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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4327 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( , con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
e
), con l'avv. GADALETA ANNA MARIA, come da Parte_2 C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte da questo
Tribunale su accordo delle parti con decreto n. cron. 2786/2016 del 17 giugno 2016. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e sentite a chiarimento le parti all'udienza del
25 settembre 2025, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto, come integrato in udienza, possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto n. cron. 2786/2016, pubblicato da questo Tribunale in data 17 giugno 2016, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto e parzialmente integrato all'udienza del 25.9.25, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
( , con l'avv. CAZZOLETTI FRANCESCA, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
e
), con l'avv. GADALETA ANNA MARIA, come da Parte_2 C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, gli odierni ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la parziale modifica delle condizioni assunte da questo
Tribunale su accordo delle parti con decreto n. cron. 2786/2016 del 17 giugno 2016. Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero e sentite a chiarimento le parti all'udienza del
25 settembre 2025, la causa è stata riferita dal Giudice relatore in camera di consiglio.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che l'accordo raggiunto, come integrato in udienza, possa trovare integrale accoglimento, non presentandoo profili di contrarietà all'ordine pubblico e risultando adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Può dunque decidersi in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo.
Nulla sulle spese.
P Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto n. cron. 2786/2016, pubblicato da questo Tribunale in data 17 giugno 2016, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti come riportato nel ricorso congiunto e parzialmente integrato all'udienza del 25.9.25, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma per il resto;
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo