Articolo 2 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 1Articolo 3
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9 agosto 1967
Art. 2. (Oneri accessori)

Gli oneri relativi alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica, di cui al presente titolo, comprendono anche quelli:
a) per l'arredamento, compresa l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi;
b) per l'alloggio degli insegnanti, quando l'abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
c) per le incombenze di cui al quarto comma dell'articolo 16, quando tali adempimenti siano affidati ad Enti o, in tutto o in parte, a liberi professionisti;
d) per la spesa occorrente per l'acquisto delle aree nei casi in cui debba provvedere lo Stato ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967