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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4989 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
LAVORO
N.R.G. 7017/2025
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PASQUALE GRANATA e LEONARDO BALDASCINO,
ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to ROMANO VINCENZO resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, la ricorrente ha premesso di essere stata docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30
Giugno) nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'I.C. “ARZANO 4 D'AURIA -
NOSENGO”, e sulla scorta di tanto ha chiesto la condanna del resistente al CP_1
pagamento dell'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 24,75 giorni di ferie maturate e non godute nel suddetto anno scolastico, corrispondenti all'importo di Euro 1.618,53, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Si è costituito in giudizio tempestivamente il , contestando l'avverso ricorso CP_1
con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto, in particolare deducendo che la ricorrente avrebbe fruito di tutti i giorni di ferie maturati, in parte su richiesta esplicita e in parte perché collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni,
in virtù di una nota interna del Dirigente Scolastico.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza dell'11.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento.
Come risulta dalla documentazione di causa, la ricorrente ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di contratto di lavoro a tempo determinato nel corso dell'Anno Scolastico 2021/2022.
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
Pag. 2 di 7 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. -
15.05.2024, n. 13440). Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti,
specificando, inoltre, quanto segue: “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie,
se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1
della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
Pag. 3 di 7 Sotto un profilo normativo, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle
Pag. 4 di 7 ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute,
senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione,
attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice
Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è
Pag. 5 di 7 segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
– se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 27
novembre 2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780; Cass. civ. sez. lav. 17.06.2024, n. 16715).
In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta posto che l'Amministrazione resistente ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne.
Infatti, il non ha fornito prova di qualsivoglia formale invio della nota interna CP_1
del Dirigente Scolastico datata 10/09/2021, con la quale il personale a tempo determinato è stato invitato a richiedere le ferie entro l'8 giugno 2022. Tale
comunicazione, inoltre, manca di un avviso chiaro e specifico sulla perdita del diritto.
Inoltre, il non ha provato (né si è offerto di provare) l'allegazione secondo cui CP_1
la ricorrente avrebbe fruito di 24 giorni di ferie.
Pag. 6 di 7 All'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e all'esame del quadro probatorio consegue l'accoglimento del ricorso.
Il resistente, dovrà pertanto, essere condannato a pagare, in favore della CP_1
ricorrente, complessivi € 1.618,53 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'Anno Scolastico 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 7017/2025, così provvede:
1) condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_3
l'importo di € 1.618,53, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2021/2022;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore della ricorrente che liquida in complessivi € 586,00, per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Aversa, 11.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
Pag. 7 di 7
LAVORO
N.R.G. 7017/2025
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta la delega conferita mediante decreto del 17.9.2025
dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(c.f. ) rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PASQUALE GRANATA e LEONARDO BALDASCINO,
ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to ROMANO VINCENZO resistente
OGGETTO: altre ipotesi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2025, la ricorrente ha premesso di essere stata docente precario con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30
Giugno) nell'anno scolastico 2021/2022 presso l'I.C. “ARZANO 4 D'AURIA -
NOSENGO”, e sulla scorta di tanto ha chiesto la condanna del resistente al CP_1
pagamento dell'indennità sostitutiva per un numero complessivo di 24,75 giorni di ferie maturate e non godute nel suddetto anno scolastico, corrispondenti all'importo di Euro 1.618,53, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo.
Si è costituito in giudizio tempestivamente il , contestando l'avverso ricorso CP_1
con varie argomentazioni e chiedendone il rigetto, in particolare deducendo che la ricorrente avrebbe fruito di tutti i giorni di ferie maturati, in parte su richiesta esplicita e in parte perché collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni,
in virtù di una nota interna del Dirigente Scolastico.
Il presente procedimento, con decreto del 17.9.2025, è stato delegato per la trattazione e decisione al sottoscritto GOP, dott.ssa Lucia Perna.
All'esito dell'udienza dell'11.11.2025 che si è svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento.
Come risulta dalla documentazione di causa, la ricorrente ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di contratto di lavoro a tempo determinato nel corso dell'Anno Scolastico 2021/2022.
Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione la quale, affrontando la questione, ha osservato: “Per quanto concerne il comparto scuola, che odiernamente ci occupa, la Corte di Cassazione nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti precari, con plurime pronunce ha stabilito il seguente principio di diritto: il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo
Pag. 2 di 7 inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2,
della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore,
mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 14268/2022; Cass. Civ. Sez. lav. -
15.05.2024, n. 13440). Da ultimo, la Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 16715 del 17/06/2024 ha ribadito e confermato i principi poc'anzi riferiti,
specificando, inoltre, quanto segue: “Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie,
se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1
della legge n. 228 del 2012. (Cass. civ. sez. lav. - 17.06.2024, n. 16715).
Pag. 3 di 7 Sotto un profilo normativo, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di
Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle
Pag. 4 di 7 ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute,
senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione,
attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice
Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è
Pag. 5 di 7 segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
– se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 27
novembre 2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ.,
Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780; Cass. civ. sez. lav. 17.06.2024, n. 16715).
In virtù di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte ricorrente deve essere accolta posto che l'Amministrazione resistente ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne.
Infatti, il non ha fornito prova di qualsivoglia formale invio della nota interna CP_1
del Dirigente Scolastico datata 10/09/2021, con la quale il personale a tempo determinato è stato invitato a richiedere le ferie entro l'8 giugno 2022. Tale
comunicazione, inoltre, manca di un avviso chiaro e specifico sulla perdita del diritto.
Inoltre, il non ha provato (né si è offerto di provare) l'allegazione secondo cui CP_1
la ricorrente avrebbe fruito di 24 giorni di ferie.
Pag. 6 di 7 All'applicazione dei principi di diritto sopra richiamati e all'esame del quadro probatorio consegue l'accoglimento del ricorso.
Il resistente, dovrà pertanto, essere condannato a pagare, in favore della CP_1
ricorrente, complessivi € 1.618,53 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'Anno Scolastico 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto del 17.9.2025 dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 7017/2025, così provvede:
1) condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_3
l'importo di € 1.618,53, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2021/2022;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore della ricorrente che liquida in complessivi € 586,00, per compensi professionali,
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Aversa, 11.12.2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
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