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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/05/2024, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 946/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERONI Parte_1 C.F._1
MARCO
ATTORE contro
C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra in relazione CP_1
all'inadempimento contrattuale perpetrato ai danni del sig. nella sua qualità di Parte_1
venditrice dell'autovettura usata Alfa Romeo Stelvio targata FJ816ES, per le ragioni espresse in narrativa;
pagina 1 di 6 - conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1497 c.c. per vendita di aliud pro alio e condannare la sig.ra alla restituzione in favore del sig. CP_1
che restituirà il veicolo, della somma di euro 27.000.00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria ex art. 1494 c.c.;
- in ogni caso condannare la sig.ra a rifondere al sig. i danni subiti CP_1 Parte_1
dall'odierno attore pari ad euro 15.000,00, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia e da determinare anche in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 domandando la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura usata Alfa Romeo
[...]
Stelvio targata FJ816ES, per grave inadempimento della convenuta, consistito nella indicazione in sede di compravendita di un chilometraggio inferiore ai chilometri percorsi dal veicolo a far data dalla sua immatricolazione;
l'attore inoltre ha domandato la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad € 27.000,00, nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 15.000,00.
Nel giudizio così radicato non si è costituita e, pertanto, all'udienza del 29.9.2023 CP_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza della domanda attorea, occorre ricostruire brevemente i fatti oggetto di causa.
Innanzitutto, deve ritenersi documentalmente provato che in data 16.2.2022 l'autovettura Alfa
Romeo Stelvio targata FJ816ES è stata trasferita da a In CP_1 Parte_1
particolare, depongono in tal senso il libretto di circolazione del veicolo (doc. 3 parte attrice) e il certificato attestante il passaggio di proprietà (doc 5 parte attrice),
poi, risulta aver corrisposto a € 27.000,00 per l'acquisto del Parte_1 CP_1
veicolo; somma versata, in parte, mediante due bonifici bancari di € 5.000,00 ciascuno, effettuati in data 14.2.2022 e 16.2.2022, e in parte mediante assegno circolare di € 17.000,00, portato all'incasso in data 16.2.2022 (doc. 4 parte attrice).
pagina 2 di 6 Dagli atti di causa inoltre si evince che il veicolo, sin dall'immatricolazione effettuata nel 2017, è sempre stato intestato a (doc. 3 parte attrice) e che in occasione della revisione del CP_1
10.2.2022 aveva percorso 82.574 km (doc. 2 parte attrice).
Dal libretto di manutenzione risultano i seguenti tagliandi effettuati sull'autovettura prima del passaggio di proprietà (doc. 6 parte attrice):
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 13/10/2017 a km Organizzazione_1
21.520;
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 10/05/2018 a km Organizzazione_1
40.851;
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 05/11/2018 a km Organizzazione_1
63.131;
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 12/04/2019 a km Organizzazione_1
81.837;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 04/11/2019 a km 100.000;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 25/05/2020 a km non indicati;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 31/10/2020 a km 145.200;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 21/03/2021 a km 163.000;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 20/07/2021 a km 182.000.
Durante l'istruttoria, infine, è stato sentito come testimone – Testimone_1 titolare di un'autofficina a Livraga – il quale ha confermato che in occasione del tagliando effettuato da nel 2022 il tachimetro dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio targata Parte_1
FJ816ES raffigurava un chilometraggio pari a 95.670; chilometraggio dallo stesso ritenuto incompatibile con lo stato di usura delle componenti meccaniche del veicolo. Il testimone, in particolare, ha dichiarato: “durante il tagliando ho trovato il libretto di manutenzione, che è un libretto in cui sono registrate le varie manutenzioni che nel tempo subisce l'autovettura, se non ricordo male era nel vano ruota di scorta;
nell'ultimo tagliando che risultava effettuato il
pagina 3 di 6 chilometraggio era molto più alto rispetto a quello che risultava nel tachimetro;
per fare il tagliando si smonta il coperchio motore in plastica e sotto si trova un coperchio sempre in plastica della cinghia distribuzione e lì c'era una scritta molto deteriorata, che indicava un
90/95 e il resto cancellato che sono i chilometri in corrispondenza dei quali hanno effettuato la prima sostituzione della cinghia;
se fossero stati reali i chilometri io avrei dovuto trovare del pulito lì perché erano passati pochi chilometri dalla sostituzione della cinghia, invece c'era parecchio sporco che si forma solo con l'utilizzo prolungato nel tempo della vettura;
posso inoltre dire che nel momento della seconda manutenzione che ho fatto ho trovato parecchia limatura di metallo nel circuito di lubrificazione, anche in questo caso preciso che la polvere di metallo è dovuto a usura” (cfr. verbale udienza dell'1.3.2024).
[...]
, poi, ha confermato di aver trovato il libretto di manutenzione durante il Testimone_1 tagliando: “credo che si trovasse dietro nella ruota di scorta, che viene controllata durante il tagliando”.
3. La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
La documentazione presente in atti e l'istruttoria orale esperita in corso di causa consentono di ritenere provato il diverso chilometraggio del veicolo al momento della compravendita. Più in particolare, deve ritenersi provato che al momento della compravendita il veicolo aveva percorso oltre 100.000 km in più di quelli risultanti dal tachimetro e indicati dalla venditrice nell'annuncio pubblicato on-line sul sito ” (doc. 1 parte attrice). Dal libretto di manutenzione, Org_3
infatti, è emerso che alla data del 20.7.2021 il chilometraggio era di 182.000 km, mentre al momento della vendita (febbraio 2022) l'autovettura risultava avere un chilometraggio di circa
82.000 km (doc. 2 parte attrice); il testimone sentito in corso di causa ha confermato che a ottobre
2022 il tachimetro segnava 95.670 km.
3.1 La differenza del chilometraggio (che è stato ridotto di oltre la metà rispetto a quello effettivo) integra un vizio grave dell'autovettura che giustifica la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c., con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori ex artt. 1493 e
1494 c.c.
3.2 Conseguentemente, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita stipulato dalle parti in data 16.2.2022 e pertanto dovrà provvedere alla restituzione Parte_1 dell'autovettura (come richiesto dallo stesso nelle conclusioni), mentre deve essere CP_1
pagina 4 di 6 condannata a restituire all'attore la somma di € 27.000,00, oltre interessi, al saggio legale, dalla data dei singoli pagamenti.
La caducazione del contratto, infatti, determina, il venir meno, in capo all'accipiens di qualsiasi causa retinendi delle somme ricevute (Cass. civ. S.U.
4.12.1992 n. 12942; più recentemente,
Cass. civ.
7.6.2006 n. 13339). Ed infatti, operando la risoluzione ex tunc (art. 1458 c.c.), il debito avente ad oggetto la restituzione delle somme ricevute non può che produrre interessi compensativi a decorrere dal giorno della sua corresponsione, dovendo i patrimoni essere reintegrati, nei limiti del possibile, come se il contratto non fosse mai stato stipulato (cfr, in termini, Cass. civ. 12.6.1987 n. 5143; Cass. civ. 21.10.1992 n. 11511; Cass. civ. 22.2.2008 n.
4604; Cass. civ. 18.9.2014 n. 19659). Non merita, di contro, accoglimento il diverso orientamento secondo cui la restituzione consegue a un'azione di indebito oggettivo, in forza della quale, presupponendo la buona fede dell'accipiens, la decorrenza degli interessi andrebbe collegata al successivo momento della proposizione della domanda (così, a es., Cass. sez. 2 civ.
15.1.2007 n. 738 rv 594826); interpretazione questa che finirebbe per pregiudicare il ripristino ex tunc delle sfere patrimoniali, come imposto dalla disciplina sulla risoluzione del contratto.
3.3 Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa deve essere rigettata mancando la prova del danno subito dall'attore. Il risarcimento domandato dall'attore, infatti, risulta essere collegato, da un lato, alle maggiori spese di manutenzione connesse all'effettivo chilometraggio del veicolo e, dall'altro lato, alla minor vita residua del veicolo dovuta al chilometraggio maggiore. È evidente pertanto che si tratta di voci di danno che non spettano all'attore essendo stato risolto il contratto di compravendita.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (avuto riguardo allo scaglione indeterminabile complessità bassa), in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Atteso, tuttavia, il parziale rigetto quantitativo delle domande attoree, le spese processuali vanno compensate nella misura del 1/3 tra attore e convenuta e poste per la restante quota a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara risolto, per le ragioni sopra evidenziate, il contratto di compravendita stipulato dalle parti in data 16.2.2022;
pagina 5 di 6 2. condanna LE a restituire a la somma di € 27.000,00, oltre agli CP_1 Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna a restituire a l'autovettura Alfa Romeo Stelvio Parte_1 CP_1
targata FJ816ES;
4. compensa per 1/3 le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e condanna CP_1
al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite a favore di che si
[...] Parte_1
liquidano per l'intero (100%) in € 545,00 per spese ed € 6.100,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Tribunale di Lodi, 16/05/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 946/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASCHERONI Parte_1 C.F._1
MARCO
ATTORE contro
C.F. CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via principale
- accertare e dichiarare la responsabilità della sig.ra in relazione CP_1
all'inadempimento contrattuale perpetrato ai danni del sig. nella sua qualità di Parte_1
venditrice dell'autovettura usata Alfa Romeo Stelvio targata FJ816ES, per le ragioni espresse in narrativa;
pagina 1 di 6 - conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1497 c.c. per vendita di aliud pro alio e condannare la sig.ra alla restituzione in favore del sig. CP_1
che restituirà il veicolo, della somma di euro 27.000.00 oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria ex art. 1494 c.c.;
- in ogni caso condannare la sig.ra a rifondere al sig. i danni subiti CP_1 Parte_1
dall'odierno attore pari ad euro 15.000,00, ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia e da determinare anche in via equitativa;
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 domandando la risoluzione del contratto di vendita dell'autovettura usata Alfa Romeo
[...]
Stelvio targata FJ816ES, per grave inadempimento della convenuta, consistito nella indicazione in sede di compravendita di un chilometraggio inferiore ai chilometri percorsi dal veicolo a far data dalla sua immatricolazione;
l'attore inoltre ha domandato la condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato, pari ad € 27.000,00, nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 15.000,00.
Nel giudizio così radicato non si è costituita e, pertanto, all'udienza del 29.9.2023 CP_1
ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza della domanda attorea, occorre ricostruire brevemente i fatti oggetto di causa.
Innanzitutto, deve ritenersi documentalmente provato che in data 16.2.2022 l'autovettura Alfa
Romeo Stelvio targata FJ816ES è stata trasferita da a In CP_1 Parte_1
particolare, depongono in tal senso il libretto di circolazione del veicolo (doc. 3 parte attrice) e il certificato attestante il passaggio di proprietà (doc 5 parte attrice),
poi, risulta aver corrisposto a € 27.000,00 per l'acquisto del Parte_1 CP_1
veicolo; somma versata, in parte, mediante due bonifici bancari di € 5.000,00 ciascuno, effettuati in data 14.2.2022 e 16.2.2022, e in parte mediante assegno circolare di € 17.000,00, portato all'incasso in data 16.2.2022 (doc. 4 parte attrice).
pagina 2 di 6 Dagli atti di causa inoltre si evince che il veicolo, sin dall'immatricolazione effettuata nel 2017, è sempre stato intestato a (doc. 3 parte attrice) e che in occasione della revisione del CP_1
10.2.2022 aveva percorso 82.574 km (doc. 2 parte attrice).
Dal libretto di manutenzione risultano i seguenti tagliandi effettuati sull'autovettura prima del passaggio di proprietà (doc. 6 parte attrice):
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 13/10/2017 a km Organizzazione_1
21.520;
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 10/05/2018 a km Organizzazione_1
40.851;
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 05/11/2018 a km Organizzazione_1
63.131;
- tagliando effettuato presso a Bologna il giorno 12/04/2019 a km Organizzazione_1
81.837;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 04/11/2019 a km 100.000;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 25/05/2020 a km non indicati;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 31/10/2020 a km 145.200;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 21/03/2021 a km 163.000;
- tagliando effettuato presso officina meccanica a Monteroni di Lecce il Org_2
giorno 20/07/2021 a km 182.000.
Durante l'istruttoria, infine, è stato sentito come testimone – Testimone_1 titolare di un'autofficina a Livraga – il quale ha confermato che in occasione del tagliando effettuato da nel 2022 il tachimetro dell'autovettura Alfa Romeo Stelvio targata Parte_1
FJ816ES raffigurava un chilometraggio pari a 95.670; chilometraggio dallo stesso ritenuto incompatibile con lo stato di usura delle componenti meccaniche del veicolo. Il testimone, in particolare, ha dichiarato: “durante il tagliando ho trovato il libretto di manutenzione, che è un libretto in cui sono registrate le varie manutenzioni che nel tempo subisce l'autovettura, se non ricordo male era nel vano ruota di scorta;
nell'ultimo tagliando che risultava effettuato il
pagina 3 di 6 chilometraggio era molto più alto rispetto a quello che risultava nel tachimetro;
per fare il tagliando si smonta il coperchio motore in plastica e sotto si trova un coperchio sempre in plastica della cinghia distribuzione e lì c'era una scritta molto deteriorata, che indicava un
90/95 e il resto cancellato che sono i chilometri in corrispondenza dei quali hanno effettuato la prima sostituzione della cinghia;
se fossero stati reali i chilometri io avrei dovuto trovare del pulito lì perché erano passati pochi chilometri dalla sostituzione della cinghia, invece c'era parecchio sporco che si forma solo con l'utilizzo prolungato nel tempo della vettura;
posso inoltre dire che nel momento della seconda manutenzione che ho fatto ho trovato parecchia limatura di metallo nel circuito di lubrificazione, anche in questo caso preciso che la polvere di metallo è dovuto a usura” (cfr. verbale udienza dell'1.3.2024).
[...]
, poi, ha confermato di aver trovato il libretto di manutenzione durante il Testimone_1 tagliando: “credo che si trovasse dietro nella ruota di scorta, che viene controllata durante il tagliando”.
3. La domanda di parte attrice è fondata nei limiti di seguito evidenziati.
La documentazione presente in atti e l'istruttoria orale esperita in corso di causa consentono di ritenere provato il diverso chilometraggio del veicolo al momento della compravendita. Più in particolare, deve ritenersi provato che al momento della compravendita il veicolo aveva percorso oltre 100.000 km in più di quelli risultanti dal tachimetro e indicati dalla venditrice nell'annuncio pubblicato on-line sul sito ” (doc. 1 parte attrice). Dal libretto di manutenzione, Org_3
infatti, è emerso che alla data del 20.7.2021 il chilometraggio era di 182.000 km, mentre al momento della vendita (febbraio 2022) l'autovettura risultava avere un chilometraggio di circa
82.000 km (doc. 2 parte attrice); il testimone sentito in corso di causa ha confermato che a ottobre
2022 il tachimetro segnava 95.670 km.
3.1 La differenza del chilometraggio (che è stato ridotto di oltre la metà rispetto a quello effettivo) integra un vizio grave dell'autovettura che giustifica la risoluzione del contratto di compravendita ex art. 1492 c.c., con i conseguenti effetti restitutori e risarcitori ex artt. 1493 e
1494 c.c.
3.2 Conseguentemente, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di vendita stipulato dalle parti in data 16.2.2022 e pertanto dovrà provvedere alla restituzione Parte_1 dell'autovettura (come richiesto dallo stesso nelle conclusioni), mentre deve essere CP_1
pagina 4 di 6 condannata a restituire all'attore la somma di € 27.000,00, oltre interessi, al saggio legale, dalla data dei singoli pagamenti.
La caducazione del contratto, infatti, determina, il venir meno, in capo all'accipiens di qualsiasi causa retinendi delle somme ricevute (Cass. civ. S.U.
4.12.1992 n. 12942; più recentemente,
Cass. civ.
7.6.2006 n. 13339). Ed infatti, operando la risoluzione ex tunc (art. 1458 c.c.), il debito avente ad oggetto la restituzione delle somme ricevute non può che produrre interessi compensativi a decorrere dal giorno della sua corresponsione, dovendo i patrimoni essere reintegrati, nei limiti del possibile, come se il contratto non fosse mai stato stipulato (cfr, in termini, Cass. civ. 12.6.1987 n. 5143; Cass. civ. 21.10.1992 n. 11511; Cass. civ. 22.2.2008 n.
4604; Cass. civ. 18.9.2014 n. 19659). Non merita, di contro, accoglimento il diverso orientamento secondo cui la restituzione consegue a un'azione di indebito oggettivo, in forza della quale, presupponendo la buona fede dell'accipiens, la decorrenza degli interessi andrebbe collegata al successivo momento della proposizione della domanda (così, a es., Cass. sez. 2 civ.
15.1.2007 n. 738 rv 594826); interpretazione questa che finirebbe per pregiudicare il ripristino ex tunc delle sfere patrimoniali, come imposto dalla disciplina sulla risoluzione del contratto.
3.3 Quanto alla domanda risarcitoria, la stessa deve essere rigettata mancando la prova del danno subito dall'attore. Il risarcimento domandato dall'attore, infatti, risulta essere collegato, da un lato, alle maggiori spese di manutenzione connesse all'effettivo chilometraggio del veicolo e, dall'altro lato, alla minor vita residua del veicolo dovuta al chilometraggio maggiore. È evidente pertanto che si tratta di voci di danno che non spettano all'attore essendo stato risolto il contratto di compravendita.
4. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 (avuto riguardo allo scaglione indeterminabile complessità bassa), in base al disposto normativo di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. Atteso, tuttavia, il parziale rigetto quantitativo delle domande attoree, le spese processuali vanno compensate nella misura del 1/3 tra attore e convenuta e poste per la restante quota a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. dichiara risolto, per le ragioni sopra evidenziate, il contratto di compravendita stipulato dalle parti in data 16.2.2022;
pagina 5 di 6 2. condanna LE a restituire a la somma di € 27.000,00, oltre agli CP_1 Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
3. condanna a restituire a l'autovettura Alfa Romeo Stelvio Parte_1 CP_1
targata FJ816ES;
4. compensa per 1/3 le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta e condanna CP_1
al pagamento dei restanti 2/3 delle spese di lite a favore di che si
[...] Parte_1
liquidano per l'intero (100%) in € 545,00 per spese ed € 6.100,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cpa.
Tribunale di Lodi, 16/05/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 6 di 6