Decreto cautelare 17 giugno 2024
Ordinanza cautelare 12 luglio 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 10/02/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Pasquettaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma Valle d’Aosta, in persona del Presidente della regione pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans e Massimiliano Cadin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
“del verbale del Consiglio della Classe -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativo allo scrutinio finale dell’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui la ricorrente « non viene ammessa all’Esame di Stato » e dello scrutinio finale nella parte in cui la ricorrente risulta « non ammessa »”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione autonoma Valle d'Aosta;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l'atto, notificato e depositato il -OMISSIS-, la ricorrente, iscritta al quinto anno del -OMISSIS-, ha impugnato la decisione del consiglio di classe di non ammetterla a sostenere l’esame di Stato.
2. Il medesimo giorno la studentessa è stata ammessa, con riserva, alla prova che non è stata, però, superata.
3. All’udienza camerale del 12 luglio 2024 la ricorrente ha rinunciato alla propria istanza cautelare e, in quella pubblica del 23 gennaio 2023, il suo difensore ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito.
4. Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti alla luce delle peculiarità della controversia e della natura della presente decisione.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO