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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, ha pronunciato all'udienza del 20/05/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2257 /2023
TRA
, nato a [...] il [...], residente in (89024) Parte_1
PO (RC) via Generale della Chiesa Trav. n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv.
Antonino Muratori ed elettivamente domiciliato agli effetti dell'instaurato procedimento, presso la persona e nello studio del summenzionato procuratore sito in Cittanova via Vittorio
Emanuele III, n. 20, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
, con sede legale e operativa in Cinquefrondi sul viale Europa n. 19, elettivamente
[...] domiciliata in Gioia Tauro sulla via Duomo n. 30 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Màcino del Foro di Palmi che la rappresenta e difende congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Lucia Carlino del Foro di Palmi giusta procura in atti;
resistente
Oggetto: Ricorso ex art. 409 e segg. C.p.c. - accertamento e riconoscimento prestazione lavoro full time dal 22.12.2015 fino al 31.03.2021, qualifica Commesso di 4° livello - pagamento retribuzione ordinaria non corrisposta e differenze retributive, per ratei mensilità aggiuntive, ferie e permessi non retribuiti, tfr.
Conciliazione su proposta transattiva del giudice ex art. 185-bis e 420 c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2023 , la parte ricorrente in epigrafe chiedeva “a) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso il rapporto di lavoro subordinato, per il periodo dal
22.12.2015 al 31.03.2021, e che la qualifica rivestita dal ricorrente ed applicabile nella fattispecie è quella di commesso banconiere addetto alle vendite livello 4°, come prevista per il del c.c.n.l. applicato;
b) che la prestazione è stata eseguita a tempo pieno per 44 ore settimanali tutti i giorni della settimana escluso il sabato pomeriggio e la domenica;
c) per
l'effetto condannare la convenuta resistente al pagamento della complessiva somma CP_2
di euro 106.322,57 S.E.&.O, (di cui euro 82.826,97 per differenze retributive, euro 9.226,05 per TFR maturato e non riscosso, euro 12.637,83 per rivalutazione monetaria ed euro
1.633,73) comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria calcolati dal di del dovuto fino al 16.06.2023, per le causali in premessa esposte, il tutto al lordo delle ritenute di legge, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare provata in corso di causa, anche mediante espletanda ctu contabile di cui sin d'ora si chiede
l'ammissione ove contestate le risultanze riportate nella ctp a firma del dott. Per_1
, ovvero di quella somma che il Tribunale adito dovesse ritenere di giustizia, oltre, in
[...]
ogni caso, rivalutazione di dette importi, secondo indici ISTAT, ed interessi al saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dal 17.06.2023 fino al saldo;
d) condannare, infine, consequenzialmente, la resistente società al versamento dei contributi previdenziali relativi all'intercorso e cessato rapporto di lavoro da calcolare sulle retribuzioni come effettivamente dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero a risarcire il lavoratore nella misura corrispondente all'omesso pagamento, da quantificarsi in corso di causa a seguito dell'accertamento del mancato versamento;
e) condannare, infine, la società resistente alla rifusione delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
La resistente si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto da parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito del positivo esperimento del tentativo di conciliazione da parte del giudice, ex art. 185-bis e 420 c.p.c., le parti transigevano la controversia come da separato verbale dalle stesse sottoscritto e depositato in atti. Per tale ragione veniva meno l'oggetto del contendere tra le stesse. All' udienza del 20/05/2025, il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
*****
In ragione del venir meno dell'oggetto del presente giudizio tra le parti, così come dalle stesse dedotto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n.
5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere
è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che
è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000
n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alle spese di giudizio, nulla è dovuto tra le parti, fatti salvi i diritti riconosciuti nel separato verbale di conciliazione depositato in atti dalle stesse.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) nulla è dovuto per le spese di lite, fatto salvo quanto stabilito dalle parti nel verbale di conciliazione depositato in atti.
Palmi, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Carlo Gabutti