Art. 2.
Alla copertura dall'onere relativo sara' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 24 maggio 1952, n. 564 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dall'onere relativo sara' provveduto con una aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 24 maggio 1952, n. 564 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.