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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 840/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4283/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2003
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 IRPEF-ALTRO 2003
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080041325400000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080041325400000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080041325400000 IRPEF-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027720905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027720905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017681820000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013571329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002993972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4283/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la Comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo doc. n. 03480202400002154000, notificata il 12/02/2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, concernente l'autovettura tipo FIAT 500X 1.3 MULTIJET 4X, Targa: Targa_1, limitatamente alle seguenti cartelle: 1) Cartella n.03420140027720905000, notificata il 10/10/2014, relativa a tassa automobilistica anno 2009 e anno 2010 per euro 1.195,50; 2) Cartella n.03420160017681820000, notificata il 17/09/2016, relativa a tassa automobilistica, anno 2011 per euro 566,87; 3) Cartella n.
03420210013571329000, notificata il 14/06/2022, relativa a tassa automobilistica, anno 2016, per euro
390,12; 4) Cartella n. 03420220002993972000, notificata il 04/04/2022, relativa a tassa automobilistica anno 2017 per euro 372,49; 5) Cartella n. 03420080041325400000, notificata il 05/03/2009, relativa all'addizionale comunale IRPEF, anno 2003, per euro 14.526,26.
In particolare, il ricorrente ha eccepito: a) Nullità dell'atto impugnato perché non preceduto dalla notifica degli atti presupposti;
b) Prescrizione di tutti i crediti iscritti nei ruoli di cui alle impugnate cartelle, trattandosi di tributi soggetti a prescrizione triennale (tassa auto) e quinquennale (Addizionale Irpef) e non essendo stati notificati, nelle more, atti interruttivi.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti e, di conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato e la declaratoria di prescrizione dei crediti tributari. Con vittoria delle spese di causa, da distrarre al difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_2, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo l'atto impugnato il primo ad essere stato notificato al ricorrente. A tal fine ha depositato copiosa documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo e di altri atti successivi alle cartelle. Ha contestato l'eccepita prescrizione, stante la notifica di numerosi atti, non impugnati, e la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid. Ha concluso chiedendo il rigetto della sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal dipendente
Difensore_3, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto divenuto definitivo per mancata impugnazione degli atti previ. Ha depositato gli avvisi di accertamento, propedeutici alle cartelle di pagamento, con le ricevute postali. Si è opposta all'eccepita prescrizione, facendo una lunga disquisizione tra prescrizione e decadenza, sostenendo che in materia di tassa auto il termine “prescrizione” utilizzato dal legislatore debba essere interpretato come “decadenza” giacchè riferito ad un'azione e non già ad un diritto. Da tale interpretazione deriverebbe che per la tassa auto non
è previsto un termine di prescrizione speciale, per cui deve applicarsi quello ordinario che è decennale.
Ha fatto, poi, una lunga disquisizione sulle proroghe dei termini introdotte dalla normativa emergenziale per Covid. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del soccombente alle spese di giudizio.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in applicazione del principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. (Cass. civ., sez. trib., 29/05/2023, n. 1491), ritiene opportuno privilegiare la trattazione della questione di più agevole soluzione, idonea a definire il giudizio;
nel caso di specie quella proposta dal ricorrente sull'inesistenza della notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo amministrativo, cioè le cartelle di pagamento.
Invero, la documentazione profusa in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e non contestata, confuta quanto asserito dal ricorrente, poiché tutte le cartelle impugnate, unitamente al preavviso di fermo amministrativo, sono state regolarmente notificate.
In particolare: 1) la Cartella n.03420140027720905000, relativa a tassa automobilistica anno 2009 e anno
2010 è stata notificata mediante art. 140 cpc (deposito casa comunale) e consegnata al figlio il
10/10/2014, all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna del preavviso di fermo impugnato, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. Ed ancora, la consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso
(Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario. Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024).
Alla cartella sono seguiti i seguenti atti: avviso di pagamento 03420159018971089, notificato il 27.10.2015; richiesta di compensazione n. 03428201600000558 del 13.12.2016; avviso di intimazione n.
03420189004489827, notificato il 13.06.2018; pignoramento n. 03484201800001181001, notificato il
5.09.2018 e gli AVI n. 03420189000413700, notificato il 3.12.2018 e n. 0342022906671009 , notificato il
18.10.2022; 2) la cartella n. 03420160017681820000, relativa a tassa automobilistica, anno 2011 è stata notificata il 17/09/2016, mediante consegna al figlio, presso l'indirizzo del destinatario, per cui valgono le stesse considerazioni svolte supra. Ad essa sono seguiti: richiesta di compensazione n.
03428201600000558, notificata il 13.12.2016; AVI n. 03420189004489827, notificato il 13.06.2018; pignoramento n. 03484201800001181001, notificato il 5.09.2018 e gli avvisi n. 03420199001902180, notificato il 30.03.2019 e n. 0342022906671009, notificato il 18.10.2022; 3) la cartella n.
03420080041325400000, relativa all'addizionale comunale IRPEF, anno 2003, è stata notificata il
31/03/2009 all'indirizzo del destinatario, mediante consegna a persona dichiaratasi addetta alla casa
Anche in questo caso, per quanto suddetto, la notifica è da ritenersi regolare. Ad essa è seguita la notifica dei seguenti atti: avviso di pagamento n.03420159018971089, notificato il 27.10.2015; richiesta di compensazione n. 03428201600000558 del 13.12.2016; AVI n. 03420189004489827, notificato il
13.06.2018; pignoramento n. 03484201800001181001, notificato il 5.09.2018 e gli avvisi n.
03420199001902180, notificato il 30.03.2019 e n. 0342022906671009, notificato il 18.10.2022; 4) la cartella n. 03420220002993972000 relativa a tassa auto 2017, è stata notificata all'indirizzo pec del ricorrente il 4/4/2022; 5) la cartella n. 03420210013571329000, relativa a tassa auto 2016, è stata notificata all'indirizzo pec del destinatario il 14/06/2022.
Orbene, la mancata impugnazione delle cartelle, la cui notifica non è stata confutata dal ricorrente, nonché degli atti intermedi, interruttivi della prescrizione, ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata fin dalla notifica delle cartelle di pagamento, in quanto tale vizio avrebbe dovuto essere eccepito impugnando gli atti presupposti regolarmente ricevuti. Invero, in materia fiscale, allorquando vi è la notifica dell'atto presupposto, ogni suo vizio deve essere rilevato dal contribuente mediante tempestiva impugnazione;
qualora manchi il ricorso, l'atto notificato diviene definitivo e così la pretesa tributaria con esso azionata, con conseguente preclusione di contestarne il contenuto mediante l'impugnazione degli atti successivi. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere i vizi della pretesa fiscale ed eventuale prescrizione impugnando gli atti previ, inclusi quelli intermedi;
questi ultimi hanno interrotto anche il successivo termine di prescrizione, nel computo del quale va considerato altresì il periodo di sospensione disposto per la pandemia Covid, rendendo tempestiva e legittima la notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi,
Il ricorrente dovrà rifondere alle parti resistenti gli onorari di giudizio calcolati in base ai valori minimi del
DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, ed all'art 15 del D. Lgs. n. 546/1992, e più precisamente euro 1735,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori, all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria;
euro 1.388,00 alla Regione Calabria, per la riduzione del 20% disposta dall'art. 15, co.
2-sexies, del D. Lgs. n.
546/1992 (e successive modificazioni) per essere stata difesa da proprio Funzionario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio, all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., ed alla Regione
Calabria, in persona del l.r.pt., per come liquidate in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4283/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 IRPEF-ADDIZIONALE
REGIONALE 2003
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 IRPEF-ALTRO 2003
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2009
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 03480202400002154000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080041325400000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080041325400000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420080041325400000 IRPEF-ALTRO 2003
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027720905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140027720905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160017681820000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013571329000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002993972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 85/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4283/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la Comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo doc. n. 03480202400002154000, notificata il 12/02/2024 dall'Agenzia Entrate Riscossione, concernente l'autovettura tipo FIAT 500X 1.3 MULTIJET 4X, Targa: Targa_1, limitatamente alle seguenti cartelle: 1) Cartella n.03420140027720905000, notificata il 10/10/2014, relativa a tassa automobilistica anno 2009 e anno 2010 per euro 1.195,50; 2) Cartella n.03420160017681820000, notificata il 17/09/2016, relativa a tassa automobilistica, anno 2011 per euro 566,87; 3) Cartella n.
03420210013571329000, notificata il 14/06/2022, relativa a tassa automobilistica, anno 2016, per euro
390,12; 4) Cartella n. 03420220002993972000, notificata il 04/04/2022, relativa a tassa automobilistica anno 2017 per euro 372,49; 5) Cartella n. 03420080041325400000, notificata il 05/03/2009, relativa all'addizionale comunale IRPEF, anno 2003, per euro 14.526,26.
In particolare, il ricorrente ha eccepito: a) Nullità dell'atto impugnato perché non preceduto dalla notifica degli atti presupposti;
b) Prescrizione di tutti i crediti iscritti nei ruoli di cui alle impugnate cartelle, trattandosi di tributi soggetti a prescrizione triennale (tassa auto) e quinquennale (Addizionale Irpef) e non essendo stati notificati, nelle more, atti interruttivi.
Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto, l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti e, di conseguenza, l'annullamento dell'atto impugnato e la declaratoria di prescrizione dei crediti tributari. Con vittoria delle spese di causa, da distrarre al difensore costituito.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Difensore_2, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo l'atto impugnato il primo ad essere stato notificato al ricorrente. A tal fine ha depositato copiosa documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo amministrativo e di altri atti successivi alle cartelle. Ha contestato l'eccepita prescrizione, stante la notifica di numerosi atti, non impugnati, e la sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale Covid. Ha concluso chiedendo il rigetto della sospensiva e del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal dipendente
Difensore_3, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto divenuto definitivo per mancata impugnazione degli atti previ. Ha depositato gli avvisi di accertamento, propedeutici alle cartelle di pagamento, con le ricevute postali. Si è opposta all'eccepita prescrizione, facendo una lunga disquisizione tra prescrizione e decadenza, sostenendo che in materia di tassa auto il termine “prescrizione” utilizzato dal legislatore debba essere interpretato come “decadenza” giacchè riferito ad un'azione e non già ad un diritto. Da tale interpretazione deriverebbe che per la tassa auto non
è previsto un termine di prescrizione speciale, per cui deve applicarsi quello ordinario che è decennale.
Ha fatto, poi, una lunga disquisizione sulle proroghe dei termini introdotte dalla normativa emergenziale per Covid. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del soccombente alle spese di giudizio.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in applicazione del principio processuale della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost. (Cass. civ., sez. trib., 29/05/2023, n. 1491), ritiene opportuno privilegiare la trattazione della questione di più agevole soluzione, idonea a definire il giudizio;
nel caso di specie quella proposta dal ricorrente sull'inesistenza della notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo amministrativo, cioè le cartelle di pagamento.
Invero, la documentazione profusa in atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, e non contestata, confuta quanto asserito dal ricorrente, poiché tutte le cartelle impugnate, unitamente al preavviso di fermo amministrativo, sono state regolarmente notificate.
In particolare: 1) la Cartella n.03420140027720905000, relativa a tassa automobilistica anno 2009 e anno
2010 è stata notificata mediante art. 140 cpc (deposito casa comunale) e consegnata al figlio il
10/10/2014, all'indirizzo che lo stesso ricorrente indica in ricorso come sua residenza e, peraltro, allo stesso indirizzo di consegna del preavviso di fermo impugnato, che il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto, per cui sussiste la presunzione, fino a prova contraria, che l'atto sia entrato nella sfera di conoscenza del destinatario. La consegna a persona di famiglia del ricorrente, inoltre, è certificata dall'agente postale, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, che nel caso di specie è mancata. Ed ancora, la consegna del plico a mani di persone di famiglia non determina alcun obbligo per il notificante di inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a titolo informativo a favore del destinatario del plico stesso
(Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 34824 del 13 dicembre 2023), essendo la CAD prevista soltanto quando non sia stato possibile procedere alla consegna dell'atto (per temporanea assenza del destinatario ovvero rifiuto a ricevere l'atto). Per una notifica a familiare, infine, la convivenza non è un requisito necessario. Invero, il legame di parentela crea una presunzione di consegna e spetta al destinatario l'onere di provare l'impossibilità di aver ricevuto l'atto (Corte Cass, ordinanza n. 246/2024).
Alla cartella sono seguiti i seguenti atti: avviso di pagamento 03420159018971089, notificato il 27.10.2015; richiesta di compensazione n. 03428201600000558 del 13.12.2016; avviso di intimazione n.
03420189004489827, notificato il 13.06.2018; pignoramento n. 03484201800001181001, notificato il
5.09.2018 e gli AVI n. 03420189000413700, notificato il 3.12.2018 e n. 0342022906671009 , notificato il
18.10.2022; 2) la cartella n. 03420160017681820000, relativa a tassa automobilistica, anno 2011 è stata notificata il 17/09/2016, mediante consegna al figlio, presso l'indirizzo del destinatario, per cui valgono le stesse considerazioni svolte supra. Ad essa sono seguiti: richiesta di compensazione n.
03428201600000558, notificata il 13.12.2016; AVI n. 03420189004489827, notificato il 13.06.2018; pignoramento n. 03484201800001181001, notificato il 5.09.2018 e gli avvisi n. 03420199001902180, notificato il 30.03.2019 e n. 0342022906671009, notificato il 18.10.2022; 3) la cartella n.
03420080041325400000, relativa all'addizionale comunale IRPEF, anno 2003, è stata notificata il
31/03/2009 all'indirizzo del destinatario, mediante consegna a persona dichiaratasi addetta alla casa
Anche in questo caso, per quanto suddetto, la notifica è da ritenersi regolare. Ad essa è seguita la notifica dei seguenti atti: avviso di pagamento n.03420159018971089, notificato il 27.10.2015; richiesta di compensazione n. 03428201600000558 del 13.12.2016; AVI n. 03420189004489827, notificato il
13.06.2018; pignoramento n. 03484201800001181001, notificato il 5.09.2018 e gli avvisi n.
03420199001902180, notificato il 30.03.2019 e n. 0342022906671009, notificato il 18.10.2022; 4) la cartella n. 03420220002993972000 relativa a tassa auto 2017, è stata notificata all'indirizzo pec del ricorrente il 4/4/2022; 5) la cartella n. 03420210013571329000, relativa a tassa auto 2016, è stata notificata all'indirizzo pec del destinatario il 14/06/2022.
Orbene, la mancata impugnazione delle cartelle, la cui notifica non è stata confutata dal ricorrente, nonché degli atti intermedi, interruttivi della prescrizione, ha reso definitiva la pretesa tributaria anche per il contribuente, al quale resta preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata fin dalla notifica delle cartelle di pagamento, in quanto tale vizio avrebbe dovuto essere eccepito impugnando gli atti presupposti regolarmente ricevuti. Invero, in materia fiscale, allorquando vi è la notifica dell'atto presupposto, ogni suo vizio deve essere rilevato dal contribuente mediante tempestiva impugnazione;
qualora manchi il ricorso, l'atto notificato diviene definitivo e così la pretesa tributaria con esso azionata, con conseguente preclusione di contestarne il contenuto mediante l'impugnazione degli atti successivi. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto far valere i vizi della pretesa fiscale ed eventuale prescrizione impugnando gli atti previ, inclusi quelli intermedi;
questi ultimi hanno interrotto anche il successivo termine di prescrizione, nel computo del quale va considerato altresì il periodo di sospensione disposto per la pandemia Covid, rendendo tempestiva e legittima la notifica del preavviso di fermo amministrativo oggetto di impugnazione.
Per quanto sopra, si rigetta il ricorso.
Restano superati ed assorbiti gli altri motivi,
Il ricorrente dovrà rifondere alle parti resistenti gli onorari di giudizio calcolati in base ai valori minimi del
DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, ed all'art 15 del D. Lgs. n. 546/1992, e più precisamente euro 1735,00, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori, all'Agenzia delle Entrate
Riscossione, con distrazione in favore dell'avv. Difensore_2, dichiaratasi antistataria;
euro 1.388,00 alla Regione Calabria, per la riduzione del 20% disposta dall'art. 15, co.
2-sexies, del D. Lgs. n.
546/1992 (e successive modificazioni) per essere stata difesa da proprio Funzionario.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di giudizio, all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., ed alla Regione
Calabria, in persona del l.r.pt., per come liquidate in sentenza. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.