CA
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/03/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1215/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliata in Torino, Via Claudio Berthollet n. Parte_1
42, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Treves che la rappresenta e difende in forza di procura in atti:
Appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in Torin, Via L. Mercatini n. Controparte_1
5, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Dioniso e Fabio Deorsola che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
Appellato
e
CURATORE SPECIALE delle minori e in persona Per_1 Persona_2 dell'Avv. Elena Casolasco con studio in Torino Via Donati n. 27, ammesse al
Patrocinio a spese dello Stato;
Appellata
in contradditorio con PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione
.Avverso la sentenza emessa in data 30.04.2024 n. 5890/2021 dal Tribunale di
Torino avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dalla Corte nel senso che,
a PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 2674/2024 emessa dal Tribunale di Torino – R.G. 5890/2021 – il 30.4.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti e Parte_1 Controparte_1
a) il contributo al mantenimento posto a carico della madre sigra per Parte_1 le figlie minori e , attualmente collocate presso il padre, viene Per_1 Per_2 rideterminato nella misura di € 430,00 mensili (id est € 215,00 per ogni figlia) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) spese del grado compensate.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e – odierne parti in causa - Parte_2 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 04.06.2006 in Avigliana.
Dall'unione coniugale nascevano le figlie (nata a [...] Persona_3
l'11.05.2009) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso depositato il 18/03/2021 la sig.ra chiedeva al Parte_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di regolamentare i rapporti, anche economici, nei confronti della prole.
Con sentenza non definitiva n. 5380/2021 in data 06.12.2021 il Tribunale di
Torino pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria.
Con sentenza n. 5890/2021, qui impugnata, il Tribunale disponeva l'affidamento delle minori e al Servizio Sociale per un anno;
prevedeva che le Per_1 Per_2 decisioni di ordinaria amministrazione potessero essere assunte da ciascun genitore, anche disgiuntamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovessero essere assunte di concerto coi genitori e in caso di disaccordo dal
Servizio sociale affidatario. Disponeva che le minori mantenessero la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio paterno;
disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Avigliana via Goffi n. 7, a Controparte_1
Disponeva che la madre potesse incontrare e tenere con sé le figlie secondo le modalità indicate nella sentenza (v. pag. 11); disponeva la prosecuzione della presa in carico delle minori e del nucleo da parte del Servizio sociale e di
NPi/Psicologia per la continuazione dell'attività di monitoraggio e per l'attuazione degli interventi nell'interesse delle ragazze;
raccomandava ai genitori di collaborare per l'attuazione degli interventi;
disponeva che i Servizi incaricati riferissero in ordine allo stato di benessere delle minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati.
In punto economico, poneva a carico della madre sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , un assegno di Per_1 Per_2 euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
dichiarava tenuti e condannava e a rifondere, in solido tra loro, a Parte_2 Controparte_1 favore del Curatore speciale delle minori le spese di lite.
Inoltre, si precisava che l'assegno era dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Avverso la suddetta sentenza interponeva tempestivo appello la sig.ra Pt_2 chiedendo, in via principale, la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo pari ad euro 450,00 mensili (euro 225,00 per figlia) a titolo di mantenimento per le figlie minori e, in subordine, di porre a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere come contributo un assegno di euro 350,00 mensili (euro 175,00 per figlia) per il mantenimento delle figlie minori.
Si costituiva in giudizio il signor domandando il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 21.02.2024, le parti pervenivano alla conciliazione della causa accettando la proposta della Corte trascritta in epigrafe.
Poiché è cessata la materia del contendere – ciò che comporta l'estinzione del processo –, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli articoli
350, comma 5, e 348, comma 3, c.p.c.
Le parti si sono accordate nel senso dell'integrale compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia,
Dato atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla
Corte all'udienza del 21.2.2025 nel senso che,
a PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 2674/2024 emessa dal Tribunale di Torino – R.G. 5890/2021 – il 30.4.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti e Parte_1 Controparte_1
a) il contributo al mantenimento posto a carico della madre sigra per Parte_1 le figlie minori e , attualmente collocate presso il padre, viene Per_1 Per_2 rideterminato nella misura di € 430,00 mensili (id est € 215,00 per ogni figlia) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) spese del grado compensate.
Visti gli articoli 350 e 348 c.p.c.,
1) DICHIARA improcedibile l'appello.
2) SPESE di questo giudizio compensate per intero.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. Famiglia e Minori della Corte
d'Appello di Torino il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minori
riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da
, elettivamente domiciliata in Torino, Via Claudio Berthollet n. Parte_1
42, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Treves che la rappresenta e difende in forza di procura in atti:
Appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in Torin, Via L. Mercatini n. Controparte_1
5, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Dioniso e Fabio Deorsola che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti;
Appellato
e
CURATORE SPECIALE delle minori e in persona Per_1 Persona_2 dell'Avv. Elena Casolasco con studio in Torino Via Donati n. 27, ammesse al
Patrocinio a spese dello Stato;
Appellata
in contradditorio con PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dott.ssa Nicoletta Quaglino che ha dichiarato di non allegare alcuna conclusione
.Avverso la sentenza emessa in data 30.04.2024 n. 5890/2021 dal Tribunale di
Torino avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
Le parti aderiscono alla proposta conciliativa formulata dalla Corte nel senso che,
a PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 2674/2024 emessa dal Tribunale di Torino – R.G. 5890/2021 – il 30.4.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti e Parte_1 Controparte_1
a) il contributo al mantenimento posto a carico della madre sigra per Parte_1 le figlie minori e , attualmente collocate presso il padre, viene Per_1 Per_2 rideterminato nella misura di € 430,00 mensili (id est € 215,00 per ogni figlia) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) spese del grado compensate.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e – odierne parti in causa - Parte_2 Controparte_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 04.06.2006 in Avigliana.
Dall'unione coniugale nascevano le figlie (nata a [...] Persona_3
l'11.05.2009) e (nata a [...] il [...]). Persona_2
Con ricorso depositato il 18/03/2021 la sig.ra chiedeva al Parte_2
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di regolamentare i rapporti, anche economici, nei confronti della prole.
Con sentenza non definitiva n. 5380/2021 in data 06.12.2021 il Tribunale di
Torino pronunciava la separazione personale dei coniugi e rimetteva la causa in istruttoria.
Con sentenza n. 5890/2021, qui impugnata, il Tribunale disponeva l'affidamento delle minori e al Servizio Sociale per un anno;
prevedeva che le Per_1 Per_2 decisioni di ordinaria amministrazione potessero essere assunte da ciascun genitore, anche disgiuntamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per le figlie dovessero essere assunte di concerto coi genitori e in caso di disaccordo dal
Servizio sociale affidatario. Disponeva che le minori mantenessero la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio paterno;
disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Avigliana via Goffi n. 7, a Controparte_1
Disponeva che la madre potesse incontrare e tenere con sé le figlie secondo le modalità indicate nella sentenza (v. pag. 11); disponeva la prosecuzione della presa in carico delle minori e del nucleo da parte del Servizio sociale e di
NPi/Psicologia per la continuazione dell'attività di monitoraggio e per l'attuazione degli interventi nell'interesse delle ragazze;
raccomandava ai genitori di collaborare per l'attuazione degli interventi;
disponeva che i Servizi incaricati riferissero in ordine allo stato di benessere delle minori, ai loro rapporti coi genitori e all'andamento degli interventi attuati.
In punto economico, poneva a carico della madre sig.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie e , un assegno di Per_1 Per_2 euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat, da versare in favore della madre a mezzo bonifico entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Dichiarava integralmente compensate le spese di lite;
dichiarava tenuti e condannava e a rifondere, in solido tra loro, a Parte_2 Controparte_1 favore del Curatore speciale delle minori le spese di lite.
Inoltre, si precisava che l'assegno era dovuto con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Avverso la suddetta sentenza interponeva tempestivo appello la sig.ra Pt_2 chiedendo, in via principale, la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo pari ad euro 450,00 mensili (euro 225,00 per figlia) a titolo di mantenimento per le figlie minori e, in subordine, di porre a carico dell'appellante l'obbligo di corrispondere come contributo un assegno di euro 350,00 mensili (euro 175,00 per figlia) per il mantenimento delle figlie minori.
Si costituiva in giudizio il signor domandando il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza collegiale del 21.02.2024, le parti pervenivano alla conciliazione della causa accettando la proposta della Corte trascritta in epigrafe.
Poiché è cessata la materia del contendere – ciò che comporta l'estinzione del processo –, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'appello ai sensi degli articoli
350, comma 5, e 348, comma 3, c.p.c.
Le parti si sono accordate nel senso dell'integrale compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Famiglia,
Dato atto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dalla
Corte all'udienza del 21.2.2025 nel senso che,
a PARZIALE modifica delle condizioni di cui all'impugnata sentenza n. 2674/2024 emessa dal Tribunale di Torino – R.G. 5890/2021 – il 30.4.2024 e resa nell'ambito del giudizio tra le parti e Parte_1 Controparte_1
a) il contributo al mantenimento posto a carico della madre sigra per Parte_1 le figlie minori e , attualmente collocate presso il padre, viene Per_1 Per_2 rideterminato nella misura di € 430,00 mensili (id est € 215,00 per ogni figlia) a partire da marzo 2025 (base per la rivalutazione), oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Torino.
b) spese del grado compensate.
Visti gli articoli 350 e 348 c.p.c.,
1) DICHIARA improcedibile l'appello.
2) SPESE di questo giudizio compensate per intero.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sez. Famiglia e Minori della Corte
d'Appello di Torino il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carmela Mascarello