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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott. Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 392/2024 R.G. promossa da
(codice fiscale numero ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Rita Chiucchiuini e dall'Avv. Arianna Del Re ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rieti alla via Sanizi, 2, giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c., ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2
delega in calce al ricorso, dall'Avv. Elena Labonia ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Rieti, Via Roma n. 54 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.3.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dalla moglie, , con la quale ha contratto Controparte_1
1 matrimonio civile a Rieti il 3.6.2006, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune
(parte I, atto numero 16, anno 2006) optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati il 21.11.2006, e il 21.11.2009. Persona_1 Persona_2
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso con collocamento dei figli nella casa familiare, in comproprietà tra i due genitori, presso il padre o, in via subordinata collocamento alternato e mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei genitori, e partecipazione paritaria alle spese straordinaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente contestando la rappresentazione dei fatti dedotta dal ricorrente e chiedendo la separazione ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa (affidamento condiviso dei figli con collocamento con la madre nella casa familiare, contributo per i figli da porre a carico del padre pari ad euro 1000 alla oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e un contributo per la moglie di euro 200).
Alla udienza del 27 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato di lavorare come autista e di avere un ottimo rapporto con i figli;
mentre la resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di commessa e ha confermato i buoni rapporti del ricorrente con i propri figli.
Con ordinanza del 21.07.2025 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
“visto l'art. 473bis.22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole:
- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
-dispone l'affidamento dei figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre;
-dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, in difetto di diverso accordo scritto anche più ampliativo fra le parti, con le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verranno accompagnati a scuola nella settimana in cui staranno nel fine settimana i ragazzi staranno con il padre e due giorni infrasettimanali (in caso di contrasto il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle sera) quando i ragazzi nel fine settimana staranno con la madre, nonché due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola;
durante il periodo estivo almeno 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il
30.5. di ogni anno (e per questo solo anno entro il 30 luglio) ed in mancanza di accordo per il mese di luglio negli anni dispari e per il mese di agosto negli anni pari, per metà delle festività
2 natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello del Capodanno, per le ferie pasquali e per le altre festività ad anni alterni;
ad anni alterni per il compleanno dei minori, e per il giorno del compleanno del padre tutti gli anni;
-assegna la casa coniugale sita in Contigliano (RI), Via S. Martino n. 1/A, con quanto in essa contenuto alla moglie;
-pone a carico del padre un contributo nel mantenimento dei due figli di € 800 mensili (€ 400,00 ciascun figlio), da corrispondere alla presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese con decorrenza dalla data della domanda (detratte le somme già corrisposte per il solo mantenimento dei figli) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli richiamando quanto alla individuazione delle dette spese il protocollo concluso tra l'intestato
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;
-assegno unico al 50% come per legge”
Con la stessa ordinanza il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: conferma dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 473bis.22 c.p.c. (per cui euro 800 a carico del per il mantenimento dei figli e assegno unico al 50%) con rinuncia della alla Pt_1 CP_1
domanda di addebito e alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé, spese di lite compensate.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti hanno dichiarato la volontà di raggiungere un accordo alle condizioni di cui alla detta proposta e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il
3 giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 392/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a Rieti il 3.6.2006;
- dispone l'affidamento dei figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, in difetto di diverso accordo scritto anche più ampliativo fra le parti, con le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verranno accompagnati a scuola nella settimana in cui staranno nel fine settimana i ragazzi staranno con il padre e due giorni infrasettimanali (in caso di contrasto il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle sera) quando i ragazzi nel fine settimana staranno con la madre, nonché due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola;
durante il periodo estivo almeno 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30.5. di ogni anno
(e per questo solo anno entro il 30 luglio) ed in mancanza di accordo per il mese di luglio negli anni dispari e per il mese di agosto negli anni pari, per metà delle festività natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello del Capodanno, per le ferie pasquali e per le altre festività ad anni alterni;
ad anni alterni per il compleanno dei minori, e per il giorno del compleanno del padre tutti gli anni;
-assegna la casa coniugale sita in Contigliano (RI), Via S. Martino n. 1/A, con quanto in essa contenuto alla moglie;
4 - pone a carico del padre un contributo nel mantenimento dei due figli di € 800 mensili (€ 400,00 ciascun figlio), da corrispondere alla presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese con decorrenza dalla data della domanda (detratte le somme già corrisposte per il solo mantenimento dei figli) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli richiamando quanto alla individuazione delle dette spese il protocollo concluso tra l'intestato
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;
- assegno unico al 50% come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rieti, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (parte I, atto numero 16, anno 2006);
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott. Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 392/2024 R.G. promossa da
(codice fiscale numero ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Rita Chiucchiuini e dall'Avv. Arianna Del Re ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Rieti alla via Sanizi, 2, giusta procura allegata ai sensi dell'art. 83 IV comma c.p.c., ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2
delega in calce al ricorso, dall'Avv. Elena Labonia ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Rieti, Via Roma n. 54 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente ex lege
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.3.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1
pronunciata la separazione personale dalla moglie, , con la quale ha contratto Controparte_1
1 matrimonio civile a Rieti il 3.6.2006, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune
(parte I, atto numero 16, anno 2006) optando per il regime di separazione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati il 21.11.2006, e il 21.11.2009. Persona_1 Persona_2
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso con collocamento dei figli nella casa familiare, in comproprietà tra i due genitori, presso il padre o, in via subordinata collocamento alternato e mantenimento diretto dei figli da parte di ciascuno dei genitori, e partecipazione paritaria alle spese straordinaria.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente contestando la rappresentazione dei fatti dedotta dal ricorrente e chiedendo la separazione ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa (affidamento condiviso dei figli con collocamento con la madre nella casa familiare, contributo per i figli da porre a carico del padre pari ad euro 1000 alla oltre compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e un contributo per la moglie di euro 200).
Alla udienza del 27 giugno 2025 il ricorrente ha dichiarato di lavorare come autista e di avere un ottimo rapporto con i figli;
mentre la resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di commessa e ha confermato i buoni rapporti del ricorrente con i propri figli.
Con ordinanza del 21.07.2025 il giudice delegato ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
“visto l'art. 473bis.22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, ritenuti opportuni nell'interesse della prole:
- autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
-dispone l'affidamento dei figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre;
-dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, in difetto di diverso accordo scritto anche più ampliativo fra le parti, con le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verranno accompagnati a scuola nella settimana in cui staranno nel fine settimana i ragazzi staranno con il padre e due giorni infrasettimanali (in caso di contrasto il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle sera) quando i ragazzi nel fine settimana staranno con la madre, nonché due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola;
durante il periodo estivo almeno 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il
30.5. di ogni anno (e per questo solo anno entro il 30 luglio) ed in mancanza di accordo per il mese di luglio negli anni dispari e per il mese di agosto negli anni pari, per metà delle festività
2 natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello del Capodanno, per le ferie pasquali e per le altre festività ad anni alterni;
ad anni alterni per il compleanno dei minori, e per il giorno del compleanno del padre tutti gli anni;
-assegna la casa coniugale sita in Contigliano (RI), Via S. Martino n. 1/A, con quanto in essa contenuto alla moglie;
-pone a carico del padre un contributo nel mantenimento dei due figli di € 800 mensili (€ 400,00 ciascun figlio), da corrispondere alla presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese con decorrenza dalla data della domanda (detratte le somme già corrisposte per il solo mantenimento dei figli) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli richiamando quanto alla individuazione delle dette spese il protocollo concluso tra l'intestato
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;
-assegno unico al 50% come per legge”
Con la stessa ordinanza il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: conferma dei provvedimenti provvisori adottati ex art. 473bis.22 c.p.c. (per cui euro 800 a carico del per il mantenimento dei figli e assegno unico al 50%) con rinuncia della alla Pt_1 CP_1
domanda di addebito e alla richiesta di un assegno di mantenimento per sé, spese di lite compensate.
Alla udienza del 16.1.2025 le parti hanno dichiarato la volontà di raggiungere un accordo alle condizioni di cui alla detta proposta e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
Nel merito, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza. La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni quanto alle modalità di affidamento e di mantenimento dei figli minori, in quanto formulate nell'ottima di un equo bilanciamento e conformi ai principi espressi dalla Suprema Corte (si veda Cass. civ. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 10-10-2018, n. 25134 in cui si afferma che “In tema di affidamento e di mantenimento dei figli minori [...], posto che il
3 giudice è tenuto a tutelare il superiore interesse della prole: a) l'affidamento condiviso è correttamente attuato con la collocazione stabile del figlio presso il genitore con cui egli abbia in prevalenza vissuto in precedenza, e che possa assicurargli maggiore attenzione, in quanto più idoneo a prendersene cura;
b) nel contempo, nel rispetto del principio di bigenitorialità, devono assicurarsi al genitore non collocatario ampie frequentazioni con il figlio medesimo;
c) nella determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario, proporzionato alle sue sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, devono considerarsi le esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti”).
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 392/2024:
- dichiara la separazione dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile a Rieti il 3.6.2006;
- dispone l'affidamento dei figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione degli stessi presso l'abitazione della madre;
- dispone che il padre veda e tenga con sé i figli, in difetto di diverso accordo scritto anche più ampliativo fra le parti, con le seguenti modalità: un giorno infrasettimanale (preferibilmente il mercoledì) dall'uscita di scuola alla mattina successiva, quando verranno accompagnati a scuola nella settimana in cui staranno nel fine settimana i ragazzi staranno con il padre e due giorni infrasettimanali (in caso di contrasto il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle sera) quando i ragazzi nel fine settimana staranno con la madre, nonché due fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando verranno accompagnati a scuola;
durante il periodo estivo almeno 20 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il 30.5. di ogni anno
(e per questo solo anno entro il 30 luglio) ed in mancanza di accordo per il mese di luglio negli anni dispari e per il mese di agosto negli anni pari, per metà delle festività natalizie comprendendo ad anni alterni il giorno di Natale o quello del Capodanno, per le ferie pasquali e per le altre festività ad anni alterni;
ad anni alterni per il compleanno dei minori, e per il giorno del compleanno del padre tutti gli anni;
-assegna la casa coniugale sita in Contigliano (RI), Via S. Martino n. 1/A, con quanto in essa contenuto alla moglie;
4 - pone a carico del padre un contributo nel mantenimento dei due figli di € 800 mensili (€ 400,00 ciascun figlio), da corrispondere alla presso il di lei domicilio entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese con decorrenza dalla data della domanda (detratte le somme già corrisposte per il solo mantenimento dei figli) e successivo adeguamento annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli richiamando quanto alla individuazione delle dette spese il protocollo concluso tra l'intestato
Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti;
- assegno unico al 50% come per legge;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rieti, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (parte I, atto numero 16, anno 2006);
Cosi deciso in Rieti, nella camera di consiglio del 7.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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