Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/02/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01637/2025REG.PROV.COLL.
N. 02799/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2799 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Zaccaglino e Manlio Davide Mario Ferrario, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione prima) in data -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Stefano Filippini;
Viste le istanze di passaggio in decisione della controversia depositate dai difensori delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dai provvedimenti con cui l’amministrazione si è negativamente pronunciata sulla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del “disturbo ansioso depressivo-reattivo con alterazione del sonno” da cui il sig. -OMISSIS-, appuntato scelto della Guardia di finanza, risulta affetto.
Trattasi, in particolare:
a) della determinazione dirigenziale n. 4675 del 14.12.2016 del Ministero dell’economia e delle finanze, Centro informatico amministrativo nazionale della Guardia di finanza (in seguito solo CIAN);
b) del connesso parere deliberato dal Comitato di verifica per le cause di servizio (in seguito solo Comitato) – posizione n. 97779, parere n. 061942016 assunto nell’adunanza n. 56 del 22 novembre 2016 (recante la conferma di precedente parere n. 259612015 del 22 dicembre 2015);
c) di quest’ultimo richiamato parere deliberato dal Comitato nell’adunanza n. 349 del 22 dicembre 2015.
2. Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal T.a.r. nella sentenza in epigrafe indicata, a fronte dell’istanza del sig. -OMISSIS- in data 23 giugno 2014 (con la quale l’interessato aveva chiesto di essere sottoposto ad accertamenti medico-legali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia suddetta), il Comitato, con il primo parere del dicembre 2015, ha giudicato la sindrome ansioso-depressiva non dipendente da fatti di servizio, giacché “ trattasi di forma di nevrosi, costituita da alterazioni patologiche relativamente stabili del tono dell’umore che, in quanto tali, non sono adeguate alle circostanze e all’ambiente; l’affezione pertanto non è in alcun modo influenzabile dagli eventi esterni, e quindi neppure dagli invocati fatti di servizio, che non possono aver assunto alcun ruolo causale né concausale efficiente e determinante ”; a seguito delle controdeduzioni del sig. -OMISSIS- (che lamentava carenza istruttoria e mancata considerazione dei suoi trascorsi professionali) il Comitato acquisiva nuovi elementi informativi e si pronunciava nuovamente sulla fattispecie nel novembre 2016 con un secondo parere di conferma del precedente giudizio negativo (perchè nelle osservazioni inviate dall’interessato non venivano ravvisati “ specifici elementi del servizio che per loro natura, rilevanza ed entità ben determinata o quantificata, forniscano la piena prova che incombe sul richiedente, di essere esclusivamente causativi ovvero prevalenti rispetto a comuni fattori morbigeni e cioè causa o concausa efficiente e determinante della patologia in esame ”). E dunque, con la determinazione dirigenziale n. 4675 del 14 dicembre 2016, l’amministrazione (previo esito negativo di un’istanza incidentale di correzione degli elementi informativi proposta dal sig. -OMISSIS-) si è conclusivamente determinata in senso negativo sulla dipendenza da causa di servizio ella patologia e sulla correlativa domanda di equo indennizzo.
3. Con ricorso di primo grado notificato in data 13 febbraio 2017 il sig. -OMISSIS- ha articolato tre motivi di impugnazione con i quali in sostanza lamentava:
i) la violazione della legge n. 241/1990 sub specie di difetto istruttorio e motivazionale e l’eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità, con particolare riferimento alla mancata valorizzazione istruttoria dei nuovi elementi informativi trasmessi dall’amministrazione al Comitato di verifica solo in data 6 maggio 2016 (elementi, peraltro, con i quali l’amministrazione avrebbe sistematicamente svalutato i fatti professionali che hanno riguardato il dipendente e il vissuto lavorativo determinato dai provvedimenti assunti dalla gerarchia);
ii) la violazione della legge sul procedimento amministrativo, l’erronea motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità in relazione al travisamento della portata patogenica degli eventi lavorativi e professionali sull’equilibrio psico-fisico del ricorrente;
iii) la nullità degli atti impugnati per difetto di sottoscrizione autografa o digitale da parte del titolare del potere determinativo, non essendo bastevole la mera dicitura “firmato digitalmente”.
3.1. L’amministrazione intimata si costituiva e resisteva al ricorso.
4. Con la sentenza resa dal T.a.r. per il Piemonte, sez. I, n. 92 del 18 ottobre 2021, il primo giudice ha respinto il ricorso sulla base delle ragioni che possono condensarsi nei termini seguenti:
i) sia la relazione riguardante i nuovi elementi informativi sviluppati dal reparto di appartenenza, sia le deduzioni del ricorrente (come pure le certificazioni mediche di parte), sono state considerate e valutate da parte del Comitato, con adeguata motivazione; mentre, fatta eccezione per la “ lunga e confusa elencazione di vicende contenziose che hanno coinvolto il militare e il Corpo della Guardia di finanza ”, -ricadenti nel legittimo esercizio delle prerogative costituzionali di azione e difesa in giudizio delle rispettive posizioni giuridiche soggettive- la disamina degli atti non permetteva di evincere con nitidezza “ alcun chiaro fatto di servizio o professionale che possa assurgere ad antecedente causale delle patologie lamentate dal ricorrente. Di ciò si può avere conferma dagli elementi informativi prodotto dal reparto di competenza, dai quali emerge che dal 30 settembre 2009, all’infuori di brevissimi periodi di rientro in servizio, il militare è risultato assente dal servizio fruendo di diverse causali giustificative, tra cui è prevalsa quella per motivi sanitari ”.
ii) il lungo periodo di assenza dal servizio è apparso dirimente in punto di fatto e tale da privare di verosimiglianza l’affermazione di un nesso eziologico tra la patologia sofferta, di natura psico-somatica, ed il servizio prestato, avvalorando le conclusioni rassegnate dal Comitato, secondo il quale non sono ravvisabili fatti di servizio causativi, in via esclusiva o prevalente della patologia in esame rispetto ai comuni fattori morbigeni;
iii) in considerazione della natura del parere reso dal Comitato e dei limiti del sindacato giurisdizionale al riguardo affermati dalla giurisprudenza (sindacabilità limitata ai soli casi in cui le determinazioni assunte siano affette da illogicità, irrazionalità, irragionevolezza manifeste, o siano state adottate per erroneità dei presupposti sottesi al giudizio conclusivo reso), nella specie non emergeva alcun profilo di illegittimità;
iv) peraltro, la pur travagliata vicenda contenziosa che ha visto confrontarsi il militare e il Corpo di appartenenza dinanzi all’Autorità giurisdizionale non è parsa “ ragionevolmente idonea ad assurgere ad antecedente di servizio eziologicamente rilevante della patologia psicosomatica lamentata. Non si può, infatti, ritenere che il legittimo esercizio delle prerogative di tutela giurisdizionale, sviluppate in tutta la loro latitudine, possano rilevare quali fatti di servizio causativi di voci di danno-conseguenza risarcibili o indennizzabili, né la ricostruzione in fatto delineata dal ricorrente ha offerto elementi fattuali ulteriori inerenti al rapporto di servizio che si prestino ad antecedente causalmente rilevante rispetto alla patologia stessa (…)” ,
v) inconferente è stato giudicato il richiamo del ricorrente al principio di non contestazione, svolto con l’ultima memoria difensiva, in quanto l’amministrazione resistente ha puntualmente contestato le allegazioni di controparte in occasione della rituale memoria difensiva depositata a norma dell’art. 73 c.p.a.;
vi) infondato è apparso anche il motivo attinente la supposta nullità degli atti per difetto di sottoscrizione digitale o analogica; invero, posto che la contestazione del ricorrente ricadeva “ sulla valida apposizione della sottoscrizione digitale, non già sulla conformità della copia ” di tali atti prodotta in giudizio, la censura risultava infondata ai sensi dell’art. 20 del codice dell’amministrazione digitale, atteso che, all’esito del prudente apprezzamento dei documenti depositati in giudizio da entrambe le parti in causa, non residuava dubbio ragionevole circa l’effettiva esistenza dei documenti originali recanti le determinazioni adottate dall’Amministrazione, poi regolarmente notificate all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata;
vii) alla luce dei predetti profili, ogni ulteriore istanza istruttoria risultava irrilevante.
5. Avverso tale decisione l’appellante in epigrafe indicato ha articolato i seguenti motivi (estesi da pagina 3 a pagina 19 del gravame):
5.1. omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, correlati al petitum e alla causa petendi - travisamento dei fatti sotto il profilo dell'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; svalutazione delle vicende contenziose pregresse e dell’illegittima cessazione del rapporto;
5.2. omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, correlati al petitum e alla causa petendi – travisamento dei fatti sotto il profilo dell'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione; motivo revocatorio proposto in appello a proposito della vicenda della improvvisa e illegittima cessazione del rapporto lavorativo; illegittimità degli atti notificati all’interessato, privi di elementi essenziali di validità; non risultano effettuate notifiche via p.e.c. alla parte ricorrente;
5.3. riproposizione integrale dei i motivi di impugnazione del ricorso di primo grado.
6. Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero dell’economia e delle finanze in data 1 giugno 2022.
6.1. Con memoria depositata in data 30 dicembre 2024 l’amministrazione ha contestato nel dettaglio il gravame con particolare riferimento: ai profili della discrezionalità tecnica del Comitato e dei limiti al sindacato giurisdizionale in materia; alla genericità delle censure e alla mancata dimostrazione di fattori patogeni; all’avvenuta trasmissione della Determinazione impugnata all’interessato mediante pec con allegati in formato PDF debitamente firmato digitalmente.
7. Con memoria di replica depositata in data 21 gennaio 2025 l’appellante ha insistito sui propri argomenti.
8. Sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione all’esito della pubblica udienza dell’11 febbraio 2025.
9. L’appello, del tutto reiterativo e aspecifico, è sia inammissibile che infondato e deve essere respinto nella sua globalità.
9.1. Invero, a fronte di una sentenza di primo grado che, in maniera compiuta considera adeguatamente le risultanze istruttorie e si attiene alle norme e ai consolidati principi di diritto elaborati in materia causa di servizio e di equo indennizzo, l’appello non evidenzia fatti specifici né introduce elementi capaci di scardinare il giudizio del primo giudice, ma si limita a reiterare i medesimi argomenti già disattesi dal T.a.r. in maniera, come detto, del tutto condivisibile.
Dunque, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., debbono ritenersi inammissibili tutte le numerose deduzioni dell’appellante che si limitano a riproporre le censure già sollevate dinanzi al T.a.r., e che da questo sono state motivatamente rigettate, senza che in questa sede sia dedotta alcuna puntuale confutazione del ragionamento svolto dal primo giudice.
9.2. In merito, invece, ai punti della sentenza gravata che hanno trovato una specifica censura, deve rilevarsi che la decisione di primo grado, con riferimento alla natura del parere del Comitato, ai suoi rapporti con l’amministrazione datrice di lavoro, ai limiti del sindacato esercitabile dal giudice amministrativo, alla minusvalenza delle perizie di parte e alla riserva di accertamento in capo al Comitato, nonché ai requisiti della motivazione e della individuazione del nesso eziolozico tra servizio e patologia, risulta attestata sui consolidati approdi ermeneutici affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, ex plurimis , sez. I, pareri nn. 184 del 2024, 1514 del 2023, 1050 del 2023, 1030 del 2023; nonchè le sentenze, sez. IV, n. 5413 del 2022, sez. II, n. 2222 del 2021, sez. IV, n. 5040 del 2020, n. 142 del 2020, n. 6650 del 2018, n. 5067 del 2018) alla quale può farsi senz’altro rinvio.
9.3. Giova comunque ricordare che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001, l’accertamento del nesso eziologico, tra l’attività lavorativa svolta dal dipendente e l’infermità sofferta, è attribuito, in via esclusiva, al Comitato di verifica per le cause di servizio; inoltre, l’art. 14 del medesimo d.P.R., ha escluso la possibilità per l’amministrazione di discostarsi dal parere dell’organo consultivo (il Comitato), rendendone il giudizio non solo obbligatorio, ma anche vincolante.
10. Passando ora alla disamina degli argomenti dell’appellante che necessitano di specifica trattazione, quanto al primo mezzo di gravame è opportuno evidenziare che il parere espresso dal Comitato nel 2016, confermativo della precedente valutazione relativa all’infermità di specie (sindrome ansioso depressiva), ha chiaramente affermato che neppure la considerazione degli elementi introdotti dall’interessato nell’ambito del contraddittorio seguito al primo parere negativo poteva giustificare una differente valutazione attesa la mancanza di “…specifici elementi del servizio che per loro natura, rilevanza ed entità ben determinata o quantificata, forniscano la prova piena, che incombe sul richiedente, di essere esclusivamente causativi ovvero prevalenti rispetto ai comuni fattori morbigeni e cioè causa o concausa efficiente e determinante della patologia in esame. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ;…”.
Non è quindi corretto sostenere che il Comitato non abbia tenuto conto delle complesse vicende processuali (la più rilevante delle quali è quella relativa all’illegittima cessazione del rapporto lavorativo), risultando, piuttosto, che detto organo valutatore abbia considerato tutti gli elementi valorizzati dall’interessato nel corso del contraddittorio procedimentale e, quindi, anche il profilo del pregresso nutrito contenzioso intercorso tra l’odierno appellante e la sua amministrazione.
A quest’ultimo proposito, poi, deve condividersi il giudizio del primo giudice in ordine alla non ragionevole riconducibilità della patologia di specie alla vicenda contenziosa relativa alla cessazione dal servizio, anche alla luce del fatto che, nella presente sede di appello, non sono state evidenziate specifiche circostanze o accadimenti capaci di porre in luce il legame eziologico diretto tra detta vicenda processuale e la patologia; sicché, considerando anche i limiti del sindacato giurisdizionale nel sindacato di specie, nulla consente di affermare la pretesa manifesta illogicità della valutazione del Comitato.
Peraltro, come già osservato dal primo giudice, gli elementi informativi prodotti dal reparto di appartenenza del -OMISSIS- rendono del tutto irragionevole quell’ipotesi, atteso che attestano come il militare, sin dal 30 settembre 2009, all’infuori di brevissimi periodi lavorati, è risultato assente dal servizio fruendo di diverse causali giustificative, tra cui è prevalsa quella per motivi sanitari. Dunque, è ben verosimile che anche la condizione di precarietà psicofisica del sig. -OMISSIS- risalga a epoca di gran lunga precedente alla adozione degli atti (risalenti al 2013-2014) del procedimento di collocamento in congedo per superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio; atti che poi hanno formato oggetto di annullamento giurisdizionale (cfr. sentenza di questo Consiglio, sez. II, n. 3275 del 2022) per un vizio del procedimento (in particolare, si è affermato che, dopo il superamento del periodo massimo di aspettativa, il collocamento in congedo richiedeva una previa visita per definire lo stato del militare, la sua eventuale inidoneità al servizio militare e l’eventuale idoneità al transito nei ruoli civili; visita che nella specie era mancata nella prossimità della scadenza del periodo massimo di aspettativa).
10.1. Parimenti infondate risultano le censure richiamate nel secondo motivo d’impugnazione, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe sostanzialmente omesso di considerare i numerosi fattori patogenetici, di origine lavorativa, evidenziati nel ricorso al T.a.r.; invero, a fronte di tale ampia contestazione, un minimo di specificità della censura la si rinviene solamente con riferimento alla questione della pretesa sottovalutazione della vicenda processuale relativa all’illegittima cessazione del rapporto lavorativo del 2013. Mentre nulla di specifico si aggiunge rispetto agli ulteriori fattori asseritamente patogeni indicati nel ricorso al T.a.r. (ivi comprese le vicende penali e i numerosi contenziosi gerarchici e giurisdizionali che aveva dovuto proporre per far valere i propri diritti, cfr. pagg. 1-6 del ricorso di primo grado); fattori che, come detto, risultano tutti considerati negli impugnati pareri del Comitato e ritenuti non capaci di dimostrare un legame tra il servizio d’istituto e la patologia, avendo questa scaturigine in alterazioni stabili del tono dell’umore, non suscettibile di condizionamenti ad opera di eventi esterni, che comunque nella specie non sono stati dimostrati nella dimensione adeguata a poter incidere significativamente sul quadro psichico dell’interessato.
10.2. Nel corpo del secondo motivo d’appello viene anche riproposta la censura relativa alla supposta nullità degli atti impugnati per difetto di sottoscrizione digitale o analogica.
Come accennato, il primo giudice, dopo aver interpretato la doglianza per come rivolta a contestare la valida apposizione della sottoscrizione digitale, e non già la conformità all’originale delle copie prodotte dall’amministrazione, l’ha disattesa “all’esito di un prudente apprezzamento dei documenti depositati in giudizio da entrambe le parti in causa, i quali, riguardati alla luce della perfetta conformità tra i depositi, dell’integrità e dell’immodificabilità dei rispettivi file di deposito in formato pdf, appaiono idonei a formare prova dell’esistenza dei documenti originali recanti le determinazioni adottate dall’Amministrazione, poi regolarmente notificate all’interessato a mezzo di posta elettronica certificata.”
Rispetto a tale motivazione, la censura formulata in appello non risulta affatto specifica, fatta eccezione per la deduzione che va a contestare l’esistenza stessa di una notifica via pec (cfr. pag. 18 dell’appello, laddove si dice “… non risultano effettuate notifiche via p.e.c. alla parte ricorrente ”); ma una tale censura non può ritenersi consentita, nella presente sede, trattandosi di questione nuova introdotta solo in secondo grado. Peraltro, trattasi di deduzione smentita dalla stessa produzione documentale in atti, da cui si evince che la determinazione impugnata è stata notificata all’interessato tramite pec (cfr. allegato 2 al ricorso di primo grado e allegato 2 alla memoria di costituzione dell’amministrazione).
11. In conclusione l’appello deve essere respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis , sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (n.r.g. 2799/2022), lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero della difesa, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Filippini | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
Con ordinanza collegiale 3866 del 7 maggio 2025 è stata disposta la correzione dell'errore materiale della sentenza 1637/2025 nei seguenti termini: "Ritenuto dunque che l’istanza debba essere accolta e debba, pertanto, essere corretto il dispositivo della sentenza n. 1637/2025, sostituendo alle parole «Ministero della difesa» le parole «Ministero dell’Economia e delle Finanze»". La Segreteria