Versione
4 ottobre 1930
4 ottobre 1930
Art. 4.
Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorita' competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinane la confisca.
Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorita' competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinane la confisca.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 26/01/1957, n. 26Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 luglio 1930, n. 1278, promosso con l'ordinanza 25 giugno 1956 del Pretore di Arienzo nel procedimento penale a carico di CH SC PP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 227 dell'8 settembre 1956 ed iscritta al n. 256 del Reg. ord. 1956.Leggi di più...
- finalita'·
- procacciamento a scopo di lucro di contratti di lavoro all'estero·
- contrasto con l'art. 35, ultimo comma, cost.·
- sent. 26/57. emigrazione·
- liberta' di emigrare·
- art. 4, legge 24 luglio 1930, n. 1278·
- sanzioni penali·
- esclusione.