Sentenza 27 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2002, n. 7706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7706 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
07 7 06/02 Reg. gen. N° 23739/1999 Udienza del 21 febbraio 2002. Oggetto: azione possessoria. RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO { LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Слои 21395 Ref. 1583 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. VINCENZO BALDASSARRE Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. VINCENZO COLARUSSO dal Sig.Consigliere 5 Dott. CARLO CIOFFI per diritti € 1 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE 7 #il 2 e h t SENTENZA sul ricorso proposto da: ARIS s.r.l., in persone del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma. Via Costabella n. 23, presso l'avv. Giuseppe Lavitola, che lo difende unitamente all'avv. Claudio Manzia in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO STRADALE CENTRO RESIDENZIALE AXA., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mallini n. 39, presso l'avv. Franco Pettini, che lo difende in forza di mandato in atti: 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 283/02 2 controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 26 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Claudio Manzia e l'avv. Franco Pettini. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 26 maggio 1990 il Consorzio Stradale Centro Residenziale AXA chiedeva al Pretore di Roma di essere reintegrato nel possesso dell'area antistante un lotto della ARIS s.r.l. sito in Acilia, deducendo che questa, { nel realizzare un edificio destinato ad albergo, aveva rimosso il manto erboso esistente lungo il marciapiede, eliminato delle panchine e spostato la recinzione del proprio lotto, includendovi detto marciapiede. La società ARIS resisteva ma il pretore, con sentenza del 22 marzo 1993, la condannava a reintegrare il Consorzio nel possesso delle aree per le quali non era prevista una utilizzazione esclusiva da parte dei singoli consorziati, in quanto destinate a verde pubblico. La società Aris proponeva quindi appello lamentando: a) la nullità della sentenza di primo grado, per avere il Pretore, a seguito dei chiarimenti resi dal c.t.u., trattenuto la causa in decisione senza fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni e senza assegnare ulteriori termini per lo scambio delle comparse conclusionali;
b) lo sconfinamento della decisione impugnata nel petitorio;
c) l'erronea valutazione delle risultanze processuali. Si costituiva il consorzio appellato, instando per il rigetto dell'appello e chiedendo, di 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio. 3 conseguenza, l'integrale conferma della sentenza impugnata. All'esito il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 aprile 1999. rigettava il gravame confermando la decisione impugnata. Il tribunale escludeva la eccepita nullità della sentenza di primo grado per avere il pretore, a seguito dei chiarimenti forniti dal c.t.u., omesso la fase procedurale prevista dagli artt. 187, 189 e 190 c.p.c.. sul rilievo che l'appellante non aveva dimostrato alcun interesse ad impugnare sul punto la sentenza. Infatti, oltre a non aver proposto nell'atto di appello alcuna specifica censura in ordine ai suddetti chiarimenti forniti in udienza dal c.t.u., nulla aveva fatto verbalizzare al riguardo, pur essendo presente all'udienza in cui i chiarimenti stessi erano stati и forniti. Osservava poi che non sussisteva il denunciato sconfinamento nel л petitorio, in quanto anzitutto in più passi della sentenza impugnata il giudicante aveva precisato che in sede possessoria non rilevava la situazione proprietaria e, in X ogni caso, sia la motivazione (che prendeva distintamente in esame l'elemento materiale e quello soggettivo dello spoglio), sia il dispositivo, apparivano nella sostanza, oltre che nella forma, riferiti all'aspetto possessorio della vertenza. Infine il tribunale rilevava che non sussisteva alcun errore nella valutazione delle risultanze processuali, in particolare della consulenza tecnica e delle prove testimoniali. Infatti, mediante la consulenza era stato esaurientemente chiarito lo stato dei luoghi e la destinazione a verde pubblico dell'area in contestazione, aspetto, quest'ultimo che rilevava anche sotto il profilo possessorio. mentre erano state correttamente valutate le deposizioni dei testi, che avevano reso indicazioni concordanti sia in ordine al possesso dell'area in capo al consorzio, sia in ordine al comportamento della società ARIS la quale, avendo 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. privato il Consorzio della disponibilità dell'area medesima, aveva posto in essere una condotta integrante, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, gli estremi dello spoglio. Ha chiesto la cassazione di detta sentenza la ARIS s.r.l. in base a quattro motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il Consorzio Stradale AXA con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 187, 189, 190 e 311 c.p.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza, la ricorrente sostiene l'irrilevanza della mancata richiesta, da parte del suo difensore, di verbalizzazione di rilievi ai chiarimenti forniti dal c.t.u., come pure l'irrilevanza di una specifica censura in proposito nell'atto di appello. Tali rilievi risultavano peraltro indirettamente dal secondo motivo di appello, in cui erano svolte n U numerose censure avverso l'operato del c.t.u. nel suo complesso. Il motivo è infondato. La ricorrente ammette infatti di non avere mosso dei rilievi immediati in ordine ai chiarimenti forniti dal c.t.u., e si limita a sostenere di averne formulati indirettamente con uno dei motivi di appello. Orbene. a parte la genericità della censura, posto che la ricorrente non spiega neppure quali fossero i rilievi in questione, occorre considerare che il pretore non era tenuto a fissare una nuova udienza per la precisazione delle conclusioni, dopo l'audizione del c.t.u. a chiarimenti, stante la peculiarità del giudizio pretorile, secondo cui detto giudice poteva anche invitare le parti a rassegnare immediatamente le conclusioni, non applicandosi a tale tipo di procedimento l'art. 110 delle disposizioni di attuazione 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. 11 7 15 del codice di procedura civile (Cass. sez. III. 3 agosto 1987 n. 6694; sez. III, 12 febbraio 1979 n. 947). Occorre poi considerare che, in ogni caso, anche l'eventuale mancato rispetto del precetto dell'invito a precisare le conclusioni non dà luogo ad alcuna nullità ma si traduce in motivo di impugnazione, con facoltà per l'appellante di formulare quelle conclusioni ed esplicare quella difesa non consentitagli in primo grado dinanzi al giudice di secondo grado. La decisione del tribunale risulta quindi corretta e non meritevole di censura, non avendo la ARIS avanzato alcuna richiesta al riguardo nel giudizio di appello. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 c.c., 703 e 705 c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza, per avere il tribunale escluso lo sconfinamento nel petitorio, da parte del pretore, sebbene questo avesse fondato il proprio convincimento sulla base delle conclusioni del c.t.u., il quale aveva individuato la differenza tra aree destinate a verde pubblico ed aree destinate ad essere utilizzate dai singoli sulla base delle planimetrie dei luoghi. Il pretore, in sostanza, aveva quindi ricostruito una situazione possessoria sulla base di semplici valutazioni su chi avesse diritto ad utilizzare l'area e non sulla verifica dell'uso effettivo. Il motivo non può trovare accoglimento. La ricorrente propone infatti censure generiche che non vulnerano le precise argomentazioni con le quali il tribunale ha dimostrato che il pretore non aveva affatto usato argomentazioni di carattere petitorio per decidere la controversia avente certamente carattere possessorio, portando avanti una 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale ANA, Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. indagine diretta unicamente a stabilire se. accertata l'occupazione di una determinata area, vi fosse stato o meno sconfinamento. La ricorrente denunzia inoltre, con il motivo successivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 Cost., 832 c.c. e 116 c.p.c.. nonché l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza, per avere il tribunale recepito le conclusioni del c.t.u. senza tenere alcun conto delle censure rivolte alla stessa. Il motivo risulta inammissibile sia per la sua genericità. sia perché in buona parte costituito da censure di merito, riguardanti la valutazione delle risultanze processuali operata dal tribunale. La ricorrente, infatti, non spiega quali и siano i rilievi prospettati nei precedenti gradi di giudizio alla relazione del л consulente tecnico e propone in questa sede alcune censure a detta relazione che tuttavia non possono essere prese in considerazione dal giudice di legittimità, il cui compito non è quello di procedere al riesame delle risultanze processuali, ma di stabilire se il giudice di merito abbia correttamente applicato la legge, valutando in modo esauriente gli elementi di giudizio e fondando la propria decisione su una motivazione esauriente e priva di contraddizioni. La violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa o insufficiente motivazione viene infine denunziata con l'ultimo motivo. per avere il tribunale effettuato un apodittico riconoscimento della correttezza dell'operato del giudice di primo grado, dando per scontate delle circostanze che erano risultate in modo tutt'altro che univoco. Infatti, oltre alle risultanze della consulenza tecnica. che aveva evidenziato elementi estranei alla materia possessoria. anche le risultanze delle prove orali erano contrastanti e tutt'altro che univoche. 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. ( 7 Anche questo motivo risulta palesemente generico, ed è quindi inammissibile. La ricorrente, pur riportando tra virgolette alcuni brani della sentenza, non spiega tuttavia quali siano le circostanze date per scontate dal tribunale, mentre invece erano tutt'altro che univoche, così come non spiega esattamente perché il c.t.u., a suo giudizio si sarebbe limitato ad una semplice descrizione dello stato dei luoghi al momento del sopralluogo, omettendo qualsiasi accertamento sulla situazione preesistente. In tal modo la ricorrente non considera che, per il c.d. principio di autonomia del ricorso per cassazione. questo deve riportare tutti gli elementi necessari alla decisione, senza dovere ricorrere ad altre fonti di indagine. non essendo consentito al giudice di legittimità il riesame degli atti processuali se non in casi particolari, come quello in cui venga denunciato un error in procedendo. Pertanto non è sufficiente affermare che il giudice di appello si sia limitato ad un apodittico riconoscimento della decisione del giudice di primo, ma occorre che il ricorrente indichi testualmente quali censure egli aveva mosso alla decisione del primo giudice, in modo da evidenziare le effettive omissioni di indagine e motivazione motivazione della sentenza impugnata. L'infondatezza o inammissibilità di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione. in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 80,00 - 23739/1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre;
relatore Riggio. ཝེས༦ 8 oltre a €.
1.500.00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 febbraio 2002. Идо dü gegro est Vinavyo Balderrama, nes. IL CANCELLIERE C1 Francesco TA DEPOSITATO IL CANCELLERIA "MAG. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 109T129. M GIU 200MA 2 AGENZIA DELLE ENTRATE.ROMA 456T 20,66 Satate versate € 16.177 Registi in Serie TOT/49.77 (our Certesessenting 1/77. alp 892 1405 p. Il Dirigente Area (Dott.ssa Maria Grazia p * Responsabile Servic (Dr. M. RAB 7 7 1, 6 1 23739:1999 Aris s.r.l. Consorzio stradale Centro Residenziale AXA. Udienza del 21 febbraio 2002. Presidente Baldassarre: relatore Riggio.