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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 109/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega, e, per parte resistente, l'avv. Tussino, in sostituzione dell'avv. Nappi. L'avv. Bottega si riporta al ricorso e alla verbalizzazione dell'udienza del 26.05.2025. L'avv. Tussino si riporta alla memoria difensiva. Ribadisce che il Ccnl contiene una deroga, che aumenta il termine di durata massima dei contratti a tempo determinato, e che il lavoratore non è stato assunto per “commesse specifiche”. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 e, dall'avv. Severino Nappi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispetti atti di costituzione in giudizio.
. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, premesso d'essere stato Pt_1 Controparte_ CP_ dipendente di (di seguito, per brevità, , nello svolgimento delle medesime mansioni in virtù di una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal 23.02.2016 al 31.03.2016, per un totale di 38 giorni, dal 09.03.2021 al 30.06.2022, per un totale di 479 giorni, e dal 02.02.2023 al 31.01.2025, per un totale di 730 giorni, e così per complessivi 1247 giorni, pari a 41,56 mesi, l'ha convenuta in giudizio chiedendo di accertare il superamento del termine di durata massima di 24 mesi previsto per il contratto a tempo determinato e, così, la trasformazione del contratto in un contratto a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità di cui all'art. 28, d. lgs. n. 81 del 2015. Ha inoltre dedotto che la società avrebbe violato il diritto di precedenza da egli esercitato e, anche per questo, ha chiesto il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno da commisurare alle retribuzioni che egli avrebbe maturato dalla data della cessazione dell'ultimo contratto fino al ripristino.
* CP_
2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha innanzitutto eccepito la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termini conclusi anteriormente al 2023. Nel merito, in ordine al superamento del limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ha invocato la disciplina prevista dal Ccnl applicabile, secondo la quale la durata massima prevista ex lege, pari a 24 mesi, è derogata ed innalzata a 48 mesi, salve talune eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Inoltre, dal computo dei contratti, dovrebbe essere escluso il primo tra quelli intercorsi tra le parti, dal momento che esso è stato stipulato per lo svolgimento di mansioni differenti da quelle proprie dei restanti. Ha poi negato la violazione del diritto di precedenza sostenuta dal ricorrente.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente respinta l'eccezione CP_ di decadenza proposta da È documentale che, cessato l'ultimo contratto in data 31.01.2025, il ricorrente abbia proceduto all'impugnazione dei diversi negozi conclusi con p.e.c. ricevuta il 27.02.2025, ossia entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, legge n. 604 del 1966, applicabile alla fattispecie giusta il rinvio ad esso compiuto dall'art. 28, d. lgs. n. 81 del 2015. Chiarito questo aspetto, va allora ricordato che, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisibile e consolidata, «in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» [Cass., n. 4960/2023].
Ne deriva che l'impugnazione dell'ultimo negozio è efficacemente propedeutica alla verifica dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine dedotta dal ricorrente e che, pertanto, nulla osta all'esame del merito della vicenda.
* 5. Nel merito, vale la pena premettere i due dati normativi di rilievo. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, «fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi…la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi…Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento». L'art. 3 Ccnl Chimici Coibenti applicato al rapporto, con norma derogatoria, dispone che, « fermo restando la disciplina di legge sulle proroghe, la successione di contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore con l'eccezione di quelli effettuati per attività stagionali,...ragioni sostitutive o commesse specifiche, non può superare la durata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni…». Chiarito questi aspetti, va inoltre premesso che la circostanza per cui fra le parti siano intercorsi i rapporti a tempo determinato sopra menzionati è documentale ed incontestata. Del pari pacifico è che, nel complesso, i rapporti abbiano avuto la durata indicata in ricorso e sopra precisata. Ad essere controverse sono, invece, due circostanze. La prima attiene all'individuazione di quali contratti, tra quelli nel complesso CP_ intercorsi, rilevino ai fini del calcolo della durata complessiva. Secondo infatti, non dovrebbe considerarsi il primo contratto, concluso per lo svolgimento di mansioni differenti [p. 14 memoria]. La seconda questione attiene all'applicabilità, nella fattispecie, del limite di durata massima dei contratti previsto dalla legge o di quello superiore, previsto in deroga dal Ccnl. Secondo il ricorrente, infatti, i suoi contratti attengono a
“commesse specifiche”, sicché, vista l'eccezione prevista dalla disciplina collettiva, CP_ troverebbe applicazione l'ordinario limite massimo legale. da parte sua, ha censurato questa prospettazione, negando che al ricorrente siano mai state affidate “commesse specifiche”.
5.1. Principiando dalla prima questione, va osservato che il primo e il secondo contratto a termine prevedono l'inquadramento del ricorrente al Liv. 1 Ccnl Chimici Coibenti e le mansioni di “aiuto montatore” [cfr. doc. 1 e 2 ricorrente]. Il G Ccnl Chimici e coibenti e alle Controparte_2 mansioni di “montatore” [cfr. doc. 3 ricorrente]. Il ricorrente sostiene d'aver sempre svolto le medesime attività e ha negato d'aver mai operato come aiutante1, ciò che invece la società ha valorizzato in vista d'un'asserita discontinuità nella complessiva esperienza contrattuale tra le parti. La definizione della specifica res controversa può avvenire senz'altro in via documentale, con avallo dell'impostazione adottata dal ricorrente. Secondo la disciplina prevista dal Ccnl applicato, e segnatamente dal relativo art. 4 dedicato alla “Classificazione del personale”, appartengono al Liv. G (ex Co 1°), tra gli altri, i “montatori”. È poi precisato che appartengono al . 1, inizialmente attribuito al ricorrente, gli “aiutanti montatori”, con la precisazione che essi «saranno inquadrati al livello G, dopo un periodo di 6 mesi di effettivo servizio» e che, «ai fini del raggiungimento dei 6 mesi, si terrà conto di eventuali periodi di lavoro, debitamente documentati, prestati presso altre aziende del settore nei 2 anni precedenti la data di assunzione» [cfr. doc. 5 ricorrente]. Il passaggio da un livello all'altro, dunque, non coincide con un mutamento delle effettive mansioni, bensì per il solo maturare dell'esperienza nello svolgimento della medesima attività. Ciò, del resto, è plasticamente avvenuto nel caso di specie, laddove l'esame dei prospetti paga di ottobre e novembre 2021, relative al “secondo” contratto a tempo determinato, avente ad oggetto mansioni di “aiutante”, dimostra che il ricorrente è stato automaticamente promosso al livello superiore [cfr. doc. 4 ricorrente]. È dunque documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto non solo per la medesima categoria legale, ma anche per lo svolgimento delle stesse mansioni, laddove la diversità di livello iniziale, nella fattispecie, non rappresenta quella diversità di mansioni idonea a configurare una discontinuità dell'esperienza lavorativa e utile ad escludere un'abusiva reiterazione, bensì una distinzione formale corrispondente alla maggiore o minore esperienza maturata nello svolgimento della “stessa attività lavorativa”. Ne deriva che, ai fini della verifica del superamento del tetto temporale massimo, rilevano tutti i contratti e che, in definitiva, l'esperienza lavorativa del ricorrente è durata 41,56 mesi.
5.2. Rispetto alla seconda questione, essa si concentra sul significato proprio delle parole “commesse specifiche” previsto dal Ccnl applicabile. CP_ Stando alla descrizione che la stessa ha fatto del proprio business, la società «si occupa di montaggio e smontaggio di ponteggi e di attività di isolazione termica ed acustica sia nel settore navale che industriale. Tali attività vengono svolte dall'odierna resistente all'interno delle strutture delle società committenti che ne fanno richiesta». Rispetto alle vicende di causa, ha precisato di svolgere la propria attività di «applicazione e montaggio di materiali isolanti, fra l'altro, anche a Monfalcone all'interno dei cantieri navali della ER in forza di commesse che le vengono affidate da quest'ultima società aventi ad oggetto la costruzione di navi» [p. 5 memoria difensiva]. In effetti, salvo il primo contratto per cui è causa, del tutto acausale, i successivi negozi fanno riferimento a specifiche costruzioni in corso presso ER. E così il secondo contratto è stato prorogato indicando che «tale proroga si è resa necessaria a causa del prolungarsi delle attività di posa in opera di isolamenti termico – acustici e tagliafuoco paratie e ponti per la Costruzione C. 6290; il terzo contratto ha avuto la seguente causale: «l'assunzione si rende per espletare le attività straordinarie di posa in opera di isolamenti termico – acustici e tagliafuoco paratie e ponti per la costruzione C. 6310», ed è stato prorogato per due volte per il «prolungarsi delle attività…per la costruzione C. 6310» e una terza ed ultima volta «al fine di espletare le attività straordinarie di isolazione paratie e ponti sulla costruzione C. 6311». CP_ Secondo queste assunzioni e proroghe sarebbero state compiute per «far fronte a incrementi temporanei e non programmati dell'attività ordinaria, conseguenti alle richieste della società committente e mai per l'esecuzione di commesse specifiche» tanto ciò vero che la società ha contestato che «il ricorrente sia stato assunto per la realizzazione di commesse e/o opere specifiche» [p. 8 memoria]. L'interpretazione della società non persuade. Anche solo facendo riferimento al linguaggio comune, la locuzione
“commessa specifica” evoca, inequivocabilmente, i lavori affidati, tipicamente in base ad un contratto d'appalto. Secondo il senso comune delle parole, dunque, il Ccnl esclude dalla disciplina di favore quei contratti a termine che siano stipulati in funzione della realizzazione di commesse specifiche, ossia d'attività appaltate al datore di lavoro. A conferma di ciò, lo stesso Ccnl, nel prevedere una disciplina derogatoria rispetto ai limiti percentuali di lavoratori a termine in organico, proietta le disposizioni dettate allo scopo a talune ipotesi specifiche, tra cui «appalti e/o ordini per l'esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva». Ciò conferma che il concetto di “commessa” è intrinsecamente legato al contratto d'appalto e che, quindi, i lavori sulle costruzioni indicati nei contratti e nelle proroghe per cui è causa rappresentino, esattamente, “commesse specifiche” CP_ affidate da ER a in forza dei contratti d'appalto stipulati. Ad ulteriore avallo di questa conclusione, va segnalata l'acuta considerazione del ricorrente per cui le imprese stabilmente occupate in virtù d'appalti, quali CP_
godono già d'una disciplina di favore in base al Ccnl, proprio mercé l'innalzamento dei limiti percentuali di lavoratori a termine in organico. All'opposto, e con un lessico del tutto affine, le stesse imprese sono invece escluse dalla deroga relativa al termine di durata massima dei rapporti a tempo determinato, ciò che, nella ratio della disciplina complessiva, conduce ad una soluzione che equilibri le peculiari esigenze delle imprese appaltatrici e l'essenziale protezione dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
5.3. Alla vicenda per cui è causa si applica dunque l'ordinario tetto massimo di 24 mesi, il quale, nella specie, è stato plasticamente superato. Questo superamento tuttavia, non si è verificato il 24.05.2023, quando è stato stipulato il contratto mediante il quale si è dato luogo al superamento, ma nel corso della sua esecuzione. A rilevare, secondo la disposizione testé menzionata, non è la conclusione del contratto che condurrà ad eccedere il limite temporale in parola, ma l'effettivo suo superamento. Nella specie, esso si è verificato il 5 settembre 20232. Il contratto si è trasformato in tempo indeterminato a partire da questa data.
* 6. Va aggiunto che, in base all'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015, «nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro». Considerando che l'ultimo rapporto si è estinto il 31.01.2025, si ritiene che l'indennità vada congruamente commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo compreso tra tale ultima data e la data della presente sentenza, ossia in un importo omnicomprensivo pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.. La sentenza di condanna è generica perché in tal senso è da intendersi la domanda formulata nel ricorso introduttivo.
* 7. Quanto precede esonera dall'esame della domanda in ordine alla violazione del diritto di precedenza, atteso che il bene della vita protetto da quest'ultimo è integralmente soddisfatto dalla statuizione.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quantificate tenuto conto del valore indeterminato della causa, del livello di complessità e, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, dell'aumento del 30% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta che tra le parti è da intendersi intercorrere un contratto a tempo indeterminato a far data dal 5 settembre 2023 e condanna parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro;
condanna altresì la parte convenuta a pagare a parte ricorrente un'indennità omnicomprensiva pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.; condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 4.795,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 26.05.2025. 2 Si giunge a questa conclusione sulla base di questo calcolo: 30 giorni lavorativi x 24 mesi = 720 CP giorni;
720 – 27 (durata primo contratto, come indicata, senza contestazioni, da in ragione della cessazione anticipata per forza maggiore) – 478 (durata secondo contratto, con correzione del numero indicato in ricorso) = 215 giorni. Aggiungendo 215 giorni a partire dal 02.02.2023 (data del terzo contratto), si giunge al 5 settembre 2023.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/06/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Bottega, e, per parte resistente, l'avv. Tussino, in sostituzione dell'avv. Nappi. L'avv. Bottega si riporta al ricorso e alla verbalizzazione dell'udienza del 26.05.2025. L'avv. Tussino si riporta alla memoria difensiva. Ribadisce che il Ccnl contiene una deroga, che aumenta il termine di durata massima dei contratti a tempo determinato, e che il lavoratore non è stato assunto per “commesse specifiche”. Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1
, dall'avv. Pablo Bottega, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 e, dall'avv. Severino Nappi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispetti atti di costituzione in giudizio.
. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5 marzo 2025, premesso d'essere stato Pt_1 Controparte_ CP_ dipendente di (di seguito, per brevità, , nello svolgimento delle medesime mansioni in virtù di una serie di contratti a tempo determinato stipulati dal 23.02.2016 al 31.03.2016, per un totale di 38 giorni, dal 09.03.2021 al 30.06.2022, per un totale di 479 giorni, e dal 02.02.2023 al 31.01.2025, per un totale di 730 giorni, e così per complessivi 1247 giorni, pari a 41,56 mesi, l'ha convenuta in giudizio chiedendo di accertare il superamento del termine di durata massima di 24 mesi previsto per il contratto a tempo determinato e, così, la trasformazione del contratto in un contratto a tempo indeterminato, con condanna del datore di lavoro al pagamento dell'indennità di cui all'art. 28, d. lgs. n. 81 del 2015. Ha inoltre dedotto che la società avrebbe violato il diritto di precedenza da egli esercitato e, anche per questo, ha chiesto il ripristino del rapporto di lavoro e il risarcimento del danno da commisurare alle retribuzioni che egli avrebbe maturato dalla data della cessazione dell'ultimo contratto fino al ripristino.
* CP_
2. si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso. Ha innanzitutto eccepito la decadenza dall'impugnazione dei contratti a termini conclusi anteriormente al 2023. Nel merito, in ordine al superamento del limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ha invocato la disciplina prevista dal Ccnl applicabile, secondo la quale la durata massima prevista ex lege, pari a 24 mesi, è derogata ed innalzata a 48 mesi, salve talune eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Inoltre, dal computo dei contratti, dovrebbe essere escluso il primo tra quelli intercorsi tra le parti, dal momento che esso è stato stipulato per lo svolgimento di mansioni differenti da quelle proprie dei restanti. Ha poi negato la violazione del diritto di precedenza sostenuta dal ricorrente.
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa infine dai difensori delle parti, che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente respinta l'eccezione CP_ di decadenza proposta da È documentale che, cessato l'ultimo contratto in data 31.01.2025, il ricorrente abbia proceduto all'impugnazione dei diversi negozi conclusi con p.e.c. ricevuta il 27.02.2025, ossia entro il termine di 180 giorni previsto dall'art. 6, legge n. 604 del 1966, applicabile alla fattispecie giusta il rinvio ad esso compiuto dall'art. 28, d. lgs. n. 81 del 2015. Chiarito questo aspetto, va allora ricordato che, secondo una giurisprudenza di legittimità condivisibile e consolidata, «in tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto» [Cass., n. 4960/2023].
Ne deriva che l'impugnazione dell'ultimo negozio è efficacemente propedeutica alla verifica dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine dedotta dal ricorrente e che, pertanto, nulla osta all'esame del merito della vicenda.
* 5. Nel merito, vale la pena premettere i due dati normativi di rilievo. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2015, «fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi…la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi…Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento». L'art. 3 Ccnl Chimici Coibenti applicato al rapporto, con norma derogatoria, dispone che, « fermo restando la disciplina di legge sulle proroghe, la successione di contratti a tempo determinato in capo allo stesso lavoratore con l'eccezione di quelli effettuati per attività stagionali,...ragioni sostitutive o commesse specifiche, non può superare la durata complessiva di 48 mesi in un arco di tempo di 5 anni…». Chiarito questi aspetti, va inoltre premesso che la circostanza per cui fra le parti siano intercorsi i rapporti a tempo determinato sopra menzionati è documentale ed incontestata. Del pari pacifico è che, nel complesso, i rapporti abbiano avuto la durata indicata in ricorso e sopra precisata. Ad essere controverse sono, invece, due circostanze. La prima attiene all'individuazione di quali contratti, tra quelli nel complesso CP_ intercorsi, rilevino ai fini del calcolo della durata complessiva. Secondo infatti, non dovrebbe considerarsi il primo contratto, concluso per lo svolgimento di mansioni differenti [p. 14 memoria]. La seconda questione attiene all'applicabilità, nella fattispecie, del limite di durata massima dei contratti previsto dalla legge o di quello superiore, previsto in deroga dal Ccnl. Secondo il ricorrente, infatti, i suoi contratti attengono a
“commesse specifiche”, sicché, vista l'eccezione prevista dalla disciplina collettiva, CP_ troverebbe applicazione l'ordinario limite massimo legale. da parte sua, ha censurato questa prospettazione, negando che al ricorrente siano mai state affidate “commesse specifiche”.
5.1. Principiando dalla prima questione, va osservato che il primo e il secondo contratto a termine prevedono l'inquadramento del ricorrente al Liv. 1 Ccnl Chimici Coibenti e le mansioni di “aiuto montatore” [cfr. doc. 1 e 2 ricorrente]. Il G Ccnl Chimici e coibenti e alle Controparte_2 mansioni di “montatore” [cfr. doc. 3 ricorrente]. Il ricorrente sostiene d'aver sempre svolto le medesime attività e ha negato d'aver mai operato come aiutante1, ciò che invece la società ha valorizzato in vista d'un'asserita discontinuità nella complessiva esperienza contrattuale tra le parti. La definizione della specifica res controversa può avvenire senz'altro in via documentale, con avallo dell'impostazione adottata dal ricorrente. Secondo la disciplina prevista dal Ccnl applicato, e segnatamente dal relativo art. 4 dedicato alla “Classificazione del personale”, appartengono al Liv. G (ex Co 1°), tra gli altri, i “montatori”. È poi precisato che appartengono al . 1, inizialmente attribuito al ricorrente, gli “aiutanti montatori”, con la precisazione che essi «saranno inquadrati al livello G, dopo un periodo di 6 mesi di effettivo servizio» e che, «ai fini del raggiungimento dei 6 mesi, si terrà conto di eventuali periodi di lavoro, debitamente documentati, prestati presso altre aziende del settore nei 2 anni precedenti la data di assunzione» [cfr. doc. 5 ricorrente]. Il passaggio da un livello all'altro, dunque, non coincide con un mutamento delle effettive mansioni, bensì per il solo maturare dell'esperienza nello svolgimento della medesima attività. Ciò, del resto, è plasticamente avvenuto nel caso di specie, laddove l'esame dei prospetti paga di ottobre e novembre 2021, relative al “secondo” contratto a tempo determinato, avente ad oggetto mansioni di “aiutante”, dimostra che il ricorrente è stato automaticamente promosso al livello superiore [cfr. doc. 4 ricorrente]. È dunque documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto non solo per la medesima categoria legale, ma anche per lo svolgimento delle stesse mansioni, laddove la diversità di livello iniziale, nella fattispecie, non rappresenta quella diversità di mansioni idonea a configurare una discontinuità dell'esperienza lavorativa e utile ad escludere un'abusiva reiterazione, bensì una distinzione formale corrispondente alla maggiore o minore esperienza maturata nello svolgimento della “stessa attività lavorativa”. Ne deriva che, ai fini della verifica del superamento del tetto temporale massimo, rilevano tutti i contratti e che, in definitiva, l'esperienza lavorativa del ricorrente è durata 41,56 mesi.
5.2. Rispetto alla seconda questione, essa si concentra sul significato proprio delle parole “commesse specifiche” previsto dal Ccnl applicabile. CP_ Stando alla descrizione che la stessa ha fatto del proprio business, la società «si occupa di montaggio e smontaggio di ponteggi e di attività di isolazione termica ed acustica sia nel settore navale che industriale. Tali attività vengono svolte dall'odierna resistente all'interno delle strutture delle società committenti che ne fanno richiesta». Rispetto alle vicende di causa, ha precisato di svolgere la propria attività di «applicazione e montaggio di materiali isolanti, fra l'altro, anche a Monfalcone all'interno dei cantieri navali della ER in forza di commesse che le vengono affidate da quest'ultima società aventi ad oggetto la costruzione di navi» [p. 5 memoria difensiva]. In effetti, salvo il primo contratto per cui è causa, del tutto acausale, i successivi negozi fanno riferimento a specifiche costruzioni in corso presso ER. E così il secondo contratto è stato prorogato indicando che «tale proroga si è resa necessaria a causa del prolungarsi delle attività di posa in opera di isolamenti termico – acustici e tagliafuoco paratie e ponti per la Costruzione C. 6290; il terzo contratto ha avuto la seguente causale: «l'assunzione si rende per espletare le attività straordinarie di posa in opera di isolamenti termico – acustici e tagliafuoco paratie e ponti per la costruzione C. 6310», ed è stato prorogato per due volte per il «prolungarsi delle attività…per la costruzione C. 6310» e una terza ed ultima volta «al fine di espletare le attività straordinarie di isolazione paratie e ponti sulla costruzione C. 6311». CP_ Secondo queste assunzioni e proroghe sarebbero state compiute per «far fronte a incrementi temporanei e non programmati dell'attività ordinaria, conseguenti alle richieste della società committente e mai per l'esecuzione di commesse specifiche» tanto ciò vero che la società ha contestato che «il ricorrente sia stato assunto per la realizzazione di commesse e/o opere specifiche» [p. 8 memoria]. L'interpretazione della società non persuade. Anche solo facendo riferimento al linguaggio comune, la locuzione
“commessa specifica” evoca, inequivocabilmente, i lavori affidati, tipicamente in base ad un contratto d'appalto. Secondo il senso comune delle parole, dunque, il Ccnl esclude dalla disciplina di favore quei contratti a termine che siano stipulati in funzione della realizzazione di commesse specifiche, ossia d'attività appaltate al datore di lavoro. A conferma di ciò, lo stesso Ccnl, nel prevedere una disciplina derogatoria rispetto ai limiti percentuali di lavoratori a termine in organico, proietta le disposizioni dettate allo scopo a talune ipotesi specifiche, tra cui «appalti e/o ordini per l'esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva». Ciò conferma che il concetto di “commessa” è intrinsecamente legato al contratto d'appalto e che, quindi, i lavori sulle costruzioni indicati nei contratti e nelle proroghe per cui è causa rappresentino, esattamente, “commesse specifiche” CP_ affidate da ER a in forza dei contratti d'appalto stipulati. Ad ulteriore avallo di questa conclusione, va segnalata l'acuta considerazione del ricorrente per cui le imprese stabilmente occupate in virtù d'appalti, quali CP_
godono già d'una disciplina di favore in base al Ccnl, proprio mercé l'innalzamento dei limiti percentuali di lavoratori a termine in organico. All'opposto, e con un lessico del tutto affine, le stesse imprese sono invece escluse dalla deroga relativa al termine di durata massima dei rapporti a tempo determinato, ciò che, nella ratio della disciplina complessiva, conduce ad una soluzione che equilibri le peculiari esigenze delle imprese appaltatrici e l'essenziale protezione dall'abusiva reiterazione dei contratti a termine.
5.3. Alla vicenda per cui è causa si applica dunque l'ordinario tetto massimo di 24 mesi, il quale, nella specie, è stato plasticamente superato. Questo superamento tuttavia, non si è verificato il 24.05.2023, quando è stato stipulato il contratto mediante il quale si è dato luogo al superamento, ma nel corso della sua esecuzione. A rilevare, secondo la disposizione testé menzionata, non è la conclusione del contratto che condurrà ad eccedere il limite temporale in parola, ma l'effettivo suo superamento. Nella specie, esso si è verificato il 5 settembre 20232. Il contratto si è trasformato in tempo indeterminato a partire da questa data.
* 6. Va aggiunto che, in base all'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015, «nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro». Considerando che l'ultimo rapporto si è estinto il 31.01.2025, si ritiene che l'indennità vada congruamente commisurata alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo compreso tra tale ultima data e la data della presente sentenza, ossia in un importo omnicomprensivo pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.. La sentenza di condanna è generica perché in tal senso è da intendersi la domanda formulata nel ricorso introduttivo.
* 7. Quanto precede esonera dall'esame della domanda in ordine alla violazione del diritto di precedenza, atteso che il bene della vita protetto da quest'ultimo è integralmente soddisfatto dalla statuizione.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono quantificate tenuto conto del valore indeterminato della causa, del livello di complessità e, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, d.m. 55 del 2014, dell'aumento del 30% in conseguenza della predisposizione di link per l'accesso diretto ai documenti allegati al ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta che tra le parti è da intendersi intercorrere un contratto a tempo indeterminato a far data dal 5 settembre 2023 e condanna parte convenuta al ripristino del rapporto di lavoro;
condanna altresì la parte convenuta a pagare a parte ricorrente un'indennità omnicomprensiva pari a 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.; condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 4.795,70, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 16 giugno 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 26.05.2025. 2 Si giunge a questa conclusione sulla base di questo calcolo: 30 giorni lavorativi x 24 mesi = 720 CP giorni;
720 – 27 (durata primo contratto, come indicata, senza contestazioni, da in ragione della cessazione anticipata per forza maggiore) – 478 (durata secondo contratto, con correzione del numero indicato in ricorso) = 215 giorni. Aggiungendo 215 giorni a partire dal 02.02.2023 (data del terzo contratto), si giunge al 5 settembre 2023.