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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 988/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Moscardino (C.F.: per procura C.F._2
speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona dei l.r.p.t.
- APPELLATA -
E
(C.F.: , già con sede in Venezia- Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_2 Mestre alla Via Terraglio, 63, in persona della procuratrice speciale e l.r.p.t. dott.ssa CP_3
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rep. 39722, racc. 14051, E PER
[...] Persona_1
ESSA, QUALE MANDATARIA, giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rep. Persona_1
42351, racc. 15678, P.IVA: ), già Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n.
63, in persona della procuratrice e l.r.p.t. dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_3 Per_1
di Venezia-Mestre, rep. 42416, racc. 15733, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
[...]
(C.F.: ) per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2039/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
proponevano tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1931/2016, con cui era stato
[...]
loro ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 32.573,66, con gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 21.007,20 dalla domanda al saldo, oltre alle spese della procedura,
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza di società Controparte_1
incorporante cessionaria pro soluto del credito derivante a Controparte_6 [...]
dal contratto di finanziamento n. 290856308864 sottoscritto dagli ingiunti. Controparte_7
Gli opponenti eccepivano: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso monitorio;
nel merito, l'insussistenza, quanto meno parziale, del credito azionato, la non debenza degli interessi moratori e l'estinzione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dell'obbligazione di garanzia prestata da . Parte_1
Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese di lite. Nella resistenza di espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 2039 depositata il Controparte_1
9.9.2020 il Tribunale sammaritano, in parziale accoglimento dell'opposizione, accertava che gli opponenti erano debitori solidali della residua somma di euro 11.866,80 e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, li condannava, in solido, al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione del provvedimento al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opposta.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 5.3.2021 Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando che il primo giudice aveva errato a non riconoscerla garante dell'obbligazione assunta da , con conseguente estinzione Parte_2
dell'obbligazione ex art. 1957 c.c., stante la mancata proposizione, da parte del creditore, di apposita istanza contro il debitore principale nel rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione, e chiedeva, in riforma della pronuncia impugnata, di dichiarare che essa appellante nulla doveva a rigettando, comunque, qualsiasi avversa domanda di Controparte_1
pagamento. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'atto di appello era notificato, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, a . Parte_2
cui l'atto di appello era notificato presso gli indirizzi p.e.c. dei difensori Controparte_1
costituiti nel giudizio di primo grado (Avv. Leopoldo Conti e Avv. Alfredo Bobbio), non si costituiva.
Con atto depositato in data 22.9.2021 interveniva in giudizio per mezzo Controparte_2
della mandataria esponendo che: con atto sottoscritto in data 29.6.2018 Controparte_4
aveva conferito ad essa interveniente (già a seguito di mero cambio di CP_1 Controparte_2
denominazione sociale), il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, come da verbale d'assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29.6.2018
avanti al notaio dott.ssa di Milano, rep. n. 80866 e racc. n. 15510; pertanto, a far Persona_2 data dall'1.7.2018 era divenuta titolare del credito oggetto di causa e, poiché il conferimento di ramo d'azienda era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B., esso produceva gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore.
Deduceva, quindi, che il gravame era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, infondato in quanto l'appellante non aveva prestato fideiussione, ma aveva assunto con , ab Parte_2
origine e per l'intero, l'obbligazione restitutoria;
di conseguenza, non trovava applicazione l'art. 1957 c.c., ma la disciplina in tema di obbligazioni solidali, e, in particolare, l'art. 1294 c.c. secondo cui i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Inoltre, evidenziava che non era conferente né che l'appellante fosse qualificata anche come coniuge di , in quanto tale qualificazione non contrastava, né era alternativa a Parte_2
quella di coobbligata, ma semmai congiunta, né che l'erogazione dell'importo finanziato fosse avvenuta tramite assegno intestato al solo , non potendosi emettere identico assegno anche Pt_2
nei confronti della Parte_1
Infine, deduceva che le ulteriori domande ed eccezioni del primo grado, siccome non riproposte,
erano da intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita nel presente grado di Controparte_1
giudizio, malgrado la rituale notifica dell'atto di appello presso i difensori costituiti in primo grado.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità
di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività svolte all'udienza del 29.9.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte si legge “Circa l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di in forza dell'art.1957 c.c., non Pt_1
avendo il credito(re, n.d.r.) promosso le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro
sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di quest'ultimo, va precisato che risulta dagli atti
depositati dall'opposta che la ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. Pt_1
290856308864 quale coobbligata in solido, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di
cui agli artt.1936 e seguenti del c.c.”.
La ha confutato il suddetto passaggio motivazionale assumendo che, secondo il Parte_1
tenore testuale del contratto di finanziamento, essa appellante andava qualificata come “semplice fideiussore” della prestazione del sottoscrittore del finanziamento, con conseguente applicazione delle relative norme del codice civile. Invero, la richiesta di finanziamento era stata formulata esclusivamente da , il quale, sottoscrivendola, si era impegnato a rimborsare il Parte_2
prestito mediante pagamento di n. 60 rate mensili, ed era l'intestatario dell'assegno di erogazione dell'importo finanziato;
per converso, essa appellante non poteva che essere qualificata come garante, pur avendo apposto delle sigle quale non meglio specificato soggetto
“coobbligato/coniuge”, non essendo stata indicata nella parte descrittiva del documento in cui si faceva riferimento all'effettivo richiedente il finanziamento.
A sostegno del proprio assunto, ha richiamato la pronuncia del Tribunale di Firenze, sez. III, del
23.5.2019, secondo cui in ambito contrattuale o si è parti o si è garanti/fideiussori, non essendo prevista dall'ordinamento la figura del coobbligato, cioè del soggetto che, pur non essendo parte,
assumerebbe l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, ricorrendo in tal caso la figura tipica della fideiussione.
Da tale assunto l'appellante ha fatto discendere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e la fondatezza dell'eccezione di estinzione della fideiussione, atteso che il creditore aveva richiesto in data
23.6.2014 il pagamento delle somme relative al finanziamento, ma aveva depositato dopo due anni il ricorso ex art. 633 c.p.c., recante la data del 18.5.2016.
Il motivo non è fondato.
Dal contratto di finanziamento n. 290856308864 stipulato in data 5.4.2005 con Controparte_7
per l'erogazione dell'importo di euro 23.715,00, contratto poi ceduto a Controparte_6
incorporata da risulta che il cliente è e che la coniuge Controparte_1 Parte_2
è obbligata solidale, avendo apposto la propria sottoscrizione Parte_1
in ogni spazio della modulistica contrattuale riservato a “L'obbligato solidale/coniuge” [v. allegato d) alla comparsa di costituzione e risposta].
La specifica assunzione, nel contratto di finanziamento, della qualità di obbligata solidale da parte della evoca la responsabilità solidale per le obbligazioni passive di cui all'art. Parte_1
1292 c.c., secondo cui tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione nell'ottica di rafforzare la posizione del creditore, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori.
Il condebitore solidale di un finanziamento è contitolare ab initio del debito restitutorio e può essere chiamato ad adempiere all'obbligazione assunta senza necessità della costituzione in mora del soggetto che ha ricevuto materialmente la provvista e che non ha provveduto a versare le rate o alcuna di esse.
L'obbligazione del condebitore solidale ex art. 1292 c.c., non avendo individualità distinta rispetto a quella del soggetto indicato nella modulistica quale “Cliente” e che beneficia dell'erogazione del finanziamento, va distinta dall'obbligazione fideiussoria: invero, quest'ultima è accessoria a quella del debitore principale, ha un'autonomia causale rispetto a quest'ultima, a cui è identica sotto il profilo economico, ma non giuridico, e, a norma dell'art. 1937 c.c., deve risultare da una volontà
espressa, la quale, pur non richiedendo l'utilizzo di formule sacramentali, deve essere comunque inequivoca (v. Cass. civ., sez. I, 24.2.2016, n 3628), sottolineando la dottrina che, nel dubbio, si deve interpretare l'assunzione di responsabilità secondo altre forme che non sono fideiussione.
Ebbene, poiché dalla documentazione in atti non è emerso nessun elemento che deponga a favore della natura fideiussoria dell'obbligazione assunta dall'appellante, il primo giudice ha correttamente ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., rilevante ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione.
Per quanto esposto, l'appello va respinto.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c.,
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, in ragione del modesto impegno professionale richiesto dalla confutazione dell'unica censura mossa alla pronuncia di primo grado.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2039/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'intervenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 4.357,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 31 gennaio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 988/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Aldo Moscardino (C.F.: per procura C.F._2
speciale alle liti allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), con sede legale in Venezia-Mestre (VE) alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona dei l.r.p.t.
- APPELLATA -
E
(C.F.: , già con sede in Venezia- Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_2 Mestre alla Via Terraglio, 63, in persona della procuratrice speciale e l.r.p.t. dott.ssa CP_3
giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rep. 39722, racc. 14051, E PER
[...] Persona_1
ESSA, QUALE MANDATARIA, giusta procura notaio di Venezia-Mestre, rep. Persona_1
42351, racc. 15678, P.IVA: ), già Controparte_4 P.IVA_3 CP_5
seguito di mero cambio di denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre alla Via Terraglio n.
63, in persona della procuratrice e l.r.p.t. dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_3 Per_1
di Venezia-Mestre, rep. 42416, racc. 15733, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi
[...]
(C.F.: ) per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e C.F._3
risposta in appello
- INTERVENUTA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2039/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
proponevano tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1931/2016, con cui era stato
[...]
loro ingiunto il pagamento, in via solidale, della somma di euro 32.573,66, con gli interessi al tasso legale sulla somma di euro 21.007,20 dalla domanda al saldo, oltre alle spese della procedura,
emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su istanza di società Controparte_1
incorporante cessionaria pro soluto del credito derivante a Controparte_6 [...]
dal contratto di finanziamento n. 290856308864 sottoscritto dagli ingiunti. Controparte_7
Gli opponenti eccepivano: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso monitorio;
nel merito, l'insussistenza, quanto meno parziale, del credito azionato, la non debenza degli interessi moratori e l'estinzione, ai sensi dell'art. 1957 c.c., dell'obbligazione di garanzia prestata da . Parte_1
Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese di lite. Nella resistenza di espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 2039 depositata il Controparte_1
9.9.2020 il Tribunale sammaritano, in parziale accoglimento dell'opposizione, accertava che gli opponenti erano debitori solidali della residua somma di euro 11.866,80 e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, li condannava, in solido, al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione del provvedimento al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opposta.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 5.3.2021 Parte_1
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, lamentando che il primo giudice aveva errato a non riconoscerla garante dell'obbligazione assunta da , con conseguente estinzione Parte_2
dell'obbligazione ex art. 1957 c.c., stante la mancata proposizione, da parte del creditore, di apposita istanza contro il debitore principale nel rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza della relativa obbligazione, e chiedeva, in riforma della pronuncia impugnata, di dichiarare che essa appellante nulla doveva a rigettando, comunque, qualsiasi avversa domanda di Controparte_1
pagamento. Vinte le spese del doppio grado, da distrarsi.
L'atto di appello era notificato, ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, a . Parte_2
cui l'atto di appello era notificato presso gli indirizzi p.e.c. dei difensori Controparte_1
costituiti nel giudizio di primo grado (Avv. Leopoldo Conti e Avv. Alfredo Bobbio), non si costituiva.
Con atto depositato in data 22.9.2021 interveniva in giudizio per mezzo Controparte_2
della mandataria esponendo che: con atto sottoscritto in data 29.6.2018 Controparte_4
aveva conferito ad essa interveniente (già a seguito di mero cambio di CP_1 Controparte_2
denominazione sociale), il ramo d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati, come da verbale d'assemblea e conferimento del ramo di azienda del 29.6.2018
avanti al notaio dott.ssa di Milano, rep. n. 80866 e racc. n. 15510; pertanto, a far Persona_2 data dall'1.7.2018 era divenuta titolare del credito oggetto di causa e, poiché il conferimento di ramo d'azienda era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B., esso produceva gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. nei confronti del debitore.
Deduceva, quindi, che il gravame era inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, infondato in quanto l'appellante non aveva prestato fideiussione, ma aveva assunto con , ab Parte_2
origine e per l'intero, l'obbligazione restitutoria;
di conseguenza, non trovava applicazione l'art. 1957 c.c., ma la disciplina in tema di obbligazioni solidali, e, in particolare, l'art. 1294 c.c. secondo cui i condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Inoltre, evidenziava che non era conferente né che l'appellante fosse qualificata anche come coniuge di , in quanto tale qualificazione non contrastava, né era alternativa a Parte_2
quella di coobbligata, ma semmai congiunta, né che l'erogazione dell'importo finanziato fosse avvenuta tramite assegno intestato al solo , non potendosi emettere identico assegno anche Pt_2
nei confronti della Parte_1
Infine, deduceva che le ulteriori domande ed eccezioni del primo grado, siccome non riproposte,
erano da intendersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, per il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Vinte le spese.
All'udienza del 30.10.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e la causa veniva assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
Va dichiarata la contumacia di la quale non si è costituita nel presente grado di Controparte_1
giudizio, malgrado la rituale notifica dell'atto di appello presso i difensori costituiti in primo grado.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità
di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., le attività svolte all'udienza del 29.9.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c.
§ 4. Analisi del motivo di appello.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte si legge “Circa l'eccezione di estinzione dell'obbligazione di in forza dell'art.1957 c.c., non Pt_1
avendo il credito(re, n.d.r.) promosso le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro
sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di quest'ultimo, va precisato che risulta dagli atti
depositati dall'opposta che la ha sottoscritto il contratto di finanziamento n. Pt_1
290856308864 quale coobbligata in solido, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni di
cui agli artt.1936 e seguenti del c.c.”.
La ha confutato il suddetto passaggio motivazionale assumendo che, secondo il Parte_1
tenore testuale del contratto di finanziamento, essa appellante andava qualificata come “semplice fideiussore” della prestazione del sottoscrittore del finanziamento, con conseguente applicazione delle relative norme del codice civile. Invero, la richiesta di finanziamento era stata formulata esclusivamente da , il quale, sottoscrivendola, si era impegnato a rimborsare il Parte_2
prestito mediante pagamento di n. 60 rate mensili, ed era l'intestatario dell'assegno di erogazione dell'importo finanziato;
per converso, essa appellante non poteva che essere qualificata come garante, pur avendo apposto delle sigle quale non meglio specificato soggetto
“coobbligato/coniuge”, non essendo stata indicata nella parte descrittiva del documento in cui si faceva riferimento all'effettivo richiedente il finanziamento.
A sostegno del proprio assunto, ha richiamato la pronuncia del Tribunale di Firenze, sez. III, del
23.5.2019, secondo cui in ambito contrattuale o si è parti o si è garanti/fideiussori, non essendo prevista dall'ordinamento la figura del coobbligato, cioè del soggetto che, pur non essendo parte,
assumerebbe l'obbligo di garantire l'adempimento altrui, ricorrendo in tal caso la figura tipica della fideiussione.
Da tale assunto l'appellante ha fatto discendere l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. e la fondatezza dell'eccezione di estinzione della fideiussione, atteso che il creditore aveva richiesto in data
23.6.2014 il pagamento delle somme relative al finanziamento, ma aveva depositato dopo due anni il ricorso ex art. 633 c.p.c., recante la data del 18.5.2016.
Il motivo non è fondato.
Dal contratto di finanziamento n. 290856308864 stipulato in data 5.4.2005 con Controparte_7
per l'erogazione dell'importo di euro 23.715,00, contratto poi ceduto a Controparte_6
incorporata da risulta che il cliente è e che la coniuge Controparte_1 Parte_2
è obbligata solidale, avendo apposto la propria sottoscrizione Parte_1
in ogni spazio della modulistica contrattuale riservato a “L'obbligato solidale/coniuge” [v. allegato d) alla comparsa di costituzione e risposta].
La specifica assunzione, nel contratto di finanziamento, della qualità di obbligata solidale da parte della evoca la responsabilità solidale per le obbligazioni passive di cui all'art. Parte_1
1292 c.c., secondo cui tutti i debitori sono tenuti alla medesima prestazione nell'ottica di rafforzare la posizione del creditore, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori.
Il condebitore solidale di un finanziamento è contitolare ab initio del debito restitutorio e può essere chiamato ad adempiere all'obbligazione assunta senza necessità della costituzione in mora del soggetto che ha ricevuto materialmente la provvista e che non ha provveduto a versare le rate o alcuna di esse.
L'obbligazione del condebitore solidale ex art. 1292 c.c., non avendo individualità distinta rispetto a quella del soggetto indicato nella modulistica quale “Cliente” e che beneficia dell'erogazione del finanziamento, va distinta dall'obbligazione fideiussoria: invero, quest'ultima è accessoria a quella del debitore principale, ha un'autonomia causale rispetto a quest'ultima, a cui è identica sotto il profilo economico, ma non giuridico, e, a norma dell'art. 1937 c.c., deve risultare da una volontà
espressa, la quale, pur non richiedendo l'utilizzo di formule sacramentali, deve essere comunque inequivoca (v. Cass. civ., sez. I, 24.2.2016, n 3628), sottolineando la dottrina che, nel dubbio, si deve interpretare l'assunzione di responsabilità secondo altre forme che non sono fideiussione.
Ebbene, poiché dalla documentazione in atti non è emerso nessun elemento che deponga a favore della natura fideiussoria dell'obbligazione assunta dall'appellante, il primo giudice ha correttamente ritenuto inapplicabile la disciplina di cui all'art. 1957 c.c., rilevante ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione.
Per quanto esposto, l'appello va respinto.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c.,
La relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri intermedi tra i minimi ed i medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, in ragione del modesto impegno professionale richiesto dalla confutazione dell'unica censura mossa alla pronuncia di primo grado.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) dichiara la contumacia di Controparte_1
b) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 2039/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
c) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'intervenuta, delle spese di lite, liquidate in euro 4.357,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002,
come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 31 gennaio 2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola