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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/06/2025, n. 1514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1514 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.9880 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Giuseppe Donato Parte_1
- attore -
e
e , con il proc. dom. Controparte_1 Controparte_2
avv. Andrea Fiore e l'avv. Alessio La Pegna
e
, con il proc. dom. avv. Stefano Violi e l'avv. Enrica Bernardini CP_3
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva , quale direttore responsabile, Parte_1 Controparte_2
società editrice de “ ”, e quale autrice CP_1 CP_1 CP_3
dell'articolo di giornale di seguito menzionato, esponendo:
1 - che su Il Fatto Quotidiano era stato pubblicato, il 14.3.2024, un articolo a firma di che, nel riportare la notizia del presunto CP_3
coinvolgimento dell'attore nella vicenda del sequestro di aveva CP_4
violato i canoni del corretto esercizio del diritto di cronaca e, così, realizzato ai danni dell'attore una diffamazione a mezzo stampa;
- che, in particolare, l'articolo era stato realizzato “citando ad arte frammenti
della trascrizione di intercettazioni” e tendeva a suggerire al lettore l'idea di uno “scoop clamoroso” con la menzione di un nuovo soggetto partecipe al rapimento del presidente della DC;
- che l'articolo in questione era stato pubblicato nonostante il giorno precedente il avesse diffidato i convenuti dal procedere in tale senso, per la Pt_1
infondatezza della notizia del proprio coinvolgimento, peraltro risultante da documento risalente a oltre un anno prima, relativo a fascicolo processuale che non aveva avuto alcuno sviluppo e nel quale le intercettazioni in questione erano state dichiarate inutilizzabili;
- che ben diversa era stata la condotta di altri organi di informazione, che non avevano fatto il nome del noto imprenditore. Pt_1
Su detti presupposti l'attore domandava la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, indicava in importo non inferiore ad euro 50.000,00, con il diritto anche a ulteriore importo di euro 20.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12 L.
sulla Stampa.
e si costituivano in giudizio contestando in fatto e in Controparte_2 CP_1
diritto la domanda attrice, e in particolare evidenziando il pieno rispetto, da parte
2 dell'autore dell'articolo, dei noti canoni di verità, continenza e pertinenza, peraltro avendo cura di riportare la versione del e di sottolinearne, in definitiva, Pt_1
l'estraneità alla vicenda, ripercorrendone la “triste ma vittoriosa” vicenda giudiziaria.
Si costituiva altresì in giudizio affermando in modo analogo la CP_3
correttezza del proprio operato e il carattere non diffamatorio dell'articolo, così
concludendo per il rigetto delle domande attrici.
* * * * *
Premesso che
- l'amplissima esposizione dei principi regolatori e della giurisprudenza di legittimità e di merito in materia di diritto di informazione giornalistica,
condotta in modo coincidente e condiviso - appunto sotto il profilo dei principi
- da tutte le difese, esime lo scrivente da una reiterata esposizione preliminare degli stessi nella presente sede, ribadito il fatto che detti principi sono conosciuti, condivisi e affermati in modo conforme dalle parti;
- ai fini della decisione, pertanto, occorre verificare se nel caso in esame sia stato correttamente attuato, da parte dei soggetti convenuti, il diritto di cronaca giornalistica;
rilevato che
- l'articolo oggetto di doglianza
▪ è intitolato “Sequestro il ora tira in ballo un altro uomo”, e CP_4 Persona_1
reca quale sopratitolo (c.d. occhiello) la scritta “Il delitto. L'intercettazione:
nelle carte sulla sparatoria di l'80enne accosterebbe Giorgio Persona_2
3 l rapimento del presidente Dc”, e quale sottotitolo “L'informativa dei Pt_1
Ros: l'ex militante genovese di Autonomia operaia arrestato e poi assolto
replica < , mai conosciuto ”; Persona_3 Per_4
▪ a margine del corpo dell'articolo, poi, vi è una sorta di virgolettato in rilievo grafico, che riporta “Conoscevo ma non condividevo le posizioni Persona_5
delle Br”, con l'indicazione a mo' di firma “ ; Parte_1
▪ l'articolo in questione è preceduto, in prima pagina, da una sorta di sinossi ove si rinviene un sopratitolo (“Intercettato: il rapporto dei Ros sul delitto
”), un titolo ( il fa il nome di un altro Per_6 Per_7 Persona_8
uomo”), e una specie di riassunto ove viene scritto “Nelle carte della Procura
di Torino sulla sparatoria del 1975 a , i carabinieri in Persona_2
un'informativa annotano un dialogo dell'ex terrorista che nel 2023 tirerebbe
in ballo (per il sequestro del presidente della Dc) Che però Parte_1
nega tutto: ”;
▪ nel proprio “corpo”, l'articolo 1) inizia con un virgolettato che riporta frasi intercettate e pronunciate da ex brigatista rosso, di cui viene Persona_9
ricordato il ruolo di “esponente del comitato esecutivo dell'organizzazione del
sequestro Moro”; per quanto di eventuale riguardo all'odierno attore, in particolare, viene riportata la frase “è stato a dire … ma dopo mi ha Pt_1
tirato, ha fatto così …”; 2) dopo il predetto incipit virgolettato, l'articolo riferisce che le parole in questione sono state, come detto, pronunciate da e chiarisce che sono riportate in una informativa dei Persona_9
Carabinieri del Ros datata 12.3.2023 resa nell'ambito di un'inchiesta condotta
4 a Torino per la nota sparatoria avvenuta il 5.6.1975 a;
3) Persona_2
aggiunge l'autore dell'articolo che, secondo i Carabinieri, stava parlando (con l'altro ex brigatista ) del sequestro di e, con le Testimone_1 CP_4
proprie parole, aveva fatto emergere “un nome finora mai associato a quei
giorni”; 4) afferma che l' come riportato nel virgolettato in premessa, Per_9
“racconta di alcuni passaggi d'azione in cui c'erano Pt_1
(verosimilmente ), , OR e il , per poi Parte_1 Per_10 Per_11
specificare che questi ultimi “sono già noti e tutti condannati” mentre
risulta completamente estraneo. Il suo nome non era mai Parte_1
stato fatto … sarà necessario sentire l'intercettazione, verificare se non ci
siano errori di trascrizione o di comprensione da parte degli inquirenti”; 5)
quindi, viene specificato ulteriormente che “ non è mai entrato Parte_1
nella storia dei cinque processi sul sequestro … né è mai apparso come
coinvolto”; 6) ciò posto, l'articolo ricostruisce la figura di Parte_1
ricordandone il passato di militante di Autonomia Operaia e la sua storia giudiziaria, che aveva visto anche un periodo di arresti, evidenziando che “ha
chiuso positivamente la sua lunga storia giudiziaria nel 1994 risultando
totalmente estraneo ai datti contestati … e da tempo è uno stimato
imprenditore”; 7) viene quindi dato conto della posizione del iguardo Pt_1
alla intercettazione in questione, evidenziandosi il di lui “stupore” e riportandosi la dichiarazione del predetto “E' un buco nell'acqua o un
equivoco, non ho mai conosciuto né ho mai avuto nulla a che fare Per_9
con le Brigate Rosse. Qualsiasi notizia relativa a un mio coinvolgimento con
5 le è un'immensa sciocchezza come accertato con sentenza CP_5
passata in giudicato della corte d'Appello di Genova che ha inoltre
condannato lo Stato al risarcimento dei danni da me subiti … per me le
erano una esperienza politicamente negativa già allora … non CP_5
condividevo le loro posizioni”; 8) nel prosieguo, viene evidenziato che gli inquirenti “non hanno dato seguito alle parole di , pur Per_9
evidenziandosi la circostanza storica-investigativa secondo cui “gli
interrogativi sull'identità e numero di persone che parteciparono al sequestro
non hanno mai trovato una risposta definitiva”; viene quindi dato conto dei destinatari delle ipotesi di accusa nel procedimento in cui l'intercettazione è
stata eseguita - tra i quali NON il - e ripercorsi i risultati investigativi Pt_1
e le possibili ipotesi con riguardo ai fatti di che Persona_2
dichiaratamente non riguardano il Pt_1
considerato che
- l'articolo in questione è incentrato su un fatto consistente nella effettuazione di una intercettazione ambientale ai danni di un ex brigatista (l , e Per_9
nella circostanza che il predetto, parlando con altro ex brigatista, abbia pronunciato il nome nell'ambito di discorsi relativi al sequestro Moro;
Pt_1
viene anche riferito che gli investigatori, nella propria segnalazione alla
Procura della Repubblica, hanno ipotizzato, sia pure in forma di possibilità
(“verosimilmente”) che detto osse Pt_1 Parte_1
- il fatto in questione (si ribadisce, l'intercettazione, le parole ascoltate, la loro interpretazione da parte dei Carabinieri, e la comunicazione ai magistrati
6 inquirenti) è vero1 e viene riportato nell'articolo di stampa in modo assolutamente corretto, addirittura avvisandosi il lettore della concreta possibilità di un errore di trascrizione o di comprensione (si veda quanto richiamato sopra, al punto 4), e ben inquadrandosi le parole dell' nella Per_9
vicenda storica, con la chiara specificazione del ruolo sicuramente negativo dell'intercettato e della vaghezza delle di lui parole scambiate con altro brigatista;
viene inoltre ampiamente e correttamente evidenziato che l'emersione di questo nuovo nome non è in linea con alcun filone di indagine precedente o successivo (si veda sopra ai punti 4 e 5) e che a tale elemento gli inquirenti non hanno dato alcun peso investigativo o di prova (si veda al punto
8); viene poi esplicitamente delineata la completa estraneità del non Pt_1
solo al sequestro Moro ma anche a qualsiasi rapporto con le Brigate Rosse,
dandosi anche conto della intervenuta condanna dello Stato per il danno al predetto arrecato con l'errato suo coinvolgimento in, peraltro diversa, vicenda processuale;
infine, viene riportata in modo cristallino la “voce” del Pt_1
con la sua affermazione di assoluta estraneità e specificandosi la sua condizione di stimato imprenditore;
- anche la lettura complessiva dell'articolo (e dei sopratitoli e sottotitoli) non disvela alcun elemento artefatto o di impropria allusione, che possa lasciar
7 trasparire (o far intendere al lettore) alcuna ipotizzabile responsabilità o coinvolgimento del al contrario, la lettura sia “atomistica” sia Pt_1
complessiva dell'articolo conduce a ben “focalizzare” quali siano i soggetti coinvolti nelle tristi vicende terroristiche e ben chiarisce la estraneità a tutto del Pt_1
- la diffusione giornalistica della notizia della vicenda investigativa in questione risulta corrispondere a un apprezzabile interesse pubblico di conoscenza:
quello alla conoscenza del fatto, come detto, vero di una intercettazione da cui potrebbe essere emerso un nome nuovo che, secondo quanto affermato dagli investigatori e non ipotizzato dall'articolo, avrebbe potuto essere, sia pure in modo dubitativo, quello di da ricondurre, sempre secondo gli Pt_1
investigatori, a Parte_1
- risultano pertanto rispettati i canoni di pubblico interesse/pertinenza, verità
oggettiva e continenza, che escludono in radice l'illegittimità dello scritto con conseguente infondatezza della domanda risarcitoria azionata nella presente sede;
- a completamento delle osservazioni che precedono, pare opportuno evidenziare che la verosimile assoluta infondatezza delle parole pronunciate dall' non può certo costituire elemento di contestazione nei confronti Per_9
del giornalista che, come sopra evidenziato, si è limitato e riferirle come apprese e interpretate dagli investigatori e con atteggiamento di scrittura assolutamente neutro e, a tutto concedere, maggiormente orientato nel senso della estraneità dell'odierno attore;
pare importante rimarcare, insomma, che il
8 coinvolgimento ulteriore dell'attore in vicende di brigatismo e nelle relative indagini è stato determinato a ben vedere essenzialmente dalla locuzione
“verosimilmente con cui i carabinieri hanno accompagnato Parte_1
la trasmissione delle intercettazioni alla Procura della Repubblica (fatto effettivamente avvenuto, da verificarsi se determinato da un superficiale ascolto o interpretazione delle parole intercettate), fatto in ogni caso non imputabile all'articolo, che si è limitato, in modo assolutamente conforme ai canoni di corretta cronaca giornalistica, a riportare il fatto in questione,
certamente rispondente al pubblico interesse all'informazione;
- lo scrivente è consapevole della sofferenza e comprensibile doglianza dell'attore per l'ennesimo coinvolgimento in vicende alle quali risulta essere del tutto estraneo, oggi come in passato;
tuttavia detto coinvolgimento non è
ascrivibile all'articolo in esame nella presente sede ma a eventi
(intercettazioni, brogliaccio, interpretazione) effettivamente avvenuti e non ascrivibili al cronista;
- uno scritto rispettoso dei canoni di verità, continenza, pertinenza e dunque di interesse pubblico alla diffusione della notizia, non ha carattere diffamatorio,
così che deve escludersi il diritto dell'attore ad alcun risarcimento;
- infine, va rilevata l'insussistenza delle condizioni di fatto e di diritto per accogliere l'istanza attorea di cancellazione ex art.89cpc della frase presente a pag.5 delle note conclusive della difesa ove si legge - in riferimento ad CP_3
Autonomia Operaia - “ritenuta all'epoca la faccia della stessa medaglia delle
Brigate Rosse”; si consideri in particolare che
9 ▪ il capoverso delle note conclusive in cui è presente la frase in questione è
volto a illustrare il contenuto dell'articolo di giornale per cui è causa, e in tale contesto richiama il fatto che l'articolo in questione “evidenzia quale sia stata
la storia giovanile del dr. ; Pt_1
▪ in tale contesto, nel proprio atto, la difesa ricorda che l'articolo di CP_3
giornale ha dato conto della giovanile militanza politica del nel Pt_1
movimento denominato Autonomia Operaia e afferma che detto movimento era “ritenuto all'epoca la faccia della stessa medaglia delle ”; CP_5
▪ seppure non particolarmente utile allo sviluppo della tesi difensiva, il richiamo in questione non attribuisce alcuna diretta condotta negativa al e, pur nella connotazione non positiva di un movimento politico al Pt_1
quale è appartenuto il non risulta superare il limite della convenienza Pt_1
e della correttezza processuale, e non lede la dignità del né il decoro Pt_1
del procedimento;
peraltro, e conclusivamente, la complessiva lettura dell'atto difensivo impone di escludere il ricorrere di alcun giudizio morale negativo riferito alla condotta del apparendo teso a una migliore Pt_1
contestualizzazione storica delle vicende che hanno visto partecipi i soggetti cui l'articolo di stampa ha fatto riferimento;
- la ripartizione delle spese di lite è orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
10 - rigetta le domande di parte attrice;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore di Parte_1
e nonché in favore di spese che - Controparte_2 CP_1 CP_3
in applicazione dello scaglione di valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/22) - si liquidano per ciascuna di dette parti, nei valori medi, in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
Genova, 5.6.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si consideri il doc.2 del fascicolo di parte attrice, che è l'informativa resa in data 21.3.2023 dai Carabinieri del Ros di Torino alla Procura della Repubblica. In detta informativa gli investigatori sviluppano una sinossi delle intercettazioni operate e, con riferimento a un dialogo del 17.3.2023 intercorso tra i brigatisti e , Persona_9 Testimone_1 spiegano che “in seguito prosegue accennando anche al sequestro dell'Onorevole e racconta di Per_9 CP_4 alcuni passaggi d'azione in cui c'erano (verosimilmente …”. In una nota, poi, Pt_1 Parte_1 richiamano la vicenda giudiziaria del dichiarandola acquisita da pagina web. Pt_1 Per_1 La trascrizione dell'intercettazione si legge bene nel doc.4 di parte convenuta “Ma era … era Controparte_6 così. Poi dopo chiaro no! Poi mi racconta … li al … (inc.) … me la racconta. Il perché … il per cosa. E' tutto lui … ha tirato bella uh' … (inc.)… è stato a dire … (inc.) … dice “ma dopo mi hanno tirato ho fatto così …(inc.)…”. Pt_1