Art. 9.
Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.
Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.