Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/02/2025 e vertente
TRA
- (c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano D'Ercole in virtù di procura a rogito del notaio dott. di Milano del 12.11.2020 rep. n. 19007 racc. n. 20233 Persona_1
ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via in Arcione
n. 71;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Valle e Stefano Peron in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo separato, allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to
Daniela Abramo in Roma, viale Mazzini n. 73;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro ordinanza ex art 702 ter c.p.c n. 8162/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/04/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nell'ordinanza impugnata:<< La con ricorso proposto ex art. 702-bis Controparte_1
c.p.c. in data 30.11.2020, agiva in giudizio contro presentando le Parte_1
seguenti conclusioni: “Per i motivi dedotti in narrativa, accertare il diritto della ricorrente alla restituzione in proprio favore delle somme indebitamente corrisposte alla convenuta e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire alla ricorrente
l'importo complessivo di € 22.640,54, iva 10% inclusa, oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione (23.07.2020) fino alla domanda giudiziale e agli interessi maggiorati ex art. 1284 co. 4° c.c. − come novellato nel 2014 − dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
▪ in ogni caso, condannare la convenuta alla rifusione delle competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario,
CPA ed IVA, se dovuta, con distrazione delle sole competenze, maggiorate di accessori di legge, a favore del patrocinio attoreo e con applicazione della maggiorazione prevista dall'articolo 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014.” La parte ricorrente esponeva quanto segue: - che nel 2007 la ricorrente stipulava un contratto di somministrazione di energia elettrica per due distinte unità locali con Parte_1
che nelle fatture relative agli anni 2010 e 2011 la parte resistente addebitava alla
[...]
ricorrente – sotto la denominazione “Add. provinciale entro 200.000 Kwh” – un importo pari ad Euro 11,40/MWh, oltre IVA 10%, sui consumi fino a 200.000 Kwh/mese corrispondente all'addizionale alle accise sull'energia elettrica dichiarata illegittima poiché regolata attraverso normativa dichiarata in contrasto con la normativa europea;
- che con diffida inviata a mezzo pec in data 23.07.2020, l'odierna ricorrente intimava dunque alla convenuta la ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sui consumi di energia elettrica relativi al periodo compreso tra giugno 2010 e dicembre 2011, per un importo complessivo pari ad € 22.640,54, iva inclusa, con esito negativo;
- In data 15.09.2020, la ricorrente inviava a proposta di stipula della convenzione di Parte_1
negoziazione assistita ai sensi degli art. 2 e 3 del D.L. n. 132/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014, con esito negativo che l'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata abolita con D.lgs n. 68/2011 art. 18 comma 5 a decorrere dall'anno 2012 in ragione del contrasto con la Direttiva 2008/118/CE, pertanto anche le somme versate dalla a titolo di addizionale all'accisa Controparte_1
sull'energia elettrica sono da considerarsi indebite, come anche affermato da copiosa giurisprudenza;
- che la giurisprudenza sul punto riconosce in capo all'utente finale di una fornitura di energia elettrica il diritto di procedere ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'erogatore del servizio. In ragione di quanto premesso, la parte attrice/ricorrente riteneva di essere creditrice nei confronti della parte convenuta/resistente per aver ingiustamente versato le somme relative all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica. in qualità di parte resistente di giudizio, si è costituita Parte_1
mediante comparsa di costituzione e risposta del 26.3.2021 contestando quanto asserito dalla parte ricorrente e presentando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione: - nel merito, rigettare integralmente le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, per le ragioni di cui in narrativa;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte per le ragioni di cui in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.” La parte resistente esponeva quanto segue: che la parte resistente, come anche sostenuto anche da ampia giurisprudenza, non poteva considerarsi soggetto passivo del tributo versato in quanto queste somme sono state corrisposte all'Erario e / o alle Province;
- che il pagamento del quale la parte attrice chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c. trovava legittimazione in un contratto mai dichiarato invalido o inefficace inter partes né totalmente né parzialmente;
- che, in ragione di quanto premesso al punto precedente, affinché possa esperirsi azione ex art. 2033 c.c. è necessario che sussistano precisi requisiti, quali la mancanza di un titolo ed il conseguente dovere giuridico di eseguire il pagamento, al contrario di quanto avviene nel caso di specie;
- che l'asserzione secondo la quale la resistente abbia richiesto 'senza titolo' il pagamento a titolo contrattuale delle somme corrispondenti ad un tributo espressamente previsto dalla normativa italiana e versate da all'Erario è del tutto infondata;
- Parte_1
che nel prevedere il versamento dell'addizionale alle accise Controparte_2
sull'energia elettrica si è uniformata alla normativa all'epoca vigente;
- che non sia possibile, anche se appurato, far valere il contrasto tra normativa italiana sulle accise e la Direttiva europea nel rapporto tra privati nel presente giudizio civile in quanto le direttive sono prive di efficacia c.d. orizzontale;
- che, affinché le imposizioni indirette diverse dalle accise, fra cui per l'appunto l'addizionale, siano legittime, è necessario verificare due aspetti, in particolare la presenza di una finalità specifica, requisito che appare soddisfatto nel suddetto caso;
- che non è dovuta l'Iva in quanto tale imposta colpisce esclusivamente l'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico dalla fase di produzione fino alla fase finale di consumo, pertanto essa grava definitivamente soltanto sul consumatore finale ed è neutrale per il soggetto passivo di imposta:- che, infine, non si può dubitare sulla buona fede di
[...]
poiché questa ha addebitato una somma corrispondente ad un'imposta Parte_1
dovuta in base alla normativa nazionale vigente ratione temporis. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n. 8162/2021 così statuiva: < avverso la : Condanna l al Controparte_1 Parte_1 Parte_1
pagamento in favore della della somma di € 22.640,54, oltre gli Controparte_1 interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal 23.07.2020 al saldo effettivo;
Condanna l'
[...]
al pagamento in favore della della somma di € 3.235,00 Parte_1 Controparte_1
oltre imposte oneri e accessori e rimborso spese generali al 15% come per legge. >>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Nel merito, il giudicante intende dare continuità al recente indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia che ha ripetutamente deciso in senso conforme alla domanda del ricorrente riconoscendo il diritto della parte attrice/ricorrente di chiedere ex art. 2033 c.c. la ripetizione di quanto indebitamente versato a titolo di addizionale sull'accisa che non abbia una finalità specifica. Preliminarmente, si dichiara la competenza del tribunale adito per la regolazione della causa in ragione di quanto pronunciato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 29980 del 19.11.2019: “ Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d.l.
n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo
l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri
l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”. Pertanto, è pacifico che sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Inoltre, in materia di prova dell'adempimento di un'obbligazione, colui che agisce al fine di richiedere la risoluzione di un contratto, il risarcimento di un danno, piuttosto che l'adempimento deve solo dar prova della fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte. È onere del debitore convenuto provare l'avvenuto adempimento di quanto richiesto dalla controparte, così come sostenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 13533 del 30.10.2001. Nel caso di specie, è stato provato che la CP_1
abbia stipulato con un contratto relativo alla fornitura di
[...] Parte_1
energia elettrica per due siti;
difatti, dalle copie delle fatture mensilmente emesse da comprensive dei consumi e delle imposte, si è evinto l'addebito Parte_1
dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica denominata “ADD. PROVINCIALE
ENTRO 200.000 KWH”. Appare pacifica la sussistenza del credito in capo all'odierna parte ricorrente.
La Direttiva 2008/118/CE nella formulazione dell'art. 1, § 2, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto del presente giudizio, stabilisce che «Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni». Se ne desume che, pertanto, affinché gli Stati possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono essere rispettate due condizioni che si devono considerare applicabili cumulativamente : 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l' esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio. Seppur quanto disposto al punto 1) appare rispettato, lo stesso non può dirsi per quanto stabilito al punto 2). Al fine di offrire chiarimenti in materia, è intervenuta una pronuncia della
Corte di Giustizia del 25.7.2018 ( punti 38 e 39) la quale ha stabilito che affinché possa considerarsi soddisfatto il presupposto di cui al punto 2), è necessario che il gettito dell'imposta sia utilizzato “ al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Ancora, la
Cassazione con pronuncia n. 15198 del 04/06/2019 ha statuito che “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una
o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”. Se ne desume che elemento imprescindibile ai fini della sussistenza delle imposte addizionali è la presenza di una finalità specifica che non sia la mera funzione di bilancio. Per far sì che ciò avvenga è necessario che il gettito di tale imposta sia utilizzato «al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione». Nel merito, le addizionali alle accise sull'energia elettrica disciplinate dall'art. 6 d.l. 28 novembre
2011, n. 511 conv. con I. 27 gennaio 1989, n. 20, dagli artt. 52, 56 e 60 d.l. 504/1995 come modificati dall'art. 1 d. Igs. 2 febbraio 2007, n. 26, non hanno finalità specifiche, come sottolineato dalla su menzionata giurisprudenza, bensì hanno una mera funzione di bilancio degli Enti locali. Di conseguenza, è necessario procedere alla disapplicazione di quanto stabilito all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511/1988 e in forza del quale sono stati addebitati in bolletta gli oneri per le addizionali nel periodo in cui lo Stato Italiano non si era ancora adeguato alla normativa comunitaria. Alla luce di quanto premesso, la tesi fornita dalla parte convenuta/resistente deve considerarsi infondata. Appurato che sussiste il diritto della parte ricorrente a ricevere il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di addizionale, deve evidenziarsi che anche la maggiorazione conseguente all'imputazione dell'IVA calcolata sulle somme versate ai fini dell'addizionale alle accise sull'energia elettrica deve ritenersi dovuta non essendo rilevante la circostanza che il ricorrente abbia recuperato o meno quanto versato ai fini dell'Iva attraverso il diritto alla detrazione riconosciuta nel nostro ordinamento all'art. 19 del DPR n.633/72 atteso che “In tema di IVA, ai sensi dell'art.
19 del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del
Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, nonché con gli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE, non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi - ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all'impresa - per il solo fatto che tali operazioni attengano all'oggetto dell'impresa e siano fatturate, poiché è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all'IVA nella misura dovuta, sicché, ove l'operazione sia stata erroneamente assoggettata all'IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'IVA versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell'IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione
IVA presentata dal cessionario” (Cass. Civ. Ordinanza n. 15536 del 13/06/2018).
Dunque, il credito sussistente in capo alla parte attrice può essere interamente riconosciuto nella misura richiesta. Ad ogni modo, ritenuta fondata la pretesa restitutoria della parte ricorrente, su tale importo, poiché si tratta di debito di valuta, decorrono gli interessi a tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della costituzione in mora (cfr. Sez. Unite 13/6/2019 sentenza 15895), ossia dal 23.07.2020 sino al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di gravame, di Parte_1
seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:< Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo) – riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27.4.2021 (R.G. 66905/2020), comunicata dalla cancelleria via pec in data
27.4.2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con Parte_1
condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla ordinanza impugnata.
In via meramente gradata, in accoglimento del quinto motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e per l'effetto condannare la (C.F./P.IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2
Arcugnano (VI), Via Galilei G. nn. 5/7, alla restituzione di quanto ricevuto a tale titolo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. >>
§ 4.1 – Si costituiva per chiedere il rigetto del gravame. Rassegnava le CP_1
seguenti conclusioni:<< • rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27.04.2021 a definizione della causa civile n. 66905/2020 R.G.; • in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA, se dovuta. >>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 29 ottobre 2021 la Corte, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 ottobre 2023 successivamente differita d'ufficio, da ultimo all'udienza del 14/02/2025.
§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 10 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni venti prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.4 – Ha depositato note il difensore di parte appellante in cui, dopo aver evidenziato che la giurisprudenza ex adverso richiamata è oggi superata da recentissimi interventi giurisprudenziali, ivi compreso quella della C.G.U.E. dell'11 aprile 2024, c. C-316/22
(all. 1), così precisava le conclusioni definitive: << - insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, oggi vieppiù avvalorate dalle recenti sentenze della giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché richiamate con le presenti note:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo) – riformare l'ordinanza del Tribunale di Roma del 27.4.2021 (R.G. 66905/2020), comunicata dalla cancelleria via pec in data 27.4.2021, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna alla restituzione di quanto Parte_1
versato in ottemperanza alla ordinanza impugnata. In via meramente gradata, in accoglimento del quinto motivo di gravame, compensare le spese del primo grado e per l'effetto condannare la (C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”. >> Depositava sentenza CGUE C- 316-2022 e giurisprudenza di merito come da indice.
§ 4.5 – Ha depositato le note autorizzate il difensore di parte appellata con nelle quali ha evidenziato che la Corte di Cassazione, con sette ordinanze interlocutorie rese tutte lo scorso 12.12.2024 (Cass. Civ., Sez. III, n. 32086, n. 32086, n. 32087, n. 32088, n.
32089, n. 32090 e n. 32091), ha rinviato a nuovo ruolo tali giudizi in materia di rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, disponendone la trattazione in pubblica udienza, in quanto si tratta di “questioni perlomeno del tutto nuove rispetto al momento di introduzione della causa, e comunque tali da richiedere una maggiore ampiezza di riflessione”. Chiede che il presente giudizio sia sospeso ex art. 295 c.p.c o ex art. 337 c.p.c in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
Segnalava che la giurisprudenza di merito successiva all'intervento della CGUE aveva confermato l'orientamento che vede l'accoglimento delle domande di rimborso delle addizionali alle accise formulate dai clienti finali nei confronti dei fornitori, tra cui anche questa Corte con la sentenza n. 3101/2024 pubblicata il 3.05.2024. Significava che la pronuncia della CGUE non aveva affermato alcun principio innovativo essendosi limitata a confermare il principio di diritto – costantemente affermato dalla
Corte UE – secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia "orizzontale"
o diretta di una direttiva non attuata, ma senza in alcun modo affermare l'illegittimità della normativa italiana sul meccanismo di rimborso (art. 14 TUA) e/o dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario formatosi sul punto. Chiedeva quindi la conferma dell'ordinanza di prime cure. All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033
c.c. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore.>>
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la ripetizione da parte del consumatore finale dell'accisa su di lui traslata prescinde dalla validità ed efficacia del contratto di fornitura, ma dipende dall'indebito pagamento dell'imposta da parte del fornitore. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. richiederebbe la mancanza del titolo negoziale e del dovere giuridico di eseguire il pagamento, mentre la fornitura sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento, il tributo sarebbe stato dovuto nel momento in cui fu pagato né sarebbe mai stato rimborsato, venendo soppresso soltanto a partire dal 1/1/2012.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato:< Violazione e falsa applicazione dell'art. 6,
c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omessa pronuncia.>>
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e cioè della condizione che avrebbe reso il tributo compatibilità con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, trascurando che tale finalità specifica non sarebbe richiesta in relazione all'imposizione dell'addizionale, che non ci sarebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale e che il gettito avrebbe comunque perseguito finalità specifiche. § 5.3 – Con il terzo motivo titolato:< inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive
UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva
n. 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia).>>
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo Stato.
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato:< Violazione e falsa applicazione dell'art.13, comma 1 del dpr n. 633/1972. Sulla non debenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA.>>
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso anche dell'Iva in quanto calcolata su una base imponibile comprensiva dell'addizionale all'accisa e quindi errata, senza che fosse documentata l'avvenuta detrazione dei relativi importi e l'eventuale necessità di riversarla da parte della ricorrente. Secondo l'appellante le ragioni già esposte, che avrebbero smentito la configurabilità dell'indebito oggettivo, avrebbero comportato anche la necessità di restituire l'Iva. Inoltre, grazie all'esercizio del diritto alla detrazione, l'Iva sarebbe imposta neutrale per l'acquirente, a sua volta soggetto passivo di imposta, non potendo restituirsi da parte di essa una somma già recuperata da Pt_1
Sigam Logistics.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato:< Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc.>> Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente condannato alla metà delle spese di lite, trascurando che il fornitore avrebbe potuto ottenere la restituzione dall'Ente impositore soltanto a seguito della condanna in favore dell'utente finale definita con sentenza passata in giudicato.
§ 6–L'analisi dei motivi
§ 6.1– Giova premettere che, nelle more del giudizio, la Corte di Giustizia Europea si
è pronunciata nel giudizio di rinvio pregiudiziale causa C 316/2022 con la sentenza 11 aprile 2024, c. C. 316/22 in cui ha così stabilito in dispositivo: 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un' imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell' indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
§ 6.2– La pronuncia ha inevitabili ricadute nel presente giudizio dovendosi considerare il principio enunciato circa l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato tra consumatore finale e fornitore, seppure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta.
§ 6.3– Osserva preliminarmente la Corte che non sussistono i presupposti per la sospensione necessaria o facoltativa del processo in attesa della definizione dei giudizi in cassazione aventi ad oggetto la questione del rimborso delle addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica, non costituendo tale definizione l'antecedente logico necessario senza il quale non possa decidersi la presente causa.
§ 6.4– Venendo al merito, va per pregiudizialità esaminato il terzo motivo che è fondato ed assorbe il primo, il secondo ed il quarto motivo.
Osserva la Corte, quanto all'excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica che può farsi integrale rinvio all'ordinanza di prime cure sopra trascritta.
La Corte di Giustizia Europea - per l'ipotesi, come quella in esame, in cui l'onere dell'imposta indebitamente percepita sia stato sopportato non dal soggetto passivo d'imposta, bensì dal consumatore finale sul quale l'onere è stato riversato - ha affermato che, avendo il consumatore finale, sopportato detto onere economico supplementare :<< tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere allo Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare.>> In sintesi, ha affermato il principio che gli Stati membri sono tenuti a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione ed ha ulteriormente chiarito ai paragrafi 33 e 34 che:< in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali deve essere esercitato il diritto di ottenere il rimborso di suddetto onere economico […], restando inteso che tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza ed effettività […]. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.>> In relazione al caso oggetto di rinvio pregiudiziale la CGUE ha precisato ai paragrafi 35, 36, 37 e 38: << 35 Nel caso di specie, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che, conformemente all'articolo
53 del D. Lgs. n. 504 del 1995, l'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità doveva essere corrisposta dai fornitori di elettricità, ma che quest'ultimi l'hanno in seguito ripercossa sui consumatori finali, conformemente alla facoltà riconosciuta loro dall'articolo 16, comma 3, del citato D. Lgs. n. 504 del 1995.Orbene, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, tale decreto legislativo stabilisce che i consumatori finali non possono chiedere direttamente allo Stato membro interessato il rimborso dell'onere economico supplementare che essi hanno così indebitamente sopportato, ma devono presentare tale domanda di rimborso esclusivamente ai fornitori in questione. 36 Poiché, come risulta dal punto 22 della presente sentenza, una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che essa non può dunque essere invocata in quanto tale contro detto singolo, ne consegue che, in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l' incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva
2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della Repubblica italiana. 37 Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. 38 Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un' imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.>>
Va osservato che le parti, con le note conclusive autorizzate hanno depositato precedenti di merito formatisi in esito alla suddetta sentenza della CGUE 11 aprile
2024 e va evidenziato, in proposito, che questa Corte ha già riconsiderato il proprio orientamento alla luce del portato di detta pronuncia con la sentenza n. 5238/2024 pubblicata il 23 luglio 2024 – e successive n. 5746/24 pubblicata il 17 settembre 2024
e n. 7371/2024 pubblicata il 22 novembre 2024- a cui può farsi integrale richiamo ex art. 118 disp. att. quale precedente conforme: << Questa Corte deve riconsiderare il proprio orientamento che trascurava l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato, pure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22. Più segnatamente, l'art. 6 del D.L. n.
511/1988 ha istituito l'addizionale provinciale sull'accisa che gravava sui consumi elettrici senza prevedere finalità specifiche del tributo, né la mera destinazione del gettito all'ente locale era sufficiente ad integrarle con i normali compiti istituzionali propri dell'ente. L'addizionale provinciale era così in contrasto con l'art.
1. Par. 2, della
Direttiva 2008/118/CE, che ammette l'istituzione di tributi addizionali a condizione che il relativo gettito fosse destinato a finalità specifiche. Il contrasto era apprezzabile, nonostante una direttiva normalmente vincoli solamente gli Stati membri dell'U.E. ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., perché in caso di disposizioni chiare, precise e incondizionate, come quella sulla necessità di finalità specifiche, la direttiva è self executing spiegando efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno. La sua efficacia diretta restava, però, delimitata ai rapporti c.d. verticali, che avessero impegnato lo Stato, in ragione della funzione sanzionatoria verso lo Stato inadempiente, non a quelli c.d. orizzontali, che avessero riguardato soggetti privati, come nel caso di somministrazione di energia elettrica da un fornitore ad un utente.
Ciononostante, questa Corte riteneva che, nonostante la traslazione nel rapporto privatistico, l'imposta fosse rimasta incompatibile con la Direttiva, che pure regolava il rapporto tributario con l'Ente pubblico, derivandone un difetto di causa del pagamento effettuato dal consumatore finale per effetto della rivalsa. La direttiva, pur non immediatamente applicata nel rapporto orizzontale tra fornitore e utente, finiva per incidervi indirettamente, riflettendosi anche nel rapporto di rivalsa l'imposizione tributaria illegittima, così da fondare la legittimazione anche per il consumatore finale alla ripetizione dell'indebito, tanto più che questi non avrebbe altrimenti avuto tutela, in violazione del principio di effettività, perché la legge nazionale legittima il solo soggetto passivo dell'imposta illegittima a reclamare il rimborso all'Amministrazione finanziaria di un'imposta oltretutto non traslata o restituita. Siffatto sforzo ermeneutico dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E. non è stato condiviso dalla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22, ha negato che una direttiva, pure self executing, possa generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, sicché il fornitore, soggetto passivo del tributo, non può considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, pure illegittima alla luce del diritto unionale. Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato, osta all'accoglimento della domanda di proposta nei confronti di (..)>>.
In sintesi, considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, il consumatore finale a cui sia stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
L'ordinanza del Tribunale, che ha disapplicato la norma interna istitutiva del tributo illegittimo, va pertanto riformata e le ulteriori ragioni di critica mosse nell'appello contro tale ordinanza restano assorbite dalla impossibilità di apprestare tutela mediante disapplicazione diretta o indiretta della norma interna illegittima.
L'appello va quindi accolto.
§ 6.5– Il quinto motivo è assorbito dalla riforma dell'ordinanza impugnata che deve riguardare anche la regolamentazione delle spese.
§ 7. – Le spese del doppio grado vanno compensate perché la giurisprudenza sopravvenuta della Corte di Giustizia ha smentito un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E.. § 8. – va dichiarata inammissibile per genericità la domanda di restituzione della somma pagata in forza dell'ordinanza impugnata.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di contro l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c resa tra le parti dal CP_1
Tribunale di Roma n. 8162/2021 del 27 aprile 2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata ordinanza rigetta la domanda proposta da CP_1
2. compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
3. dichiara inammissibile la domanda di restituzione.
Così deciso in Roma il giorno 14/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo