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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 11/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 374/2024
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SS, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 374/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 936/2024 del Tribunale di
SS in composizione collegiale pubblicata il 4.10.2024 a conclusione del giudizio n.
1826/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi”, vertente tra
c.f. , elettivamente domiciliata in SS, v. Matteotti Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Cennamo che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello.
Parte_2
e
, c.f. , elettivamente domiciliato in SS, P.zza Vittorio Parte_3 CodiceFiscale_2
Emanuele II n. 5 presso lo studio degli avv. ti Rosario Losito e Giuseppina Barbiero che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
-APPELLATO-
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di SS.
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate in via telematica entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025,
contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Per il P.G.: parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
FATTO
Con ricorso ex art. 473bis.30 c.p.c., notificato il 3.12.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 936/2024 con la quale il Tribunale di SS ha pronunciato la separazione dei coniugi e e, in accoglimento della domanda Parte_3 Parte_1
riconvenzionale proposta dal in prime cure, ha addebitato la stessa esclusivamente alla attuale Pt_3
appellante per violazione del dovere di fedeltà coniugale;
ha revocato l'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima, confermando, per il resto, l'ordinanza presidenziale del 23.02.2024, e condannando la soccombente al rimborso delle spese di lite.
L'appellante ha incentrato le proprie doglianze su una asserita carenza di motivazione in ordine al raggiungimento della prova – ritenuta carente – circa l'addebitabilità alla stessa della separazione.
Secondo la tesi della infatti, le prove acquisite non sarebbero sufficienti a dimostrare Pt_1
l'esistenza di una relazione extraconiugale, che l'appellante tende a ridimensionare nel contesto di un amore platonico (“mai alcun approccio fisico vi è stato con certo ), frutto di un Per_1
malessere interiore causato dall'atteggiamento prevaricatore del marito.
La lettera manoscritta dalla datata 28.05.2032, casualmente rinvenuta dal in casa nella Pt_1 Pt_3
giornata del 13.09.2023 infatti, non sarebbe idonea, secondo l'impugnante, a dimostrare l'esistenza di un “approccio fisico”, atteso che la stessa non è stata spedita;
ad ogni modo la evidenzia Pt_1
di non aver mai esternato i suoi sentimenti verso il tale in modo da pregiudicare la dignità Per_1
del marito.
Il Tribunale, poi, non avrebbe dato il giusto rilievo alle testimonianze della madre (
[...]
) e della sorella della ( ), solo perché provenienti da stretti congiunti;
Testimone_1 Pt_1 Parte_4
sostiene quindi l'appellante che, ove il giudice a quo avesse fatto buon governo del materiale probatorio, sarebbe dovuto pervenire all'accoglimento della domanda di addebito della separazione al vi sarebbe infatti, secondo la prova di una condotta violenta dell'appellato - definito Pt_3 Pt_1
“un padrone irrispettoso dei diritti e delle libertà degli altri membri della famiglia“, individuata come la vera ed esclusiva causa della crisi coniugale.
Sulla base dei motivi di gravame, come sopra sinteticamente riportati, la ha rassegnato le Pt_1
seguenti conclusioni: ” P.T.M. si chiede che la Corte di Appello voglia […] adottare i seguenti
provvedimenti: - accogliere il presente appello e, per l'effetto, – riformare la sentenza impugnata
nella parte relativa all'addebito della separazione;
- addebitare la separazione al sig. ; Parte_3
- porre a carico del un assegno di mantenimento per la moglie;
- revocare la condanna alle Pt_3
spese e condannare il convenuto in ipotesi di addebito della separazione allo stesso. Confermare le
altre condizioni di cui alla sentenza.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre un assegno alimentare in favore
della sig.ra a carico dell'appellato di importo almeno uguale a quello revocato. Con vittoria Pt_1
di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 30.01.2025, si è costituito l'appellato , che ha contestato l'appello Parte_3
avversario chiedendone il rigetto, ivi inclusa la domanda di assegno alimentare, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con il favore anche delle spese processuali del grado.
Nella memoria ex art. 473bis.32, 2° comma, c.p.c. , datata 19.02.2025, l'appellante ha impugnato la comparsa dell'appellato e ha chiesto di espungere dalla stessa le espressioni, ritenute offensive e denigratorie e di alcun pregio giuridico, contenute a pagina 4 dell'atto, rigo 16, “concedendosi tanto
all'amante quanto al marito, con la disinvoltura degna di una navigata attrice”.
In effetti trattasi di espressioni sconvenienti od offensive, delle quali l'art. 89 c.p.c. prevede che il giudice possa disporne la cancellazione;
ed in tal senso si provvede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha ribadito nel gravame che la causa della crisi coniugale nulla avrebbe a che fare con la violazione del dovere di fedeltà, essendo piuttosto da rincondurre a un menage familiare contrassegnato da accesi contrasti tra i coniugi che avrebbero da tempo logorato il rapporto: il Pt_3
con la sua condotta prevaricatrice, avrebbe persino tarpato le ali alla consorte, impedendole di realizzarsi pienamente sul piano professionale e di raggiungere l'indipendenza economica.
L'appellato, dal canto suo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ha allegato di aver Pt_1
vissuto, fino al 13 settembre 2023, nella convinzione – peraltro suffragata da ciò che la quotidianità
gli lasciava percepire – di aver vissuto in un contesto familiare felice: la moglie amata, due splendidi figli, lavoro, sicurezza economica, una casa e tanti progetti in cantiere.
Poi il 13 settembre veniva alla luce in circostanze fortunose il tradimento perpretato dalla moglie,
che segnava la fine del matrimonio.
Ebbene, l'istruttoria esperita in primo grado, a dispetto delle censure mosse alla sentenza gravata, ha dimostrato la fondatezza delle ragioni prospettate dall'odierno appellato, e la errata ricostruzione dei fatti proposta dalla Pt_1
Di vero, il Papa ha offerto ampia prova che, prima del 13.09.2023, la vita matrimoniale era caratterizzata da totale complicità, affiatamento, reciproca dedizione alla famiglia, progettualità
familiare di coppia.
Eloquenti sono, innanzitutto, le chat versate in atti (perizia dr. doc. 4, all.1). Per_2
E' stato documentalmente provato che, fino alla scoperta della relazione extraconiugale della la coppia viveva una normale routine quotidiana, caratterizzata da una sana condivisione dei Pt_1
ruoli, che vedevano il marito impegnato nel proprio lavoro di infermiere, dapprima presso l'Unità operativa territoriale (U.O.T.) 118 di Trivento, poi e, infine , e la moglie nel proprio Per_3 Per_4
lavoro di commessa presso l'esercizio commerciale di abbigliamento “L'Aquilone” sempre in
. Risulta poi che entrambi i coniugi si dedicavano alla cura della casa e dei figli. Nei messaggi Per_4
che la coppia si scambiava emerge una spiccata “complicità” coniugale: il negli stessi, si rivolge Pt_3
alla moglie con frasi del tipo: “Ok amore mio” (cfr. chat del 13.01.2022 h: 10,32); “Tvb” (cfr. chat
Per del 16.03.22 h:19.19); “ ti aspetto?” E lei: ”Dove?”. La risposta: “Nella stanza dell'amore” (cfr.
chat del 30.07.2022 h: 14.54, 14.56); “Ti voglio bene” (cfr. chat del 9.08.2022 h: 21.40); “La più
bella sei sempre” (cfr. chat del 22.08.22 h: 22.05); “Si vuoi fare l'amore?” (cfr. chat del 23.04.23 h:
8.43); “TVB” (cfr. chat del 19.06.23 h: 14.01); “In attesa di una Tua carezza” (cfr. chat del 12.07.23
h: 1.33). E risponde con un cuore. Pt_1
Per Ed anche nella gestione della quotidianità, emerge l'intesa tra moglie e marito pressochè totale: ”
che faccio a pranzo” (cfr. chat del 22.12.20 h: 12.35); “Fiore sughetto con l'aglio” (cfr. chat del
Per 15.12.21 h: 11.50); “ che devo preparare” (cfr. chat del 31.12.22); “ (cfr. chat del Per_6
1.05.21 h: 16.00). E “Ho preso un pollo per fare arrosto”. Il marito, che è a casa ad attenderla Pt_1
per cucinare, risponde: “Però portamelo alle otto sennò mangiamo alle 10”. Ed ancora. Pt_3
Per chiede alla moglie: ” che faccio gli sposi oggi mi hanno chiesto di fare il testimone poi verranno
a casa a chiederlo ufficialmente che casin”. E la moglie: “Devi dire di sì” (cfr. doc. 4 – all. 1 alla perizia a pag. 89 – chat del 26 e 27 giugno 2023). Anche il doc. 5 (screenshot della chat del
19.04.2023) – oltre che il richiamato doc. 4, all. 1 alla perizia, pag. 54 – comprova la sintonia tra i coniugi. Infatti, siamo al 19.04.2023 e la da moglie premurosa, invia al marito la foto di una Pt_1
polo disponibile nel negozio presso cui lavora e che vorrebbe prendere per il marito.
I testi escussi, poi, quelli indifferenti, hanno confermato come la vita della coppia fosse Pt_1 Pt_3
vissuta all'insegna della serenità e della piena sintonia coniugale.
Infatti, essi hanno riferito (deposizioni – ud. 9.04.2024 -, – ud. Testimone_2 Testimone_3
19.04.2024, – ud. 31.05.2024) che il 10 settembre 2023, cioè solo tre giorni prima Tes_4
che il Papa scoprisse la relazione extaconiugale intrattenuta dalla moglie, il e la il Pt_3 Pt_1 primo anche nella veste di testimone di nozze, avevano partecipato al matrimonio di Persona_7
e . La circostanza, peraltro, è documentata dalle foto prodotte (docc. 6 e 7),
[...] Testimone_3
riconosciute dai testi indicati. Né vale a smentire la portata probatoria della documentazione prodotta il rilievo, formulato dall'appellante, circa il fatto che la non è ritratta nelle foto. Appare Pt_1
sufficiente al riguardo evidenziare che la circostanza (partecipazione al matrimonio) non è stata mai contestata dall'appellante anche per ciò che attiene allo stato d'animo (gioioso), con cui i coniugi hanno preso parte alla cerimonia nuziale. Inoltre, nella chat dell'11 settembre 2023 (ore 15.58) si rinvengono anche altre foto del suddetto matrimonio. Due di esse, in particolare, ritraggono i coniugi teneramente abbracciati (doc. 4, all.1, pag. 126).
Ed ancora. I medesimi testi hanno confermato la circostanza n. 18 di cui ai capitoli di prova articolati nella comparsa di costituzione del e cioè che prima del richiamato matrimonio, in particolare il Pt_3
giorno della promessa, il Papa, la e i loro due figli parteciparono anche ad una cena Pt_1
organizzata dai futuri sposi con le persone più care: in sostanza, nulla lasciava presagire che la vivesse una condizione di malessere. Pt_1
Per contro, è stato anche provato (testi – ud.9.04.2024, circostanze da 10 a 15) Testimone_5
che il 15 settembre 2023 l'intera famiglia il marito anche come testimone di nozze, Persona_8
avrebbe dovuto partecipare al matrimonio di e (doc. 39), il che non avvenne a causa Per_9 Tes_5
della scoperta del tradimento. E la teste , la sposa, ha precisato che i coniugi dei Testimone_5
testimoni avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia al fianco dei testimoni..
Inoltre, anche nell'estate del 2023 la famiglia al completo, aveva trascorso le vacanze Persona_8
a Vasto, dal 1° al 15 luglio.
La circostanza, oltre ad essere incontestata, è stata confermata dalla teste comune (ud. Testimone_6
10.05.2024, circostanza n. 19, che ha anche riconosciuto le foto docc. 8 e 9 – prodotte in allegato alla comparsa di costituzione in prime cure – che ritraggono famiglie della e sulla Tes_6 Persona_8
spiaggia di Vasto, dove tutti, compresa la appaiono sereni e rilassati. Pt_1 Ad ulteriore dimostrazione che il matrimonio, alla data del 13.09.2023, fosse tutt'altro che in crisi,
milita la circostanza, ampiamente provata (deposizione , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
che la – da sola quando il marito era al lavoro, insieme al marito, quando questi era libero – Pt_1
spesso si recava presso la postazione del 118, luogo di lavoro del Pt_3
Altro elemento sintomatico della sintonia di coppia è rinvenibile nella documentazione versata in atti
(docc. 18 -26 e 35 – 36), da cui si evince, per tabulas appunto, che e Parte_3 Parte_1
avevano una spiccata progettualità di coppia e una complicità non limitata semplicemente alle piccole dinamiche familiari quotidiane, ma che riguardava ben più importanti scelte che li impegnavano ed esponevano sul piano strettamente personale. Infatti, il Papa ebbe a vendere beni personali (docc. 18,
19 e 20) per acquistare un terreno ( docc. 21 e 22), intestarlo anche alla moglie ed edificare sullo stesso (i lavori devono ancora essere completati – doc. 23) una villa in campagna dotata di ogni confort. Dette circostanze, oltre ad essere provate documentalmente, sono incontestate e pacifiche.
Ha altresì trovano ampia conferma la circostanza (capitolo n. 19 indicato da parte resistente) che fino al 13 settembre 2023, il si rivolgeva alla moglie, anche in presenza di amici e conoscenti, Pt_3
chiamandola sempre <>, <>, <>. Il teste (ud. Testimone_7
10.05.2024), nel confermare che il Papa chiamava così la moglie, ha precisato che la Pt_1
”mostrava compiacimento” nel sentirsi chiamare così dal marito. La dr.ssa (ud. Testimone_2
9.04.2024) ha precisato che “ , per questo modo di rivolgersi alla moglie, che era una vera e Pt_3
propria venerazione, veniva sistematicamente preso in giro per il fatto che si rivolgeva a lei
chiamandola << , ciò che accadeva anche qualora parlava di lei e lei non c'era”. Persona_10
Non hanno invece trovato conferma, anzi sono state smentite, le affermazioni della secondo Pt_1
cui il marito avrebbe ostacolato le aspirazioni lavorative della moglie.
Risulta, infatti, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, che il non ha mai ostacolato la Pt_3
moglie a svolgere un lavoro full time. Anzi, è vero il contrario, come l'appellato ha dimostrato. E'
emerso, infatti, che il Papa si è prodigato, personalmente, per consentire alla di reperire un Pt_1
lavoro a tempo pieno, e di ciò vi è prova documentale, costituita dalla chat del 17.07.2023 (cfr. doc. 4 – all.1 alla perizia, pagg. 95 e 322), dalla quale risulta che era proprio il che informava la Pt_3
moglie della pubblicazione di un bando di concorso del Miur;
a risposta di quest'ultima: “ottimo”.
Lo stesso inoltre, trasmetteva alla moglie la risposta della Asrem che egli, unico dotato in Pt_3
famiglia di posta certificata, d'intesa con la moglie, aveva ricevuto a mezzo pec (doc. 4, all. 1 alla perizia, pagg. 323 e 324), con la quale veniva comunicata la proroga dei termini per la presentazione delle domande di impiego a tempo indeterminato.
Ad ogni modo, fermo che non è emersa alcuna ingerenza del marito in senso limitativo nelle scelte lavorative della moglie, è pacifico che la aveva un lavoro che evidentemente la gratificava e Pt_1
appagava.
Significativa è poi la deposizione della teste (ud.10.05.2023) – amica e confidente della Testimone_6
- che ha negato di avere mai ricevuto rivelazioni circa criticità nel rapporto di coppia (cfr. Pt_1
risposta sulla domanda di cui al capitolo 12 della memoria di parte ricorrente, odierna appellante).
Dunque, dalle informazioni probatorie fornite dai testi e da quelle evincibili dai numerosi documenti versati in atti, si ricava che non vi era alcuna crisi coniugale in atto e nulla lasciava neppure presagire che il rapporto coniugale fosse in pericolo, come correttamente ha evinto il giudice di prime cure.
La reale ed unica ragione della fine del matrimonio è quindi riconducibile esclusivamente al tradimento perpretato dalla come correttamente rilevato dal Tribunale. Pt_1
Come dianzi anticipato, il 13 settembre 2023 il Papa rinveniva in casa, del tutto casualmente, la lettera datata 28.05.2023 (doc. 1) scritta di pugno dalla e indirizzata a tale . La missiva Pt_1 Per_1
portava alla luce la tormentata relazione sentimentale, ignota all'appellato e comunque neppure concepibile dal medesimo, che la da anni intratteneva con il . L'intensità del Pt_1 Per_1
sentimento, che traspare dallo scritto, non lascia dubbi sul fatto che vi sia stato un coinvolgimento emotivo e affettivo tale da compromettere la fiducia tra i coniugi. Sicchè, stante la piena dimostrazione della pregressa armonia familiare e dell'affectio coniugalis, condivisibilmente il giudice a quo ha ricondotto l'insorgenza della crisi matrimoniale alla relazione extraconiugale. Quindi, proprio il forte trasporto sentimentale (“ti ho amato (ancora ora) alla follia”; “qualsiasi cosa
facevo, la facevo pensando a noi”) rende inutile indagare se vi sia stato uno o più rapporti sessuali o se si sia trattato di un tradimento non “consumato” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13.05.2021, n. 12794).
Di tale principio il Tribunale ha fatto corretta applicazione laddove, nel proprio decisum, ha evidenziato come le ”espressioni contenute nella missiva, benchè datate 28.05.2023, sono
inequivoche e militano per un intenso coinvolgimento sentimentale della donna con il
<< > , sostanzialmente mai negato dalla la quale, peraltro, non si è nemmeno Per_1 Pt_1
espressa sulla effettiva cessazione del medesimo, all'epoca dei fatti”.
Ed infatti la non solo in sede di interrogatorio formale (ud. 9.04.2024) ha riconosciuto la Pt_1
paternità della missiva, ma neppure ha mai disconosciuto la non conformità al vero di quanto dichiarato nella lettera, limitandosi solo a precisare di non averla spedita. A ciò aggiungasi che l'appellante ha confessato la relazione anche nello scambio di messaggi con il Papa, avvenuto la sera del 13.09.2023 (cfr. doc. 4, all.1 pag. – messaggi delle ore 20.27, 20.29, 20.46, 21.19), laddove il
Papa le chiede: “… sapeva della tresca??”…”Lo sapeva?”. La risponde: “Non Per_11 Pt_1
credo”, così di fatto ammettendo la relazione.
Di qui il rilievo per cui le censure mosse in sede di gravame si palesano inidonee a scalfire la decisione assunta dal Tribunale: l'accertamento del giudice a quo poggia su elementi di prova tutt'altro che indiziari. Non solo sul tenore letterale della lettera datata 28.05.2023, che dà conto di una relazione che durava da tempo (“la mia vita con te è cambiata”; “nei momenti difficili mi bastava sapere che
c'eri per essere felice. Qualsiasi cosa facevo, la facevo pensando a noi”; “sapere che non ci sei mi
fa mancare l'aria”; “averti rivisto l'altra mattina è stato bellissimo, quasi non mi sembrava vero …
ma poi…come hai detto tu con quali presupposti? Di stare bene solo per poco? Oppure continuare
a litigare perché non ci si riesce a vedere…?”), ma anche sulle risultanze dell'interrogatorio formale della e sul dato processuale che ella mai si è espressa sulla fine della relazione extraconiugale. Pt_1
Fermo quanto innanzi, vi è che la scoperta del forte trasporto della moglie per un altro uomo (la richiamata missiva offre elementi per ritenere che la e il AB avessero fugaci incontri Pt_1 amorosi e che fossero, al tempo stesso, consapevoli della ingestibilità della situazione: “… Di stare
bene solo per poco? Oppure di continuare a litigare perché non ci si riesce a vedere…?”) ha evidentemente gettato il Papa in grave sconforto.
Illuminante sul punto è la deposizione della dr.ssa (ud. 9.04.2024). La teste ricorda che, Testimone_2
del tutto inspiegabilmente, dopo la scoperta del tradimento, il Papa si mise in ferie senza preavviso:
”…per questa ragione l'ho chiamato telefonicamente e mi ha risposto piangendo e, dopo aver tentato
di calmarlo telefonicamente, ho deciso di fargli visita a casa (… tre quattro volte)…Tutti al lavoro
eravamo preoccupati per lui …quando mi sono recata a casa, l'ho trovato molto agitato e sconvolto
ed ho dovuto prescrivergli farmaci ansiolitici, posto che mi ha riferito di non dormire. E' stato lui a
raccontarmi l'accaduto …Ricordo di avergli prescritto lo Xanax raccomandandogli di farne uso al
bisogno…non ricordo di un periodo altrettanto lungo in cui lui si sia assentato dal lavoro …”).
Quanto riferito dalla teste smentisce l'affermazione contenuta nel gravame circa la non idoneità della condotta tenuta dalla a compromettere l'onore e la dignità del marito. La prova orale, infatti, Pt_1
ha restituito l'immagine di un uomo molto provato.
L'affermazione, poi, secondo cui “la si è sempre comportata in pubblico Pt_1
e nelle occasioni speciali per non turbare la serenità dei figli”, non vale a far venire meno l'addebito della separazione, atteso che ciò che rileva è che l'appellante non ha mai negato il contenuto della missiva. Come ricordato dalla Suprema Corte, il dovere di fedeltà coniugale consiste nell'impegno di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio, e non deve essere intesa solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali.
Circa le condotte violente da parte del il Tribunale ha giustamente escluso che dall'istruttoria Pt_3
sia emersa una pregressa condotta prevaricatrice dell'uomo. Tanto ha fatto non per avere ritenuto inattendibili le testimonianze della madre e della sorella della come afferma l'appellante. In Pt_1
realtà, il primo giudice ha vagliato scrupolosamente tutte le prove testimoniali assunte al giudizio, e ha tratto il suo convincimento dal dato obiettivo, di cui tutti i testi escussi hanno dato conto, che l'unione matrimoniale, sino al 13.09.2013, fosse molto solida.
La poi, nel tentativo di screditare l'appellato e di continuare a descriverlo, contro ogni Pt_1
evidenza, come un uomo, oltre che prevaricatore, anche violento, anche in sede di gravame ha concentrato la sua attenzione sui presunti episodi all'origine del procedimento penale a carico del per i reati p. e p. dagli artt. 610 cp, 81 cpv, 610 cp, 612, comma 2, cp, per i quali l'uomo è Pt_3
stato rinviato a giudizio (ma corre l'obbligo di rendere nota l'informazione, rappresentata all'adita
Corte dall'appellato nelle note di trattazione scritta del 7 luglio 2025, per cui il Tribunale penale di
SS, in data 24.06.2025, con riferimento al suddetto procedimento penale, ha dichiarato estinti tutti i reati contestati al per intervenuta remissione tacita di querela). Pt_3
Ad ogni buon conto giova sottolineare che, come ben argomentato nel decisum della sentenza gravata,
eventuali “responsabilità penali reattive … non inficiano l'individuazione della causa della rottura
nella scoperta del tradimento”.
In sintesi, il Tribunale, attraverso una accurata disamina dell'intero compendio probatorio e rimanendo saldamente ancorato alle evidenze istruttorie e ai fatti non contestati, è pervenuto correttamente al convincimento che “sino alla scoperta casuale del chirografo nell'abitazione,
avvenuta solo in data 13.09.2023, non emergevano segni tangibili di una frattura nella coppia”; che dallo scritto si evinceva “un intenso coinvolgimento sentimentale della donna con il Per_1
sostanzialmente mai negato dalla la quale peraltro non si è nemmeno espressa sulla Pt_1
effettiva cessazione del medesimo, all'epoca dei fatti”, e che l'accertata “persistenza di una
progettualità di vita comune” fosse incompatibile con la tesi della donna di un matrimonio ormai giunto al capolinea.
Il ragionamento seguito dal primo giudice, peraltro, trova riscontro anche in massime di esperienza.
Ed invero, se il matrimonio fosse stato realmente in crisi, come sostiene l'appellante, il e la Pt_3
certamente si sarebbero astenuti dall'avviare i lavori per la costruzione di una casa di circa Pt_1 350 mq (docc. 35-36), certamente non li avrebbero proseguiti e altrettanto certamente avrebbero evitato di esporsi finanziariamente per anni con l'accensione di un mutuo cointestato (doc. 25).
Dunque, la sentenza gravata è immune da vizi avendo correttamente individuato nella violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie l'unica causa della crisi coniugale e l'addebito della separazione alla Pt_1
Per tali motivi l'appello va respinto.
Deve quindi essere scrutinata la domanda avanzata in via subordinata dall'appellante volta a conseguire dal Papa un assegno alimentare, pari almeno a quello di mantenimento revocato. In primo luogo, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, la richiesta di un assegno alimentare è
ammissibile per la prima volta in appello, poiché essa rappresenta un “minus” rispetto alla iniziale domanda di mantenimento e non può, pertanto, considerarsi come nova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
(cfr. Cass.19618/2023).
Tuttavia , pur ammissibile, detta domanda è infondata nel merito e va rigettata, rilevandone la totale carenza dei presupposti di legge. Ed invero la senza alcuna allegazione circa il proprio stato Pt_1
di indigenza e la sua non imputabilità alla parte istante, pretende il riconoscimento del diritto unicamente sul rilievo di una differente posizione reddituale (ella guadagnerebbe solo € 400,00 al mese, insufficienti a soddisfare le sue esigenze primarie). Trascura, però, che “l'articolo 438 c.c.,
nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in
grado di provvedere al proprio sostentamento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale
corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno, sia della impossibilità di
mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e
dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tuto o in parte, al proprio
sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.
Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi (come verificatosi nel caso di specie) la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini
ed alla proprie condizioni sociali” (cfr. Cass. civ. sez. I,14.04.2032, n. 10033)
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di SS, collegio civile, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 374/2024 R.G. sull'appello proposto con ricorso notificato il 3.12.2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, Parte_3
avverso la sentenza n. 936/2024 del Tribunale di SS in composizione collegiale pubblicata il 4.10.2024 a conclusione del giudizio n. 1826/2023 R.G., ogni contraria domanda e/o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello, ivi inclusa la domanda dell'appellante di corresponsione di un assegno alimentare;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 4.890,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
Letto ed applicato l'art. 89 c.p.c.,
3) Dispone la cancellazione, dalla comparsa di costituzione e risposta in giudizio della parte appellata,
dell'espressione contenuta a pagina 4 dell'atto, rigo 16, “concedendosi tanto all'amante quanto al
marito, con la disinvoltura degna di una navigata attrice”;
4) Dà atto dell'integrale rigetto dell' impugnazione ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.
1 – quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.07.2025 IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di SS, collegio civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Rita Carosella Presidente rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
Dr. Federico Scioli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 374/2024 R.G. di appello avverso la sentenza n. 936/2024 del Tribunale di
SS in composizione collegiale pubblicata il 4.10.2024 a conclusione del giudizio n.
1826/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi”, vertente tra
c.f. , elettivamente domiciliata in SS, v. Matteotti Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 7 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Cennamo che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in appello.
Parte_2
e
, c.f. , elettivamente domiciliato in SS, P.zza Vittorio Parte_3 CodiceFiscale_2
Emanuele II n. 5 presso lo studio degli avv. ti Rosario Losito e Giuseppina Barbiero che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado.
-APPELLATO-
con l'intervento del
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di SS.
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI delle parti private: come da note depositate in via telematica entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento, in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025,
contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Per il P.G.: parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
FATTO
Con ricorso ex art. 473bis.30 c.p.c., notificato il 3.12.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 936/2024 con la quale il Tribunale di SS ha pronunciato la separazione dei coniugi e e, in accoglimento della domanda Parte_3 Parte_1
riconvenzionale proposta dal in prime cure, ha addebitato la stessa esclusivamente alla attuale Pt_3
appellante per violazione del dovere di fedeltà coniugale;
ha revocato l'assegno di mantenimento a favore di quest'ultima, confermando, per il resto, l'ordinanza presidenziale del 23.02.2024, e condannando la soccombente al rimborso delle spese di lite.
L'appellante ha incentrato le proprie doglianze su una asserita carenza di motivazione in ordine al raggiungimento della prova – ritenuta carente – circa l'addebitabilità alla stessa della separazione.
Secondo la tesi della infatti, le prove acquisite non sarebbero sufficienti a dimostrare Pt_1
l'esistenza di una relazione extraconiugale, che l'appellante tende a ridimensionare nel contesto di un amore platonico (“mai alcun approccio fisico vi è stato con certo ), frutto di un Per_1
malessere interiore causato dall'atteggiamento prevaricatore del marito.
La lettera manoscritta dalla datata 28.05.2032, casualmente rinvenuta dal in casa nella Pt_1 Pt_3
giornata del 13.09.2023 infatti, non sarebbe idonea, secondo l'impugnante, a dimostrare l'esistenza di un “approccio fisico”, atteso che la stessa non è stata spedita;
ad ogni modo la evidenzia Pt_1
di non aver mai esternato i suoi sentimenti verso il tale in modo da pregiudicare la dignità Per_1
del marito.
Il Tribunale, poi, non avrebbe dato il giusto rilievo alle testimonianze della madre (
[...]
) e della sorella della ( ), solo perché provenienti da stretti congiunti;
Testimone_1 Pt_1 Parte_4
sostiene quindi l'appellante che, ove il giudice a quo avesse fatto buon governo del materiale probatorio, sarebbe dovuto pervenire all'accoglimento della domanda di addebito della separazione al vi sarebbe infatti, secondo la prova di una condotta violenta dell'appellato - definito Pt_3 Pt_1
“un padrone irrispettoso dei diritti e delle libertà degli altri membri della famiglia“, individuata come la vera ed esclusiva causa della crisi coniugale.
Sulla base dei motivi di gravame, come sopra sinteticamente riportati, la ha rassegnato le Pt_1
seguenti conclusioni: ” P.T.M. si chiede che la Corte di Appello voglia […] adottare i seguenti
provvedimenti: - accogliere il presente appello e, per l'effetto, – riformare la sentenza impugnata
nella parte relativa all'addebito della separazione;
- addebitare la separazione al sig. ; Parte_3
- porre a carico del un assegno di mantenimento per la moglie;
- revocare la condanna alle Pt_3
spese e condannare il convenuto in ipotesi di addebito della separazione allo stesso. Confermare le
altre condizioni di cui alla sentenza.
In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre un assegno alimentare in favore
della sig.ra a carico dell'appellato di importo almeno uguale a quello revocato. Con vittoria Pt_1
di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 30.01.2025, si è costituito l'appellato , che ha contestato l'appello Parte_3
avversario chiedendone il rigetto, ivi inclusa la domanda di assegno alimentare, con conseguente conferma della sentenza impugnata e con il favore anche delle spese processuali del grado.
Nella memoria ex art. 473bis.32, 2° comma, c.p.c. , datata 19.02.2025, l'appellante ha impugnato la comparsa dell'appellato e ha chiesto di espungere dalla stessa le espressioni, ritenute offensive e denigratorie e di alcun pregio giuridico, contenute a pagina 4 dell'atto, rigo 16, “concedendosi tanto
all'amante quanto al marito, con la disinvoltura degna di una navigata attrice”.
In effetti trattasi di espressioni sconvenienti od offensive, delle quali l'art. 89 c.p.c. prevede che il giudice possa disporne la cancellazione;
ed in tal senso si provvede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha ribadito nel gravame che la causa della crisi coniugale nulla avrebbe a che fare con la violazione del dovere di fedeltà, essendo piuttosto da rincondurre a un menage familiare contrassegnato da accesi contrasti tra i coniugi che avrebbero da tempo logorato il rapporto: il Pt_3
con la sua condotta prevaricatrice, avrebbe persino tarpato le ali alla consorte, impedendole di realizzarsi pienamente sul piano professionale e di raggiungere l'indipendenza economica.
L'appellato, dal canto suo, contrariamente a quanto sostenuto dalla ha allegato di aver Pt_1
vissuto, fino al 13 settembre 2023, nella convinzione – peraltro suffragata da ciò che la quotidianità
gli lasciava percepire – di aver vissuto in un contesto familiare felice: la moglie amata, due splendidi figli, lavoro, sicurezza economica, una casa e tanti progetti in cantiere.
Poi il 13 settembre veniva alla luce in circostanze fortunose il tradimento perpretato dalla moglie,
che segnava la fine del matrimonio.
Ebbene, l'istruttoria esperita in primo grado, a dispetto delle censure mosse alla sentenza gravata, ha dimostrato la fondatezza delle ragioni prospettate dall'odierno appellato, e la errata ricostruzione dei fatti proposta dalla Pt_1
Di vero, il Papa ha offerto ampia prova che, prima del 13.09.2023, la vita matrimoniale era caratterizzata da totale complicità, affiatamento, reciproca dedizione alla famiglia, progettualità
familiare di coppia.
Eloquenti sono, innanzitutto, le chat versate in atti (perizia dr. doc. 4, all.1). Per_2
E' stato documentalmente provato che, fino alla scoperta della relazione extraconiugale della la coppia viveva una normale routine quotidiana, caratterizzata da una sana condivisione dei Pt_1
ruoli, che vedevano il marito impegnato nel proprio lavoro di infermiere, dapprima presso l'Unità operativa territoriale (U.O.T.) 118 di Trivento, poi e, infine , e la moglie nel proprio Per_3 Per_4
lavoro di commessa presso l'esercizio commerciale di abbigliamento “L'Aquilone” sempre in
. Risulta poi che entrambi i coniugi si dedicavano alla cura della casa e dei figli. Nei messaggi Per_4
che la coppia si scambiava emerge una spiccata “complicità” coniugale: il negli stessi, si rivolge Pt_3
alla moglie con frasi del tipo: “Ok amore mio” (cfr. chat del 13.01.2022 h: 10,32); “Tvb” (cfr. chat
Per del 16.03.22 h:19.19); “ ti aspetto?” E lei: ”Dove?”. La risposta: “Nella stanza dell'amore” (cfr.
chat del 30.07.2022 h: 14.54, 14.56); “Ti voglio bene” (cfr. chat del 9.08.2022 h: 21.40); “La più
bella sei sempre” (cfr. chat del 22.08.22 h: 22.05); “Si vuoi fare l'amore?” (cfr. chat del 23.04.23 h:
8.43); “TVB” (cfr. chat del 19.06.23 h: 14.01); “In attesa di una Tua carezza” (cfr. chat del 12.07.23
h: 1.33). E risponde con un cuore. Pt_1
Per Ed anche nella gestione della quotidianità, emerge l'intesa tra moglie e marito pressochè totale: ”
che faccio a pranzo” (cfr. chat del 22.12.20 h: 12.35); “Fiore sughetto con l'aglio” (cfr. chat del
Per 15.12.21 h: 11.50); “ che devo preparare” (cfr. chat del 31.12.22); “ (cfr. chat del Per_6
1.05.21 h: 16.00). E “Ho preso un pollo per fare arrosto”. Il marito, che è a casa ad attenderla Pt_1
per cucinare, risponde: “Però portamelo alle otto sennò mangiamo alle 10”. Ed ancora. Pt_3
Per chiede alla moglie: ” che faccio gli sposi oggi mi hanno chiesto di fare il testimone poi verranno
a casa a chiederlo ufficialmente che casin”. E la moglie: “Devi dire di sì” (cfr. doc. 4 – all. 1 alla perizia a pag. 89 – chat del 26 e 27 giugno 2023). Anche il doc. 5 (screenshot della chat del
19.04.2023) – oltre che il richiamato doc. 4, all. 1 alla perizia, pag. 54 – comprova la sintonia tra i coniugi. Infatti, siamo al 19.04.2023 e la da moglie premurosa, invia al marito la foto di una Pt_1
polo disponibile nel negozio presso cui lavora e che vorrebbe prendere per il marito.
I testi escussi, poi, quelli indifferenti, hanno confermato come la vita della coppia fosse Pt_1 Pt_3
vissuta all'insegna della serenità e della piena sintonia coniugale.
Infatti, essi hanno riferito (deposizioni – ud. 9.04.2024 -, – ud. Testimone_2 Testimone_3
19.04.2024, – ud. 31.05.2024) che il 10 settembre 2023, cioè solo tre giorni prima Tes_4
che il Papa scoprisse la relazione extaconiugale intrattenuta dalla moglie, il e la il Pt_3 Pt_1 primo anche nella veste di testimone di nozze, avevano partecipato al matrimonio di Persona_7
e . La circostanza, peraltro, è documentata dalle foto prodotte (docc. 6 e 7),
[...] Testimone_3
riconosciute dai testi indicati. Né vale a smentire la portata probatoria della documentazione prodotta il rilievo, formulato dall'appellante, circa il fatto che la non è ritratta nelle foto. Appare Pt_1
sufficiente al riguardo evidenziare che la circostanza (partecipazione al matrimonio) non è stata mai contestata dall'appellante anche per ciò che attiene allo stato d'animo (gioioso), con cui i coniugi hanno preso parte alla cerimonia nuziale. Inoltre, nella chat dell'11 settembre 2023 (ore 15.58) si rinvengono anche altre foto del suddetto matrimonio. Due di esse, in particolare, ritraggono i coniugi teneramente abbracciati (doc. 4, all.1, pag. 126).
Ed ancora. I medesimi testi hanno confermato la circostanza n. 18 di cui ai capitoli di prova articolati nella comparsa di costituzione del e cioè che prima del richiamato matrimonio, in particolare il Pt_3
giorno della promessa, il Papa, la e i loro due figli parteciparono anche ad una cena Pt_1
organizzata dai futuri sposi con le persone più care: in sostanza, nulla lasciava presagire che la vivesse una condizione di malessere. Pt_1
Per contro, è stato anche provato (testi – ud.9.04.2024, circostanze da 10 a 15) Testimone_5
che il 15 settembre 2023 l'intera famiglia il marito anche come testimone di nozze, Persona_8
avrebbe dovuto partecipare al matrimonio di e (doc. 39), il che non avvenne a causa Per_9 Tes_5
della scoperta del tradimento. E la teste , la sposa, ha precisato che i coniugi dei Testimone_5
testimoni avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia al fianco dei testimoni..
Inoltre, anche nell'estate del 2023 la famiglia al completo, aveva trascorso le vacanze Persona_8
a Vasto, dal 1° al 15 luglio.
La circostanza, oltre ad essere incontestata, è stata confermata dalla teste comune (ud. Testimone_6
10.05.2024, circostanza n. 19, che ha anche riconosciuto le foto docc. 8 e 9 – prodotte in allegato alla comparsa di costituzione in prime cure – che ritraggono famiglie della e sulla Tes_6 Persona_8
spiaggia di Vasto, dove tutti, compresa la appaiono sereni e rilassati. Pt_1 Ad ulteriore dimostrazione che il matrimonio, alla data del 13.09.2023, fosse tutt'altro che in crisi,
milita la circostanza, ampiamente provata (deposizione , , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
che la – da sola quando il marito era al lavoro, insieme al marito, quando questi era libero – Pt_1
spesso si recava presso la postazione del 118, luogo di lavoro del Pt_3
Altro elemento sintomatico della sintonia di coppia è rinvenibile nella documentazione versata in atti
(docc. 18 -26 e 35 – 36), da cui si evince, per tabulas appunto, che e Parte_3 Parte_1
avevano una spiccata progettualità di coppia e una complicità non limitata semplicemente alle piccole dinamiche familiari quotidiane, ma che riguardava ben più importanti scelte che li impegnavano ed esponevano sul piano strettamente personale. Infatti, il Papa ebbe a vendere beni personali (docc. 18,
19 e 20) per acquistare un terreno ( docc. 21 e 22), intestarlo anche alla moglie ed edificare sullo stesso (i lavori devono ancora essere completati – doc. 23) una villa in campagna dotata di ogni confort. Dette circostanze, oltre ad essere provate documentalmente, sono incontestate e pacifiche.
Ha altresì trovano ampia conferma la circostanza (capitolo n. 19 indicato da parte resistente) che fino al 13 settembre 2023, il si rivolgeva alla moglie, anche in presenza di amici e conoscenti, Pt_3
chiamandola sempre <
10.05.2024), nel confermare che il Papa chiamava così la moglie, ha precisato che la Pt_1
”mostrava compiacimento” nel sentirsi chiamare così dal marito. La dr.ssa (ud. Testimone_2
9.04.2024) ha precisato che “ , per questo modo di rivolgersi alla moglie, che era una vera e Pt_3
propria venerazione, veniva sistematicamente preso in giro per il fatto che si rivolgeva a lei
chiamandola << , ciò che accadeva anche qualora parlava di lei e lei non c'era”. Persona_10
Non hanno invece trovato conferma, anzi sono state smentite, le affermazioni della secondo Pt_1
cui il marito avrebbe ostacolato le aspirazioni lavorative della moglie.
Risulta, infatti, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, che il non ha mai ostacolato la Pt_3
moglie a svolgere un lavoro full time. Anzi, è vero il contrario, come l'appellato ha dimostrato. E'
emerso, infatti, che il Papa si è prodigato, personalmente, per consentire alla di reperire un Pt_1
lavoro a tempo pieno, e di ciò vi è prova documentale, costituita dalla chat del 17.07.2023 (cfr. doc. 4 – all.1 alla perizia, pagg. 95 e 322), dalla quale risulta che era proprio il che informava la Pt_3
moglie della pubblicazione di un bando di concorso del Miur;
a risposta di quest'ultima: “ottimo”.
Lo stesso inoltre, trasmetteva alla moglie la risposta della Asrem che egli, unico dotato in Pt_3
famiglia di posta certificata, d'intesa con la moglie, aveva ricevuto a mezzo pec (doc. 4, all. 1 alla perizia, pagg. 323 e 324), con la quale veniva comunicata la proroga dei termini per la presentazione delle domande di impiego a tempo indeterminato.
Ad ogni modo, fermo che non è emersa alcuna ingerenza del marito in senso limitativo nelle scelte lavorative della moglie, è pacifico che la aveva un lavoro che evidentemente la gratificava e Pt_1
appagava.
Significativa è poi la deposizione della teste (ud.10.05.2023) – amica e confidente della Testimone_6
- che ha negato di avere mai ricevuto rivelazioni circa criticità nel rapporto di coppia (cfr. Pt_1
risposta sulla domanda di cui al capitolo 12 della memoria di parte ricorrente, odierna appellante).
Dunque, dalle informazioni probatorie fornite dai testi e da quelle evincibili dai numerosi documenti versati in atti, si ricava che non vi era alcuna crisi coniugale in atto e nulla lasciava neppure presagire che il rapporto coniugale fosse in pericolo, come correttamente ha evinto il giudice di prime cure.
La reale ed unica ragione della fine del matrimonio è quindi riconducibile esclusivamente al tradimento perpretato dalla come correttamente rilevato dal Tribunale. Pt_1
Come dianzi anticipato, il 13 settembre 2023 il Papa rinveniva in casa, del tutto casualmente, la lettera datata 28.05.2023 (doc. 1) scritta di pugno dalla e indirizzata a tale . La missiva Pt_1 Per_1
portava alla luce la tormentata relazione sentimentale, ignota all'appellato e comunque neppure concepibile dal medesimo, che la da anni intratteneva con il . L'intensità del Pt_1 Per_1
sentimento, che traspare dallo scritto, non lascia dubbi sul fatto che vi sia stato un coinvolgimento emotivo e affettivo tale da compromettere la fiducia tra i coniugi. Sicchè, stante la piena dimostrazione della pregressa armonia familiare e dell'affectio coniugalis, condivisibilmente il giudice a quo ha ricondotto l'insorgenza della crisi matrimoniale alla relazione extraconiugale. Quindi, proprio il forte trasporto sentimentale (“ti ho amato (ancora ora) alla follia”; “qualsiasi cosa
facevo, la facevo pensando a noi”) rende inutile indagare se vi sia stato uno o più rapporti sessuali o se si sia trattato di un tradimento non “consumato” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13.05.2021, n. 12794).
Di tale principio il Tribunale ha fatto corretta applicazione laddove, nel proprio decisum, ha evidenziato come le ”espressioni contenute nella missiva, benchè datate 28.05.2023, sono
inequivoche e militano per un intenso coinvolgimento sentimentale della donna con il
<< > , sostanzialmente mai negato dalla la quale, peraltro, non si è nemmeno Per_1 Pt_1
espressa sulla effettiva cessazione del medesimo, all'epoca dei fatti”.
Ed infatti la non solo in sede di interrogatorio formale (ud. 9.04.2024) ha riconosciuto la Pt_1
paternità della missiva, ma neppure ha mai disconosciuto la non conformità al vero di quanto dichiarato nella lettera, limitandosi solo a precisare di non averla spedita. A ciò aggiungasi che l'appellante ha confessato la relazione anche nello scambio di messaggi con il Papa, avvenuto la sera del 13.09.2023 (cfr. doc. 4, all.1 pag. – messaggi delle ore 20.27, 20.29, 20.46, 21.19), laddove il
Papa le chiede: “… sapeva della tresca??”…”Lo sapeva?”. La risponde: “Non Per_11 Pt_1
credo”, così di fatto ammettendo la relazione.
Di qui il rilievo per cui le censure mosse in sede di gravame si palesano inidonee a scalfire la decisione assunta dal Tribunale: l'accertamento del giudice a quo poggia su elementi di prova tutt'altro che indiziari. Non solo sul tenore letterale della lettera datata 28.05.2023, che dà conto di una relazione che durava da tempo (“la mia vita con te è cambiata”; “nei momenti difficili mi bastava sapere che
c'eri per essere felice. Qualsiasi cosa facevo, la facevo pensando a noi”; “sapere che non ci sei mi
fa mancare l'aria”; “averti rivisto l'altra mattina è stato bellissimo, quasi non mi sembrava vero …
ma poi…come hai detto tu con quali presupposti? Di stare bene solo per poco? Oppure continuare
a litigare perché non ci si riesce a vedere…?”), ma anche sulle risultanze dell'interrogatorio formale della e sul dato processuale che ella mai si è espressa sulla fine della relazione extraconiugale. Pt_1
Fermo quanto innanzi, vi è che la scoperta del forte trasporto della moglie per un altro uomo (la richiamata missiva offre elementi per ritenere che la e il AB avessero fugaci incontri Pt_1 amorosi e che fossero, al tempo stesso, consapevoli della ingestibilità della situazione: “… Di stare
bene solo per poco? Oppure di continuare a litigare perché non ci si riesce a vedere…?”) ha evidentemente gettato il Papa in grave sconforto.
Illuminante sul punto è la deposizione della dr.ssa (ud. 9.04.2024). La teste ricorda che, Testimone_2
del tutto inspiegabilmente, dopo la scoperta del tradimento, il Papa si mise in ferie senza preavviso:
”…per questa ragione l'ho chiamato telefonicamente e mi ha risposto piangendo e, dopo aver tentato
di calmarlo telefonicamente, ho deciso di fargli visita a casa (… tre quattro volte)…Tutti al lavoro
eravamo preoccupati per lui …quando mi sono recata a casa, l'ho trovato molto agitato e sconvolto
ed ho dovuto prescrivergli farmaci ansiolitici, posto che mi ha riferito di non dormire. E' stato lui a
raccontarmi l'accaduto …Ricordo di avergli prescritto lo Xanax raccomandandogli di farne uso al
bisogno…non ricordo di un periodo altrettanto lungo in cui lui si sia assentato dal lavoro …”).
Quanto riferito dalla teste smentisce l'affermazione contenuta nel gravame circa la non idoneità della condotta tenuta dalla a compromettere l'onore e la dignità del marito. La prova orale, infatti, Pt_1
ha restituito l'immagine di un uomo molto provato.
L'affermazione, poi, secondo cui “la si è sempre comportata
e nelle occasioni speciali per non turbare la serenità dei figli”, non vale a far venire meno l'addebito della separazione, atteso che ciò che rileva è che l'appellante non ha mai negato il contenuto della missiva. Come ricordato dalla Suprema Corte, il dovere di fedeltà coniugale consiste nell'impegno di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale fra i coniugi che dura quanto dura il matrimonio, e non deve essere intesa solo come astensione da relazioni sessuali extraconiugali.
Circa le condotte violente da parte del il Tribunale ha giustamente escluso che dall'istruttoria Pt_3
sia emersa una pregressa condotta prevaricatrice dell'uomo. Tanto ha fatto non per avere ritenuto inattendibili le testimonianze della madre e della sorella della come afferma l'appellante. In Pt_1
realtà, il primo giudice ha vagliato scrupolosamente tutte le prove testimoniali assunte al giudizio, e ha tratto il suo convincimento dal dato obiettivo, di cui tutti i testi escussi hanno dato conto, che l'unione matrimoniale, sino al 13.09.2013, fosse molto solida.
La poi, nel tentativo di screditare l'appellato e di continuare a descriverlo, contro ogni Pt_1
evidenza, come un uomo, oltre che prevaricatore, anche violento, anche in sede di gravame ha concentrato la sua attenzione sui presunti episodi all'origine del procedimento penale a carico del per i reati p. e p. dagli artt. 610 cp, 81 cpv, 610 cp, 612, comma 2, cp, per i quali l'uomo è Pt_3
stato rinviato a giudizio (ma corre l'obbligo di rendere nota l'informazione, rappresentata all'adita
Corte dall'appellato nelle note di trattazione scritta del 7 luglio 2025, per cui il Tribunale penale di
SS, in data 24.06.2025, con riferimento al suddetto procedimento penale, ha dichiarato estinti tutti i reati contestati al per intervenuta remissione tacita di querela). Pt_3
Ad ogni buon conto giova sottolineare che, come ben argomentato nel decisum della sentenza gravata,
eventuali “responsabilità penali reattive … non inficiano l'individuazione della causa della rottura
nella scoperta del tradimento”.
In sintesi, il Tribunale, attraverso una accurata disamina dell'intero compendio probatorio e rimanendo saldamente ancorato alle evidenze istruttorie e ai fatti non contestati, è pervenuto correttamente al convincimento che “sino alla scoperta casuale del chirografo nell'abitazione,
avvenuta solo in data 13.09.2023, non emergevano segni tangibili di una frattura nella coppia”; che dallo scritto si evinceva “un intenso coinvolgimento sentimentale della donna con il Per_1
sostanzialmente mai negato dalla la quale peraltro non si è nemmeno espressa sulla Pt_1
effettiva cessazione del medesimo, all'epoca dei fatti”, e che l'accertata “persistenza di una
progettualità di vita comune” fosse incompatibile con la tesi della donna di un matrimonio ormai giunto al capolinea.
Il ragionamento seguito dal primo giudice, peraltro, trova riscontro anche in massime di esperienza.
Ed invero, se il matrimonio fosse stato realmente in crisi, come sostiene l'appellante, il e la Pt_3
certamente si sarebbero astenuti dall'avviare i lavori per la costruzione di una casa di circa Pt_1 350 mq (docc. 35-36), certamente non li avrebbero proseguiti e altrettanto certamente avrebbero evitato di esporsi finanziariamente per anni con l'accensione di un mutuo cointestato (doc. 25).
Dunque, la sentenza gravata è immune da vizi avendo correttamente individuato nella violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie l'unica causa della crisi coniugale e l'addebito della separazione alla Pt_1
Per tali motivi l'appello va respinto.
Deve quindi essere scrutinata la domanda avanzata in via subordinata dall'appellante volta a conseguire dal Papa un assegno alimentare, pari almeno a quello di mantenimento revocato. In primo luogo, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, la richiesta di un assegno alimentare è
ammissibile per la prima volta in appello, poiché essa rappresenta un “minus” rispetto alla iniziale domanda di mantenimento e non può, pertanto, considerarsi come nova ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
(cfr. Cass.19618/2023).
Tuttavia , pur ammissibile, detta domanda è infondata nel merito e va rigettata, rilevandone la totale carenza dei presupposti di legge. Ed invero la senza alcuna allegazione circa il proprio stato Pt_1
di indigenza e la sua non imputabilità alla parte istante, pretende il riconoscimento del diritto unicamente sul rilievo di una differente posizione reddituale (ella guadagnerebbe solo € 400,00 al mese, insufficienti a soddisfare le sue esigenze primarie). Trascura, però, che “l'articolo 438 c.c.,
nello stabilire che gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in
grado di provvedere al proprio sostentamento, impone al giudice di valutare, in ordine all'an di tale
corresponsione, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno, sia della impossibilità di
mantenersi. In altri termini, il diritto agli alimenti è legato alla prova dello stato di bisogno e
dell'impossibilità, da parte dell'alimentando, di provvedere, in tuto o in parte, al proprio
sostentamento per la mancanza di mezzi sufficienti al soddisfacimento delle sue necessità primarie.
Deve essere rigettata, pertanto, la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi (come verificatosi nel caso di specie) la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica, e la impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi una occupazione confacente alle proprie attitudini
ed alla proprie condizioni sociali” (cfr. Cass. civ. sez. I,14.04.2032, n. 10033)
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in causa di valore indeterminabile - complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di SS, collegio civile, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 374/2024 R.G. sull'appello proposto con ricorso notificato il 3.12.2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, Parte_3
avverso la sentenza n. 936/2024 del Tribunale di SS in composizione collegiale pubblicata il 4.10.2024 a conclusione del giudizio n. 1826/2023 R.G., ogni contraria domanda e/o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello, ivi inclusa la domanda dell'appellante di corresponsione di un assegno alimentare;
2) Condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 4.890,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
Letto ed applicato l'art. 89 c.p.c.,
3) Dispone la cancellazione, dalla comparsa di costituzione e risposta in giudizio della parte appellata,
dell'espressione contenuta a pagina 4 dell'atto, rigo 16, “concedendosi tanto all'amante quanto al
marito, con la disinvoltura degna di una navigata attrice”;
4) Dà atto dell'integrale rigetto dell' impugnazione ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.
1 – quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10.07.2025 IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella