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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 23/04/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 62/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23/04/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. FRANCINA ELISABETTA;
per parte convenuta, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
L'avv. FRANCINA insiste nelle conclusioni rassegnate, facendo presente che a seguito del provvedimento di sospensione le trattenute sulla pensione non sono più in corso ma non sono state ancora restituite le somme già trattenute, pari ad €
301,11. Insiste, in ogni caso, per la condanna di alla rifusione delle spese. CP_1
L'avv. BIGI si riporta alla memoria depositata e, alla luce del provvedimento in autotutela intervenuta, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 62/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 62/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata a Premosello Chiovenda in [...] Parte_1 C.F._1
07.05.1950, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Francina ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Villadossola c.so Italia 148, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
l' (c.f. con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PASUT in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio dott. in ROMA rep. N. 37875 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Corso Marconi, 99 - Gravellona Toce presso l'Avvocatura dell'Istituto
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accogliento della proposta opposizione voglia l'Ill.mo Giudice nel merito CP_ 2. accertare e dichiarare non dovute dalla Ricorrente le somme richieste dall' sede Parte_1
Verbano Cusio Ossola con provvedimento notificat 24 per tutti i motivi e i nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace
4. condannare la controparte alla restituzione somme trattenute nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”
Parte resistente:
“codesto Giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2025, esponeva che, con richiesta datata Parte_1
3.10.2024, l' le aveva comunicato di aver corrisposto un pagamento non dovuto - di CP_1
euro 3.613,43 per il periodo dal 1.01.2018 al 31.05.2020 - sulla pensione del coniuge, Per_2
- cat AS N.04610964, eliminata per decesso del titolare -, richiedendo la
[...]
restituzione della predetta somma tramite una trattenuta per n. 48 (rectius 36) rate mensili,
a partire dalla prima data utile sulla pensione della ricorrente cat. A.S. 04611411.
La richiesta ne ricalcava altra identica del 3 luglio 2023, rispetto alla quale l'attuale ricorrente aveva già comunicato all'Ente l'intervenuta rinuncia all'eredità di Persona_2
sicché lo stesso con disposizione n. 520100-23-0033 dell'08.08.2023 aveva provveduto CP_1 ad annullare in autotutela il provvedimento notificato.
Viceversa, in relazione alla nuova richiesta, l' non riscontrava la richiesta del 17.10.2024 CP_1 di annullamento in autotutela del provvedimento notificato e anzi provvedeva a effettuare dal mese di dicembre 2024 trattenute sulla pensione della ricorrente di euro di euro 100,37.
Richiamando pertanto l'intervenuta rinuncia all'eredità di , la ricorrente Persona_2 chiedeva di accertare che nulla era dovuto a titolo di restituzione del pagamento non dovuto effettuato a favore del medesimo dall' con condanna dell'Ente a restituire quanto CP_1
trattenuto sulla pensione della ricorrente.
Disposta con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. la sospensione delle trattenute in corso, si costituiva in giudizio l' dando atto che, sulla base della richiesta inviata CP_1 tramite PEC il 17.10.2024 ed a seguito della rinuncia all'eredità trasmessa con PEC del
4.8.2023, aveva provveduto prima alla sospensione della trattenuta di euro 100,37 sulla prestazione a favore di e, successivamente, all'abbandono del recupero;
Parte_1 indicava altresì che sarebbe stato rimborsato l'importo di € 301,11 corrispondente alle quote già trattenute. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa a seguito della discussione svoltasi all'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
E' pacifico e documentalmente provato che abbia rinunciato all'eredità Parte_1
del coniuge;
conseguentemente nulla può essere preteso nei suoi Persona_2 confronti dall' a titolo di ripetizione di indebito per l'avvenuto pagamento CP_1
asseritamente non dovuto di euro 3.613,43 effettuato nel periodo dal 1.01.2018 al 31.05.2020 sulla pensione del predetto . Persona_2
L' ha riconosciuto l'insussistenza nei confronti della ricorrente dell'indebito di cui alla CP_1
comunicazione 3.10.2024, dichiarando di avere abbandonato il recupero delle somme;
in assenza peraltro di formale provvedimento di annullamento in autotutela (essendo in atti unicamente una “schermata” dello stato della pratica estratto dal sistema Intranet dell' non può dichiararsi cessata la materia del contendere e la domanda della CP_1 ricorrente diretta ad accertare che nulla è dalla stessa dovuto a titolo di restituzione del pagamento non dovuto effettuato a favore di dall' deve essere Persona_2 CP_1
accolta, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento di indebito in parola.
Non è venuto meno neppure l'interesse alla domanda di condanna alla restituzione non essendo state ancora restituite le trattenute operate sulla pensione.
In punto spese, l' deve considerarsi come soccombente in forza dell'avvenuto CP_1 riconoscimento della non debenza dell'importo di cui alla comunicazione 3.10.2024, solo in un momento successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore (trattandosi anzi di reiterazione di una richiesta di indebito già annullata in autotutela essendo già stata portata a conoscenza dell'ente la circostanza dell'intervenuta rinuncia all'eredità); egualmente dovrebbe,
d'altronde, provvedersi anche in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell' con liquidazione come da CP_1 dispositivo, sia per la fase cautelare che per il giudizio di merito, tenuto conto dell'attività concretamente svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 62/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
- accerta che nulla è dovuto da all' in relazione alla comunicazione Parte_1 CP_1
di accertamento di indebito datata 3.10.2024 e, per l'effetto, annulla l'accertamento di indebito nei confronti della ricorrente;
- condanna l' a restituire a le somme trattenute a tale titolo sulla CP_1 Parte_1
pensione della ricorrente cat. A.S. 04611411, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida, quanto alla fase cautelare, in € 655 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e, in relazione al giudizio di merito, in € 1.098 per competenze ed
€ 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 23.4.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 23/04/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. FRANCINA ELISABETTA;
per parte convenuta, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO.
L'avv. FRANCINA insiste nelle conclusioni rassegnate, facendo presente che a seguito del provvedimento di sospensione le trattenute sulla pensione non sono più in corso ma non sono state ancora restituite le somme già trattenute, pari ad €
301,11. Insiste, in ogni caso, per la condanna di alla rifusione delle spese. CP_1
L'avv. BIGI si riporta alla memoria depositata e, alla luce del provvedimento in autotutela intervenuta, chiede dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 62/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 62/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nata a Premosello Chiovenda in [...] Parte_1 C.F._1
07.05.1950, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Francina ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in
Villadossola c.so Italia 148, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
l' (c.f. con sede in Roma Controparte_2 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO PASUT in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio dott. in ROMA rep. N. 37875 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Corso Marconi, 99 - Gravellona Toce presso l'Avvocatura dell'Istituto
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in accogliento della proposta opposizione voglia l'Ill.mo Giudice nel merito CP_ 2. accertare e dichiarare non dovute dalla Ricorrente le somme richieste dall' sede Parte_1
Verbano Cusio Ossola con provvedimento notificat 24 per tutti i motivi e i nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace
4. condannare la controparte alla restituzione somme trattenute nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge.”
Parte resistente:
“codesto Giudice voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere con il beneficio della compensazione delle spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.2.2025, esponeva che, con richiesta datata Parte_1
3.10.2024, l' le aveva comunicato di aver corrisposto un pagamento non dovuto - di CP_1
euro 3.613,43 per il periodo dal 1.01.2018 al 31.05.2020 - sulla pensione del coniuge, Per_2
- cat AS N.04610964, eliminata per decesso del titolare -, richiedendo la
[...]
restituzione della predetta somma tramite una trattenuta per n. 48 (rectius 36) rate mensili,
a partire dalla prima data utile sulla pensione della ricorrente cat. A.S. 04611411.
La richiesta ne ricalcava altra identica del 3 luglio 2023, rispetto alla quale l'attuale ricorrente aveva già comunicato all'Ente l'intervenuta rinuncia all'eredità di Persona_2
sicché lo stesso con disposizione n. 520100-23-0033 dell'08.08.2023 aveva provveduto CP_1 ad annullare in autotutela il provvedimento notificato.
Viceversa, in relazione alla nuova richiesta, l' non riscontrava la richiesta del 17.10.2024 CP_1 di annullamento in autotutela del provvedimento notificato e anzi provvedeva a effettuare dal mese di dicembre 2024 trattenute sulla pensione della ricorrente di euro di euro 100,37.
Richiamando pertanto l'intervenuta rinuncia all'eredità di , la ricorrente Persona_2 chiedeva di accertare che nulla era dovuto a titolo di restituzione del pagamento non dovuto effettuato a favore del medesimo dall' con condanna dell'Ente a restituire quanto CP_1
trattenuto sulla pensione della ricorrente.
Disposta con provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. la sospensione delle trattenute in corso, si costituiva in giudizio l' dando atto che, sulla base della richiesta inviata CP_1 tramite PEC il 17.10.2024 ed a seguito della rinuncia all'eredità trasmessa con PEC del
4.8.2023, aveva provveduto prima alla sospensione della trattenuta di euro 100,37 sulla prestazione a favore di e, successivamente, all'abbandono del recupero;
Parte_1 indicava altresì che sarebbe stato rimborsato l'importo di € 301,11 corrispondente alle quote già trattenute. Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa a seguito della discussione svoltasi all'odierna udienza, viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
E' pacifico e documentalmente provato che abbia rinunciato all'eredità Parte_1
del coniuge;
conseguentemente nulla può essere preteso nei suoi Persona_2 confronti dall' a titolo di ripetizione di indebito per l'avvenuto pagamento CP_1
asseritamente non dovuto di euro 3.613,43 effettuato nel periodo dal 1.01.2018 al 31.05.2020 sulla pensione del predetto . Persona_2
L' ha riconosciuto l'insussistenza nei confronti della ricorrente dell'indebito di cui alla CP_1
comunicazione 3.10.2024, dichiarando di avere abbandonato il recupero delle somme;
in assenza peraltro di formale provvedimento di annullamento in autotutela (essendo in atti unicamente una “schermata” dello stato della pratica estratto dal sistema Intranet dell' non può dichiararsi cessata la materia del contendere e la domanda della CP_1 ricorrente diretta ad accertare che nulla è dalla stessa dovuto a titolo di restituzione del pagamento non dovuto effettuato a favore di dall' deve essere Persona_2 CP_1
accolta, con conseguente annullamento dell'atto di accertamento di indebito in parola.
Non è venuto meno neppure l'interesse alla domanda di condanna alla restituzione non essendo state ancora restituite le trattenute operate sulla pensione.
In punto spese, l' deve considerarsi come soccombente in forza dell'avvenuto CP_1 riconoscimento della non debenza dell'importo di cui alla comunicazione 3.10.2024, solo in un momento successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore (trattandosi anzi di reiterazione di una richiesta di indebito già annullata in autotutela essendo già stata portata a conoscenza dell'ente la circostanza dell'intervenuta rinuncia all'eredità); egualmente dovrebbe,
d'altronde, provvedersi anche in caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Dunque, le spese di lite vanno poste a carico dell' con liquidazione come da CP_1 dispositivo, sia per la fase cautelare che per il giudizio di merito, tenuto conto dell'attività concretamente svolta nel giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 62/2025, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa
- accerta che nulla è dovuto da all' in relazione alla comunicazione Parte_1 CP_1
di accertamento di indebito datata 3.10.2024 e, per l'effetto, annulla l'accertamento di indebito nei confronti della ricorrente;
- condanna l' a restituire a le somme trattenute a tale titolo sulla CP_1 Parte_1
pensione della ricorrente cat. A.S. 04611411, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che CP_1 liquida, quanto alla fase cautelare, in € 655 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e, in relazione al giudizio di merito, in € 1.098 per competenze ed
€ 43 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Verbania, 23.4.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci