Sentenza 4 ottobre 1957
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Il decreto di ammortamento spiega i suoi effetti in ordine alla sola legittimazione cartolare, lasciando impregiudicate le questioni sulla titolarità e sull'esistenza del diritto di credito, e costituisce un provvedimento di C.d. volontaria giurisdizione, per cui non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato. Ne consegue che in un giudizio contenzioso possa sempre discutersi l'eventuale nullità del provvedimento di ammortamento. L'Azione di ammortamento è diretta a permettere al portatore, che abbia involontariamente perso il possesso del titolo cambiario, di ottenere un decreto che sostituisca il titolo stesso e serva come titolo di legittimazione cambiaria; ma non può essere esercitata al fine di far valere eccezioni relative alla violazione di una convenzione non avente efficacia cambiaria, perche non figurante nel titolo. Non è legittimato a chiedere l'ammortamento di un titolo cambiario il portatore ( obbligato di regresso ) nei cui confronti sia stata già proposta Azione cambiaria da parte di un successivo portatore e il relativo giudizio sia pendente. In tal caso egli può soltanto proporre la sua rivendicazione e chiedere la consegna del titolo nel giudizio cambiario, fornendo la prova dell'acquisto in mala fede o in colpa grave da parte del detentore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/10/1957, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1957 |
Testo completo
Il decreto di ammortamento spiega i suoi effetti in ordine alla sola legittimazione cartolare, lasciando impregiudicate le questioni sulla titolarità e sull'esistenza del diritto di credito, e costituisce un provvedimento di C.d. volontaria giurisdizione, per cui non ha attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato. Ne consegue che in un giudizio contenzioso possa sempre discutersi l'eventuale nullità del provvedimento di ammortamento. L'Azione di ammortamento è diretta a permettere al portatore, che abbia involontariamente perso il possesso del titolo cambiario, di ottenere un decreto che sostituisca il titolo stesso e serva come titolo di legittimazione cambiaria;
ma non può essere esercitata al fine di far valere eccezioni relative alla violazione di una convenzione non avente efficacia cambiaria, perche non figurante nel titolo. Non è legittimato a chiedere l'ammortamento di un titolo cambiario il portatore ( obbligato di regresso ) nei cui confronti sia stata già proposta Azione cambiaria da parte di un successivo portatore e il relativo giudizio sia pendente. In tal caso egli può soltanto proporre la sua rivendicazione e chiedere la consegna del titolo nel giudizio cambiario, fornendo la prova dell'acquisto in mala fede o in colpa grave da parte del detentore.