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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Saglimbene, presso il cui studio si- to in Misilmeri, nel Corso Vittorio Emanuele è elettivamente domiciliata
-APPELLANTE- contro
[...]
Controparte_1
All'udienza del giorno 16 GENNAIO 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2067/2022, in accoglimento della opposizione proposta da ha annullato il precetto al- Controparte_1 la stessa notificato il 19.11.2021 con il quale le aveva intima- Parte_1 to il pagamento di euro 1.689,49 a titolo di spese legali in forza della sen- tenza n. 1844/17 dello stesso Tribunale. In particole, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità per la quale un'unica condanna alla spese con liquidazione cumulativa non è esclusa in “favore di più parti vittoriose che, come nella specie, siano assi- stite da un unico difensore”, ha ritenuto che tale fosse il caso in esame per- ché la sentenza n. 1844/2017 era stata resa nel giudizio in cui due parti ( e ) erano difese dallo stesso difenso- Parte_1 Controparte_2 re con difesa comune.
1 Pertanto, con il pagamento delle spese eseguito in favore di
[...]
aveva adempiuto la propria obbligazione anche nei con- Controparte_3 fronti di non potendo la statuizione contenuta in dispositivo, Parte_1 pur non sufficientemente precisa quanto alla distribuzione della rifusione delle spese, derogare nel dubbio ad un principio di diritto più volte riaf- fermato, allorquando - nei fatti – l'attività svolta in favore di due parti in unica soluzione e decisa nei confronti di entrambe le parti accomunate in unica parte”. >. 2) La sentenza è stata appellata da che ne ha denunciato Parte_1
l'erroneità perché il titolo in forza del quale era stato intimato il precetto aveva statuito la condanna della al pagamento delle spese, li- CP_1 quidate in complessivi euro 1.500,00, “in favore di ciascuna resistente” e senza nessun riferimento a solidarietà attiva rispetto a tale obbligazione. non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del CP_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
3) Esame dei motivi. L'appello è fondato. La sentenza n. 1844/2017, nel capo oggetto della preannunciata esecuzione, così statuisce “– condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in ragione della natura dell'affare operando una riduzione del 50% ai sensi dell'art.4 del D.M. 55/2014 complessivamente in € 1.500,00 in favore di ciascuna parte resistente”. La condanna è stata, dunque, resa in favore di “ciascuna parte resistente”. Dall'esame del titolo risulta che e erano due Controparte_2 Parte_1 delle parti in causa, con la stessa posizione processuale (entrambi resistenti) difese dallo stesso avvocato, e la motivazione non reca nessuna pronuncia né passaggio argomentativo che smentisca la statuizione contenuta nel di- spositivo limitandosi al laconico “Le spese seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo”. Non ci sono, quindi, spazi per disattendere la pretesa precettata da Pt_2
in base al titolo giudiziale sopra ricordato, le cui statuizioni non pos-
[...] sono essere messe in discussione in sede di opposizione all'esecuzione per ragioni che avrebbero dovuto essere spese con apposita impugnazione. Pertanto, il percorso argomentativo del Tribunale (non potendo la statui- zione contenuta in dispositivo, pur non sufficientemente precisa quanto alla distribuzione della rifusione delle spese, derogare nel dubbio ad un princi- pio di diritto più volte riaffermato, allorquando - nei fatti – l'attività svolta in favore di due parti in unica soluzione e decisa nei confronti di entrambe le parti accomunate in unica parte”. >), in base al quale ha accolto l'opposizione di (che aveva dedotto di avere corrisposto le CP_1
2 spese processuali di cui in sentenza a ), è palese- Controparte_2 mente errato perché si sostanzia nell'inammissibile riforma, in sede di op- posizione all'esecuzione, del titolo giudiziale. In conclusione dunque il pagamento eseguito da non ha estinto CP_1
l'obbligazione nei confronti di , sicchè in riforma della impu- Parte_1 gnata sentenza la sua opposizione all'esecuzione va respinta. 4)Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa e, nel minimo tariffario, per la bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della appellata, in riforma della sentenza n. 2067/22 del Tribunale di Palermo, rigetta l'opposizione proposta con il ricorso di primo grado. Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo grado, in euro 811,00 e, per questo grado, in euro 962,00 per compensi oltre spese e oneri di legge Palermo 16 gennaio 2025. Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
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------------------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati: 1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente relatore
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1324/2022 promossa in grado di appello da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Saglimbene, presso il cui studio si- to in Misilmeri, nel Corso Vittorio Emanuele è elettivamente domiciliata
-APPELLANTE- contro
[...]
Controparte_1
All'udienza del giorno 16 GENNAIO 2025 l'appellante ha concluso come in atti.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE 1)Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 2067/2022, in accoglimento della opposizione proposta da ha annullato il precetto al- Controparte_1 la stessa notificato il 19.11.2021 con il quale le aveva intima- Parte_1 to il pagamento di euro 1.689,49 a titolo di spese legali in forza della sen- tenza n. 1844/17 dello stesso Tribunale. In particole, il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità per la quale un'unica condanna alla spese con liquidazione cumulativa non è esclusa in “favore di più parti vittoriose che, come nella specie, siano assi- stite da un unico difensore”, ha ritenuto che tale fosse il caso in esame per- ché la sentenza n. 1844/2017 era stata resa nel giudizio in cui due parti ( e ) erano difese dallo stesso difenso- Parte_1 Controparte_2 re con difesa comune.
1 Pertanto, con il pagamento delle spese eseguito in favore di
[...]
aveva adempiuto la propria obbligazione anche nei con- Controparte_3 fronti di non potendo la statuizione contenuta in dispositivo, Parte_1 pur non sufficientemente precisa quanto alla distribuzione della rifusione delle spese, derogare nel dubbio ad un principio di diritto più volte riaf- fermato, allorquando - nei fatti – l'attività svolta in favore di due parti in unica soluzione e decisa nei confronti di entrambe le parti accomunate in unica parte”. >. 2) La sentenza è stata appellata da che ne ha denunciato Parte_1
l'erroneità perché il titolo in forza del quale era stato intimato il precetto aveva statuito la condanna della al pagamento delle spese, li- CP_1 quidate in complessivi euro 1.500,00, “in favore di ciascuna resistente” e senza nessun riferimento a solidarietà attiva rispetto a tale obbligazione. non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica del CP_1 ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, pertanto ne va dichiarata la contumacia.
3) Esame dei motivi. L'appello è fondato. La sentenza n. 1844/2017, nel capo oggetto della preannunciata esecuzione, così statuisce “– condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in ragione della natura dell'affare operando una riduzione del 50% ai sensi dell'art.4 del D.M. 55/2014 complessivamente in € 1.500,00 in favore di ciascuna parte resistente”. La condanna è stata, dunque, resa in favore di “ciascuna parte resistente”. Dall'esame del titolo risulta che e erano due Controparte_2 Parte_1 delle parti in causa, con la stessa posizione processuale (entrambi resistenti) difese dallo stesso avvocato, e la motivazione non reca nessuna pronuncia né passaggio argomentativo che smentisca la statuizione contenuta nel di- spositivo limitandosi al laconico “Le spese seguono la soccombenza e si li- quidano come in dispositivo”. Non ci sono, quindi, spazi per disattendere la pretesa precettata da Pt_2
in base al titolo giudiziale sopra ricordato, le cui statuizioni non pos-
[...] sono essere messe in discussione in sede di opposizione all'esecuzione per ragioni che avrebbero dovuto essere spese con apposita impugnazione. Pertanto, il percorso argomentativo del Tribunale (non potendo la statui- zione contenuta in dispositivo, pur non sufficientemente precisa quanto alla distribuzione della rifusione delle spese, derogare nel dubbio ad un princi- pio di diritto più volte riaffermato, allorquando - nei fatti – l'attività svolta in favore di due parti in unica soluzione e decisa nei confronti di entrambe le parti accomunate in unica parte”. >), in base al quale ha accolto l'opposizione di (che aveva dedotto di avere corrisposto le CP_1
2 spese processuali di cui in sentenza a ), è palese- Controparte_2 mente errato perché si sostanzia nell'inammissibile riforma, in sede di op- posizione all'esecuzione, del titolo giudiziale. In conclusione dunque il pagamento eseguito da non ha estinto CP_1
l'obbligazione nei confronti di , sicchè in riforma della impu- Parte_1 gnata sentenza la sua opposizione all'esecuzione va respinta. 4)Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa e, nel minimo tariffario, per la bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia della appellata, in riforma della sentenza n. 2067/22 del Tribunale di Palermo, rigetta l'opposizione proposta con il ricorso di primo grado. Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese processuali del doppio grado che liquida, per il primo grado, in euro 811,00 e, per questo grado, in euro 962,00 per compensi oltre spese e oneri di legge Palermo 16 gennaio 2025. Il Presidente estensore Maria G. Di Marco
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