Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
Il terzo che abbia parzialmente adempiuto, senza essere surrogato dal creditore nei propri diritti, l'obbligazione di pagamento del prezzo di un contratto di compravendita poi risolto per inadempimento dell'acquirente, non avendo azione nei confronti del venditore in virtù della disposizione dell'art. 1458 cod. civ., ne' potendo agire in surrogazione nei confronti dell'acquirente, ha a propria disposizione solo la generale azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. per evitare che il venditore, nei cui confronti è venuta meno la causa del credito, si arricchisca in suo danno di quanto corrisposto in adempimento della obbligazione altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11417 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Tufone M REPUBBLICA ITALIANA 17/02 IN OME L POP LO IT LIA DICASSAZIONE LA CORTE UP EM Oggetto Azione di ingiustificato SEZIONE TERZA CIVILE arricchimento e pagamento di somma dovuta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: dal terzo R.G.N. 8881/00 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere Cron. 29025 - Consigliere Dott. Bruno DURANTE 3008 Dott. AR FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 06/12/01 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. Sol ZAGO MARIO, CAMPOLMI IOLANDA, elettivamente domiciliati per diritti € 1,55 1 AGO. 2002 in ROMA PIAZZA MAZZINI 27 presso 10 studio IL CANCELLIERF dell'avvocato LUCIO NICOLAIS, che li difende unitamente all'avvocato CARLO CAPELLO, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZ - ricorrenti UFFICIO COPIE Richiesta copia studi 5 contro dal Sig. per diritti € 1,55 elettivamente AVOLIO ANNA, LA GUARDIA MARCO, il 1 AGO. 2002 domiciliati in ROMA VIA CATANZARO 15, presso lo studio IL CANCELLIEAČ dall'avvocato dell'avvocato GIUSEPPE MICERA, difesi PIETRO FASULO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA resistenti - 2001 2113 avverso la sentenza n. 2929/99 della Corte d'Appello di MILANO, IV CIVILE emessa i16/10/1999, depositata il 30/11/99; rg.2714/93, causa svolta nella pubblica udita la relazione della udienza del dal Consigliere 06/12/01 Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato LUCIO NICOLAIS;
udito l'Avvocato PIETRO FASULO;
persona Sostituto Procuratore udito il P.M. in del Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 19.7.1986 AR AG ed LA OL, che con contratto del 28.6.1986 avevano alie- nato а MA La DI per il prezzo dichiarato di lire cinquanta milioni un appartamento di loro proprie- tà, convenivano in giudizio l'acquirente per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni del convenuto, il corrispettivo del quale aveva versato, a titolo di prezzo pattuito, il solo importo di lire 7.235.457 con accollo del residuo mutuo di lire 2.764.543 ancora gra- vemente sull'immobile. Il convenuto si costituiva, unitamente alla madre AN VO, interventrice volontaria in causa, entram- bi contrastando la domanda e spiegando domanda ricon- zu venzionale per danni. All'uopo deducevano che la effet- era stata la madre, tiva acquirente dell'appartamento avendo il figlio partecipato all'atto quale prestanome;
che il prezzo realmente pattuito era stato di settanta milioni di lire die oltreesso, l'accollo del mutuo due di lire, era stato corrisposto milioni per l'importo di lire 43.050.000; che la differenza di lire 27.000.000 non era stata versata in quanto i venditori non avevano provveduto a liberare l'immobile. L'adito tribunale di Monza, con sentenza non defi- nitiva depositata il 28.1.1989, premesso che la vendita favore di MA La DI, dichiarava era avvenuta a risolto il contratto per inadempimento dell'acquirente, che condannava anche al risarcimento dei danni, per la cui liquidazione disponeva con ordinanza circa il pro- sieguo del giudizio. Sull'appello immediato avverso la suddetta senten- con sentenza del za, la Corte di appello di Milano, 28.6.1991, confermava la decisione del primo giudice e era estranea alla stipulata stabiliva che AN VO compravendita, essendo infondata la prospettata tesi della donazione indiretta da parte sua dell'immobile al figlio;
che il mancato sgombero dell'immobile non pote- va giustificare l'inadempimento dell'acquirente, da alla entità di lire considerarsi in rapporto grave 3 zu 27.000.000 quale differenza di prezzo non corrisposta;
che sulla domanda di indebito arricchimento, avanzata in subordine dalla VO e da ritenere del tutto am- missibile, il tribunale aveva già provveduto col di- sporre a carico delle parti la restituzione delle pre- stazioni eseguite, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., istanza di ammissione di per cui andava respinto la prova a riguardo formulata dagli appellanti. MA La DI ed AN VO impugnavano per cassazione la sentenza in base a quattro motivi, in or- in sentenza data dine ai quali Corte,questa con 11.6.1993, rigettava le censure di cui al primo ed al quarto motivo, statuendo, conseguenzialmente, che AN VO non era parte del negozio di vendita (perciò non legittimata ad opporre l'inadempimento contrattuale de- gli alienanti) che gli stessi appellanti avevano am- e messo che residuava l'obbligo dell'acquirente di pagare ancora la differenza di prezzo di lire 27.000.000. Ac- coglieva, invece, gli altri due motivi, stabilendo che l'obbligo delle reciproche restituzion, Basato dal tribunale sul ' la norma dell'art. 1458 cod. civ., non poteva riguarda- al contratto risolto, re la VO, parte estranea e il diritto dei ricorrenti a che sussisteva, pertanto, dimostrare l'avvenuto pagamento di somme da parte della stessa VO, nel caso in cui non si fosse potuto ri- tenere già provata la sua domanda di indebito arricchi- 4 zuur mento. All'esito del successivo giudizio di rinvio, nel quale erano ammesse le prove per interrogatorio e te- sti, la Corte di appello di Milano in diversa composi- zione, con sentenza pubblicata in data 30 novembre 1999, in accoglimento della domanda ex art. 2041 cod. civ. di AN VO, condannava in solido AR AG ed LA OL a restituirle la somma di lire 35.814.543, oltre rivalutazione ed interessi;
compensa- va interamente le spese del giudizio di appello e pone- va quelle del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio a carico degli stessi AG e OL;
convali- dava la disposta misura cautelare e disponeva che la cauzione versata fosse svincolata a favore di MA La DI ed AN VO per il soddisfacimento dei loro crediti con diritto all'eventuale rimanenza per coloro che l'avevano prestata. Il giudice del rinvio considerava che il giudizio riguardava soltanto la domanda ex artt. 2041 cod. civ. avanzata da AN VO, per cui non potevano trovare ingresso né la domanda di MA La DI, diretta a fare determinare in lire 9.735.457 la somma da lui ver- sata in conto del prezzo, né la domanda con la quale AR AG ed LA OL chiedevano per la prima volta l'accertamento del loro diritto di credito nei 5 зи confronti di AN VO per l'importo di lire di mutuo alla stessa accordato, 34.000.000 titolo а detto credito opponendo in compensazione di quanto da essi dovuto in esito alla domanda di indebito arricchi- mento. La Corte territoriale considerava, inoltre, che Ma- avevano ammesso di rio AG ed LA OL avere ricevuto, in conto del prezzo di vendita dell'immobile, lire 43.050.000, nella quale la somma complessiva di lire 7.235.457 versato da era compreso l'importo di MA La DI, per cui riconoscevano che all'VO somma da lei versata di era dovuta in restituzione la lire 35.814.543. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ri- corso AR AG ed LA OL, che affidano la impugnazione ad unico mezzo di doglianza. Alla discussione orale ha partecipato il difensore di MA La DI ed AN VO, i quali non avevano presentato rituale controricorso ex art. 370 c.p.c., ma avevano soltanto depositato, unitamente alle procure atto separato, cd. comparsa di speciali confecite con costituzione sottoscritta dal difensore, che dichiarava di volere partecipare alla fissanda udienza di discus- sione. MOTIVI DELLA DECISIONE 6 и р 11 denunciando il vi- Con l'unico mezzo di doglianza solo punto demandato al zio di omessa motivazione sul - i ricorrenti assumono che la Corte giudice di rinvio territoriale non avrebbe dovuto ritenere sussistenti le condizioni dell'azione ex art. 2041 cod. civ. a favore dell'VO giacchè i pagamenti a loro favore erano ' stati effettuati tutti in conto del prezzo, la cui re- stituzione era stata richiesta dall'acquirente La guar- dia;
deducono, altresì, che, ferma la infondatezza della domanda di indebito arricchimento per difetto del re- quisito della sussidiarietà dell'azione in conseguenza dell'azione principale ex art. 1458 cod. civ. di resti- tuzione del prezzo riconosciuta allo stesso La DI, il giudice di merito avrebbe dovuto, comunque, rigetta- re la domanda della VO, non avendo la stessa forni- to la prova idonea del pagamento di parte del prezzo. La censura che prospetta sia il vizio di viola- zione di legge per falsa ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 2041 cod. civ., sia il vizio di difetto di motivazione circa l'avvenuto versamento del- la somma da parte della VO in conto di quanto dovu- to dal figlio a titolo di prezzo dell'immobile da lui acquistato non è fondata per nessuno dei due profili - nei quali essa si articola. Circa la dedotta violazione della norma di cui 7 zu all'art. 2041 cod. civ. per preteso difetto del requi- sito della sussidiarietà, occorre rilevare che sulla questione dell'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento avanzata dalla VO nei confronti dei ricorrenti si è formato il giudicato interno, in virtù della sentenza di questa Corte in data 11.6.1993, la quale, negando la operatività dell'effetto restitutorio ex art. 1458 cod. civ. per le prestazioni eseguite dal terzo in adempimento dell'obbligo altrui a seguito del- la risoluzione del contratto per inadempimento pronun- ciata tra creditore e debitore, ha escluso che il debi- tore, ha escluso che il debitore possa agire per la re- dal terzo, ai stituzione di quanto sia stato versato sensi dell'art. 1180 cod. civ., in pagamento del suo risoluzione del debito prima della pronuncia di con- in tal caso, per la parte tratto ed ha ritenuto che, della obbligazione risolta in relazione alla quale vi sia stato adempimento pregresso del terzo, costui possa agire nei confronti dell' "accipiens" con l'azione di indebito arricchimento. Nella ipotesi considerata dal giudicato nella quale la dichiarata risoluzione del contratto di com- pravendita non giustifica più per il venditore il man- prezzo corrispostogli né abilita tenimento del l'acquirente ad ottenere la restituzione di quella par- r u 8 z te di esso versata dal terzo ai sensi dell'art. 1180 non stato surrogato dal cod. civ. --il terzo, che è creditore nei propri diritti (art. 1201 cod. civ.) ed a cui favore neppure è operante ipotesi alcuna di surro- gazione legale (art. 1203 cod. civ.), essendo privo di azione, in virtù della norma dell'art. 1458 cod. civ., nei confronti del venditore e non potendo neppure agire in surrogazione nei confronti dell'acquirente, ha, in- fatti, a sua disposizione soltanto la generale azione ex art. 2041 cod. civ. per evitare che il venditore, a cui favore è venuta meno la del credito, causa si ar- ricchisca in suo danno di quanto corrisposto in adempi- mento dell'obbligazione altrui. Ne deriva che la domanda dell'VO, contrariamen- te a quanto i ricorrenti assumono, non trova la preclu- sione di cui all'art. 2042 cod. civ.. Infondato è anche il denunciato vizio di motivazio- in idonea ordine ne circa la carenza di prova all'avvenuto adempimento da parte di AN VO della obbligazione di MA La DI nella misura ricono- sciuta dal giudice di merito. In proposito la Corte milanese, sulla scorta di espressa ammissione dei ricorrenti di avere ricevuto in conto del prezzo la somma complessiva di lire 43.050.000 della quale l'importo di lire 7.235.457 ri- и 9 з sultava versato dall'acquirente dell'immobile, ha de- differenza art. 1180 cod. exquanto, terminato per civ., era stato corrisposto da AN VO ed era alla stessa dovuto in restituzione in base alla proposta do- manda ex art. 2041 cod. civ., precisando anche che non sussistevano le ragioni perché a detto credito potesse essere opposto in compensazione altro debito della istante, nei cui confronti la domanda, avente ad ogget- to il preteso controcredito dei ricorrenti, era stata dichiarata inammissibile. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spe- se del presente giudizio, determinate come da disposi- 1007129,11 4507 391130,31 tivo. TOT. 160,11 P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 246.200 (€: 127,15 ), oltre lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) (€ 1291,14 ) per onorari. Roma, 6 dicembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. quim It. DIRETTORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Umberto Cicero oggi, 01 AGO, 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA CASSAZION Umberto Cicero 10