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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7217/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da avv. Marco Ruta,
-parte attrice-
e
, CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge separata della parte convenuta giusta CP_1 R.G. 7212/2024
sentenza n. 228/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 30/01/2023, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Tricase, 21/10/2014) e Persona_1 [...]
(Tricase, 06/04/2019). Persona_2
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di essere titolare, insieme alla sorella, di un esercizio commerciale di calzature.
Ha precisato che la sentenza di separazione ha così statuito:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata il [...] a [...] e
[...] CP_1
(nato il [...] a [...] che hanno contratto matrimonio il 12.09.2013;
- affida i minori ed n via esclusiva alla Per_1 Persona_2 Pt_1 con collocamento prevalente presso la stessa;
- assegna la casa coniugale alla Pt_1
- il padre potrà vedere i figli in Spazio Neutro, secondo le indicazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti e sulla base del calendario che gli stessi predisporranno, oppure, potrà incontrare i figli alla presenza della madre previi accordi con la stessa;
il padre inoltre potrà sentire telefonicamente o con videochiamate i figli una volta al giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 19,00 e le ore
20,00 salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per i due figli, l'importo di € 150,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT già maturata da gennaio 2021 e a maturare;
- pone le spese straordinarie, da individuare secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale, a carico di entrambi i coniugi in pari misura;
- dispone l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di;
CP_1
2 R.G. 7212/2024
- spese compensate.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione (ricorso depositato il 31/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte non si è costituita in giudizio. CP_1
1.4.- All'udienza di comparizione del 06/03/2025, attesa la mancata partecipazione del coniuge convenuto, il giudice delegato ha disposto un breve rinvio per consentire alla parte attrice di fornire prova della regolarità della notifica.
1.5.- Con ordinanza del 10/06/2025, a scioglimento della riserva assunta in pari data, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, ha: 1) disposto l'affidamento in via esclusiva dei figli minori della coppia a , con Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa;
2) disposto che il diritto di visita del genitore convenuto debba essere esercitato, su sua domanda, secondo le disposizioni dei Servizi Sociali, i quali avranno cura di predisporre un calendario di incontri in spazio neutro, previa verifica della serietà dell'intento del genitore nel riallacciare i rapporti con i figli, dell'avvenuta sua disintossicazione da sostanze alcoliche nonché previa adeguata preparazione psicologica dei minori e sempre che ciò non sia manifestamente contrario all'interesse dei minori stessi;
3) posto a carico di l'obbligo di versare a favore di CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio); 4) posto
[...]
a carico di entrambi i genitori in egual misura le spese straordinarie per la prole;
5) disposto che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito in via esclusiva e al 100% da . Parte_1
Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ha, dunque, fissato udienza per la discussione.
3 R.G. 7212/2024
1.6.- In occasione dell'udienza del 29/09/2025, la parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già formulate nel proprio atto introduttivo.
Il giudice delegato, udita la discussione della parte comparsa, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
3.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione tra i coniugi, giusta sentenza n. 228/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 30/01/2023, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla presidente delegata, avvenuta all'udienza del 07/01/2020;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, anche per l'assenza della parte convenuta, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
4. I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
4.1.- Anzitutto, deve essere confermato quanto disposto in sede separazione in ordine all'affidamento dei figli in via esclusiva alla parte attrice, essendo emerse circostanze che inducono a ritenere che il regime ordinario di affidamento manifestamente sia tuttora controindicato rispetto al sereno e corretto sviluppo psico-fisico dei minori.
In particolare, la parte convenuta continua a mostrare totale disinteresse nei confronti dei figli, non avendo mai contribuito né
4 R.G. 7212/2024
moralmente né materialmente al mantenimento della prole e non essendosi neppure costituita in giudizio.
4.2.- Conseguentemente, deve essere confermato il collocamento della prole minorenne presso la madre, alla quale deve, pertanto, essere assegnata la casa coniugale a norma dell'art. 337 sexies c.c.
4.3.- DE pari, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative al diritto di visita del genitore non affidatario. In particolare, costui potrà incontrare i figli, qualora ne faccia richiesta, secondo le disposizioni dei Servizi Sociali, i quali avranno cura di predisporre un calendario di incontri in spazio neutro, previa verifica della serietà dell'intento del genitore nel riallacciare i rapporti con i figli, dell'avvenuta sua disintossicazione da sostanze alcoliche nonché previa adeguata preparazione psicologica dei minori e sempre che ciò non sia manifestamente contrario all'interesse dei minori stessi.
4.4.- Devono essere confermate, in mancanza di sopravvenienze di rilievo e avuto riguardo alle conclusioni precisate dalla parte attrice in occasione dell'udienza del 29/09/2025, le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento del genitore non affidatario, ripartizione delle spese straordinarie e percezione dell'A.U.U.
5.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al d.m. 55/2014 e avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 5.200,01 ad €
26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza 13.01.2022, n. 968) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio (dimidiazione della fase di studio e introduttiva, nessuna istruttoria e riduzione della fase decisoria).
5 R.G. 7212/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7217/2024 introdotto con ricorso del
31/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Alessano in data
12/09/2013 tra (GA DE PO Parte_1
(LE), 20/12/1980) e (GA DE PO (LE), CP_1
13/05/1979) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte I, ufficio 1, anno 2013;
3) CONFERMA che i figli minori della coppia (Tricase, Persona_1
21/10/2014) e (Tricase, 06/04/2019) Persona_2 resteranno affidati in via esclusiva a , la Parte_1 quale potrà adottare autonomamente tutte le decisioni relative ai minori, anche quelle di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura;
l'altro genitore potrà vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei minori;
4) CONFERMA che il godimento della casa familiare ad Alessano in via
Sangiovanni S., n. 24 resterà attribuito a Parte_1 presso cui deve essere prevalentemente collocata la prole;
5) CONFERMA che il genitore non affidatario potrà incontrare e tenere con sé i figli minori secondo quanto precisato in parte motiva (§4.3);
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di versare a favore di CP_1
la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-
FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) CONFERMA la ripartizione in egual misura tra i genitori delle spese straordinarie inerenti alla prole;
esse saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
6 R.G. 7212/2024
8) CONFERMA che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Parte_1 affidataria esclusiva;
9) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
10) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in €
[...]
1.700,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR NZ TO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ TO Presidente
- Francesca Caputo Componente
- IC GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7217/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da avv. Marco Ruta,
-parte attrice-
e
, CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge separata della parte convenuta giusta CP_1 R.G. 7212/2024
sentenza n. 228/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 30/01/2023, passata in giudicato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli (Tricase, 21/10/2014) e Persona_1 [...]
(Tricase, 06/04/2019). Persona_2
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio. Ha allegato di essere titolare, insieme alla sorella, di un esercizio commerciale di calzature.
Ha precisato che la sentenza di separazione ha così statuito:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata il [...] a [...] e
[...] CP_1
(nato il [...] a [...] che hanno contratto matrimonio il 12.09.2013;
- affida i minori ed n via esclusiva alla Per_1 Persona_2 Pt_1 con collocamento prevalente presso la stessa;
- assegna la casa coniugale alla Pt_1
- il padre potrà vedere i figli in Spazio Neutro, secondo le indicazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti e sulla base del calendario che gli stessi predisporranno, oppure, potrà incontrare i figli alla presenza della madre previi accordi con la stessa;
il padre inoltre potrà sentire telefonicamente o con videochiamate i figli una volta al giorno nella fascia oraria compresa tra le ore 19,00 e le ore
20,00 salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico del l'obbligo di versare alla a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento per i due figli, l'importo di € 150,00 per ciascuno, oltre rivalutazione annuale ISTAT già maturata da gennaio 2021 e a maturare;
- pone le spese straordinarie, da individuare secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale, a carico di entrambi i coniugi in pari misura;
- dispone l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità in favore di;
CP_1
2 R.G. 7212/2024
- spese compensate.
Ha domandato: a) la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
b) la conferma delle condizioni di separazione (ricorso depositato il 31/10/2024).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte non si è costituita in giudizio. CP_1
1.4.- All'udienza di comparizione del 06/03/2025, attesa la mancata partecipazione del coniuge convenuto, il giudice delegato ha disposto un breve rinvio per consentire alla parte attrice di fornire prova della regolarità della notifica.
1.5.- Con ordinanza del 10/06/2025, a scioglimento della riserva assunta in pari data, il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e, in particolare, ha: 1) disposto l'affidamento in via esclusiva dei figli minori della coppia a , con Parte_1 collocamento prevalente presso la stessa;
2) disposto che il diritto di visita del genitore convenuto debba essere esercitato, su sua domanda, secondo le disposizioni dei Servizi Sociali, i quali avranno cura di predisporre un calendario di incontri in spazio neutro, previa verifica della serietà dell'intento del genitore nel riallacciare i rapporti con i figli, dell'avvenuta sua disintossicazione da sostanze alcoliche nonché previa adeguata preparazione psicologica dei minori e sempre che ciò non sia manifestamente contrario all'interesse dei minori stessi;
3) posto a carico di l'obbligo di versare a favore di CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio); 4) posto
[...]
a carico di entrambi i genitori in egual misura le spese straordinarie per la prole;
5) disposto che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito in via esclusiva e al 100% da . Parte_1
Il giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione di mezzi di prova, ha, dunque, fissato udienza per la discussione.
3 R.G. 7212/2024
1.6.- In occasione dell'udienza del 29/09/2025, la parte attrice ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già formulate nel proprio atto introduttivo.
Il giudice delegato, udita la discussione della parte comparsa, si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.7.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 18/02/2025).
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
3.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge
898/1970, ossia:
o separazione tra i coniugi, giusta sentenza n. 228/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 30/01/2023, passata in giudicato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla presidente delegata, avvenuta all'udienza del 07/01/2020;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, anche per l'assenza della parte convenuta, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
4. I provvedimenti relativi alla prole minorenne devono essere adottati nei termini che seguono.
4.1.- Anzitutto, deve essere confermato quanto disposto in sede separazione in ordine all'affidamento dei figli in via esclusiva alla parte attrice, essendo emerse circostanze che inducono a ritenere che il regime ordinario di affidamento manifestamente sia tuttora controindicato rispetto al sereno e corretto sviluppo psico-fisico dei minori.
In particolare, la parte convenuta continua a mostrare totale disinteresse nei confronti dei figli, non avendo mai contribuito né
4 R.G. 7212/2024
moralmente né materialmente al mantenimento della prole e non essendosi neppure costituita in giudizio.
4.2.- Conseguentemente, deve essere confermato il collocamento della prole minorenne presso la madre, alla quale deve, pertanto, essere assegnata la casa coniugale a norma dell'art. 337 sexies c.c.
4.3.- DE pari, devono essere confermate le disposizioni provvisorie relative al diritto di visita del genitore non affidatario. In particolare, costui potrà incontrare i figli, qualora ne faccia richiesta, secondo le disposizioni dei Servizi Sociali, i quali avranno cura di predisporre un calendario di incontri in spazio neutro, previa verifica della serietà dell'intento del genitore nel riallacciare i rapporti con i figli, dell'avvenuta sua disintossicazione da sostanze alcoliche nonché previa adeguata preparazione psicologica dei minori e sempre che ciò non sia manifestamente contrario all'interesse dei minori stessi.
4.4.- Devono essere confermate, in mancanza di sopravvenienze di rilievo e avuto riguardo alle conclusioni precisate dalla parte attrice in occasione dell'udienza del 29/09/2025, le statuizioni provvisorie di ordine economico in punto di contribuzione al mantenimento del genitore non affidatario, ripartizione delle spese straordinarie e percezione dell'A.U.U.
5.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al d.m. 55/2014 e avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 5.200,01 ad €
26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. civ. sez. 6, ordinanza 13.01.2022, n. 968) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio (dimidiazione della fase di studio e introduttiva, nessuna istruttoria e riduzione della fase decisoria).
5 R.G. 7212/2024
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7217/2024 introdotto con ricorso del
31/10/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
[...]
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato ad Alessano in data
12/09/2013 tra (GA DE PO Parte_1
(LE), 20/12/1980) e (GA DE PO (LE), CP_1
13/05/1979) ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 4, parte I, ufficio 1, anno 2013;
3) CONFERMA che i figli minori della coppia (Tricase, Persona_1
21/10/2014) e (Tricase, 06/04/2019) Persona_2 resteranno affidati in via esclusiva a , la Parte_1 quale potrà adottare autonomamente tutte le decisioni relative ai minori, anche quelle di maggior interesse relative ad educazione, istruzione, salute e cura;
l'altro genitore potrà vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei minori;
4) CONFERMA che il godimento della casa familiare ad Alessano in via
Sangiovanni S., n. 24 resterà attribuito a Parte_1 presso cui deve essere prevalentemente collocata la prole;
5) CONFERMA che il genitore non affidatario potrà incontrare e tenere con sé i figli minori secondo quanto precisato in parte motiva (§4.3);
6) CONFERMA a carico di l'obbligo di versare a favore di CP_1
la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 Parte_1 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole. Il pagamento – da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT-
FOI – dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese;
7) CONFERMA la ripartizione in egual misura tra i genitori delle spese straordinarie inerenti alla prole;
esse saranno regolamentate nei modi e nei termini di cui al pertinente protocollo del Tribunale di Lecce;
6 R.G. 7212/2024
8) CONFERMA che l'assegno unico e universale per i figli sia percepito in via esclusiva e al 100% da in quanto Parte_1 affidataria esclusiva;
9) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Alessano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
10) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1 Parte_1
, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in €
[...]
1.700,00 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
IC GR NZ TO
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