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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 557/2020 pronunciata in data 5 marzo 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa giusta procura in atti dall'Avv. Viviana De Bello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno appellante
E
( ), rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._1
in atti dall'Avv. Francesco Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al Corso A. De Gasperi n. 16 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.3.2018 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata l'
[...]
al fine di sentir accertare l'inesistenza del presunto credito CO
1 vantato e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di presa in carico ricevuto, rassegnando le seguenti conclusioni: «disporre accertamento negativo del credito e nel contempo dichiarare l'illegittimità del comportamento della parte convenuta nei confronti dell'attrice ed annullare per i motivi esposti antecedentemente il documento n.
07177201800004978000 in uno all'atto e avviso in esso indicato, atto notificato in data
05.03.2018 con dichiarazione che nulla è dovuto e richiesta di indicazione in sentenza dei codici dell'atto in esso richiamato;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali di causa oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv. antistatario ad eccezione del contributo unificato di cui si chiede di porlo a carico della contro parte se non versato».
L'attore, premettendo di aver ricevuto la notifica in data 5.3.2018 dell'avviso di presa in carico n. Q7 177 201 8OOO049780OO da parte dell' CO
, ne contestava sia la validità che la legittimità e, a sostegno delle sue
[...]
ragioni, chiedeva all'adito Tribunale di dichiararne l'annullamento.
Numerose contestazioni erano attinenti alla forma del documento notificatogli dal momento che non riportava né il termine, né l'autorità cui era possibile ricorrere in palese violazione alla L. 241/1990, né l'indicazione del responsabile del procedimento di riscossione in contrasto con lo Statuto del Contribuente, né tantomeno il calcolo degli interessi. Evidenziava, inoltre, la carenza di potere dei dipendenti dell' circa la redazione e la notifica CO dell'atto, nonché la prescrizione e la decadenza del credito. Contestava, altresì, la notifica dello stesso documento, tanto perché inviato a mezzo di posta privata quanto perché mancante dell'identificazione del soggetto che lo aveva inviato.
Eccepiva, in ultimo, la mancata sottoscrizione in formato elettronico del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
Si costituiva l' che eccepiva il difetto di CO giurisdizione, l'inammissibilità della domanda poiché l'atto di presa in carico non era impugnabile, la carenza della legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda considerata anche la eccepita prescrizione.
Si pronunciava quindi il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 557/2020 del 5/3/2020 e in pari data notificata, con la quale, in accoglimento dell'opposizione,
2 affermava l'illegittimità sia della comunicazione di presa in carico n.
07177201800004978000 che dell'avviso di accertamento n. quale Parte_2 atto presupposto e condannava alla spese la soccombente CO
.
[...]
Nello specifico, il Tribunale, premettendo un'analisi sulla natura e sugli effetti del c.d. avviso di presa in carico, rilevava come lo stesso avesse una valenza impositiva per il contribuente tale da potersi considerare autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo della posizione del contribuente. Qualificava poi l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto opposizione alla procedura di esecuzione forzata intrapresa dalla CO
(ora ), evidenziando quindi come l'avviso di presa Parte_1 in carico fosse sottratto alla giurisdizione tributaria e non soggetto a termini di decadenza.
Nel merito, il giudice di prime cure riteneva fondata la doglianza dell'opponente della mancata specificazione dei titoli impositivi posti a base dell'avviso di presa in carico dal momento che risultava del tutto assente il contenuto minimo stabilito nel modello approvato dal D.M. 28/06/1999 e previsto a pena di nullità, con la conseguenziale violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del Contribuente. Infine, accoglieva la doglianza della ricorrente secondo la quale né le diverse cartelle esattoriali confluite nell'avviso di presa in carico, né i verbali di accertamento ad esse presupposti sarebbero stati notificati alla stessa, non essendo occorsa nessuna prova in senso contrario da parte della società di riscossione.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
6.5.2020, l' invocandone la riforma e deducendo a Parte_1 suo favore gli errori in cui era incorso il giudice di prime cure. Contestava in primo luogo che il Tribunale non avesse valorizzato la tipologia dell'atto e la natura del credito e, stante la presenza di un «atto fine a sé stesso, di una mera informativa […], privo di efficacia esecutiva», ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
L'appellante eccepiva, poi, la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 in quanto l'avviso di presa in carico non poteva essere qualificato quale atto impositivo lesivo
3 per il contribuente e, soprattutto, non era indicato tra quelli impugnabili dal legislatore. Inoltre, riteneva erronea la sentenza di primo grado poiché il giudicante aveva qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., in luogo di un giudizio ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, e aveva riconosciuto la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Evidenziava, poi, la decadenza in cui era incorsa la contribuente con la proposizione dell'opposizione, nonché l'esclusione dell'applicazione della disciplina del D.M. 28/06/1999 poiché l'atto impugnato era
«meramente informativo, privo di efficacia impositiva e non indicato tra gli atti che devono uniformarsi». Concludeva, infine, evidenziando l'omessa disamina dell'avviso di ricevimento con la relativa notifica. Chiedeva, di conseguenza, di «accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 557/2020 resa dal Tribunale di Torre
Annunziata, […] rigettare la domanda introdotta da dichiarando la CP_1 giurisdizione del Giudice Tributario e, comunque, inammissibile e infondata ogni avversa domanda, con refusione delle spese delle fasi di giudizio».
Si costituiva che, ritenendo l'appello inammissibile e infondato, CP_1
evidenziava preliminarmente la formazione del giudicato interno su parte della sentenza non impugnata e la tardività del deposito dell'avversa documentazione avvenuto in primo grado solo in sede di precisazione delle conclusioni. Ribadiva, poi, come la competenza in materia di esecuzione esattoriale spettasse al giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione e non a quello tributario e, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, rilevava come non ci fosse alcun parallelismo tra l'estratto ruolo e l'avviso di presa in carico, nonchè l'assenza di qualsivoglia termine di decadenza per l'opposizione. Ritenuta, quindi, l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico – in quanto atto che portava a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria – riteneva la validità dell'azione anche se intrapresa nei confronti del solo Concessionario. Eccepiva, inoltre, tanto l'inammissibilità del gravame perché tardivo e perché non erano state indicate le norme da applicare e tantomeno il progetto di sentenza quanto l'infondatezza dello stesso per una pluralità di motivi: per l'inesistenza dei titoli esecutivi su cui si fondava l'atto di presa in carico, per l'intervenuta prescrizione del credito, per la mancata specifica e dettagliata indicazione degli omessi pagamenti, per la notifica effettuata a mezzo di
4 posta privata, per il mancato calcolo degli interessi, nonché per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. In ultimo, riteneva il gravame illegittimo in quanto proposto da un avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza e la vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in formato telematico, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di
Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'udienza del 29 maggio 2025 parte appellata dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali impugnate e di aver provveduto al pagamento dei ratei programmati per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
quindi, invitata l'appellante a prendere posizione in merito a detta richiesta, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tenuto conto della documentazione depositata e della dichiarazione della stessa appellante secondo cui “ ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle CP_1 esattoriali impugnate e ha provveduto al pagamento dei ratei programmati ad esclusione dell'ultima del 9.06.2025” (cfr. verbale di udienza del 5.6.2025) il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ex lege n. 197 del 29 dicembre 2022.
La disciplina applicabile, dunque, è l'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, secondo il quale “… i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di
5 cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”; - il comma 232 dell'art. 1 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), poi, prevede che “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate […]”; - il comma 235 dell'art. 1 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del
2023), inoltre, stabilisce che: “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”; il comma
236 prevede che: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”; - il quadro normativo è completato, per quanto qui rileva, dai successivi commi 241 (come modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 51 del 2023) (“Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione”) e 244 (“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione […]”)
6 È bene evidenziare poi come la materia dell'estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata sia stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, il quale, con l'art. 12-bis introdotto in sede di conversione in legge del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, ne ha fornito un'interpretazione autentica evidenziando come «l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima
[…] rata delle somme dovute […]» e che «l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione della dichiarazione prevista dal comma 235 […], della comunicazione prevista dal comma 241 [dell'art. 1] della medesima legge n. 197 del 2022 […] e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». Tale impostazione risulta essere condivisa anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha qualificato il summenzionato intervento legislativo come una «soluzione normativa» ribadendo come «il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata» (cfr. Cass. 5.8.2025, n. 22615).
Nel caso di specie, la situazione risulta adeguatamente definita: oltre al versamento della prima rata, è stato riportato da parte dell' Parte_1
anche il pagamento dei restanti ratei, con l'esclusione della sola ultima rata datata
9.6.2025 e non ancora scaduta ratione temporis alla data dell'udienza del 5.6.2025.
Stante la regolarità della procedura di definizione agevolata, le Parti si sono mostrate, altresì, concordi nella richiesta di cessazione del giudizio che, però ai sensi dell'art.1, comma 236, L. 197/2022, va dichiarato estinto rilevandosi in modo evidente un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione giurisdizionale del giudizio.
Resta così assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella della giurisdizione o della tempestività dell'appello, dal momento che, ad esempio, la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adìto (cfr. in tal senso Cass., Sez., Un., 06/07/2004, n.
12365; Cass. 23/03/2007, n. 7104; Cass. 16/02/2023, n. 4951).
7 Il giudizio può, quindi, essere dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175;
Cass. 28/05/2020, n. 10140).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 557/2020 pronunciata in data 5 marzo 2020 dal
[...]
Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) dichiara estinto il processo;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 557/2020 pronunciata in data 5 marzo 2020 dal Tribunale di Torre Annunziata, vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa giusta procura in atti dall'Avv. Viviana De Bello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno appellante
E
( ), rappresentata e difesa giusta procura CP_1 C.F._1
in atti dall'Avv. Francesco Gargiulo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) al Corso A. De Gasperi n. 16 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.3.2018 CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata l'
[...]
al fine di sentir accertare l'inesistenza del presunto credito CO
1 vantato e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di presa in carico ricevuto, rassegnando le seguenti conclusioni: «disporre accertamento negativo del credito e nel contempo dichiarare l'illegittimità del comportamento della parte convenuta nei confronti dell'attrice ed annullare per i motivi esposti antecedentemente il documento n.
07177201800004978000 in uno all'atto e avviso in esso indicato, atto notificato in data
05.03.2018 con dichiarazione che nulla è dovuto e richiesta di indicazione in sentenza dei codici dell'atto in esso richiamato;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze legali di causa oltre rimborso forfettario ed oneri di legge da attribuirsi al sottoscritto avv. antistatario ad eccezione del contributo unificato di cui si chiede di porlo a carico della contro parte se non versato».
L'attore, premettendo di aver ricevuto la notifica in data 5.3.2018 dell'avviso di presa in carico n. Q7 177 201 8OOO049780OO da parte dell' CO
, ne contestava sia la validità che la legittimità e, a sostegno delle sue
[...]
ragioni, chiedeva all'adito Tribunale di dichiararne l'annullamento.
Numerose contestazioni erano attinenti alla forma del documento notificatogli dal momento che non riportava né il termine, né l'autorità cui era possibile ricorrere in palese violazione alla L. 241/1990, né l'indicazione del responsabile del procedimento di riscossione in contrasto con lo Statuto del Contribuente, né tantomeno il calcolo degli interessi. Evidenziava, inoltre, la carenza di potere dei dipendenti dell' circa la redazione e la notifica CO dell'atto, nonché la prescrizione e la decadenza del credito. Contestava, altresì, la notifica dello stesso documento, tanto perché inviato a mezzo di posta privata quanto perché mancante dell'identificazione del soggetto che lo aveva inviato.
Eccepiva, in ultimo, la mancata sottoscrizione in formato elettronico del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o di un suo delegato.
Si costituiva l' che eccepiva il difetto di CO giurisdizione, l'inammissibilità della domanda poiché l'atto di presa in carico non era impugnabile, la carenza della legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda considerata anche la eccepita prescrizione.
Si pronunciava quindi il Tribunale di Torre Annunziata con la sentenza n. 557/2020 del 5/3/2020 e in pari data notificata, con la quale, in accoglimento dell'opposizione,
2 affermava l'illegittimità sia della comunicazione di presa in carico n.
07177201800004978000 che dell'avviso di accertamento n. quale Parte_2 atto presupposto e condannava alla spese la soccombente CO
.
[...]
Nello specifico, il Tribunale, premettendo un'analisi sulla natura e sugli effetti del c.d. avviso di presa in carico, rilevava come lo stesso avesse una valenza impositiva per il contribuente tale da potersi considerare autonomamente impugnabile in quanto immediatamente lesivo della posizione del contribuente. Qualificava poi l'azione proposta come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto opposizione alla procedura di esecuzione forzata intrapresa dalla CO
(ora ), evidenziando quindi come l'avviso di presa Parte_1 in carico fosse sottratto alla giurisdizione tributaria e non soggetto a termini di decadenza.
Nel merito, il giudice di prime cure riteneva fondata la doglianza dell'opponente della mancata specificazione dei titoli impositivi posti a base dell'avviso di presa in carico dal momento che risultava del tutto assente il contenuto minimo stabilito nel modello approvato dal D.M. 28/06/1999 e previsto a pena di nullità, con la conseguenziale violazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto del Contribuente. Infine, accoglieva la doglianza della ricorrente secondo la quale né le diverse cartelle esattoriali confluite nell'avviso di presa in carico, né i verbali di accertamento ad esse presupposti sarebbero stati notificati alla stessa, non essendo occorsa nessuna prova in senso contrario da parte della società di riscossione.
Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
6.5.2020, l' invocandone la riforma e deducendo a Parte_1 suo favore gli errori in cui era incorso il giudice di prime cure. Contestava in primo luogo che il Tribunale non avesse valorizzato la tipologia dell'atto e la natura del credito e, stante la presenza di un «atto fine a sé stesso, di una mera informativa […], privo di efficacia esecutiva», ribadiva l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario.
L'appellante eccepiva, poi, la violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/92 in quanto l'avviso di presa in carico non poteva essere qualificato quale atto impositivo lesivo
3 per il contribuente e, soprattutto, non era indicato tra quelli impugnabili dal legislatore. Inoltre, riteneva erronea la sentenza di primo grado poiché il giudicante aveva qualificato la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., in luogo di un giudizio ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, e aveva riconosciuto la legittimazione passiva dell'agente della riscossione. Evidenziava, poi, la decadenza in cui era incorsa la contribuente con la proposizione dell'opposizione, nonché l'esclusione dell'applicazione della disciplina del D.M. 28/06/1999 poiché l'atto impugnato era
«meramente informativo, privo di efficacia impositiva e non indicato tra gli atti che devono uniformarsi». Concludeva, infine, evidenziando l'omessa disamina dell'avviso di ricevimento con la relativa notifica. Chiedeva, di conseguenza, di «accogliere l'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 557/2020 resa dal Tribunale di Torre
Annunziata, […] rigettare la domanda introdotta da dichiarando la CP_1 giurisdizione del Giudice Tributario e, comunque, inammissibile e infondata ogni avversa domanda, con refusione delle spese delle fasi di giudizio».
Si costituiva che, ritenendo l'appello inammissibile e infondato, CP_1
evidenziava preliminarmente la formazione del giudicato interno su parte della sentenza non impugnata e la tardività del deposito dell'avversa documentazione avvenuto in primo grado solo in sede di precisazione delle conclusioni. Ribadiva, poi, come la competenza in materia di esecuzione esattoriale spettasse al giudice ordinario quale giudice dell'esecuzione e non a quello tributario e, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, rilevava come non ci fosse alcun parallelismo tra l'estratto ruolo e l'avviso di presa in carico, nonchè l'assenza di qualsivoglia termine di decadenza per l'opposizione. Ritenuta, quindi, l'impugnabilità dell'avviso di presa in carico – in quanto atto che portava a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria – riteneva la validità dell'azione anche se intrapresa nei confronti del solo Concessionario. Eccepiva, inoltre, tanto l'inammissibilità del gravame perché tardivo e perché non erano state indicate le norme da applicare e tantomeno il progetto di sentenza quanto l'infondatezza dello stesso per una pluralità di motivi: per l'inesistenza dei titoli esecutivi su cui si fondava l'atto di presa in carico, per l'intervenuta prescrizione del credito, per la mancata specifica e dettagliata indicazione degli omessi pagamenti, per la notifica effettuata a mezzo di
4 posta privata, per il mancato calcolo degli interessi, nonché per la mancata indicazione del responsabile del procedimento. In ultimo, riteneva il gravame illegittimo in quanto proposto da un avvocato del libero foro in luogo dell'Avvocatura dello Stato. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza e la vittoria delle spese di lite.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado in formato telematico, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
di seguito, il procedimento veniva riassegnato alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta
d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di
Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025.
All'udienza del 29 maggio 2025 parte appellata dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali impugnate e di aver provveduto al pagamento dei ratei programmati per cui chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
quindi, invitata l'appellante a prendere posizione in merito a detta richiesta, all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Tenuto conto della documentazione depositata e della dichiarazione della stessa appellante secondo cui “ ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle CP_1 esattoriali impugnate e ha provveduto al pagamento dei ratei programmati ad esclusione dell'ultima del 9.06.2025” (cfr. verbale di udienza del 5.6.2025) il presente giudizio deve essere dichiarato estinto ex lege n. 197 del 29 dicembre 2022.
La disciplina applicabile, dunque, è l'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, secondo il quale “… i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di
5 cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento”; - il comma 232 dell'art. 1 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), poi, prevede che “Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate […]”; - il comma 235 dell'art. 1 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del
2023), inoltre, stabilisce che: “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”; il comma
236 prevede che: “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”; - il quadro normativo è completato, per quanto qui rileva, dai successivi commi 241 (come modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 51 del 2023) (“Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione”) e 244 (“In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione […]”)
6 È bene evidenziare poi come la materia dell'estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata sia stata di recente oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore, il quale, con l'art. 12-bis introdotto in sede di conversione in legge del d.l. 17 giugno 2025 n. 84, ne ha fornito un'interpretazione autentica evidenziando come «l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima
[…] rata delle somme dovute […]» e che «l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione della dichiarazione prevista dal comma 235 […], della comunicazione prevista dal comma 241 [dell'art. 1] della medesima legge n. 197 del 2022 […] e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata». Tale impostazione risulta essere condivisa anche dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte che ha qualificato il summenzionato intervento legislativo come una «soluzione normativa» ribadendo come «il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata» (cfr. Cass. 5.8.2025, n. 22615).
Nel caso di specie, la situazione risulta adeguatamente definita: oltre al versamento della prima rata, è stato riportato da parte dell' Parte_1
anche il pagamento dei restanti ratei, con l'esclusione della sola ultima rata datata
9.6.2025 e non ancora scaduta ratione temporis alla data dell'udienza del 5.6.2025.
Stante la regolarità della procedura di definizione agevolata, le Parti si sono mostrate, altresì, concordi nella richiesta di cessazione del giudizio che, però ai sensi dell'art.1, comma 236, L. 197/2022, va dichiarato estinto rilevandosi in modo evidente un sopravvenuto difetto di interesse alla definizione giurisdizionale del giudizio.
Resta così assorbita ogni altra questione, ivi compresa quella della giurisdizione o della tempestività dell'appello, dal momento che, ad esempio, la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adìto (cfr. in tal senso Cass., Sez., Un., 06/07/2004, n.
12365; Cass. 23/03/2007, n. 7104; Cass. 16/02/2023, n. 4951).
7 Il giudizio può, quindi, essere dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali tra le parti.
Non ricorrono i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115/2002, per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma
1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175;
Cass. 28/05/2020, n. 10140).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 557/2020 pronunciata in data 5 marzo 2020 dal
[...]
Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
a) dichiara estinto il processo;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 4 settembre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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