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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI _________________________________________________ QUARTA SEZIONE-
SENTENZA DEL 13/03/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari in persona del Giudice istruttore, in funzione di Giudice unico, Dott.ssa Assunta Napoliello, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2468 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020 – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tra
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Violante Opponente Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Neri Controparte_1
Opposta Ragioni di fatto e di diritto La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
**************** Con decreto n. 4835/2019, notificato il 13.12.2019, si ingiungeva alla Parte_1
di consegnare ad copia del contratto originario di apertura del
[...] Controparte_1
59 e successive m egrazioni fino alla chiusura, gli e/c completi di scalare dall'apertura sino al 31.03.1983, nonché gli e/c compresi di scalare per i trimestri IV/1987, II-III-IV/1989, I-II-II/1990, III-IV/1992. Con atto di citazione, notificato il 21.01.2020, la spiegava Parte_1 formale opposizione avverso il predetto decreto, chi Eccepiva l'illegittimità del decreto ingiuntivo notificato, per intervenuta prescrizione decennale estintiva del diritto del correntista alla consegna della documentazione, intendendosi sia la copia del contratto che degli e/c.: riferiva che il rapporto di c/c n. 69959, acceso con Banca Caripe, era stato estinto, per passaggio a sofferenza, in data 06.11.1992, quindi più di dieci anni prima rispetto alla prima richiesta avanzata dall'odierna opposta, con raccomandata del 08.04.2003. Precisava che, con comunicazione del 04.12.2018, aveva Parte_1 comunicato l'avvenuta chiusura del c/c oggetto di giudizio in data 06.11.1992, circostanza non contestata da parte opponente: che la missiva del 02.08.1993, depositata da parte opposta a sostegno dell'affermazione per cui il c/c era stato chiuso, in realtà, in data successiva, riguardava esclusivamente l'estinzione di un credito vantato da Banca Caripe nei confronti di , senza alcun riferimento al c/c per cui si controverte;
Controparte_1 sosteneva essersi estinto per prescrizione decennale anche il diritto ad ottenere il rendiconto, atteso che dalla data di chiusura del c/c avvenuta il 06.11.1992 e la prima richiesta inviata alla banca il 08.04.2003 erano trascorsi più di dieci anni;
in ogni caso, che una copia del contratto di c/c era stato consegnato ad all'atto della Controparte_1 sottoscrizione dello stesso. Sollevava, altresì, eccezione di prescrizione decennale della eventuale azione di ripetizione di indebito avanzata dalla odierna opposta nella missiva del 8.4.2003, trattandosi peraltro di c/c non affidato. Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese di lite. Con comparsa del 12.03.2021 si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto i o. Sosteneva di non aver mai ricevuto la documentazione richiesta con la PRra monitoria, nonostante le diffide inviate alla banca in data 08.04.2003, 21.02.2013 e 15.11.2018 (all. n. 3, 4 e 5 fasc. opposta); la omessa prova della chiusura del c/c asseritamente avvenuta in data 06.11.1992; inoltre, che il passaggio a sofferenza non costituiva di per sé chiusura ed estinzione del c/c. Nella specie, riferiva che in data 06.11.1992 il c/c per cui è causa veniva girato a sofferenza dall'allora Banca Caripe, la quale, successivamente, avviava una PRra monitoria in danno dell'odierna opposta che, in data 02.08.1993, estingueva col pagamento il proprio debito (all. n. 8 fasc. opposta) ed il c/c n. 69959 veniva estinto. Evidenziava di aver, quindi, interrotto la prescrizione con le lettere di diffida precedentemente citate: dunque, il rapporto di c/c doveva ritenersi estinto in concomitanza dell'estinzione del credito vantato dalla banca nei suoi confronti, ossia in data 02.08.1993, e che il dies a quo del termine di prescrizione, interrotto dall'opposta, doveva farsi coincidere a tale data. Sosteneva l'obbligo della banca a fornire il rendiconto alla cliente, sulla base del rapporto di mandato intercorrente con la stessa. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. Parte opponente, nelle note di trattazione scritta del 12.04.2021 e, successivamente, in memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, eccepiva l'inidoneità della missiva del 08.04.2003 ad interrompere la prescrizione, per mancanza del requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta: parte opposta, nella missiva, non aveva avanzato richiesta di consegna della documentazione oggetto di giudizio, ai sensi degli artt. 117 e 119 TUB, ma solo richiesto il ricalcolo delle competenze dovute a causa di asserita nullità delle clausole contrattuali. Parte opposta contestava la tardività della sollevata eccezione. Con ordinanza del 15.04.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa, istruita con prove documentali, chiamata all'odierna udienza per discussione orale e decisione ai sensi dell'art 281-sexies, veniva discussa e decisa come da sentenza. Oggetto della presente controversia è il preteso diritto di parte opposta alla consegna della documentazione afferente al rapporto di c/c n. 69959 originariamente stipulato con Banca Caripe. Orbene, come già evidenziato nell'ordinanza del 15.04.2021, il predetto diritto costituisce diritto sostanziale autonomo, il cui riconoscimento è sganciato dal motivo per il quale il cliente richiede la documentazione. Pertanto, inconferente appare l'eccezione sollevata dalla banca opponente in relazione alla presunta intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito, diritto in ogni caso non azionato nel presente giudizio. Preliminarmente è utile rammentare la nota regola per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posti a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12765/2007; n. 2421/2006; n. 24815/2005). Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza della domanda incombe sul convenuto che, nella qualità di attore sostanziale, deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, perciò parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del rapporto azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda. Nella specie, pur essendo circostanza accertata e non contestata tra le parti l'esistenza del contratto di c/c n. 69959, parte opposta ha agito per richiederne la copia, laddove parte opponente, pur asserendo di averla consegnata all'atto della sottoscrizione, non ha fornito prova documentale dell'avvenuta consegna. Orbene, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'articolo 119, comma 4, della legge bancaria (decreto legislativo n. 385 del 1993) che ha natura di diritto sostanziale e ha fondamento negli obblighi di buona fede in executivis, è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del nominato testo unico e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cassazione civile sez. I, 22/05/2024, n.18227). Nella specie, la banca opponente, nel sollevare eccezione di prescrizione decennale, indica quale data di chiusura del conto corrente quella del 06.11.1992, corrispondente al passaggio a sofferenza del conto: tuttavia, il passaggio a sofferenza, pur comportando la segnalazione del cliente alla Centrale Rischi, non determina automaticamente la chiusura del rapporto in essere e nel caso la banca opposta non ha fornito prova della chiusura del conto in quella data, non avendo versato in atti alcuna comunicazione di recesso dal rapporto e conseguente chiusura del c/c oggetto di controversia. Di contro, è in atti la comunicazione, prodotta dalla odierna opposta, del 02.08.1993 (all. n. 8 fasc. opposta) con cui, l'allora Banca Caripe, comunicava l'estinzione del debito in capo ad , a seguito di pagamento del debito in seguito all'instaurarsi della Controparte_1 PR , dunque, attendibilmente rilevarsi che la chiusura del conto sia intervenuta proprio contestualmente all'estinzione del debito da parte della . CP_1
Pertanto, individuato alla data del 02.08.1993 il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, questa è stata validamente interrotta da parte opposta con l'invio e la ricezione delle missive del 08.04.2003, 21.02.2013 e 15.11.2018. Sussiste ed è attuale il diritto della opposta a ricevere i documenti come indicati nel decreto ingiuntivo. Alla luce di quanto fin qui esposto, l'opposizione risulta infondata e va rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Alla soccombenza seguono le spese di lite, come liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di riferimento, valore indeterminabile, complessità bassa. Le spese vengono liquidate secondo i valori minimi, attesa la natura esclusivamente documentale della controversia e la ridotta attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato il 21.01.2020 avverso il decreto ingiuntivo n. 4835/2019 notificato il 13.12.2019, così provvede:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 4835/2019;
2. CONDANNA la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese processuali che liquida in € 3.809,00 Controparte_1 oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA come per legge, da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, 13/03/2025
Il Giudice Assunta Napoliello