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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2796/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 5 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura a Controparte_1 margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Francesco Temperini e Luciano Brozzetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, al Corso Vannucci n. 47; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.12.2022 e ritualmente notificato, il lavoratore Pt_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società già sua Controparte_1 datrice di lavoro, per ivi sentir dichiarare competergli l'inquadramento al secondo livello, o, in ipotesi, al terzo livello C.C.N.L. Terziario Confcommercio con decorrenza dal 1.02.2018, a fronte del quarto riconosciutogli. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: respingere integralmente le domande proposte da in quanto inammissibili e Parte_1 infondate. Con vittoria di spese e compenso professionale.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 5 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. Il ricorrente, a fondamento delle conclusioni rassegnate, ha dedotto di essere stato assunto dalla convenuta in data 1 febbraio 2018 presso il punto vendita di Via Pistoiese in Firenze e di avervi lavorato a tempo pieno fino alle dimissioni del 1° dicembre 2021; di essere stato sempre inquadrato al IV livello C.C.N.L. Terziario Confcommercio quale addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (doc. 2 fasc. ric.), ma di avere, invece, sempre svolto mansioni di caporeparto frutta e verdura, in ragione pagina 1 di 5 delle quali assume di avere diritto al superiore inquadramento, in tesi, al II livello, in ipotesi, al III livello.
6. In particolare, per quanto concerne il contenuto delle mansioni che asserisce di aver di fatto espletato per l'intera durata del rapporto, il ricorrente ha dedotto:
- “ogni mattina inviava tramite il pc gli ordini, alla sede di Magione (Perugia), della frutta e della verdura dopo avere controllato le giacenze e ragionato sulle probabili vendite, sulle promozioni ecc.;
- gli ordini venivano effettuati a sua totale discrezione in base alla sua esperienza, alle vendite del periodo, della stagione, alle richieste, alle promozioni, alle previsioni di vendita;
- in caso di previsioni di vendita errate il banco poteva risultare sfornito ovvero, in caso di forniture eccessive - trattandosi di merce deperibile - la frutta e la verdura dovevano essere buttate;
- l'ispettore di zona, che passava mediamente in negozio ogni 7/10 giorni, in caso di errori gli contestava gli ordini. Anche se il ricorrente grazie alla sua ventennale esperienza difficilmente errava le previsioni di vendita. E quindi è successo una sola volta;
- impartiva gli ordini ai colleghi di reparto. Ad esempio quando finiva il turno lasciava le direttive ai colleghi di reparto in quanto lui era l'unico responsabile;
poteva dire ad esempio ai colleghi di controllare la merce avanzata in magazzino;
di rifornire gli scaffali;
stabiliva le priorità indicando ai colleghi cosa fare urgentemente: ad esempio dicendogli di scaricare prima i bancali, poi di rifornire gli scaffali di vendita, poi controllare la frutta secca, poi pulire il reparto ecc.;
- doveva assicurarsi che i colleghi di reparto rifornissero gli scaffali di vendita secondo le direttive e stoccassero la merce nel modo corretto;
- registrava la temperatura dei frigoriferi e controllava la scadenza dei prodotti di quarta e quinta gamma (insalate imbustate, verdure cotte;
- poteva cambiare il prodotto ad un cliente qualora riscontrasse che fosse avariato o poco maturo;
- aiutava i colleghi di reparto a caricare e scaricare merce e rifornire scaffali.”.
7. Sostiene, quindi, il ricorrente che dette mansioni (implicando l'assolvimento di compiti, qualitativamente prevalenti, di gestione e ordine dei prodotti e di coordinamento dei colleghi) sono riconducibili al II livello in quanto in esso sono inquadrati gli impiegati di concetto che svolgono la loro attività con autonomia operativa e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
8. In subordine, il lavoratore rivendica il terzo livello, sul dedotto presupposto che sono inquadrati in esso coloro che svolgono mansioni di concetto con adeguata esperienza e che le sue mansioni, così come sopra allegate, rientrano in quelle di concetto e non d'ordine e meramente esecutive.
9. Sostiene, al contrario, la convenuta che, in sostanza, le mansioni espletate dal sono state quelle Pt_1 di esecutore delle direttive impartite dal category e dall'assistente di filiale/capo negozio e che l'azienda erroneamente non ha trattenuto al l'importo corrispondente all'indennità sostitutiva Pt_1 del preavviso (doc. 4-bis fasc. res.).
10. In particolare, la resistente ha dedotto che: - fin dall'inizio del rapporto è stato sempre adibito
Pt_1 al reparto frutta e verdura del negozio di Firenze con mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita della frutta e verdura;
- il reparto frutta e verdura a cui era addetto il operava sotto la
Pt_1 supervisione del coordinatore category dell'ortofrutta e del category dell'ortofrutta nonché dell'assistente di filiale/capo negozio, dell'ispettore di zona e del capo area;
- il ricorrente inviava tramite mail al magazzino centrale di Magione gli ordini di fornitura della frutta e verdura del negozio di Firenze, sempre e solo sotto la supervisione del category;
- il category controllava l'ordine di fornitura predisposto dal prima del suo inoltro al magazzino centrale e verificava che fosse
Pt_1 rispondente alle esigenze del negozio;
- se non lo era, il category modificava direttamente l'ordine ovvero disponeva di modificarlo;
- nell'organizzazione di è il category che Controparte_1 stabilisce la qualità della merce da ordinare al magazzino centrale, i quantitativi, l'assortimento, le modalità di esposizione (display) della merce stessa;
- era il category che forniva al le direttive
Pt_1 per lo svolgimento dell'attività all'interno del reparto di frutta e verdura, senza margini di autonomia per il ricorrente;
- il ricorrente stesso controllava la scadenza dei prodotti di tale reparto;
- il category e il capo negozio, e non già il ricorrente, controllavano le c.d. rotture di stock (merce mancante) o le forniture eccessive;
- ogni scarto derivante da “previsioni errate di vendita” (cioè a dire quantitativi che superano il normale scarto fisiologico giornaliero) doveva essere autorizzato dal category;
- il capo settore commerciale e il category ispezionavano il reparto dove lavorava il ciascuno almeno
Pt_1
pagina 2 di 5 una volta a settimana per ciascuno;
- il corretto rifornimento degli scaffali di vendita della frutta e verdura e lo stoccaggio corretto della merce all'interno del negozio di Firenze è sempre stata responsabilità dell'assistente di filiale/capo negozio, non del - la registrazione delle Pt_1 temperature della merce all'interno del negozio di Firenze era compito di esclusiva responsabilità del capo negozio;
- il non era autorizzato a cambiare un prodotto venduto al cliente se avariato o Pt_1 poco maturo, ma per tale operazione occorreva sempre avere l'assenso del category o del capo negozio;
- la scelta delle politiche e delle iniziative commerciali, l'individuazione delle ditte fornitrici delle merci e dei prodotti, l'acquisto delle stesse merci e prodotti, i prezzi di acquisto e di vendita, le campagne promozionali, le modalità di esposizione al pubblico delle merci e dei prodotti, sono tutte attività che, nell'ambito dell'azienda , vengono svolte in modo esclusivo dalla direzione CP_1 commerciale centrale di Magione, sulla base delle indicazioni della capogruppo, senza alcuna facoltà discrezionale ovvero margine di manovra per il capo negozio, per il category e tanto meno per il
Pt_1
11. Così riassunte le posizioni delle parti, in diritto, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., fra le molte, Cass. civ., sez. L., n. 18943 del 27/09/2016).
12. Ciò posto, venendo a trattare delle declaratorie contrattuali coinvolte dalla fattispecie di causa, si rileva che l'art. 113 del C.C.N.L. Commercio, nell'individuare i livelli di appartenenza dei lavoratori, così stabilisce per i dipendenti di IV livello: “Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite […]”. Fra i vari profili professionali riconducibili a tale livello, il C.C.N.L. annovera, appunto, quello dell'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
13. Il medesimo C.C.N.L., con riguardo al II livello di inquadramento (ossia quello rivendicato, in tesi, dal ricorrente), dispone, invece, che: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, …”, indicando fra i profili professionali riconducibili a tale livello quello del capo di reparto.
14. Ancora, la disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto del ricorrente, prevede che al III livello (ossia quello rivendicato in subordine da parte attrice) “… appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, …”, elencando fra i profili professionali appartenenti a tale livello quello del commesso specializzato provetto.
15. Orbene, ritiene il giudicante che la prova testimoniale sfogata abbia dimostrato, nel suo complesso, la spettanza al ricorrente dell'inquadramento al III livello, considerato che il C.C.N.L. applicato al rapporto, come risulta per tabulas (doc. 6 fasc. ric.), contiene la “Dichiarazione a verbale” in base alla quale “Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.”.
pagina 3 di 5 16. In particolare, ritiene il giudicante, sulla base del materiale probatorio a disposizione, che il caso di specie risulti pienamente sussumibile sotto la predetta fattispecie di cui alla “Dichiarazione a verbale”, e che, al contrario, parte ricorrente non sia riuscita a provare nel presente giudizio la sussistenza nel caso concreto degli elementi che caratterizzano e distinguono le mansioni riconducibili al II livello.
17. Sotto un primo profilo, è, infatti, emerso che non svolgeva, in via esclusiva, mansioni di Pt_1 concetto (come, invece, richiesto dalla declaratoria relativa al II livello, v. supra). La stessa teste indotta da parte attrice, dipendente della convenuta dal 2015 al 2021 e collega del Testimone_1 ricorrente presso il punto vendita di Via Pistoiese, ha, infatti, riferito che “Il ricorrente era il primo a entrare al mattino;
egli si occupava di esporre la merce sui banchi.”, e che egli “Si occupava anche della pulizia del negozio e di tenere puliti i banchi.”. Nello stesso senso, il teste , Testimone_2 dipendente della convenuta dal 18 luglio 2016 con mansioni di category ortofrutta presso la sede principale (“faccio parte del personale di sede viaggiante”), ha dichiarato che giornalmente Pt_1 apriva le pedane che arrivavano dalla sede e allestiva il banco al mattino.”, e che “Una volta finite queste operazioni, se l'orario di lavoro non era terminato, in base alle urgenze del negozio che gestiva il capo negozio, poteva svolgere altre mansioni affidategli dal capo negozio, come rifornimento di articoli di sala e pulizie. All'occorrenza, se mancava qualche copertura, poteva stare alla cassa, sempre su disposizione del capo negozio.”. Ancora, il teste , capo settore presso la Testimone_3 convenuta dall'1.5.17, ha affermato che “Il ricorrente era un addetto alle vendite che si occupava principalmente del rifornimento del reparto ortofrutta. Nella giornata lavorativa si poteva occupare dello scarico delle merci, del controllo della freschezza della merce giacente dal giorno prima, dell'eventuale riordino della merce per il giorno successivo e del rifornimento stesso nel senso del riempimento delle cassette in esposizione. Nelle fasi inventariali, mensilmente, l'ultimo giorno, a negozio chiuso, faceva la cernita dei prodotti giacenti in affiancamento al capo negozio o, in sua assenza, al responsabile di turno. In concreto, doveva prendere le cassette e pesarle. Poi, o, il ricorrente stesso, o, qualcun altro annotava i vari pesi di ogni singola referenza. Nel turno pomeridiano doveva anche accantonare la merce battuta (ammaccata) o altrimenti non più vendibile.”.
18. Quanto, poi, alla dedotta mansione di “gestione e ordine dei prodotti”, appare dirimente rilevare come, se, da un lato, la prova testimoniale sfogata ha confermato che il ricorrente effettuava gli ordini di fornitura della frutta e verdura del negozio di Firenze inviandoli tramite e-mail al magazzino centrale di Magione, dall'altro, dalla deposizione di è emerso che al mattino predisponeva Tes_2 Pt_1 sul gestionale aziendale una previsione di ordine, che doveva essere confermata da me così come per gli altri negozi;
non aveva alcun potere decisionale;
” e che “L'ordine predisposto dal ricorrente veniva lavorato solo dopo la mia approvazione; io potevo anche modificare la previsione di ordine di
io ho un portale dedicato mediante il quale accedo ai vari negozi. Io, in caso di necessità, Pt_1 posso sostituirmi al personale nel predisporre la previsione di ordine.”. E la circostanza che gli ordini di fornitura inviati da necessitassero, per divenire esecutivi, della conferma del predetto teste, Pt_1 non risulta, invero, essere stata smentita dalla deposizione della non avendo quest'ultima (del Tes_1 resto addetta principalmente alla cassa ma anche al rifornimento scaffali) riferito specificamente alcunché su che cosa eventualmente accadesse successivamente all'invio degli ordini da parte del ricorrente. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente avesse autonomia operativa. 19. Per quanto concerne, invece, l'asserito coordinamento dei colleghi, dato atto che neppure dalla deposizione della sono emerse specifiche circostanze di fatto dimostrative dell'esercizio da Tes_1 parte di della funzione di controllo, richiesta, invece, anch'essa dalla declaratoria contrattuale Pt_1 del II livello, in ogni caso, se è vero che la ha dichiarato che “Il ricorrente dava disposizioni ai Tes_1 colleghi del reparto su quando rifornire, sulla tipologia, quantità di merce da esporre e modalità.”; d'altro canto, il category ortofrutta ha riferito quanto segue: “Io mi recavo presso quel punto Tes_2 vendita almeno una volta a settimana, trattenendomi da 1 a 4 ore, dipendeva dall'entità del controllo. Al tempo controllavo 14 punti vendita. In quel periodo il ricorrente era un esecutore di indicazioni che venivano fornite dalla sede e che io divulgavo ai reparti tramite email e poi anche verbalmente in occasione delle mie visite. … Io sono l'unico responsabile dell'andamento del reparto ortofrutta e, quindi, devo garantire presenza della merce, la qualità e l'assortimento.”; e il teste ha Tes_4 affermato di avere “la responsabilità della tenuta commerciale nel suo complesso, ivi compresa la
pagina 4 di 5 gestione del personale e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.”, di visitare ogni punto vendita in gestione almeno una volta a settimana, di verificare nelle sue visite che il punto vendita sia pulito, ordinato e rifornito e che il ricorrente era soggetto alle direttive del capo negozio, o, in sua assenza, del suo vice.
20. Né si ritiene di poter attribuire rilievo, data la genericità della stessa, alla dichiarazione della Tes_1 secondo cui “… il capo negozio mi aveva detto di rivolgermi a lui per tutto quello che riguardava quel reparto, per esempio, per un articolo che non “passava” alla cassa.”, considerato che, appunto, da tale affermazione non è ricavabile che cosa il ricorrente dovesse/potesse fare a seguito della segnalazione di una qualche questione/problematica attinente al reparto (risolverla in autonomia? trasmetterla a un superiore gerarchico? etc.).
21. Alcuna conferma nell'istruttoria espletata hanno, infine, trovato le allegazioni attoree secondo cui
“registrava la temperatura dei frigoriferi” e “poteva cambiare il prodotto ad un cliente Pt_1 qualora riscontrasse che fosse avariato o poco maturo”.
22. In conclusione, si ritiene, quindi, che dal complesso delle dichiarazioni rese sull'argomento in esame dai tre testi escussi si ricavabile la prova che oltre alle mansioni di addetto all'insieme delle Pt_1 operazioni ausiliarie alla vendita, svolgesse, limitatamente al reparto ortofrutta, quantomeno anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle figure di coordinamento e controllo, quali il category ortofrutta e il capo settore commerciale.
23. Per mera completezza si dà atto che è irrilevante il dettato dell'art. 117 del C.C.N.L. applicato al rapporto (doc. 5 fasc. ric.), riferendosi, con tutta evidenza, l'eccezione ivi prevista ai compiti promiscui nei quali si articola, al proprio interno, il profilo professionale dell'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita.
24. Trattandosi di un giudizio di mero accertamento (con riserva di azione per la determinazione del quantum), non vi è luogo ad esaminare l'eccezione di compensazione impropria sollevata dalla convenuta con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso non trattenuta dall'azienda all'atto delle dimissioni del lavoratore.
25. È assorbita ogni ulteriore questione in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida.
26. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara competere a l'inquadramento al III (terzo) livello del C.C.N.L. Parte_1 Terziario Confcommercio pro tempore vigente con decorrenza dal 1.02.2018;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 5 giugno 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2796 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il loro studio in Firenze, al Viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura a Controparte_1 margine della memoria di costituzione, dagli avv.ti Francesco Temperini e Luciano Brozzetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Perugia, al Corso Vannucci n. 47; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 6.12.2022 e ritualmente notificato, il lavoratore Pt_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società già sua Controparte_1 datrice di lavoro, per ivi sentir dichiarare competergli l'inquadramento al secondo livello, o, in ipotesi, al terzo livello C.C.N.L. Terziario Confcommercio con decorrenza dal 1.02.2018, a fronte del quarto riconosciutogli. Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni di merito: respingere integralmente le domande proposte da in quanto inammissibili e Parte_1 infondate. Con vittoria di spese e compenso professionale.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 5 giugno 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze assunte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei limiti e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, solo in detti limiti possa trovare accoglimento.
5. Il ricorrente, a fondamento delle conclusioni rassegnate, ha dedotto di essere stato assunto dalla convenuta in data 1 febbraio 2018 presso il punto vendita di Via Pistoiese in Firenze e di avervi lavorato a tempo pieno fino alle dimissioni del 1° dicembre 2021; di essere stato sempre inquadrato al IV livello C.C.N.L. Terziario Confcommercio quale addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita (doc. 2 fasc. ric.), ma di avere, invece, sempre svolto mansioni di caporeparto frutta e verdura, in ragione pagina 1 di 5 delle quali assume di avere diritto al superiore inquadramento, in tesi, al II livello, in ipotesi, al III livello.
6. In particolare, per quanto concerne il contenuto delle mansioni che asserisce di aver di fatto espletato per l'intera durata del rapporto, il ricorrente ha dedotto:
- “ogni mattina inviava tramite il pc gli ordini, alla sede di Magione (Perugia), della frutta e della verdura dopo avere controllato le giacenze e ragionato sulle probabili vendite, sulle promozioni ecc.;
- gli ordini venivano effettuati a sua totale discrezione in base alla sua esperienza, alle vendite del periodo, della stagione, alle richieste, alle promozioni, alle previsioni di vendita;
- in caso di previsioni di vendita errate il banco poteva risultare sfornito ovvero, in caso di forniture eccessive - trattandosi di merce deperibile - la frutta e la verdura dovevano essere buttate;
- l'ispettore di zona, che passava mediamente in negozio ogni 7/10 giorni, in caso di errori gli contestava gli ordini. Anche se il ricorrente grazie alla sua ventennale esperienza difficilmente errava le previsioni di vendita. E quindi è successo una sola volta;
- impartiva gli ordini ai colleghi di reparto. Ad esempio quando finiva il turno lasciava le direttive ai colleghi di reparto in quanto lui era l'unico responsabile;
poteva dire ad esempio ai colleghi di controllare la merce avanzata in magazzino;
di rifornire gli scaffali;
stabiliva le priorità indicando ai colleghi cosa fare urgentemente: ad esempio dicendogli di scaricare prima i bancali, poi di rifornire gli scaffali di vendita, poi controllare la frutta secca, poi pulire il reparto ecc.;
- doveva assicurarsi che i colleghi di reparto rifornissero gli scaffali di vendita secondo le direttive e stoccassero la merce nel modo corretto;
- registrava la temperatura dei frigoriferi e controllava la scadenza dei prodotti di quarta e quinta gamma (insalate imbustate, verdure cotte;
- poteva cambiare il prodotto ad un cliente qualora riscontrasse che fosse avariato o poco maturo;
- aiutava i colleghi di reparto a caricare e scaricare merce e rifornire scaffali.”.
7. Sostiene, quindi, il ricorrente che dette mansioni (implicando l'assolvimento di compiti, qualitativamente prevalenti, di gestione e ordine dei prodotti e di coordinamento dei colleghi) sono riconducibili al II livello in quanto in esso sono inquadrati gli impiegati di concetto che svolgono la loro attività con autonomia operativa e/o con funzioni di coordinamento e controllo.
8. In subordine, il lavoratore rivendica il terzo livello, sul dedotto presupposto che sono inquadrati in esso coloro che svolgono mansioni di concetto con adeguata esperienza e che le sue mansioni, così come sopra allegate, rientrano in quelle di concetto e non d'ordine e meramente esecutive.
9. Sostiene, al contrario, la convenuta che, in sostanza, le mansioni espletate dal sono state quelle Pt_1 di esecutore delle direttive impartite dal category e dall'assistente di filiale/capo negozio e che l'azienda erroneamente non ha trattenuto al l'importo corrispondente all'indennità sostitutiva Pt_1 del preavviso (doc. 4-bis fasc. res.).
10. In particolare, la resistente ha dedotto che: - fin dall'inizio del rapporto è stato sempre adibito
Pt_1 al reparto frutta e verdura del negozio di Firenze con mansioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita della frutta e verdura;
- il reparto frutta e verdura a cui era addetto il operava sotto la
Pt_1 supervisione del coordinatore category dell'ortofrutta e del category dell'ortofrutta nonché dell'assistente di filiale/capo negozio, dell'ispettore di zona e del capo area;
- il ricorrente inviava tramite mail al magazzino centrale di Magione gli ordini di fornitura della frutta e verdura del negozio di Firenze, sempre e solo sotto la supervisione del category;
- il category controllava l'ordine di fornitura predisposto dal prima del suo inoltro al magazzino centrale e verificava che fosse
Pt_1 rispondente alle esigenze del negozio;
- se non lo era, il category modificava direttamente l'ordine ovvero disponeva di modificarlo;
- nell'organizzazione di è il category che Controparte_1 stabilisce la qualità della merce da ordinare al magazzino centrale, i quantitativi, l'assortimento, le modalità di esposizione (display) della merce stessa;
- era il category che forniva al le direttive
Pt_1 per lo svolgimento dell'attività all'interno del reparto di frutta e verdura, senza margini di autonomia per il ricorrente;
- il ricorrente stesso controllava la scadenza dei prodotti di tale reparto;
- il category e il capo negozio, e non già il ricorrente, controllavano le c.d. rotture di stock (merce mancante) o le forniture eccessive;
- ogni scarto derivante da “previsioni errate di vendita” (cioè a dire quantitativi che superano il normale scarto fisiologico giornaliero) doveva essere autorizzato dal category;
- il capo settore commerciale e il category ispezionavano il reparto dove lavorava il ciascuno almeno
Pt_1
pagina 2 di 5 una volta a settimana per ciascuno;
- il corretto rifornimento degli scaffali di vendita della frutta e verdura e lo stoccaggio corretto della merce all'interno del negozio di Firenze è sempre stata responsabilità dell'assistente di filiale/capo negozio, non del - la registrazione delle Pt_1 temperature della merce all'interno del negozio di Firenze era compito di esclusiva responsabilità del capo negozio;
- il non era autorizzato a cambiare un prodotto venduto al cliente se avariato o Pt_1 poco maturo, ma per tale operazione occorreva sempre avere l'assenso del category o del capo negozio;
- la scelta delle politiche e delle iniziative commerciali, l'individuazione delle ditte fornitrici delle merci e dei prodotti, l'acquisto delle stesse merci e prodotti, i prezzi di acquisto e di vendita, le campagne promozionali, le modalità di esposizione al pubblico delle merci e dei prodotti, sono tutte attività che, nell'ambito dell'azienda , vengono svolte in modo esclusivo dalla direzione CP_1 commerciale centrale di Magione, sulla base delle indicazioni della capogruppo, senza alcuna facoltà discrezionale ovvero margine di manovra per il capo negozio, per il category e tanto meno per il
Pt_1
11. Così riassunte le posizioni delle parti, in diritto, come è noto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppi in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., fra le molte, Cass. civ., sez. L., n. 18943 del 27/09/2016).
12. Ciò posto, venendo a trattare delle declaratorie contrattuali coinvolte dalla fattispecie di causa, si rileva che l'art. 113 del C.C.N.L. Commercio, nell'individuare i livelli di appartenenza dei lavoratori, così stabilisce per i dipendenti di IV livello: “Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite […]”. Fra i vari profili professionali riconducibili a tale livello, il C.C.N.L. annovera, appunto, quello dell'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci.
13. Il medesimo C.C.N.L., con riguardo al II livello di inquadramento (ossia quello rivendicato, in tesi, dal ricorrente), dispone, invece, che: “Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, …”, indicando fra i profili professionali riconducibili a tale livello quello del capo di reparto.
14. Ancora, la disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto del ricorrente, prevede che al III livello (ossia quello rivendicato in subordine da parte attrice) “… appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, …”, elencando fra i profili professionali appartenenti a tale livello quello del commesso specializzato provetto.
15. Orbene, ritiene il giudicante che la prova testimoniale sfogata abbia dimostrato, nel suo complesso, la spettanza al ricorrente dell'inquadramento al III livello, considerato che il C.C.N.L. applicato al rapporto, come risulta per tabulas (doc. 6 fasc. ric.), contiene la “Dichiarazione a verbale” in base alla quale “Nelle aziende a integrale libero servizio, in contesti organizzativi per i quali l'orario di servizio al pubblico non consenta la presenza continuativa di figure che svolgono funzioni di coordinamento e controllo, sono ricompresi nell'ambito della declaratoria del terzo livello quei lavoratori che, limitatamente al reparto di loro competenza, svolgano anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle suddette figure di coordinamento e controllo.”.
pagina 3 di 5 16. In particolare, ritiene il giudicante, sulla base del materiale probatorio a disposizione, che il caso di specie risulti pienamente sussumibile sotto la predetta fattispecie di cui alla “Dichiarazione a verbale”, e che, al contrario, parte ricorrente non sia riuscita a provare nel presente giudizio la sussistenza nel caso concreto degli elementi che caratterizzano e distinguono le mansioni riconducibili al II livello.
17. Sotto un primo profilo, è, infatti, emerso che non svolgeva, in via esclusiva, mansioni di Pt_1 concetto (come, invece, richiesto dalla declaratoria relativa al II livello, v. supra). La stessa teste indotta da parte attrice, dipendente della convenuta dal 2015 al 2021 e collega del Testimone_1 ricorrente presso il punto vendita di Via Pistoiese, ha, infatti, riferito che “Il ricorrente era il primo a entrare al mattino;
egli si occupava di esporre la merce sui banchi.”, e che egli “Si occupava anche della pulizia del negozio e di tenere puliti i banchi.”. Nello stesso senso, il teste , Testimone_2 dipendente della convenuta dal 18 luglio 2016 con mansioni di category ortofrutta presso la sede principale (“faccio parte del personale di sede viaggiante”), ha dichiarato che giornalmente Pt_1 apriva le pedane che arrivavano dalla sede e allestiva il banco al mattino.”, e che “Una volta finite queste operazioni, se l'orario di lavoro non era terminato, in base alle urgenze del negozio che gestiva il capo negozio, poteva svolgere altre mansioni affidategli dal capo negozio, come rifornimento di articoli di sala e pulizie. All'occorrenza, se mancava qualche copertura, poteva stare alla cassa, sempre su disposizione del capo negozio.”. Ancora, il teste , capo settore presso la Testimone_3 convenuta dall'1.5.17, ha affermato che “Il ricorrente era un addetto alle vendite che si occupava principalmente del rifornimento del reparto ortofrutta. Nella giornata lavorativa si poteva occupare dello scarico delle merci, del controllo della freschezza della merce giacente dal giorno prima, dell'eventuale riordino della merce per il giorno successivo e del rifornimento stesso nel senso del riempimento delle cassette in esposizione. Nelle fasi inventariali, mensilmente, l'ultimo giorno, a negozio chiuso, faceva la cernita dei prodotti giacenti in affiancamento al capo negozio o, in sua assenza, al responsabile di turno. In concreto, doveva prendere le cassette e pesarle. Poi, o, il ricorrente stesso, o, qualcun altro annotava i vari pesi di ogni singola referenza. Nel turno pomeridiano doveva anche accantonare la merce battuta (ammaccata) o altrimenti non più vendibile.”.
18. Quanto, poi, alla dedotta mansione di “gestione e ordine dei prodotti”, appare dirimente rilevare come, se, da un lato, la prova testimoniale sfogata ha confermato che il ricorrente effettuava gli ordini di fornitura della frutta e verdura del negozio di Firenze inviandoli tramite e-mail al magazzino centrale di Magione, dall'altro, dalla deposizione di è emerso che al mattino predisponeva Tes_2 Pt_1 sul gestionale aziendale una previsione di ordine, che doveva essere confermata da me così come per gli altri negozi;
non aveva alcun potere decisionale;
” e che “L'ordine predisposto dal ricorrente veniva lavorato solo dopo la mia approvazione; io potevo anche modificare la previsione di ordine di
io ho un portale dedicato mediante il quale accedo ai vari negozi. Io, in caso di necessità, Pt_1 posso sostituirmi al personale nel predisporre la previsione di ordine.”. E la circostanza che gli ordini di fornitura inviati da necessitassero, per divenire esecutivi, della conferma del predetto teste, Pt_1 non risulta, invero, essere stata smentita dalla deposizione della non avendo quest'ultima (del Tes_1 resto addetta principalmente alla cassa ma anche al rifornimento scaffali) riferito specificamente alcunché su che cosa eventualmente accadesse successivamente all'invio degli ordini da parte del ricorrente. Deve, pertanto, escludersi che il ricorrente avesse autonomia operativa. 19. Per quanto concerne, invece, l'asserito coordinamento dei colleghi, dato atto che neppure dalla deposizione della sono emerse specifiche circostanze di fatto dimostrative dell'esercizio da Tes_1 parte di della funzione di controllo, richiesta, invece, anch'essa dalla declaratoria contrattuale Pt_1 del II livello, in ogni caso, se è vero che la ha dichiarato che “Il ricorrente dava disposizioni ai Tes_1 colleghi del reparto su quando rifornire, sulla tipologia, quantità di merce da esporre e modalità.”; d'altro canto, il category ortofrutta ha riferito quanto segue: “Io mi recavo presso quel punto Tes_2 vendita almeno una volta a settimana, trattenendomi da 1 a 4 ore, dipendeva dall'entità del controllo. Al tempo controllavo 14 punti vendita. In quel periodo il ricorrente era un esecutore di indicazioni che venivano fornite dalla sede e che io divulgavo ai reparti tramite email e poi anche verbalmente in occasione delle mie visite. … Io sono l'unico responsabile dell'andamento del reparto ortofrutta e, quindi, devo garantire presenza della merce, la qualità e l'assortimento.”; e il teste ha Tes_4 affermato di avere “la responsabilità della tenuta commerciale nel suo complesso, ivi compresa la
pagina 4 di 5 gestione del personale e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.”, di visitare ogni punto vendita in gestione almeno una volta a settimana, di verificare nelle sue visite che il punto vendita sia pulito, ordinato e rifornito e che il ricorrente era soggetto alle direttive del capo negozio, o, in sua assenza, del suo vice.
20. Né si ritiene di poter attribuire rilievo, data la genericità della stessa, alla dichiarazione della Tes_1 secondo cui “… il capo negozio mi aveva detto di rivolgermi a lui per tutto quello che riguardava quel reparto, per esempio, per un articolo che non “passava” alla cassa.”, considerato che, appunto, da tale affermazione non è ricavabile che cosa il ricorrente dovesse/potesse fare a seguito della segnalazione di una qualche questione/problematica attinente al reparto (risolverla in autonomia? trasmetterla a un superiore gerarchico? etc.).
21. Alcuna conferma nell'istruttoria espletata hanno, infine, trovato le allegazioni attoree secondo cui
“registrava la temperatura dei frigoriferi” e “poteva cambiare il prodotto ad un cliente Pt_1 qualora riscontrasse che fosse avariato o poco maturo”.
22. In conclusione, si ritiene, quindi, che dal complesso delle dichiarazioni rese sull'argomento in esame dai tre testi escussi si ricavabile la prova che oltre alle mansioni di addetto all'insieme delle Pt_1 operazioni ausiliarie alla vendita, svolgesse, limitatamente al reparto ortofrutta, quantomeno anche compiti accessori di raccordo organizzativo per l'applicazione e la verifica delle disposizioni ricevute dalle figure di coordinamento e controllo, quali il category ortofrutta e il capo settore commerciale.
23. Per mera completezza si dà atto che è irrilevante il dettato dell'art. 117 del C.C.N.L. applicato al rapporto (doc. 5 fasc. ric.), riferendosi, con tutta evidenza, l'eccezione ivi prevista ai compiti promiscui nei quali si articola, al proprio interno, il profilo professionale dell'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita.
24. Trattandosi di un giudizio di mero accertamento (con riserva di azione per la determinazione del quantum), non vi è luogo ad esaminare l'eccezione di compensazione impropria sollevata dalla convenuta con riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso non trattenuta dall'azienda all'atto delle dimissioni del lavoratore.
25. È assorbita ogni ulteriore questione in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida.
26. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara competere a l'inquadramento al III (terzo) livello del C.C.N.L. Parte_1 Terziario Confcommercio pro tempore vigente con decorrenza dal 1.02.2018;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 5 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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