, l'elemento della subordinazione costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze da valutarsi complessivamente, tra le quali assume speciale importanza il vincolo della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, quale discende dall'emanazione di ordini specifici, e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 20 ottobre 2019, n. 27725). In relazione a tale criterio, assumono valore sussidiario gli altri elementi la cui presenza all'interno di un rapporto di lavoro concreta una fattispecie di lavoro subordinato, quali l'inserimento continuativo e sistematico del lavoratore nell'organizzazione d'impresa, la mancanza di rischio in capo al prestatore di lavoro, la continuità e regolarità di esecuzione della prestazione, la corresponsione di retribuzione fissa, il vincolo di orario per l'esecuzione della prestazione, la sussistenza di un potere dispositivo dei confronti di altri dipendenti, nel senso che non possono assumere rilievo determinante, ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa (cfr. Cass. 2 ottobre 2020, n. 21194; Cass. 19 aprile 2010, n. 9252; Cass. 17 aprile 2009, n. 9256). Tali elementi devono, comunque, essere apprezzati con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alle modalità della sua attuazione: con riferimento in particolare ad una prestazione professionale, quale quella in esame, deve essere sottolineato che acquista valore preminente il livello di etero-organizzazione della prestazione, nel senso se l'attività risulti soltanto coordinata con l'attività dell'asserito datore di lavoro o dipenda direttamente dall'interesse del datore. Ciò in quanto l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile per la natura intellettuale o professionale delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto (cfr. Cass. 23 aprile 2018, n. 9961 in tema di lavoro giornalistico;
vds. altresì Cassazione civile sez. lav., 24.7.2020, n. 15922, secondo cui “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione
3 lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività. Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre accertare se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e perciò con l'inserimento nell'organizzazione di questo, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante, essendo compatibili sia con il rapporto di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato”). Più specificatamente, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di professione medica o paramedica, per la peculiarità dell'attività, ha ritenuto insufficiente il ricorso esclusivo ai parametri dell'esercizio da parte del datore di lavoro del potere gerarchico - concretizzantesi in ordini e direttive - e del potere disciplinare: invero, in tali ipotesi, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata, appunto, in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico o del paramedico con quella del preteso datore di lavoro, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse di quest'ultimo, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (cfr. Cass. 20 settembre 2019, n. 23520:
“…i fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari. In particolare, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione continua del datore di lavoro, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo, cioè l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere verificata mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice di merito deve individuare attribuendo prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto (Cass. n. 14573 del 2012, nel caso esaminato con tale pronuncia questa Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito, che aveva desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro di un medico presso una casa di cura dalla natura delle mansioni assegnategli, prive di autonomo contenuto professionale, giacché interamente predeterminate dai sanitari sopraordinati e meramente esecutive delle loro prescrizioni;
conf. Cass. 19568 del 2013; v. pure Cass. n. 10043 del 2004, con cui questa Corte ha ritenuto assente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello svolto da due medici all'interno di una clinica privata sulla base di indici quali il loro inserimento in turni lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, l'obbligo di rimettersi alla pianificazione dell'amministrazione della clinica in ordine alla fruizione delle ferie).
6.3. Dunque, con particolare riferimento a coloro che esercitano la professione medica, la giurisprudenza di legittimità, proprio in casi in cui non era agevole fare riferimento agli ordinari parametri della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore, ha ritenuto correttamente motivate le pronunzie di merito che hanno riconosciuto la natura subordinata del rapporto dei medici svolto in cliniche private sulla base di indici, quali il loro inserimento in turni
4 lavorativi predisposti dalla clinica, la sottoposizione a direttive circa lo svolgimento dell'attività, pur tenuto conto che la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della etero-organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa”). In applicazione dei principi generali in tema di riparto degli oneri probatori, la medesima giurisprudenza ha, poi, reiteratamente puntualizzato che grava sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (cfr. Cassazione civile sez. lav., 5.7.2021, n. 18943, Cass. n. 11937/2009);
Tanto premesso in termini generali, ritiene questo giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non valgono ad asseverare le allegazioni attoree. In primo luogo, occorre rilevare come le finalità perseguite dai progetti regionali cui ineriscono gli incarichi sottesi alle borse di studio per cui è causa (segnatamente:
“Obiettivo 1: Fornire supporto alle famiglie con una presa in carico dei loro bisogni di informazione e di aiuto nella gestione della patologia neuropsichica dei loro figli. Obiettivo 2: Creare sul territorio un'alleanza strategica con le agenzie che si occupano di disabilità psichica, rivolta a migliorare la qualità della vita dei minori con problematiche neuropsichiche e dei loro contesti sociali e familiari. Metodologia di intervento: Avviare l'applicazione dei Protocolli
Diagnostico Terapeutico Riabilitativi (PDTA) scientificamente validati nella presa in carico di bambini e adolescenti con le suddette patologie. Favorire e curare l'accoglienza dei genitori condividendo ansie e preoccupazioni della quotidianità cogliendo anche potenzialità e competenze intra-familiari (ciò presuppone una conoscenza dell'ambiente sociale di riferimento, le dinamiche relazionali educativo-culturali e stili di vita); Condividere il progetto terapeutico riabilitativo, utilizzando i genitori come risorsa con incontri di informazione-formazione allo scopo di modificare le loro abilità, prevenire ansie e depressioni, cercando di dare loro gli strumenti tecnici per affrontare le numerosissime difficoltà. Effettuare un controllo sulle strutture del privato convenzionato che erogano prestazioni, creando efficaci strategie collaborative nell'ottica di un miglioramento reciproco dell'offerta pubblico-privato”. … “Applicazione dei Protocolli Diagnostico-Terapeutico-Riabilitativi nella presa in carico di bambini e adolescenti affetti da ASD, consentendo la prosecuzione degli interventi in atto di neuropsicomotricità, logopedia, terapia di gruppo per i pazienti e per i genitori, parent training;
Fornire supporto alle famiglie mediante una risposta ai loro bisogni di informazione e con interventi psicoeducazionali mirati a migliorare la gestione dei comportamenti/problema dei figli;
Favorire gli interventi di rete con le agenzie (scuola, associazioni) che si occupano di disabilità psichica;
Costruzione di un registro epidemiologico informatizzato dei pazienti affetti da disturbi dello spettro dell'autismo in età evolutiva;
Effettuare i richiesti interventi, così come previsti dagli accordi Cont contrattuali stipulati da questa , di monitoraggio e controllo sulle attività ambulatoriali e domiciliari rese dalle strutture del privato accreditato”), siano privi di valenza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro dedotti in lite, non potendosi sotto tale profilo ascrivere decisivo rilievo al fatto che la ricorrente abbia svolto “attività psicologa- psicoterapeuta specializzata nel settore dei disturbi evolutivi” (segnatamente:
“prestazioni professionali in psicodiagnostica e psicoterapia in favore dei minori affetti dai precitati disturbi nonché attività di supporto e aiuto delle famiglie nella gestione delle
5 patologie neuropsichiche dei loro figli”), ovvero “compiti ordinari ed istituzionali dell'azienda nel campo delle patologie neuropsichiatriche infantili”), laddove l'espletamento di dette prestazioni professionali può ugualmente correlarsi all'instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo, così come ugualmente non può Contr direttamente incidere sulla qualificazione che viene in rilievo, né il fatto che l' possa aver fatto ricorso allo strumento delle borse di studio per implementare le risorse necessarie per garantire i servizi dell'UOC di Neuropsichiatria infantile, né “il fatto che la finalità formativa e di addestramento professionale sia passata in second'ordine” (laddove, a tale riguardo, la circostanza che le modalità di espletamento dell'attività lavorativa non siano risultate coerenti con la fattispecie negoziale di riferimento non può, di per sé valere, a ricondurre le relative prestazione ad un rapporto di lavoro di natura subordinata).
Quanto alla ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative della particolare valenza probatoria può ascriversi al contributo di Pt_1 conoscenza offerto da ove si consideri che la stessa, quale Controparte_4
“dirigente della UOC di neuropsichiatria infantile dal 2021 con incarico di facente funzione e da novembre 2023 con incarico di direttore di SC”, ha avuto certamente modo di monitorare le vicende lavorative della medesima in maniera diretta e Pt_1 continuativa. Né risultano, sotto tale profilo, allegate (o evincibili sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie) specifiche circostanze utili a minare l'affidabilità della testimone in parola o a far emergere, in relazione a quest'ultima, situazioni di contrasto o interessi convergenti con le parti del presente giudizio. In particolare, la precitata ha significativamente specificato, in termini CP_4 inconciliabili con la natura subordinata dei rapporti di lavoro prospettata nel ricorso, che: ADR: i borsisti avevano un impegno orario settimanale di circa 20 ore;
in genere distribuivano tali ore in due, tre giorni a settimana;
sceglievano loro le giornate liberamente;
ADR: ogni variazione veniva comunicata in segreteria, oppure a me, per poter disdire gli appuntamenti già fissati con i vari pazienti;
per le variazioni, i borsisti non avevano necessità di autorizzazione, si limitavano a darne comunicazione;
gli strutturati invece sono tenuti a chiedere le autorizzazioni per le assenze;
le ore di assenza dei borsisti non venivano recuperate;
al più si cercava di inserire i pazienti previsti nelle giornate di assenze nelle giornate successive per evitare disservizi;
ADR: i borsisti prendevano due settimane di ferie, ovvero di sospensione delle loro attività, nel periodo estivo e una settimana nel periodo natalizio, in coincidenza con la riduzione di attività del servizio;
i borsisti mi informavano sulle loro assenze verbalmente, senza chiedere un'autorizzazione, che peraltro io non avrei potuto negare, non essendo nelle mie competenze;
non è mai capitato che io disattendessi le indicazioni sulle assenze datemi dai borsisti;
in caso di assenza per malattia, informavano me e la segreteria, ma non trasmettevano il certificato medico;
ADR: la programmazione delle visite era condivisa e concordata con il personale strutturato, ciò sulla base della lista di attesa in cui sono inseriti i minori per la valutazione psicodiagnostica;
ADR: i borsisti erano tenuti ad attingere i pazienti dalla lista CAT, seguendo l'ordine cronologico degli inserimenti;
ero io a indicare ai borsisti le precedenze, in caso di bambini per i quali era necessaria una diagnosi precoce;
in tal caso ero, quindi, io a segnalare ai borsisti i casi da trattare in priorità; i borsisti seguivano linee guida e protocolli;
6 ADR: non ho mai esercitato alcun tipo di controllo sul loro operato, né ho mai redarguito in alcun modo i borsisti;
ciò anche perché i borsisti hanno sempre operato in maniera del tutto corretta;
In relazione a quanto dappresso virgolettato, dunque, traspare come la - Pt_1 nell'esecuzione delle prestazioni lavorative rese nell'ambito delle predette borse di studio
- fosse esclusivamente tenuta a conformare la propria attività lavorativa alle coordinate Cont operative scaturenti dall'inserimento dei pazienti nelle liste di attesa predisposte dall' per la valutazione psicodiagnostica, seguendo l'ordine cronologico degli inserimenti e dando la priorità ai minori necessitanti una diagnosi precoce, secondo le segnalazioni promananti dal dirigente della UOC di riferimento, potendo, per il resto, programmare ed organizzare la propria attività autonomamente, senza la previsione di un numero minimo di valutazioni psicodiagnostiche da svolgere e senza ulteriori indicazioni da parte di chicchessia. Inoltre, è specificatamente risultato come l'operato della borsista in parola non fosse soggetto ad alcun tipo di controllo da parte del dirigente della UOC e, per altro verso, come la stessa borsista, nell'ambito di un monte orario preventivato - e, se pure, compatibilmente con gli orari di apertura al pubblico della struttura ospedaliera di riferimento - potesse autonomamente stabilire la collocazione temporale delle proprie ore di lavoro giornaliere e altresì scegliere liberamente le giornate della settimana in cui svolgere la propria attività lavorativa. Né vi è, peraltro, modo di addivenire ad una diversa ricostruzione fattuale degli aspetti sin qui scrutinati sulla scorta delle ulteriori testimonianze acquisite, ove si consideri che tanto (al pari della ricorrente, già titolare di borsa di studio, Persona_1 quale terapista della neuro e psicomotricità), quanto (dipendente Persona_2 Contr
quale dirigente psicologa del servizio di neuropsichiatria infantile) hanno, in termini convergenti chiarito - la prima - che “i casi da noi seguiti erano relativi ad una lista di pazienti formata a seguito di visita neuro psichiatrica effettuata dal medico;
seguivamo l'ordine di inserimento in lista dei pazienti e su indicazione del medico prendevamo in carico anche i bambini molto piccoli, che, secondo i protocolli, hanno la precedenza nella somministrazione delle terapie” - la seconda - che “ADR: la ricorrente operava come borsista per il CAT;
in concreto, seguendo i protocolli, somministrava i test per le valutazioni diagnostiche;
curava il piano riabilitativo individuale;
si occupava della terapia, partecipando agli incontri, facendo dei colloqui di supporto con i genitori;
i pazienti del CAT vengono inviati a dai vari distretti, ove vengono poi valutati dal medico di neuro CP_1 psichiatra infantile che “apre” la cartella;
il minore viene quindi inserito nella lista d'attesa; dopo di ché la responsabile della neuropsichiatria I., ovvero la , affida l'incarico CP_4 relativo al singolo paziente alla psicologa borsista, che programma l'attività per la valutazione, per gli incontri e per gli altri passaggi previsti dal protocollo, fissando i relativi appuntamenti;
la durata e il numero degli incontri varia da caso a caso e ciò è valutato direttamente dalla psicologa”, senza fornire ulteriori specificazioni utili a far emergere che la fosse soggetta ad un diverso - ed eventualmente più penetrante - ruolo di Pt_1 direzione e controllo da parte della medesima o di altri referenti dell'azienda CP_4 sanitaria;
nonché, al contempo, evidenziando come la programmazione dell'attività per la valutazione, per gli incontri e per gli altri adempimenti previsti dal protocollo venisse significativamente operata direttamente dalla stessa che, appunto, si curava di Pt_1
7 fissare i relativi appuntamenti, valutando personalmente la durata e il numero degli incontri da programmare. Dovendosi, in ragione di quanto dappresso evidenziato, ricondurre le coordinate operative sull'ordine dei pazienti da sottoporre a valutazione psicodiagnostica all'esercizio di un semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, concretantesi in mere direttive di carattere generale, scevre da ordini specifici ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, e, quindi, compatibile con la tipologia di rapporto di lavoro autonomo che viene in rilievo, le circostanze di fatto sopra riepilogate non risultano, dunque, utili in alcun modo a far emergere la sussistenza e l'esercizio di un Contr potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte dell' convenuta, su cui eventualmente fondare la natura subordinata dei rapporti di lavoro per cui è causa. Né, ancora, il vincolo della subordinazione può essere evinto, in via indiretta, tramite i criteri sussidiali specificati nel ricorso introduttivo. A tale riguardo, la circostanza che la (al netto delle prestazioni lavorative Pt_1 rese in smart working) espletasse la propria attività presso il poliambulatorio dell'ospedale Vito Fazzi (e ciò durante l'orario in cui è consentito l'accesso in struttura all'utenza) ben si concilia con la necessità di coordinare le attività diagnostiche e terapeutiche correlate al piano individuale dei singoli assistiti, implicanti il coinvolgimento, pressoché contestuale, di molteplici figure professionali operanti nel poliambulatorio. Inoltre, la circostanza che la Responsabile della U.O.C. ricevesse comunicazione da parte dei borsisti relativamente alle variazioni delle giornate di lavoro preventivate si spiega in rapporto alla necessità per l'azienda di avvisare tempestivamente le famiglie dei minori interessati al test psicodiagnostici e di riprogrammare i relativi appuntamenti, né risulta che dette variazioni fossero sottoposte al vaglio autorizzativo da parte della medesima Responsabile (vds. dichiarazioni : “per le variazioni, i borsisti non CP_4 avevano necessità di autorizzazione, si limitavano a darne comunicazione”). Le medesime considerazioni valgono in relazione al fatto che gli stessi borsisti comunicassero all'azienda convenuta le proprie assenze “per malattia e per ogni altra motivazione”, venendo in rilievo la medesima esigenza organizzativa di riprogrammazione delle convocazioni degli assistiti. Al contempo, la circostanza che la compilasse degli appositi fogli presenza Pt_1 recanti l'orario giornaliero di entrata e di uscita non vale in alcun modo ad asseverare il Contr fatto che la stessa fosse tenuta a rispettare un orario di lavoro predeterminato dall' ove si consideri che i borsisti, per un verso, svolgendo attività lavorativa sulla base di un monte ore assegnato, avessero in ogni caso necessità di attestarne il rispetto e, per altro verso, (come già sopra evidenziato) avessero la libertà di scegliere la collocazione temporale delle proprie prestazioni lavorative nei termini già dappresso evidenziati. Né è risultato (in termini confliggenti con la ricostruzione attorea e, di riflesso, con la natura subordinata dei rapporti di lavori dedotti in lite) che la abbisognasse di Pt_1 apposita autorizzazione per beneficiare nel periodo estivo di due settimane (e nel periodo natalizio di una settimana) di sospensione dell'attività lavorativa. A tale riguardo non possono, infatti, non privilegiarsi le dichiarazioni della testimone
(secondo cui “i borsisti prendevano due settimane di ferie, ovvero di sospensione CP_4 delle loro attività, nel periodo estivo e una settimana nel periodo natalizio, in coincidenza con la
8 riduzione di attività del servizio;
i borsisti mi informavano sulle loro assenze verbalmente, senza chiedere un'autorizzazione, che peraltro io non avrei potuto negare, non essendo nelle mie competenze”), laddove le dichiarazioni di segno parzialmente contrario rese dalla testimone (“chiedevamo l'autorizzazione al dirigente per poter fruire di ferie sempre Per_1 verbalmente”), oltre che risultare scarsamente affidabili, avendo la medesima Per_1 promosso analogo contenzioso nei confronti dell' per far valere la natura CP_1 subordinata dell'attività lavorativa da lei espletata quale borsista, mal si conciliano con le precisazioni fornite dalla lavoratrice in parola, secondo cui “non ci sono mai stati forniti dei moduli per le richieste di ferie” (mentre “da quando sono dipendente, utilizzo un modulo per chiedere le ferie”) e secondo cui “facevo la mia richiesta individualmente, senza mettermi preventivamente d'accordo con gli altri”. Infine, la circostanza che i pagamenti dell'assegno di studio avvenissero con cadenza mensile risulta priva di univoca valenza ai fini della qualificazione giuridica delle prestazioni dedotte in lite, rispondendo essa alla durata annuale dell'incarico e alla correlata esigenza della lavoratrice di maturare il diritto ai compensi già nello svolgersi del rapporto di lavoro. In ragione di tutto quanto dappresso riepilogato, è in conclusione da ritenere che la parte ricorrente, gravata dal relativo onere, non abbia fornito adeguata dimostrazione della natura subordinata dell'attività lavorativa dedotta in lite, con il corollario che la domanda attorea non può, dunque, che risultare, sotto tale assorbente profilo, priva di sbocco. Il contrasto giurisprudenziale sulle questioni dedotte in lite, evincibile dai precedenti di merito prodotti dalla parte ricorrente, giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulla domanda proposta, con atto depositato il 29.6.2023, da nei confronti dell' e nel contraddittorio con Parte_1 CP_1
l' così provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa le spese di lite. CP_2
Lecce, il 29 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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