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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 950 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DE DONNO ORONZO (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. DE DONNO ORONZO
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. INGEGNERI GABRIELLA MARIA ( ) VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO parte C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
- RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. Oggetto della presente vertenza è la domanda formulata da Parte_1 ed dipendenti di , per far
[...] Parte_2 Controparte_1 accertare l'inefficacia o in subordine la illegittimità della sanzione disciplinare loro comminata loro “ con conseguente annullamento di ciascuna di esse, sia in riferimento agli istituti legali e contrattuali vigenti, sia ai fini sostanziali in ordine al fondamento del presunto diritto di al risarcimento di € 77.020,00 CP_1 richiesto”. Va precisato che le sanzioni erano state irrogate dalla società convenuta per la negligenza addebitata ad entrambi i ricorrenti in relazione agli omessi adempimenti che avevano consentito ai rapinatori, che si erano presentati in banca nella giornata del 30 luglio 2020, di asportare dal cash dispenser, (ATM), l'importo di euro 77.020,00. In data 21 giugno 2023 ha rinunciato agli atti ed all'azione nei Parte_2 confronti di e pertanto il giudizio è giunto in decisione Controparte_1 solamente con riferimento alla posizione della Parte_1
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha evidenziato di Controparte_1 non aver comunicato, per entrambi i dipendenti, il nominativo del proprio membro per il costituendo Collegio di Conciliazione e Arbitrato e di non aver adito per entrambi i dipendenti l'autorità giudiziaria nel prescritto termine decadenziale di giorni 10 dall'avvenuta richiesta del 20.01.2021 di nomina del membro del costituendo collegio di conciliazione e arbitrato, sicché ai sensi dell'art. 7 Statuto Lavoratori entrambe le sanzioni erano divenute inefficaci. Ad avviso della parte convenuta quindi il ricorso era inammissibile per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Non v'è dubbio che, essendo venuta meno la efficacia delle sanzioni in data precedente il deposito del ricorso, non era possibile ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile con la presente azione. Si ricorda che la Corte di Cassazione ha, da tempo, rimarcato che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,
2 senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15355 del 28 giugno 2010). Né tale risultato utile potrebbe essere conseguito in questa sede in relazione alla possibilità che la datrice di lavoro possa formulare richiesta di risarcimento danni. Infatti parte ricorrente si è limitata ad un' azione di impugnazione della sanzione (quando la stessa era ormai inefficace) e non ha formulato nessuna autonoma richiesta di accertamento della insussistenza di responsabilità in relazione al furto subito dalla datrice di lavoro. Né, infine, residua un interesse ad ottenere l'accertamento della illegittimità della sanzione ormai divenuta inefficace stante la intervenuta decadenza dalla possibilità per la società di adire la autorità giudiziaria. A ciò deve aggiungersi, come correttamente osservato dalla parte resistente con riferimento al fondamento del diritto al risarcimento del danno, che nel giudizio in esame non c'è alcun interesse attuale, immediato e diretto di parte ricorrente, non avendo il presente giudizio ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte di del maggiore danno sopportato in occasione della rapina del 30 CP_1 luglio 2020 per la negligenza dei due dipendenti. La particolarità della vicenda consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese di lite Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. DE DONNO ORONZO (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'Avv. DE DONNO ORONZO
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. INGEGNERI GABRIELLA MARIA ( ) VIA CORDUSIO 4 20123 MILANO parte C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
- RESISTENTE
Oggetto: sanzione disciplinare
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie. Oggetto della presente vertenza è la domanda formulata da Parte_1 ed dipendenti di , per far
[...] Parte_2 Controparte_1 accertare l'inefficacia o in subordine la illegittimità della sanzione disciplinare loro comminata loro “ con conseguente annullamento di ciascuna di esse, sia in riferimento agli istituti legali e contrattuali vigenti, sia ai fini sostanziali in ordine al fondamento del presunto diritto di al risarcimento di € 77.020,00 CP_1 richiesto”. Va precisato che le sanzioni erano state irrogate dalla società convenuta per la negligenza addebitata ad entrambi i ricorrenti in relazione agli omessi adempimenti che avevano consentito ai rapinatori, che si erano presentati in banca nella giornata del 30 luglio 2020, di asportare dal cash dispenser, (ATM), l'importo di euro 77.020,00. In data 21 giugno 2023 ha rinunciato agli atti ed all'azione nei Parte_2 confronti di e pertanto il giudizio è giunto in decisione Controparte_1 solamente con riferimento alla posizione della Parte_1
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio ha evidenziato di Controparte_1 non aver comunicato, per entrambi i dipendenti, il nominativo del proprio membro per il costituendo Collegio di Conciliazione e Arbitrato e di non aver adito per entrambi i dipendenti l'autorità giudiziaria nel prescritto termine decadenziale di giorni 10 dall'avvenuta richiesta del 20.01.2021 di nomina del membro del costituendo collegio di conciliazione e arbitrato, sicché ai sensi dell'art. 7 Statuto Lavoratori entrambe le sanzioni erano divenute inefficaci. Ad avviso della parte convenuta quindi il ricorso era inammissibile per carenza di interesse ad agire dei ricorrenti. L'eccezione è fondata e merita accoglimento. Non v'è dubbio che, essendo venuta meno la efficacia delle sanzioni in data precedente il deposito del ricorso, non era possibile ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile con la presente azione. Si ricorda che la Corte di Cassazione ha, da tempo, rimarcato che “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,
2 senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15355 del 28 giugno 2010). Né tale risultato utile potrebbe essere conseguito in questa sede in relazione alla possibilità che la datrice di lavoro possa formulare richiesta di risarcimento danni. Infatti parte ricorrente si è limitata ad un' azione di impugnazione della sanzione (quando la stessa era ormai inefficace) e non ha formulato nessuna autonoma richiesta di accertamento della insussistenza di responsabilità in relazione al furto subito dalla datrice di lavoro. Né, infine, residua un interesse ad ottenere l'accertamento della illegittimità della sanzione ormai divenuta inefficace stante la intervenuta decadenza dalla possibilità per la società di adire la autorità giudiziaria. A ciò deve aggiungersi, come correttamente osservato dalla parte resistente con riferimento al fondamento del diritto al risarcimento del danno, che nel giudizio in esame non c'è alcun interesse attuale, immediato e diretto di parte ricorrente, non avendo il presente giudizio ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte di del maggiore danno sopportato in occasione della rapina del 30 CP_1 luglio 2020 per la negligenza dei due dipendenti. La particolarità della vicenda consente la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara inammissibile il ricorso compensa le spese di lite Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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