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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
R.G. 472/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati
Fabrizio Silvia Rita Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472/2024 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 26/02/25 e vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Parte_1
Pamphilis, del Foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capo- Controparte_1
bianco, giusta procura in atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore. appellata
e
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi beneficiari ex lege di CP_5 CP_6 Persona_1
;
[...]
appellate contumaci CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni con- traria istanza, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente atto di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n 1438/2023 del Tri- bunale di Pescara RG 649/2017 per il solo capo relativo alla rivendicata vo- ce di danno patrimoniale concernente gli importi non potuti lucrare per le at- tività lavorative in trasferta , riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare dovuta anche tale voce, conseguentemente condanna- re i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di €
26.000,00 ( a fronte della richiesta di € 30.000,00 viene indicata tale minor somma solo per questioni di economia processuale ) o, comunque, dell'altra ancor minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c., ciò a titolo di danno patrimoniale concernente gli importi non potu- ti lucrare per le attività lavorative in trasferta, con gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. In via istruttoria darsi atto della documentazione prodotta in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta
e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1438/2023, pubblicata in data 5.11.2023, non notificata, del Tribunale di Pescara, con condanna di parte appellante alle spese e competenze del grado di giudizio secondo soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1438/23, il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la domanda proposta da , volta ad ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi l'11.7.2015 nel territorio del Comune di Penne (PE), allorché, a bordo della propria bicicletta,
2 veniva investito, in corrispondenza di una intersezione, dall'autovettura di proprietà di e condotta dal medesimo. Controparte_7
Più in particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto accertata l'esclusiva responsabilità della parte convenuta, condannandola a ristorare il Parte_1 per l'ammontare complessivo, omnicomprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in euro 23.281,15, fatti salvi le decurtazioni degli acconti già ottenuti, la rivalutazione e gli interessi di legge come in dettaglio nel dispositivo della sentenza impugnata.
2. Nel proporre appello, il ha censurato la decisione sulla base di Parte_1
un unico motivo di gravame.
Egli contesta il capo della sentenza che ha negato, per difetto di prova, il ri- sarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante concernente le indennità di trasferta dovute alla sua peculiare attività lavorativa, di cui l'appellante non avrebbe potuto godere nel periodo di invalidità determinata dalle lesioni fisi- che subite per l'incidente.
In particolare, l'appellante deduce che dall'11.07.2015 al mese di maggio del
2016 non ha potuto svolgere le consuete trasferte professionali per conto dell'azienda di cui era dipendente, per un totale già programmato di gg 106 di indennità, così subendo un mancato guadagno che egli quantifica in euro
30.000 circa;
in tal modo, assume essere stato violato l'art. 1223 c.c., non es- sendo stato riconosciuto al danneggiato l'intero pregiudizio subito in concre- to, pregiudizio che, nella specie, consiste anche nell'ulteriore perdita del trat- tamento economico aggiuntivo derivante dal rapporto di lavoro dipendente.
A suffragio di quanto dedotto, la parte allega le buste paga dei due anni pre- cedenti a quello in cui è accaduto il sinistro, con ciò sostenendo che da queste siano deducibili gli elementi reddituali pregressi, necessari e sufficienti a pro- nosticare quale sarebbe stato ragionevolmente il suo reddito nel periodo inte- ressato dall'invalidità fisica qualora vi fosse stata la normale successione de-
3 gli eventi, in aderenza a quanto indicato dalla Corte di legittimità, che apre anche alla ammissibilità della prova indiziaria o presuntiva.
In coerenza con quanto sin qui dedotto, l'appellante invoca anche la possibili- tà della liquidazione in via equitativa del danno valutato presuntivamente.
2.1. Si è costituita in giudizio la compagnia di , che Controparte_8 ha contestato gli assunti dell'appellante concludendo per il rigetto dell'appello, mentre non si sono costituiti gli eredi del proprietario del veicolo investitore, , che sono stati dichiarati contumaci in quanto Controparte_9
ritualmente citati.
3. Il gravame unico, così come dedotto, va analizzato in due direzioni, tra esse connesse sul piano logico di causa ed effetto.
La prima riguarda la prova dell'esistenza del danno lamentato da perdita di vantaggio reddituale, contestata e negata in primo grado.
In secondo luogo, è necessario accertare se, provata in via pronostica l'esistenza degli effetti lesivi dell'evento di danno (lesioni fisiche patite), sus- sistano i presupposti per una liquidazione anche in misura equitativa.
3.1 Il principio di diritto indicato dalla parte, secondo cui la prova può essere anche di tipo indiziario in funzione di un giudizio di tipo prognostico, deve essere precisato nei termini che seguono.
La Corte di legittimità, infatti, proprio con la pronuncia ricordata nell'atto di appello (Cass. sez. I, ord. n. 10750/20 ) chiarisce sì che il lucro cessante è ri- sarcibile anche sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sia pure per prova indiziaria, ma precisa anche che l'utilità patrimoniale perduta, cioè che il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso, va valutata secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibili- tà); e, pertanto (i danni), possono venir esclusi soltanto per quei mancati gua- dagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte
(e non già “totalmente incerte”, come asserito dall'appellante).
4 Ora, è opportuno premettere che tale criterio valutativo non può che trovare accoglimento solo nel caso in cui la prova indiziaria sia l'unica naturalmente possibile, ovvero allorquando sia preclusa naturalmente qualsiasi altra prova certa o, addirittura, privilegiata, quale sarebbe stata di certo l'allegazione della documentazione fiscale relativa all'anno di riferimento del sinistro.
In altri termini, tale criterio, fondato sul pregresso e su valutazioni prognosti- che anche su base indiziaria, non può che avere funzione sussidiaria e può es- sere praticato solo allorquando non vi è altra via per determinare ciò che
“avrebbe potuto essere se” e che “non potrà più irrimediabilmente essere” nel futuro.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio in ragione del rigoroso giudizio di proba- bilità a cui il decidente è chiamato, la parte appellante ben avrebbe dovuto adeguare il proprio sforzo di sostegno probatorio a tale rigore di giudizio, poi- ché esso è teso ad individuare un dato, il lucro cessante, che è futuro, succes- sivo, rispetto all'evento lesivo ma non già all'esercizio della azione stessa vol- ta al risarcimento del medesimo.
Al momento in cui l'azione ha avuto inizio, infatti, la domanda avrebbe potu- to essere sostenuta dalle buste paga relativamente agli anni 2015 e 2016, e non solo da quelle relative ai due anni precedenti;
ma, soprattutto, erano nella disponibilità della parte le dichiarazioni dei redditi per lo stesso periodo di ri- ferimento, che – come già considerato da Cass. VI, ord. n. 16506/18, e anche correttamente suggerito dalla parte appellata – costituiscono prova privilegiata e che, pertanto, avrebbero fornito per comparazione ictu oculi elementi proba- tori determinanti sulla esistenza stessa e sulla entità del detrimento reddituale lamentato, in questi termini non più incerto e futuro ma bensì certo e compiu- to nel lasso di tempo indicato e pregresso (anno fiscale dall'1.07.2015 al
30.06.2016).
5 3.2 Altra questione rimasta incerta nelle deduzioni di parte appellante, è quel- la relativa all'effettiva causa che nel concreto le abbia impedito di effettuare le trasferte asseritamente programmate.
In altri termini, è ignoto quale specifico impedimento fisico (ossia l'evento di danno) tra quelli patiti impedisse la trasferta di lavoro e quale parte di essa in dettaglio fosse preclusa (ad es. se il viaggio in sé, oppure l'allontanamento dalle strutture sanitarie terapeutiche, o, ancora, le peculiari mansioni da assi- stente meccanico, etc).
L'asserzione di parte è apodittica, in quanto fa riferimento alle generiche “le- sioni riportate nel sinistro” e, peraltro, per un periodo che si scompone in due momenti differenti tra loro: quello che va dal 11.07.2015 fino al 19.10.2015, cioè quello che coincide con il periodo di inabilità in cui la parte è stata assen- te del tutto dal servizio in azienda;
poi il periodo successivo, con termine al maggio del 2016, per il quale tuttavia il nesso causale tra il sinistro e l'impedimento lamentato si fa ancora più oscuro nelle deduzioni di parte.
A tal proposito, la Corte osserva che, a ben vedere, dagli atti di causa emerge un certificato di assistenza tecnica, il n. FMD-A2-00052, regolarmente svolta da , che la sottoscrive, presso azienda sita nientemeno che in Sud Parte_1
Africa tra il 31.03.2016 e il 16.04.16, dunque durante il lasso di tempo in cui la parte sostiene il perdurare del suo impedimento e per la quale, assieme alle altre, è stato chiesto il risarcimento de quo (v. dichiarazione di Parte_1 con l'elenco delle trasferte programmate e a suo dire non svolte causa lesioni, ultima in ordine di elencazione).
3.3 Riguardo, infine, alla prova stessa della programmazione delle trasferte per il periodo sopra indicato, coglie nel segno la parte appellata, la quale con- testa che essa non è certamente sufficiente al fine per cui è richiesta.
Essa è costituita, infatti, da una mera dichiarazione dello stesso , Parte_1
peraltro non sottoscritta, non suffragata da ulteriori riscontri oggettivi, che l'appellante ben poteva produrre, mentre l'audizione del teste Testimone_1
6 de non è stata significativa in assenza dei predetti riscontri oggettivi ( da ver- bale d'udienza del 17/05/2019: “La sua prestazione di lavoro è resa di norma presso la sede, ma vi può essere richiesto di svolgere prestazioni in trasferta, in Italia o all'estero, se vi è richiesta dell'azienda o del cliente. Ciò di fatto avviene ma per specificare con che frequenza avrei bisogno di consultare gli atti d'ufficio; sub k)- non sono in grado di rispondere ma mi riservo di farlo una volta consultati gli atti d'ufficio; non sono neppure in grado di dire se sia possibile, nel suo caso, una programmazione di trasferte così a lungo termi- ne;
non sono neppure sicuro che tali notizie siano recuperabili, considerato il lungo tempo trascorso”).
In conclusione, l'allegazione probatoria, della quale è onerata la parte appel- lante, non è adeguata al rigoroso giudizio di probabilità a cui è stata chiamata questa Corte, e soprattutto non lo è sulla base dei documenti, di cui di certo doveva avere la diponibilità e che avrebbero offerto ben altro conforto proba- torio, efficace a dirimere le incertezze in cui invece restano avvolte le condi- zioni da cui dipendono i mancati guadagni lamentati.
4. Ancorché sia assorbente quanto sin qui esposto rispetto alla modalità di li- quidazione del danno, vale osservare quanto segue in ordine alla richiesta di liquidazione anche in via equitativa.
Per le stesse ragioni avanti compendiate, e quale conseguenza logica delle medesime, infatti, essa non è ammissibile, dal momento che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantifica- zione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'i- nadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.” (Cass. civ. VI, ord. n.
8941/2022).
5. In conclusione, per quanto sin qui evidenziato l'appello non merita acco- glimento e dev'essere interamente respinto.
7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo in conformità ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 (valore fino a
26.000,00 euro), per tutte le fasi con valori minimi, attesa la non particolare complessità della questione.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, del- la legge n. 228/2012), che impone il versamento di un ulteriore importo, a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, sussi- stendone i presupposti di applicazione ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n. 1438/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello;
2) condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente estensore
(Silvia Rita Fabrizio)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di L'Aquila
R.G. 472/2024
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati
Fabrizio Silvia Rita Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 472/2024 R.G., posta in de- liberazione all'udienza collegiale del 26/02/25 e vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco De Parte_1
Pamphilis, del Foro di Pescara, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
appellante
e rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Capo- Controparte_1
bianco, giusta procura in atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore. appellata
e
Controparte_2 CP_3 Controparte_4
eredi beneficiari ex lege di CP_5 CP_6 Persona_1
;
[...]
appellate contumaci CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello adita respinta ogni con- traria istanza, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente atto di appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n 1438/2023 del Tri- bunale di Pescara RG 649/2017 per il solo capo relativo alla rivendicata vo- ce di danno patrimoniale concernente gli importi non potuti lucrare per le at- tività lavorative in trasferta , riformare parzialmente l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare dovuta anche tale voce, conseguentemente condanna- re i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dell'ulteriore somma di €
26.000,00 ( a fronte della richiesta di € 30.000,00 viene indicata tale minor somma solo per questioni di economia processuale ) o, comunque, dell'altra ancor minore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ai sensi dell'art.
1226 c.c., ciò a titolo di danno patrimoniale concernente gli importi non potu- ti lucrare per le attività lavorative in trasferta, con gli interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo. In via istruttoria darsi atto della documentazione prodotta in primo grado. Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, respinta
e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1438/2023, pubblicata in data 5.11.2023, non notificata, del Tribunale di Pescara, con condanna di parte appellante alle spese e competenze del grado di giudizio secondo soccombenza.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1438/23, il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la domanda proposta da , volta ad ottenere il risarcimento Parte_1 dei danni patiti a seguito dell'incidente stradale verificatosi l'11.7.2015 nel territorio del Comune di Penne (PE), allorché, a bordo della propria bicicletta,
2 veniva investito, in corrispondenza di una intersezione, dall'autovettura di proprietà di e condotta dal medesimo. Controparte_7
Più in particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto accertata l'esclusiva responsabilità della parte convenuta, condannandola a ristorare il Parte_1 per l'ammontare complessivo, omnicomprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato in euro 23.281,15, fatti salvi le decurtazioni degli acconti già ottenuti, la rivalutazione e gli interessi di legge come in dettaglio nel dispositivo della sentenza impugnata.
2. Nel proporre appello, il ha censurato la decisione sulla base di Parte_1
un unico motivo di gravame.
Egli contesta il capo della sentenza che ha negato, per difetto di prova, il ri- sarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante concernente le indennità di trasferta dovute alla sua peculiare attività lavorativa, di cui l'appellante non avrebbe potuto godere nel periodo di invalidità determinata dalle lesioni fisi- che subite per l'incidente.
In particolare, l'appellante deduce che dall'11.07.2015 al mese di maggio del
2016 non ha potuto svolgere le consuete trasferte professionali per conto dell'azienda di cui era dipendente, per un totale già programmato di gg 106 di indennità, così subendo un mancato guadagno che egli quantifica in euro
30.000 circa;
in tal modo, assume essere stato violato l'art. 1223 c.c., non es- sendo stato riconosciuto al danneggiato l'intero pregiudizio subito in concre- to, pregiudizio che, nella specie, consiste anche nell'ulteriore perdita del trat- tamento economico aggiuntivo derivante dal rapporto di lavoro dipendente.
A suffragio di quanto dedotto, la parte allega le buste paga dei due anni pre- cedenti a quello in cui è accaduto il sinistro, con ciò sostenendo che da queste siano deducibili gli elementi reddituali pregressi, necessari e sufficienti a pro- nosticare quale sarebbe stato ragionevolmente il suo reddito nel periodo inte- ressato dall'invalidità fisica qualora vi fosse stata la normale successione de-
3 gli eventi, in aderenza a quanto indicato dalla Corte di legittimità, che apre anche alla ammissibilità della prova indiziaria o presuntiva.
In coerenza con quanto sin qui dedotto, l'appellante invoca anche la possibili- tà della liquidazione in via equitativa del danno valutato presuntivamente.
2.1. Si è costituita in giudizio la compagnia di , che Controparte_8 ha contestato gli assunti dell'appellante concludendo per il rigetto dell'appello, mentre non si sono costituiti gli eredi del proprietario del veicolo investitore, , che sono stati dichiarati contumaci in quanto Controparte_9
ritualmente citati.
3. Il gravame unico, così come dedotto, va analizzato in due direzioni, tra esse connesse sul piano logico di causa ed effetto.
La prima riguarda la prova dell'esistenza del danno lamentato da perdita di vantaggio reddituale, contestata e negata in primo grado.
In secondo luogo, è necessario accertare se, provata in via pronostica l'esistenza degli effetti lesivi dell'evento di danno (lesioni fisiche patite), sus- sistano i presupposti per una liquidazione anche in misura equitativa.
3.1 Il principio di diritto indicato dalla parte, secondo cui la prova può essere anche di tipo indiziario in funzione di un giudizio di tipo prognostico, deve essere precisato nei termini che seguono.
La Corte di legittimità, infatti, proprio con la pronuncia ricordata nell'atto di appello (Cass. sez. I, ord. n. 10750/20 ) chiarisce sì che il lucro cessante è ri- sarcibile anche sulla base della proiezione di situazioni già esistenti, sia pure per prova indiziaria, ma precisa anche che l'utilità patrimoniale perduta, cioè che il creditore avrebbe conseguito se l'illecito non fosse stato commesso, va valutata secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibili- tà); e, pertanto (i danni), possono venir esclusi soltanto per quei mancati gua- dagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte
(e non già “totalmente incerte”, come asserito dall'appellante).
4 Ora, è opportuno premettere che tale criterio valutativo non può che trovare accoglimento solo nel caso in cui la prova indiziaria sia l'unica naturalmente possibile, ovvero allorquando sia preclusa naturalmente qualsiasi altra prova certa o, addirittura, privilegiata, quale sarebbe stata di certo l'allegazione della documentazione fiscale relativa all'anno di riferimento del sinistro.
In altri termini, tale criterio, fondato sul pregresso e su valutazioni prognosti- che anche su base indiziaria, non può che avere funzione sussidiaria e può es- sere praticato solo allorquando non vi è altra via per determinare ciò che
“avrebbe potuto essere se” e che “non potrà più irrimediabilmente essere” nel futuro.
Nel caso di specie, tuttavia, proprio in ragione del rigoroso giudizio di proba- bilità a cui il decidente è chiamato, la parte appellante ben avrebbe dovuto adeguare il proprio sforzo di sostegno probatorio a tale rigore di giudizio, poi- ché esso è teso ad individuare un dato, il lucro cessante, che è futuro, succes- sivo, rispetto all'evento lesivo ma non già all'esercizio della azione stessa vol- ta al risarcimento del medesimo.
Al momento in cui l'azione ha avuto inizio, infatti, la domanda avrebbe potu- to essere sostenuta dalle buste paga relativamente agli anni 2015 e 2016, e non solo da quelle relative ai due anni precedenti;
ma, soprattutto, erano nella disponibilità della parte le dichiarazioni dei redditi per lo stesso periodo di ri- ferimento, che – come già considerato da Cass. VI, ord. n. 16506/18, e anche correttamente suggerito dalla parte appellata – costituiscono prova privilegiata e che, pertanto, avrebbero fornito per comparazione ictu oculi elementi proba- tori determinanti sulla esistenza stessa e sulla entità del detrimento reddituale lamentato, in questi termini non più incerto e futuro ma bensì certo e compiu- to nel lasso di tempo indicato e pregresso (anno fiscale dall'1.07.2015 al
30.06.2016).
5 3.2 Altra questione rimasta incerta nelle deduzioni di parte appellante, è quel- la relativa all'effettiva causa che nel concreto le abbia impedito di effettuare le trasferte asseritamente programmate.
In altri termini, è ignoto quale specifico impedimento fisico (ossia l'evento di danno) tra quelli patiti impedisse la trasferta di lavoro e quale parte di essa in dettaglio fosse preclusa (ad es. se il viaggio in sé, oppure l'allontanamento dalle strutture sanitarie terapeutiche, o, ancora, le peculiari mansioni da assi- stente meccanico, etc).
L'asserzione di parte è apodittica, in quanto fa riferimento alle generiche “le- sioni riportate nel sinistro” e, peraltro, per un periodo che si scompone in due momenti differenti tra loro: quello che va dal 11.07.2015 fino al 19.10.2015, cioè quello che coincide con il periodo di inabilità in cui la parte è stata assen- te del tutto dal servizio in azienda;
poi il periodo successivo, con termine al maggio del 2016, per il quale tuttavia il nesso causale tra il sinistro e l'impedimento lamentato si fa ancora più oscuro nelle deduzioni di parte.
A tal proposito, la Corte osserva che, a ben vedere, dagli atti di causa emerge un certificato di assistenza tecnica, il n. FMD-A2-00052, regolarmente svolta da , che la sottoscrive, presso azienda sita nientemeno che in Sud Parte_1
Africa tra il 31.03.2016 e il 16.04.16, dunque durante il lasso di tempo in cui la parte sostiene il perdurare del suo impedimento e per la quale, assieme alle altre, è stato chiesto il risarcimento de quo (v. dichiarazione di Parte_1 con l'elenco delle trasferte programmate e a suo dire non svolte causa lesioni, ultima in ordine di elencazione).
3.3 Riguardo, infine, alla prova stessa della programmazione delle trasferte per il periodo sopra indicato, coglie nel segno la parte appellata, la quale con- testa che essa non è certamente sufficiente al fine per cui è richiesta.
Essa è costituita, infatti, da una mera dichiarazione dello stesso , Parte_1
peraltro non sottoscritta, non suffragata da ulteriori riscontri oggettivi, che l'appellante ben poteva produrre, mentre l'audizione del teste Testimone_1
6 de non è stata significativa in assenza dei predetti riscontri oggettivi ( da ver- bale d'udienza del 17/05/2019: “La sua prestazione di lavoro è resa di norma presso la sede, ma vi può essere richiesto di svolgere prestazioni in trasferta, in Italia o all'estero, se vi è richiesta dell'azienda o del cliente. Ciò di fatto avviene ma per specificare con che frequenza avrei bisogno di consultare gli atti d'ufficio; sub k)- non sono in grado di rispondere ma mi riservo di farlo una volta consultati gli atti d'ufficio; non sono neppure in grado di dire se sia possibile, nel suo caso, una programmazione di trasferte così a lungo termi- ne;
non sono neppure sicuro che tali notizie siano recuperabili, considerato il lungo tempo trascorso”).
In conclusione, l'allegazione probatoria, della quale è onerata la parte appel- lante, non è adeguata al rigoroso giudizio di probabilità a cui è stata chiamata questa Corte, e soprattutto non lo è sulla base dei documenti, di cui di certo doveva avere la diponibilità e che avrebbero offerto ben altro conforto proba- torio, efficace a dirimere le incertezze in cui invece restano avvolte le condi- zioni da cui dipendono i mancati guadagni lamentati.
4. Ancorché sia assorbente quanto sin qui esposto rispetto alla modalità di li- quidazione del danno, vale osservare quanto segue in ordine alla richiesta di liquidazione anche in via equitativa.
Per le stesse ragioni avanti compendiate, e quale conseguenza logica delle medesime, infatti, essa non è ammissibile, dal momento che “la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantifica- zione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'i- nadempimento o al fatto illecito extracontrattuale.” (Cass. civ. VI, ord. n.
8941/2022).
5. In conclusione, per quanto sin qui evidenziato l'appello non merita acco- glimento e dev'essere interamente respinto.
7 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi- tivo in conformità ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 (valore fino a
26.000,00 euro), per tutte le fasi con valori minimi, attesa la non particolare complessità della questione.
L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, del- la legge n. 228/2012), che impone il versamento di un ulteriore importo, a ti- tolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, sussi- stendone i presupposti di applicazione ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c. sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara
n. 1438/2023 così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello;
2) condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali e accessori di legge;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore impor- to, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente estensore
(Silvia Rita Fabrizio)
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