Art. 6.
L' articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 263 - Impugnabilita' delle ordinanze del giudice.
Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonche', nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.
Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore".
L' articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 263 - Impugnabilita' delle ordinanze del giudice.
Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonche', nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.
Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure previste dall'articolo 254, o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza puo' essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.
Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.
Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore".