Articolo 4 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 ottobre 1930
Art. 4.

Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorita' competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinane la confisca.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930
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