Articolo 9 della Legge 5 luglio 1964, n. 607
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 luglio 1964
Art. 9.
Per coprire le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 4, si fa carico allo stanziamento inscritto al capitolo n. 445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti per gli esercizi futuri.
Entrata in vigore il 31 luglio 1964