Ordinanza cautelare 20 febbraio 2020
Parere interlocutorio 7 dicembre 2020
Parere definitivo 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 18/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00122/2025 e data 18/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00336/2020
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Città Metropolitana di Milano avverso: i) la delibera del Consiglio comunale di Magenta n. 3 del 2 febbraio 2017 e dei relativi allegati, avente ad oggetto "Variante generale del Piano di governo del territorio (Documento di piano, Piano dei servizi, Piano delle regole, componente geologica, idrogeologica e sismica, PUGGss) pubblicata sul B.U.R.I., alla Serie Avvisi e Concorsi n. 12 del 22.03.2017; ii) tutti gli atti e provvedimenti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. U.0000221 del 9 gennaio 2020 di trasmissione della relazione del 18 dicembre 2019 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario notificato il 18 luglio 2017;
Visto il parere n. 1990/2020 del 7 dicembre 2020;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. La Città Metropolitana di Milano con rituale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità alla stregua di due motivi rubricati rispettivamente, il primo “Violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14, 15, 16, 69 e 70 NDA del PTCP vigente; dell’art. 5 L.R. 28.11.2014, n. 31; degli artt. 8, 13, 15 e 18, comma 1, L.R. 11.03.2005, n. 12; dell’art. 20 , comma 6 e 24, D. Lgs. 18.08.2000. n. 267 (c.d. T.U.E.L.) – Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto: per violazione di norme interne”; il secondo “Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 5 e 7 della L.R. n./2005 – Eccesso di potere per difetto di motivazione, per incompletezza e carenza d’istruttoria; per inosservanza dei limiti; per illogicità e manifesta contraddittorietà – Violazione del principio di leale collaborazione tra le pubbliche amministrazioni – Violazione degli artt. 97 e 118 Cost.”.
3. Con la rituale relazione del 18 dicembre 2019, tenendo conto delle osservazioni svolte dal Comune di Magenta, il Ministero ha concluso nel senso della fondatezza del ricorso e quindi per il suo accoglimento.
4. Con parere interlocutorio n. 1990/2020 del 7 dicembre 2020 la Sezione ha ritenuto indispensabile ai fini della decisione del ricorso disporre una verificazione, affidandola alla stesso Ministero riferente, per accertare le circostanze in fatto e le violazioni dedotte con ciascun motivo di censure.
5. Non risulta che la verificazione si stata effettivamente espletata.
6. Con nota prot. n.0052904 in data 25 marzo 2024 la Città Metropolitana di Milano ha comunicato che “ la Variante Generale al PGT del Comune di Magenta oggetto di ricorso non è ad oggi più vigente in quanto, a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale di definitiva approvazione del nuovo P.G.T. del Comune di Magenta n. 43 del 13.1.2.2023 pubblicata sul BURL n. 10 del 06.03.2024, risulta in vigore il nuovo strumento urbanistico. Pertanto si ravvisano gli estremi per ritenere cessata la materia del contendere ”.
7. Anche il Ministero con la relazione istruttoria integrativa di cui alla nota prot. n. 0023342 del 17 maggio 2024 ha concluso asserendo che “ il ricorso in questione sia da considerarsi improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ”.
8. Ciò premesso in punto di fatto, deve rilevarsi che, come risulta dalle convergenti dichiarazioni della Città Metropolitana di Milano e del Ministero, il contenuto della delibera oggetto di impugnazione risulta in realtà superato dalla successiva delibera del Consiglio comunale di Magenta n. 43 del 13 dicembre 2023, di approvazione del nuovo piano generale del territorio.
Il ricorso in trattazione deve essere pertanto dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sandro Menichelli | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone