Art. 2. (Oneri accessori)
Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:
a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:
a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.