Articolo 7 della Legge 9 luglio 1957, n. 600
Articolo 6Articolo 8
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14 agosto 1957
Art. 7.
Il secondo comma dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , deve essere cosi' interpretato.
Il prezzo di vendita in ogni caso non deve superare i due terzi del costo delle opere di miglioramento compiute dall'Opera di valorizzazione della Sila nel fondo, al netto dei contributi statali, aumentato dei due terzi dell'indennita' di espropriazione corrisposta al proprietario. Le opere di miglioramento comprendono le operazioni colturali di carattere straordinario, quali le lavorazioni profonde del terreno e la concimazione di fondo.
Entrata in vigore il 14 agosto 1957